Articolo 17 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 16Articolo 19
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4 febbraio 1979
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8 maggio 2010
Art. 17. Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarita'.
In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il ((Ministro della giustizia)) sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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