Art. 17. Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale
Il consiglio provinciale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarita'.
In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il ((Ministro della giustizia)) sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.
Il consiglio provinciale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarita'.
In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il ((Ministro della giustizia)) sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.