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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 01/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 561/2024 R.G. promossa da
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Ruocco, elettivamente domiciliato come in atti;
- ricorrente- nei confronti di
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli, elettivamente domiciliata come in atti;
- resistente -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 22.10.2025
Per parte convenuta: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'8.4.2024 premettendo di aver Parte_1 stipulato in data 16.8.2016 con Compass Banca S.p.a. il contratto di finanziamento n. 16529327, ha adito l'intestato Tribunale al fine di far accertare la divergenza tra il TAEG effettivamente applicato da
Compass S.p.a. e il TAEG indicato nel contratto di finanziamento, con conseguente restituzione delle
1 somme indebitamente versate alla controparte a titolo di interessi e spese, oltre a rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha evidenziato che ai fini della determinazione del CP_1
TAEG, avrebbe dovuto includere i costi relativi alla polizza assicurativa da lui sottoscritta a garanzia del finanziamento, essendo l'esborso assicurativo sostenuto esclusivamente in funzione dell'erogazione del prestito e pertanto a questo strettamente vincolante.
Dunque, il ha dedotto la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria stabilite Pt_1 dall'art. 125 bis, comma 6 T.U.B., secondo cui sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non incluse o incluse in modo errato nella determinazione del TAEG.
Con comparsa di risposta depositata il 31.7.2024, Compass S.p.a. ha chiesto rigettarsi le domande formulate dal ricorrente, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
In particolare, la resistente ha evidenziato che la polizza assicurativa non era vincolante ai fini della concessione del finanziamento, sicché il il quale risultava peraltro unico beneficiario del Pt_1 vincolo di destinazione, aveva liberamente scelto di sottoscriverla, e pertanto alcun obbligo vi era a carico del soggetto finanziatore di computare i costi della polizza ai fini della determinazione del
TAEG, che era stato correttamente indicato nel contratto di finanziamento.
All'udienza del 22.1.2025 le parti hanno dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, sicché il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
1.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita al 24.10.2025 per consentirne la trattazione scritta, a seguito dell'istanza formulata dal difensore del ricorrente.
2. Quanto al merito, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha lamentato l'erronea determinazione del TAEG indicato nel contratto di finanziamento, in ragione del mancato computo dei costi relativi alla polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento a copertura dei rischi di decesso, perdita involontaria di impiego e invalidità permanente totale.
La difesa della resistente ha sostenuto invece la natura non vincolante della polizza assicurativa sottoscritta dal ai fini dell'erogazione del credito e pertanto la corretta determinazione del Pt_1
TAEG indicato nel contratto di finanziamento.
2.1. Ebbene, la presente controversia concerne essenzialmente la corretta determinazione del TAEG individuato nel contratto di finanziamento, con particolare riferimento all'inclusione, nel computo di tale indice, dei costi della polizza assicurativa sostenuti dal ricorrente.
2 A questo proposito, giova anzitutto richiamare la disciplina specificatamente dettata dal Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie (TUB) per il credito al consumo.
In particolare, l'art. 121, comma 1, lett. m), come novellato dal D.Lgs. n. 141/2010, definisce il TAEG come “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”; mentre alla lettera e) di detta disposizione si dice che “il costo totale del credito indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Inoltre, in tema di inclusione delle spese nel computo del TAEG, il secondo comma della medesima disposizione dispone che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
La precisa indicazione del “costo totale del credito” nei contratti di credito al consumo costituisce un elemento essenziale ai fini della validità delle suddette pattuizioni, tanto che l'art. 125 bis, comma 6
TUB, commina espressamente la sanzione della nullità delle clausole che omettono di includere, o includono in modo errato, costi a carico del consumatore ai fini della determinazione del TAEG, in violazione del disposto di cui all'art. 121, comma 1, lett. e) TUB, sopra richiamato.
2.2. Il dettato normativo trova pieno sostegno nell'orientamento espresso dalla Suprema Corte nel tempo, la quale ha a più riprese stabilito che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spese di assicurazione e l'erogazione del mutuo (si veda tra le altre Cass. Civ. n. 8806/2017; Cass. Civ. n. 22458/2018).
In altri termini, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, è possibile individuare un indice presuntivo, quello della contestualità cronologica di conclusione dei due contratti (di finanziamento e di assicurazione), cui il debitore può far ricorso al fine di assolvere l'onere probatorio su di lui gravante in ordine all'esistenza di una connessione fra la stipula della polizza assicurativa e l'accesso al credito.
Pertanto, allorquando la parte che lamenti la non corretta determinazione del “costo totale del credito” dia prova che la stipula della polizza sia avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
3 finanziamento, sarà onere della società intermediaria offrire prova contraria in ordine alla sussistenza del collegamento fra i due contratti.
3. Orbene, quanto alla fattispecie in esame, non risulta controverso che la polizza assicurativa sia stata sottoscritta contestualmente al finanziamento in data 16.8.2016 per la medesima durata, di talché deve ritenersi pienamente configurata la presunzione “iuris tantum” in ordine alla sussistenza di un legame vincolante tra il finanziamento e la polizza assicurativa.
Tale presunzione, come detto, può tuttavia essere superata laddove la banca creditrice abbia offerto elementi di prova di segno contrario.
3.1. A parere di questo giudicante, tale onere probatorio è stato compiutamente assolto dalla resistente, avendo la stessa documentato:
- di aver offerto finanziamenti sempre nel 2016 ad altri soggetti in condizioni di rischio di credito analoghe a quelle del senza che gli stessi abbiano sottoscritto alcuna polizza (Cfr. docc. 6-10 Pt_1 di parte resistente, alla voce “Dettagli servizi aggiuntivi facoltativi”);
- la concessione al ricorrente del diritto di recesso dalla polizza assicurativa senza subire alcun pregiudizio in ordine alle condizioni economiche offerte con il finanziamento. Ciò è in particolare desumibile dall'art. 6 delle condizioni generali di polizza, ove si legge: “L' ha diritto di Parte_2 recedere dal Contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In questo caso l'Assicurato ha diritto di ottenere - entro
30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del Premio finanziato e non goduto al netto delle imposte (così come indicate all'art. 7 della nota informativa) ovvero, a sua scelta, la riduzione proporzionale dell'importo della rata del finanziamento, ovvero la riduzione della durata dello stesso. A partire dall'inizio del quinto anno del Programma Assicurativo, spetterà inoltre all'Assicurato il diritto di recedere con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che tale recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità del Programma Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In questo caso l'Assicurato avrà diritto alla restituzione dell'importo del Premio finanziato e non goduto, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso”
(Cfr. doc. 4 di parte resistente). A tale previsione, si accompagna l'assenza nel contratto di finanziamento di alcun riferimento a penalità, costi o spese aggiuntive, in caso di recesso dalla polizza;
4 - la coincidenza tra l'assicurato e il beneficiario della garanzia assicurativa. Tale elemento risulta chiaramente desumibile al punto n. 7 delle Condizioni di Adesione al Programma Assicurativo, ove il dichiara di essere a conoscenza che “per tutte le garanzie il beneficiario è l'Assicurato, o, in Pt_1 caso di decesso, i suoi eredi” (Cfr. doc. 3, fasc. parte resistente);
- la natura facoltativa e non vincolante attribuita dalle parti alla polizza assicurativa. A tale riguardo, è indubbio che dall'esame della documentazione in atti la polizza assicurativa venga qualificata come facoltativa, dal momento che, come recita l'art. 3 del contratto di finanziamento: “il cliente, mediante firma apposta su separato contratto, può aderire ad uno o più contratti assicurativi, aventi ad oggetto diverse tipologie di rischio”, e ancora “la/e polizza/e assicurativa/e e accessoria/e al finanziamento
è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato” (Cfr. doc. 2 fasc. parte resistente); parimenti, nel modulo di adesione al programma assicurativo sottoscritto con MetLife S.p.a, nel paragrafo denominato
“Adesione al Programma Assicurativo”, specificatamente sottoscritto dal quest'ultimo ha Pt_1 dichiarato di “essere a conoscenza che l'adesione al programma assicurativo è facoltativa e che posso pertanto procurarmi una copertura alternativa, ovvero non sottoscrivere alcuna copertura ai fini dell'erogazione del finanziamento” (Cfr. doc. 3 fasc. parte resistente).
