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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 536/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 21/01/2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato/a e Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'Avv.to FUSARI MARCO
ricorrente contro
), rappresentato/a Controparte_1 P.IVA_1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PUNTI SARA/ resistente
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO: - accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti della Controparte_1
ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di
36 mesi;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente all'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
- condannare il Controparte_1
al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo
[...]
determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno
2015, n. 81), e pertanto condannarlo a corrispondere alla ricorrente un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto al tallone mensile di € 2.099,58 (ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità); in subordine, condannare il al risarcimento del danno a favore del ricorrente Controparte_1
da liquidarsi secondo le diverse norme e/o criteri che verranno ritenuti applicabili, o, in ulteriore subordine, da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso entro il limite massimo espressamente contenuto in € 26.000,00; - il tutto oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi dal deposito del ricorso al saldo;
IN VIA
ISTRUTTORIA: - la causa è documentale;
con riserva di richiedere l'ammissione a prova contraria sugli eventuali formulandi capitoli di prova delle controparti all'esame della posizione difensiva che le stesse assumeranno nella loro memoria difensiva;
IN
OGNI CASO: - con vittoria di spese (contributo unificato € 118,50) e competenze professionali del presente giudizio, spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per la parte resistente: “In via definitiva e nel merito 1. Rigettare il ricorso;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in esito al presente giudizio, si chiede di liquidare la somma minore, che risulterà dovuta alla luce delle circostanze del caso concreto e dell'eccepita prescrizione;
3. In ogni caso, compensare integralmente le spese di lite in ragione della serialità della vertenza.”.
RAGIONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenut o i n gi udi zio il Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
concl usioni dianzi evidenziate, a sost egno dell e quali ha all egato:
- di ess ere una docent e di religi one cattoli ca con più di 3 6 m esi di servi zio alle di pendenze del Controparte_1
assenza di ragioni sostituti ve e, dunque, su posto vacant e;
- di aver stipul ato i nint errott am ente dall 'a.s. 2014/2015 al corrent e a.s. contratti di lavoro a tempo det erminato i n qualit à di docent e annuale per l'insegnamento della religione cattolica (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrent e).
Pag. 2 di 7 1.1. Si è costituito in gi udi zio il Controparte_1
svolgendo l e concl us ioni ri chi am ate.
[...]
2. Venendo al m eri to della cont roversi a, si osserva quanto segue.
Il tema oggetto della controversia attiene al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n.
297/1994 e L. 183/2003 che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico) e le regole dell'Unione Europea che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 13 gennaio 2022, C282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;
la Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine
(ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine),
l'osservanza della clausola 54 punto 1 lett. a) dell'Accordo Quadro – vale a dire l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali Ceep, Ces ed Unice recepito dalla Direttiva Comunitaria
1999/70/CE - esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi.
Sulla medesima questione oggetto di controversia è intervenuta anche la nota sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi
Pag. 3 di 7 Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli". "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L.
186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti
a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1
sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti
a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
La Suprema Corte, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di
Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L.
186/2003, la quale prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo
Pag. 4 di 7 svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso l'inserimento in ruolo;
rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il , attraverso l'inosservanza di tale obbligo, avrebbe impedito il CP_1
funzionamento complessivo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro.
La Suprema Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente, per effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno, rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale.
L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati
è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine CP_1 alla prova dell'effettiva sussistenza della casuale.
Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost. (ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma
5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12.
Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla
Corte di Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso. Nel caso in esame, è pacifico e documentato che la ricorrente ha stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi (in totale 11 anni scolastici), tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo.
Pag. 5 di 7 Si ritiene, pertanto, che tale situazione integri un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro.
Il non ha dedotto questioni non superabili con i principi CP_1
giurisprudenziali dianzi richiamati in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
Fermi dunque i principi di cui sopra, riprendendo lo stato matricolare della docente che attesta la reiterazione di contratti a termine per undici anni, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 32, in forza del quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, si ritiene di quantificare l'indennità risarcitoria in misura pari a 8 mensilità della retribuzione globale di fatto – pari ad euro
2.086,37- e ciò tenuto conto che l'abuso si sostanzia con la reiterazione successiva al triennio. Tale indennità, come precisato dalla Suprema Corte deve ritenersi esaustivo ed omnicomprensivo rispetto ad ogni ulteriore pretesa.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M.
n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro incrementati della misura prevista dall'art. 4 comma 1 bis del medesimo Decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta che il ha illegittimamente Controparte_1
stipulato con più contratti di lavoro a tempo determinato Parte_1
in successione tra loro, oltre il limite dei 36 mesi;
2) per l'effetto condanna il resistente al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 16.690,96, determinata in 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
3) condanna il alla refusione delle spese Controparte_1
di lite liquidate in euro 2.741,70 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Fusari.
