Ordinanza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 782/2021
TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato,
Letti gli atti e le note depositate in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile iscritto al n. 782 dell'anno 2021 vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F. difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Aldo Lombardo ricorrente
E
, difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato di Messina resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 18.2.2021, chiedeva l'annullamento o Parte_1 la revoca del provvedimento emesso in data 8.7.2020, nell'ambito del proc. civile n.3200/17, con il quale il Tribunale di Messina rigettava la sua richiesta di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Argomentava che il Giudice, a prescindere dal provvedimento di ammissione, avrebbe potuto fare ricorso all'art.126 T.U, spese di giustizia.
Si costituiva il , che deduceva l'infondatezza del ricorso e Controparte_1 chiedeva di valutare la revoca del gratuito patrocinio nel presente procedimento.
All'udienza del 12 febbraio 2025 il procuratore del ricorrente depositava note scritte insistendo in ricorso.
1
Con provvedimento del 8.7.2020 il Tribunale di Messina – seconda sez. civile rigettava la richiesta di liquidazione per assenza del decreto del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Messina di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il termine per proporre opposizione è di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento.
Agli atti non risulta la data della comunicazione del provvedimento di rigetto al fine di potere valutare la tempestività o meno del ricorso.
In ogni caso è inconducente un rinvio per l'acquisizione della data di comunicazione del provvedimento giudiziale, in quanto il ricorso è in ogni caso infondato nel merito.
Il ricorrente, infatti, non ha prodotto il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di ammissione dell' al gratuito patrocinio – presupposto per la Pt_1 liquidazione dell'onorario -, pertanto, va confermato il provvedimento di rigetto.
Non può, peraltro, ritenersi invocabile l'art. 126 T.U. spese di giustizia, come sostenuto dall' nel ricorso, non essendo stata provata neanche un'ammissione Pt_1 anticipata da parte del Consiglio dell'ordine.
Per queste ragioni il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Tenuto conto che anche in questo procedimento l' è ammesso al patrocinio Pt_1
a spese dello Stato, nessuna statuizione va disposta in ordine alle spese processuali.
Inoltre, va rigettata la richiesta dell'avv. Lombardo di liquidazione dell'onorario per il presente grado di giudizio, in quanto l'opposizione è palesemente infondata stante la mancata allegazione del provvedimento del Consiglio dell'ordine.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso presentato da;
Parte_1
2. nulla sulle spese processuali;
3. rigetta la richiesta di liquidazione dell'onorario da parte dell'avv. Aldo
Lombardo nel presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
2 Messina, così deciso nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Giudice
Maria Militello
3