Sotto tale ultimo profilo, deve tuttavia osservarsi che tale elemento, isolatamente considerato, non sarebbe sufficiente ad escludere la natura vincolante della polizza ai fini dell'erogazione del credito alle condizioni concretamente offerte dall'intermediaria.
Infatti, diversamente argomentando si giungerebbe a legittimare l'agevole elusione della disciplina sulla trasparenza dei contratti bancari imposta dal TUB mediante la sola previsione contrattuale della natura facoltativa della copertura facoltativa di un contratto di finanziamento.
3.2. In disparte da tale ultima considerazione, gli elementi probatori offerti e posti in rilievo dalla resistente, complessivamente considerati, con riferimento al diritto di recesso dalla polizza offerto al ricorrente, alla coincidenza tra assicurato e beneficiario della stessa ed in ordine alla concessione di finanziamenti ad altri soggetti in condizioni di rischio di credito analoghe a quelle del ricorrente, pur in assenza di stipula del contratto assicurativo, depongono nel senso di escludere la necessaria correlazione (e incidenza) fra la sottoscrizione della polizza e le condizioni contrattuali previste per l'accesso al credito.
5 In virtù della valorizzazione degli elementi di cui sopra, si ritiene superata la presunzione circa il collegamento fra i costi assicurativi sostenuti dal e l'erogazione del finanziamento, avendo Pt_1 parte resistente offerto prova certa e tranquillizzante della natura non obbligatoria della polizza assicurativa.
4. Per completezza, si evidenzia altresì che è agevolmente rilevabile dall'esame del contratto di finanziamento che il TAEG applicato dall'odierna resistente sia stato calcolato tenendo in debita considerazione: interessi; imposta di bollo su contratto; tot. Spese di incasso e di gestione pratica; Tot.
Spese invio comunicazione periodiche;
Tot. Imposta di bollo su comunicazioni periodiche; spese istruttoria (Cfr. doc. 2, pag. 3, di parte resistente).
Pertanto, la deduzione del ricorrente in ordine alla mancata inclusione delle spese di istruttoria nel computo del costo del credito, oltreché sfornita di prova, risulta infondata.
4.1 Inoltre, a parere di questo giudicante, non è contraria alla soluzione ermeneutica sopra sostenuta la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15114 del 2025), nella quale si è ritenuto che, “La soluzione adottata dal Tribunale è coerente con gli indirizzi su richiamati avendo proceduto ai fini della verifica del superamento del così detto tasso soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato”.
Infatti, dal completo esame della motivazione della citata pronuncia, si ricava comunque che “al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso
(ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza” (Cfr. in motivazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15114 del 2025).
In altri termini, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, a ben vedere, la stessa non si è discostata dall'orientamento sopra funditus esaminato, in forza del quale, al fine di escludere dal computo del tasso usurario i costi dell'assicurazione, l'istituto di credito è comunque onerato della prova in ordine alla sussistenza di un legame vincolante tra il finanziamento e la polizza assicurativa.
5. Neppure avrebbe condotto a diverso esito l'espletamento della CTU contabile richiesta dal ricorrente, ritenuta inammissibile in quanto meramente esplorativa, atteso che come da consolidato orientamento della Suprema Corte “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di
6 indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cfr. Sez. U., sent. n. 3086 dell'1.2.2022).
