CASS
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2025, n. 37869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37869 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - US CA MA MI TU EL IM ES EO SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI LE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Marco Lepri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e depositato conclusioni scritte e nota-spese. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Ersi Bozheku, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2018, il Tribunale di Roma ha assolto XXXXXXXXXXXXXX dal reato di cui al capo A) per le condotte consumate fino ad agosto 2011 perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato dicui al capo B) per sopravvenuta prescrizione delle condotte poste in essere sino al mese di maggio 2011 ed, infine, ha condannato l’imputato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui al capo A) relativamente alle condotte poste in essere da settembre 2011 e per il reato di cui al capo B) relativamente alle condotte poste in essere da giugno 2011. 2. Con sentenza deliberata in data 29 gennaio 2025, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado. La Corte di merito ha, inoltre, esteso la condanna dell’imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile anche alle condotte poste in essere dal febbraio 2010, rimettendo le parti davanti al giudice civile, per la determinazione del quantum.
3.XXXXXXXXXXXXXX, con l’unico motivo del ricorso proposto ai soli effetti civili, lamenta violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. conseguente alla mancata rinnovazione dell’istruttoria nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e documentali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37869 Anno 2025 Presidente: RG AN Relatore: IM EL Data Udienza: 14/10/2025 3.1. Il ricorrente rappresenta che il giudice di appello, senza procedere alla necessaria rinnovazione dell’assunzione delle prove dichiarative, ha esteso il perimetro temporale cui fa riferimento la condanna al risarcimento del danno anche al periodo febbraio 2010 – settembre 2011, periodo rispetto al quale il Tribunale aveva pronunciato assoluzione, fondando tale diversa ricostruzione su una nuova lettura delle deposizioni testimoniali. Siffatta operazione ermeneutica -secondo il ricorrente- si porrebbe in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, anche nell’ipotesi di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice di secondo grado che intenda riformare in peius una sentenza assolutoria è tenuto a procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla pronuncia. La difesa rileva, inoltre, che la parziale assoluzione resa dal primo giudice era fondata s u l l a r i t e n u t a i n s u f f i c i e n z a d e l l e d i c h i a r a z i o n i d e i t e s t i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a dimostrare che la persona offesa versasse, fino al settembre 2011, in uno stato di incapacità rilevante ai sensi dell’art. 643 cod. pen.; incapacità ritenuta, invece, provata solo a decorrere dalla certificazione medica del 22 settembre 2011. I giudici di appello, invece, hanno ritenuto integrato il reato di circonvenzione anche con riferimento al periodo febbraio 2010-settembre 2011, valorizzando due certificazioni mediche indicative di un generale deperimento fisico della persona offesa –non idoneo, a giudizio del ricorrente, a comprovare uno stato di incapacità– nonché le suindicate deposizioni testimoniali, già giudicate generiche ed insufficienti dal Tribunale. Il ricorrente censura tale operazione interpretativa, osservando che il primo giudice a v e v a e s c l u s o l ’ i d o n e i t à d e l l e d e p o s i z i o n i d e i t e s t i X X X X X X X X X X , XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a chiarire il profilo temporale dell’insorgenza dello stato di incapacità; sicché la Corte distrettuale, procedendo ad una rivalutazione delle prove dichiarative in senso pregiudizievole per l’imputato, senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria, avrebbe violato il disposto dell’art. 603 cod. proc. pen.