Pag. 6 di 7 22/01/2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 7 di 7
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 536/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 21/01/2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato/a e Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'Avv.to FUSARI MARCO
ricorrente contro
), rappresentato/a Controparte_1 P.IVA_1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PUNTI SARA/ resistente
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO: - accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti della Controparte_1
ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di
36 mesi;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente all'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
- condannare il Controparte_1
al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo
[...]
determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno
2015, n. 81), e pertanto condannarlo a corrispondere alla ricorrente un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto al tallone mensile di € 2.099,58 (ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità); in subordine, condannare il al risarcimento del danno a favore del ricorrente Controparte_1
da liquidarsi secondo le diverse norme e/o criteri che verranno ritenuti applicabili, o, in ulteriore subordine, da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso entro il limite massimo espressamente contenuto in € 26.000,00; - il tutto oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi dal deposito del ricorso al saldo;
IN VIA
ISTRUTTORIA: - la causa è documentale;
con riserva di richiedere l'ammissione a prova contraria sugli eventuali formulandi capitoli di prova delle controparti all'esame della posizione difensiva che le stesse assumeranno nella loro memoria difensiva;
IN
OGNI CASO: - con vittoria di spese (contributo unificato € 118,50) e competenze professionali del presente giudizio, spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per la parte resistente: “In via definitiva e nel merito 1. Rigettare il ricorso;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in esito al presente giudizio, si chiede di liquidare la somma minore, che risulterà dovuta alla luce delle circostanze del caso concreto e dell'eccepita prescrizione;
3. In ogni caso, compensare integralmente le spese di lite in ragione della serialità della vertenza.”.
RAGIONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenut o i n gi udi zio il Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
concl usioni dianzi evidenziate, a sost egno dell e quali ha all egato:
- di ess ere una docent e di religi one cattoli ca con più di 3 6 m esi di servi zio alle di pendenze del Controparte_1
assenza di ragioni sostituti ve e, dunque, su posto vacant e;
- di aver stipul ato i nint errott am ente dall 'a.s. 2014/2015 al corrent e a.s. contratti di lavoro a tempo det erminato i n qualit à di docent e annuale per l'insegnamento della religione cattolica (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrent e).
Pag. 2 di 7 1.1. Si è costituito in gi udi zio il Controparte_1
svolgendo l e concl us ioni ri chi am ate.
[...]
2. Venendo al m eri to della cont roversi a, si osserva quanto segue.
Il tema oggetto della controversia attiene al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n.
297/1994 e L. 183/2003 che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico) e le regole dell'Unione Europea che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 13 gennaio 2022, C282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;
la Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine
(ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine),
l'osservanza della clausola 54 punto 1 lett. a) dell'Accordo Quadro – vale a dire l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali Ceep, Ces ed Unice recepito dalla Direttiva Comunitaria
1999/70/CE - esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi.
Sulla medesima questione oggetto di controversia è intervenuta anche la nota sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi
Pag. 3 di 7 Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli". "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L.
186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti
a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1
sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti
a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
La Suprema Corte, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di
Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L.
186/2003, la quale prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo
Pag. 4 di 7 svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso l'inserimento in ruolo;
rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il , attraverso l'inosservanza di tale obbligo, avrebbe impedito il CP_1
funzionamento complessivo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro.
La Suprema Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente, per effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno, rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale.
L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati
è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine CP_1 alla prova dell'effettiva sussistenza della casuale.
Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost. (ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma
5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12.
Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla
Corte di Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso. Nel caso in esame, è pacifico e documentato che la ricorrente ha stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi (in totale 11 anni scolastici), tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo.
Pag. 5 di 7 Si ritiene, pertanto, che tale situazione integri un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro.
Il non ha dedotto questioni non superabili con i principi CP_1
giurisprudenziali dianzi richiamati in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
Fermi dunque i principi di cui sopra, riprendendo lo stato matricolare della docente che attesta la reiterazione di contratti a termine per undici anni, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 32, in forza del quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, si ritiene di quantificare l'indennità risarcitoria in misura pari a 8 mensilità della retribuzione globale di fatto – pari ad euro
2.086,37- e ciò tenuto conto che l'abuso si sostanzia con la reiterazione successiva al triennio. Tale indennità, come precisato dalla Suprema Corte deve ritenersi esaustivo ed omnicomprensivo rispetto ad ogni ulteriore pretesa.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M.
n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro incrementati della misura prevista dall'art. 4 comma 1 bis del medesimo Decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta che il ha illegittimamente Controparte_1
stipulato con più contratti di lavoro a tempo determinato Parte_1
in successione tra loro, oltre il limite dei 36 mesi;
2) per l'effetto condanna il resistente al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 16.690,96, determinata in 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
3) condanna il alla refusione delle spese Controparte_1
di lite liquidate in euro 2.741,70 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Fusari.
Pag. 6 di 7 22/01/2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 7 di 7