6. Di conseguenza, i rilievi che precedono conducono a ritenere infondata la censura mossa dal ricorrente circa la difformità del TAEG indicato nel contratto di finanziamento e quello effettivamente applicato dalla finanziaria, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per operare una diversa quantificazione del TAEG applicato da COMPASS.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 561/2024 R.G. così provvede: rigetta le domande formulate dal ricorrente;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.999,00 euro per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Rovigo, 1.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 561/2024 R.G. promossa da
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Ruocco, elettivamente domiciliato come in atti;
- ricorrente- nei confronti di
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli, elettivamente domiciliata come in atti;
- resistente -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 22.10.2025
Per parte convenuta: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'8.4.2024 premettendo di aver Parte_1 stipulato in data 16.8.2016 con Compass Banca S.p.a. il contratto di finanziamento n. 16529327, ha adito l'intestato Tribunale al fine di far accertare la divergenza tra il TAEG effettivamente applicato da
Compass S.p.a. e il TAEG indicato nel contratto di finanziamento, con conseguente restituzione delle
1 somme indebitamente versate alla controparte a titolo di interessi e spese, oltre a rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha evidenziato che ai fini della determinazione del CP_1
TAEG, avrebbe dovuto includere i costi relativi alla polizza assicurativa da lui sottoscritta a garanzia del finanziamento, essendo l'esborso assicurativo sostenuto esclusivamente in funzione dell'erogazione del prestito e pertanto a questo strettamente vincolante.
Dunque, il ha dedotto la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria stabilite Pt_1 dall'art. 125 bis, comma 6 T.U.B., secondo cui sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non incluse o incluse in modo errato nella determinazione del TAEG.
Con comparsa di risposta depositata il 31.7.2024, Compass S.p.a. ha chiesto rigettarsi le domande formulate dal ricorrente, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
In particolare, la resistente ha evidenziato che la polizza assicurativa non era vincolante ai fini della concessione del finanziamento, sicché il il quale risultava peraltro unico beneficiario del Pt_1 vincolo di destinazione, aveva liberamente scelto di sottoscriverla, e pertanto alcun obbligo vi era a carico del soggetto finanziatore di computare i costi della polizza ai fini della determinazione del
TAEG, che era stato correttamente indicato nel contratto di finanziamento.
All'udienza del 22.1.2025 le parti hanno dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, sicché il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
1.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita al 24.10.2025 per consentirne la trattazione scritta, a seguito dell'istanza formulata dal difensore del ricorrente.
2. Quanto al merito, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha lamentato l'erronea determinazione del TAEG indicato nel contratto di finanziamento, in ragione del mancato computo dei costi relativi alla polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento a copertura dei rischi di decesso, perdita involontaria di impiego e invalidità permanente totale.
La difesa della resistente ha sostenuto invece la natura non vincolante della polizza assicurativa sottoscritta dal ai fini dell'erogazione del credito e pertanto la corretta determinazione del Pt_1
TAEG indicato nel contratto di finanziamento.
2.1. Ebbene, la presente controversia concerne essenzialmente la corretta determinazione del TAEG individuato nel contratto di finanziamento, con particolare riferimento all'inclusione, nel computo di tale indice, dei costi della polizza assicurativa sostenuti dal ricorrente.
2 A questo proposito, giova anzitutto richiamare la disciplina specificatamente dettata dal Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie (TUB) per il credito al consumo.
In particolare, l'art. 121, comma 1, lett. m), come novellato dal D.Lgs. n. 141/2010, definisce il TAEG come “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”; mentre alla lettera e) di detta disposizione si dice che “il costo totale del credito indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Inoltre, in tema di inclusione delle spese nel computo del TAEG, il secondo comma della medesima disposizione dispone che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
La precisa indicazione del “costo totale del credito” nei contratti di credito al consumo costituisce un elemento essenziale ai fini della validità delle suddette pattuizioni, tanto che l'art. 125 bis, comma 6
TUB, commina espressamente la sanzione della nullità delle clausole che omettono di includere, o includono in modo errato, costi a carico del consumatore ai fini della determinazione del TAEG, in violazione del disposto di cui all'art. 121, comma 1, lett. e) TUB, sopra richiamato.
2.2. Il dettato normativo trova pieno sostegno nell'orientamento espresso dalla Suprema Corte nel tempo, la quale ha a più riprese stabilito che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spese di assicurazione e l'erogazione del mutuo (si veda tra le altre Cass. Civ. n. 8806/2017; Cass. Civ. n. 22458/2018).
In altri termini, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, è possibile individuare un indice presuntivo, quello della contestualità cronologica di conclusione dei due contratti (di finanziamento e di assicurazione), cui il debitore può far ricorso al fine di assolvere l'onere probatorio su di lui gravante in ordine all'esistenza di una connessione fra la stipula della polizza assicurativa e l'accesso al credito.
Pertanto, allorquando la parte che lamenti la non corretta determinazione del “costo totale del credito” dia prova che la stipula della polizza sia avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
3 finanziamento, sarà onere della società intermediaria offrire prova contraria in ordine alla sussistenza del collegamento fra i due contratti.
3. Orbene, quanto alla fattispecie in esame, non risulta controverso che la polizza assicurativa sia stata sottoscritta contestualmente al finanziamento in data 16.8.2016 per la medesima durata, di talché deve ritenersi pienamente configurata la presunzione “iuris tantum” in ordine alla sussistenza di un legame vincolante tra il finanziamento e la polizza assicurativa.
Tale presunzione, come detto, può tuttavia essere superata laddove la banca creditrice abbia offerto elementi di prova di segno contrario.
3.1. A parere di questo giudicante, tale onere probatorio è stato compiutamente assolto dalla resistente, avendo la stessa documentato:
- di aver offerto finanziamenti sempre nel 2016 ad altri soggetti in condizioni di rischio di credito analoghe a quelle del senza che gli stessi abbiano sottoscritto alcuna polizza (Cfr. docc. 6-10 Pt_1 di parte resistente, alla voce “Dettagli servizi aggiuntivi facoltativi”);
- la concessione al ricorrente del diritto di recesso dalla polizza assicurativa senza subire alcun pregiudizio in ordine alle condizioni economiche offerte con il finanziamento. Ciò è in particolare desumibile dall'art. 6 delle condizioni generali di polizza, ove si legge: “L' ha diritto di Parte_2 recedere dal Contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In questo caso l'Assicurato ha diritto di ottenere - entro
30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del Premio finanziato e non goduto al netto delle imposte (così come indicate all'art. 7 della nota informativa) ovvero, a sua scelta, la riduzione proporzionale dell'importo della rata del finanziamento, ovvero la riduzione della durata dello stesso. A partire dall'inizio del quinto anno del Programma Assicurativo, spetterà inoltre all'Assicurato il diritto di recedere con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che tale recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità del Programma Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In questo caso l'Assicurato avrà diritto alla restituzione dell'importo del Premio finanziato e non goduto, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso”
(Cfr. doc. 4 di parte resistente). A tale previsione, si accompagna l'assenza nel contratto di finanziamento di alcun riferimento a penalità, costi o spese aggiuntive, in caso di recesso dalla polizza;
4 - la coincidenza tra l'assicurato e il beneficiario della garanzia assicurativa. Tale elemento risulta chiaramente desumibile al punto n. 7 delle Condizioni di Adesione al Programma Assicurativo, ove il dichiara di essere a conoscenza che “per tutte le garanzie il beneficiario è l'Assicurato, o, in Pt_1 caso di decesso, i suoi eredi” (Cfr. doc. 3, fasc. parte resistente);
- la natura facoltativa e non vincolante attribuita dalle parti alla polizza assicurativa. A tale riguardo, è indubbio che dall'esame della documentazione in atti la polizza assicurativa venga qualificata come facoltativa, dal momento che, come recita l'art. 3 del contratto di finanziamento: “il cliente, mediante firma apposta su separato contratto, può aderire ad uno o più contratti assicurativi, aventi ad oggetto diverse tipologie di rischio”, e ancora “la/e polizza/e assicurativa/e e accessoria/e al finanziamento
è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato” (Cfr. doc. 2 fasc. parte resistente); parimenti, nel modulo di adesione al programma assicurativo sottoscritto con MetLife S.p.a, nel paragrafo denominato
“Adesione al Programma Assicurativo”, specificatamente sottoscritto dal quest'ultimo ha Pt_1 dichiarato di “essere a conoscenza che l'adesione al programma assicurativo è facoltativa e che posso pertanto procurarmi una copertura alternativa, ovvero non sottoscrivere alcuna copertura ai fini dell'erogazione del finanziamento” (Cfr. doc. 3 fasc. parte resistente).