3.2. Peraltro, con un simile modus operandi, la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un vizio logico di particolare evidenza, avendo attribuito, senza previa rinnovazione dell’esame, un peso decisamente maggiore alle propalazioni testimoniali, in contrasto con il contenuto del certificato medico-legale del 12 settembre 2011, espressivo di un giudizio tecnico più qualificato. La motivazione sarebbe, pertanto, carente e manifestamente illogica nella parte in cui valorizza testimonianze già giudicate insufficienti in primo grado, senza rendere conto, con l’onere argomentativo rafforzato imposto dalla giurisprudenza di legittimità, delle ragioni idonee a giustificare la loro opposta rivalutazione, in assenza di elementi sopravvenuti o della rinnovata audizione dei testi. Il ricorrente deduce, infine, che il percorso motivazionale si porrebbe in ulteriore contrasto con i canoni della logica nella misura in cui attribuisce prevalenza a certificazioni mediche, di minore attendibilità tecnica in quanto redatte da soggetti privi del medesimo livello di competenza e conoscenza specialistica dei medici estensori del certificato del 12 settembre 2011, senza offrire adeguata giustificazione del preferito valore probatorio. In conclusione, la Corte di appello -secondo la prospettazione difensiva- non avrebbe assolto all’onere di motivazione rafforzata richiesto in caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria, avendo adottato una ricostruzione priva della necessaria coerenza logica ed inidonea a dimostrare che la soluzione accolta in grado di appello costituisse l’opzione interpretativa più aderente alle risultanze processuali. 2 4. Il difensore della parte civile, in data 25 settembre 2025, ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1. La Corte di appello, in accoglimento delle censure formulate dalla parte civile in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese daXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, ha affermato la responsabilità del XXXXXXXXX, sia pure ai soli effetti civili, anche in relazione alle condotte poste in essere nel periodo febbraio 2010–settembre 2011, sostenendo una alternativa ricostruzione, fondata su una diversa valutazione delle menzionate testimonianze, in virtù della quale veniva affermato che la persona offesa, fin dal 2010, versava in uno stato di minorata capacità che la privava gravemente delle capacità di discernimento, volizione ed autodeterminazione (vedi pagg. da 10 a 13 della sentenza impugnata). Tanto premesso, il Collegio intende ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nel caso di appello della parte civile contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice deve disporre, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione delle prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale nel caso di riforma in peius della sentenza di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva (Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 – 02; negli stessi termini da ultimo Sez. 6, n. 30112 del 03/04/2025, Pantaleo e Sez. 2, n. 31303 del 24/06/2025, Zitoli, non massimata). Deve essere, in proposito, rimarcato che costituiscono prove decisive, al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014, Di Meglio, Rv. 259323).
2. Nel caso in disamina, non vi sono state rinnovazioni istruttorie nel corso del giudizio di appello, nonostante la Corte territoriale abbia accolto l'appello della parte civile, in considerazione della propria difforme valutazione delle dichiarazioni rese dai testi XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX e XXXXXXX rispetto a quella effettuata dal primo giudice. La mancata rinnovazione, da parte della Corte territoriale, della prova orale -costituita dalle dichiarazioni di tali testimoni, considerate decisive per la decisione riformatoria- impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile, secondo l'autorevole orientamento in virtù del quale in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01).
3.Le considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti impongono di annullare la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la valutazione della eventuale sussistenza del fatto dannoso anche nel periodo febbraio 2010 – settembre 2011 e, in caso 3 positivo, per la valutazione della sussistenza e quantificazione di un danno risarcibile in sede civile. Ciò premesso appare opportuno demandare al giudice civile anche la regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL IM AN RG IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI LE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Marco Lepri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e depositato conclusioni scritte e nota-spese. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Ersi Bozheku, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2018, il Tribunale di Roma ha assolto XXXXXXXXXXXXXX dal reato di cui al capo A) per le condotte consumate fino ad agosto 2011 perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato dicui al capo B) per sopravvenuta prescrizione delle condotte poste in essere sino al mese di maggio 2011 ed, infine, ha condannato l’imputato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui al capo A) relativamente alle condotte poste in essere da settembre 2011 e per il reato di cui al capo B) relativamente alle condotte poste in essere da giugno 2011. 2. Con sentenza deliberata in data 29 gennaio 2025, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado. La Corte di merito ha, inoltre, esteso la condanna dell’imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile anche alle condotte poste in essere dal febbraio 2010, rimettendo le parti davanti al giudice civile, per la determinazione del quantum.
3.XXXXXXXXXXXXXX, con l’unico motivo del ricorso proposto ai soli effetti civili, lamenta violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. conseguente alla mancata rinnovazione dell’istruttoria nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e documentali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37869 Anno 2025 Presidente: RG AN Relatore: IM EL Data Udienza: 14/10/2025 3.1. Il ricorrente rappresenta che il giudice di appello, senza procedere alla necessaria rinnovazione dell’assunzione delle prove dichiarative, ha esteso il perimetro temporale cui fa riferimento la condanna al risarcimento del danno anche al periodo febbraio 2010 – settembre 2011, periodo rispetto al quale il Tribunale aveva pronunciato assoluzione, fondando tale diversa ricostruzione su una nuova lettura delle deposizioni testimoniali. Siffatta operazione ermeneutica -secondo il ricorrente- si porrebbe in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, anche nell’ipotesi di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice di secondo grado che intenda riformare in peius una sentenza assolutoria è tenuto a procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla pronuncia. La difesa rileva, inoltre, che la parziale assoluzione resa dal primo giudice era fondata s u l l a r i t e n u t a i n s u f f i c i e n z a d e l l e d i c h i a r a z i o n i d e i t e s t i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a dimostrare che la persona offesa versasse, fino al settembre 2011, in uno stato di incapacità rilevante ai sensi dell’art. 643 cod. pen.; incapacità ritenuta, invece, provata solo a decorrere dalla certificazione medica del 22 settembre 2011. I giudici di appello, invece, hanno ritenuto integrato il reato di circonvenzione anche con riferimento al periodo febbraio 2010-settembre 2011, valorizzando due certificazioni mediche indicative di un generale deperimento fisico della persona offesa –non idoneo, a giudizio del ricorrente, a comprovare uno stato di incapacità– nonché le suindicate deposizioni testimoniali, già giudicate generiche ed insufficienti dal Tribunale. Il ricorrente censura tale operazione interpretativa, osservando che il primo giudice a v e v a e s c l u s o l ’ i d o n e i t à d e l l e d e p o s i z i o n i d e i t e s t i X X X X X X X X X X , XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a chiarire il profilo temporale dell’insorgenza dello stato di incapacità; sicché la Corte distrettuale, procedendo ad una rivalutazione delle prove dichiarative in senso pregiudizievole per l’imputato, senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria, avrebbe violato il disposto dell’art. 603 cod. proc. pen.
