Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .