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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/09/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 14520/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT.SSA SILVIA RIZZUTO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data 30/10/2024
DA
,nata a [...] il [...], Parte_1 nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nancy GRIECO del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...] celebrato il 19/06/2016 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di Colognola ai Colli (VR) al n.
4 - parte I - anno 2016, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata in Verona, via Marco Polo, n.
5, a avente, ivi, già diritto di abitazione vitalizio, unitamente ai Parte_1 mobili, arredi e pertinenze.
3) Confermare l'affidamento del figlio minore, ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese, individualmente, dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi 1 a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Confermare la collocazione prevalente del figlio, presso la dimora Persona_1 materna.
5) Il padre avrà con sé il figlio, esercitando il diritto di visita, secondo le Persona_1 seguenti cadenze: a settimane alterne, la prima, dalle ore 16.00 del martedì alle ore 08.10 del giovedì; la seconda, dalle ore 15.30 del mercoledì alle ore 08.10 del giovedì e dal venerdì, alle ore 12.40, sino alla domenica alle ore 21.00.
Durante le festività di Natale e Capodanno, ciascun genitore starà con il figlio per circa otto giorni, ovvero la metà del periodo, con alternanza annuale dei primi otto giorni. Durante le festività di Pasqua, il minore resterà tre giorni con un genitore e tre con l'altro. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
6) Il minore ha frequentato la classe III della Scuola Elementare “Berto Barbarani” di Verona, col seguente orario settimanale: il lunedì, dalle ore 08.00 alle ore 15.30; il martedì, dalle ore
8.00 alle ore 12.40; il mercoledì, dalle ore 08.00 alle ore 15.30; il giovedì, dalle ore 08.00 alle ore 12.40; il venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 16.00.
Nelle attività extracurriculari è impegnato come di seguito: il mercoledì frequenta un corso di teatro presso la scuola “Spazio Giovani” dalle ore 16.45 alle ore 17.45.
7) Confermare l'assegno di mantenimento in favore del minore, per Persona_1 euro 300,00 mensili da versarsi dal padre, alla madre, Parte_2 Parte_1
, mediante accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, assegno
[...] che sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio civile.
8) Confermare che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, intendendosi per tali: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per la mensa scolastica, per il servizio di scuolabus, le spese per le attività extracurriculari, le spese per prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche e, in futuro, quelle per l'iscrizione all'università.
9) Si dà atto che, in ottemperanza a quanto contemplato nelle condizioni di separazione di cui al ricorso, come da documento notarile versato in atti, ha alienato a Parte_2
, già nuda proprietaria, l'usufrutto di cui godeva, afferente la Parte_1
2 proprietà acquistata in Verona, via Galvani, n. 49, così definitivamente regolamentando i rapporti patrimoniali con il coniuge.
10) Confermare che , economicamente autosufficiente, rinuncia Parte_1 all'assegno divorzile in suo favore.
11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2931/2024 pubblicata il 21/12/2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
3 La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 24/09/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4
N. 14520/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT.SSA SILVIA RIZZUTO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data 30/10/2024
DA
,nata a [...] il [...], Parte_1 nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nancy GRIECO del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...] celebrato il 19/06/2016 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di Colognola ai Colli (VR) al n.
4 - parte I - anno 2016, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata in Verona, via Marco Polo, n.
5, a avente, ivi, già diritto di abitazione vitalizio, unitamente ai Parte_1 mobili, arredi e pertinenze.
3) Confermare l'affidamento del figlio minore, ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese, individualmente, dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi 1 a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Confermare la collocazione prevalente del figlio, presso la dimora Persona_1 materna.
5) Il padre avrà con sé il figlio, esercitando il diritto di visita, secondo le Persona_1 seguenti cadenze: a settimane alterne, la prima, dalle ore 16.00 del martedì alle ore 08.10 del giovedì; la seconda, dalle ore 15.30 del mercoledì alle ore 08.10 del giovedì e dal venerdì, alle ore 12.40, sino alla domenica alle ore 21.00.
Durante le festività di Natale e Capodanno, ciascun genitore starà con il figlio per circa otto giorni, ovvero la metà del periodo, con alternanza annuale dei primi otto giorni. Durante le festività di Pasqua, il minore resterà tre giorni con un genitore e tre con l'altro. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
6) Il minore ha frequentato la classe III della Scuola Elementare “Berto Barbarani” di Verona, col seguente orario settimanale: il lunedì, dalle ore 08.00 alle ore 15.30; il martedì, dalle ore
8.00 alle ore 12.40; il mercoledì, dalle ore 08.00 alle ore 15.30; il giovedì, dalle ore 08.00 alle ore 12.40; il venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 16.00.
Nelle attività extracurriculari è impegnato come di seguito: il mercoledì frequenta un corso di teatro presso la scuola “Spazio Giovani” dalle ore 16.45 alle ore 17.45.
7) Confermare l'assegno di mantenimento in favore del minore, per Persona_1 euro 300,00 mensili da versarsi dal padre, alla madre, Parte_2 Parte_1
, mediante accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, assegno
[...] che sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio civile.
8) Confermare che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, intendendosi per tali: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per la mensa scolastica, per il servizio di scuolabus, le spese per le attività extracurriculari, le spese per prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche e, in futuro, quelle per l'iscrizione all'università.
9) Si dà atto che, in ottemperanza a quanto contemplato nelle condizioni di separazione di cui al ricorso, come da documento notarile versato in atti, ha alienato a Parte_2
, già nuda proprietaria, l'usufrutto di cui godeva, afferente la Parte_1
2 proprietà acquistata in Verona, via Galvani, n. 49, così definitivamente regolamentando i rapporti patrimoniali con il coniuge.
10) Confermare che , economicamente autosufficiente, rinuncia Parte_1 all'assegno divorzile in suo favore.
11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2931/2024 pubblicata il 21/12/2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
3 La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 24/09/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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