Sotto tale ultimo profilo, deve tuttavia osservarsi che tale elemento, isolatamente considerato, non sarebbe sufficiente ad escludere la natura vincolante della polizza ai fini dell'erogazione del credito alle condizioni concretamente offerte dall'intermediaria.
Infatti, diversamente argomentando si giungerebbe a legittimare l'agevole elusione della disciplina sulla trasparenza dei contratti bancari imposta dal TUB mediante la sola previsione contrattuale della natura facoltativa della copertura facoltativa di un contratto di finanziamento.
3.2. In disparte da tale ultima considerazione, gli elementi probatori offerti e posti in rilievo dalla resistente, complessivamente considerati, con riferimento al diritto di recesso dalla polizza offerto al ricorrente, alla coincidenza tra assicurato e beneficiario della stessa ed in ordine alla concessione di finanziamenti ad altri soggetti in condizioni di rischio di credito analoghe a quelle del ricorrente, pur in assenza di stipula del contratto assicurativo, depongono nel senso di escludere la necessaria correlazione (e incidenza) fra la sottoscrizione della polizza e le condizioni contrattuali previste per l'accesso al credito.
5 In virtù della valorizzazione degli elementi di cui sopra, si ritiene superata la presunzione circa il collegamento fra i costi assicurativi sostenuti dal e l'erogazione del finanziamento, avendo Pt_1 parte resistente offerto prova certa e tranquillizzante della natura non obbligatoria della polizza assicurativa.
4. Per completezza, si evidenzia altresì che è agevolmente rilevabile dall'esame del contratto di finanziamento che il TAEG applicato dall'odierna resistente sia stato calcolato tenendo in debita considerazione: interessi; imposta di bollo su contratto; tot. Spese di incasso e di gestione pratica; Tot.
Spese invio comunicazione periodiche;
Tot. Imposta di bollo su comunicazioni periodiche; spese istruttoria (Cfr. doc. 2, pag. 3, di parte resistente).
Pertanto, la deduzione del ricorrente in ordine alla mancata inclusione delle spese di istruttoria nel computo del costo del credito, oltreché sfornita di prova, risulta infondata.
4.1 Inoltre, a parere di questo giudicante, non è contraria alla soluzione ermeneutica sopra sostenuta la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15114 del 2025), nella quale si è ritenuto che, “La soluzione adottata dal Tribunale è coerente con gli indirizzi su richiamati avendo proceduto ai fini della verifica del superamento del così detto tasso soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato”.
Infatti, dal completo esame della motivazione della citata pronuncia, si ricava comunque che “al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso
(ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza” (Cfr. in motivazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15114 del 2025).
In altri termini, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, a ben vedere, la stessa non si è discostata dall'orientamento sopra funditus esaminato, in forza del quale, al fine di escludere dal computo del tasso usurario i costi dell'assicurazione, l'istituto di credito è comunque onerato della prova in ordine alla sussistenza di un legame vincolante tra il finanziamento e la polizza assicurativa.
5. Neppure avrebbe condotto a diverso esito l'espletamento della CTU contabile richiesta dal ricorrente, ritenuta inammissibile in quanto meramente esplorativa, atteso che come da consolidato orientamento della Suprema Corte “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di
6 indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cfr. Sez. U., sent. n. 3086 dell'1.2.2022).
6. Di conseguenza, i rilievi che precedono conducono a ritenere infondata la censura mossa dal ricorrente circa la difformità del TAEG indicato nel contratto di finanziamento e quello effettivamente applicato dalla finanziaria, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per operare una diversa quantificazione del TAEG applicato da COMPASS.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 561/2024 R.G. così provvede: rigetta le domande formulate dal ricorrente;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.999,00 euro per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Rovigo, 1.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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