3.2. Peraltro, con un simile modus operandi, la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un vizio logico di particolare evidenza, avendo attribuito, senza previa rinnovazione dell’esame, un peso decisamente maggiore alle propalazioni testimoniali, in contrasto con il contenuto del certificato medico-legale del 12 settembre 2011, espressivo di un giudizio tecnico più qualificato. La motivazione sarebbe, pertanto, carente e manifestamente illogica nella parte in cui valorizza testimonianze già giudicate insufficienti in primo grado, senza rendere conto, con l’onere argomentativo rafforzato imposto dalla giurisprudenza di legittimità, delle ragioni idonee a giustificare la loro opposta rivalutazione, in assenza di elementi sopravvenuti o della rinnovata audizione dei testi. Il ricorrente deduce, infine, che il percorso motivazionale si porrebbe in ulteriore contrasto con i canoni della logica nella misura in cui attribuisce prevalenza a certificazioni mediche, di minore attendibilità tecnica in quanto redatte da soggetti privi del medesimo livello di competenza e conoscenza specialistica dei medici estensori del certificato del 12 settembre 2011, senza offrire adeguata giustificazione del preferito valore probatorio. In conclusione, la Corte di appello -secondo la prospettazione difensiva- non avrebbe assolto all’onere di motivazione rafforzata richiesto in caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria, avendo adottato una ricostruzione priva della necessaria coerenza logica ed inidonea a dimostrare che la soluzione accolta in grado di appello costituisse l’opzione interpretativa più aderente alle risultanze processuali. 2 4. Il difensore della parte civile, in data 25 settembre 2025, ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1. La Corte di appello, in accoglimento delle censure formulate dalla parte civile in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese daXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, ha affermato la responsabilità del XXXXXXXXX, sia pure ai soli effetti civili, anche in relazione alle condotte poste in essere nel periodo febbraio 2010–settembre 2011, sostenendo una alternativa ricostruzione, fondata su una diversa valutazione delle menzionate testimonianze, in virtù della quale veniva affermato che la persona offesa, fin dal 2010, versava in uno stato di minorata capacità che la privava gravemente delle capacità di discernimento, volizione ed autodeterminazione (vedi pagg. da 10 a 13 della sentenza impugnata). Tanto premesso, il Collegio intende ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nel caso di appello della parte civile contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice deve disporre, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione delle prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale nel caso di riforma in peius della sentenza di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva (Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 – 02; negli stessi termini da ultimo Sez. 6, n. 30112 del 03/04/2025, Pantaleo e Sez. 2, n. 31303 del 24/06/2025, Zitoli, non massimata). Deve essere, in proposito, rimarcato che costituiscono prove decisive, al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014, Di Meglio, Rv. 259323).
2. Nel caso in disamina, non vi sono state rinnovazioni istruttorie nel corso del giudizio di appello, nonostante la Corte territoriale abbia accolto l'appello della parte civile, in considerazione della propria difforme valutazione delle dichiarazioni rese dai testi XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX e XXXXXXX rispetto a quella effettuata dal primo giudice. La mancata rinnovazione, da parte della Corte territoriale, della prova orale -costituita dalle dichiarazioni di tali testimoni, considerate decisive per la decisione riformatoria- impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile, secondo l'autorevole orientamento in virtù del quale in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01).
3.Le considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti impongono di annullare la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la valutazione della eventuale sussistenza del fatto dannoso anche nel periodo febbraio 2010 – settembre 2011 e, in caso 3 positivo, per la valutazione della sussistenza e quantificazione di un danno risarcibile in sede civile. Ciò premesso appare opportuno demandare al giudice civile anche la regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL IM AN RG IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4