Articolo 961 del Codice civile
Articolo 960Articolo 962
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19 aprile 1942
Art. 961.

(Pagamento del canone).

L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finche' dura la comunione.

Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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