TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa avente RG n. 12356/2024 vertente
TRA
C.F. 1 nata a [...] il [...] e Parte_1 (c.f.
residente a [...]in Corso Calatafimi n. 450, elettivamente domiciliata in
Palermo, via Versilia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Menallo dal quale
è rappresentata e difesa per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
CP_1 (C.F.: P.IVA 1 in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore;
Parte_2 (P.IVA
P.IVA_2 ), corrente in Palermo, Via G. Cusmano n.24, in persona del suo
Direttore Generale e legale rappresentante pro/tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Antinoro e dall'Avv. Chiara Reina
Resistenti
Oggetto: esenzione ticket sanitario e maggiorazione contributiva
MEDIANTE DEPOSITO - A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA EX
DEL 22.07.2025 - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
CP dichiara la contumacia dell”
accoglie il ricorso e dichiara che Parte_1 è invalida civile al 90% con diritto all'esenzione dal ticket sanitario nonché alla contribuzione figurativa ex art. 80 L.
388/2000 dal mese di dicembre 2023;
dichiara non dovute le spese di lite all' CP_2 stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc;
condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 2.250,00 oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge,
e che distrae all'Avv. Francesco Menallo ai sensi dell'art. 93 cpc;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu che liquida con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
conveniva in giudizio l' [...] Parte_1Con ricorso depositato il 19.08.2024
e 1'CP al fine di accertare un'invalidità in misura percentuale non CP_2
inferiore al 67%, con il conseguente diritto a beneficiare dell'esenzione ticket, e non inferiore al 75% ai fini della maggiorazione contributiva ex art. 80 comma 3
L. 388/2000.
Contestava il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità che, all'esito della visita del 15.03.2024, aveva riconosciuto un'invalidità del 45%.
Cont Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, legittimato essendo nei procedimenti diretti ad accertare i requisiti sanitari per ottenere lo status di invalido civile, l'CP_1, anche nel caso in cui la finalità è quella dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria.
Chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa. CP regolarmente evocato in giudizio non si costituiva. L'
Se ne dichiara pertanto la contumacia.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito della relazione medico legale, disposta la trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate dalle parti, la causa viene decisa come in epigrafe.
***
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto della legittimazione passiva sollevata dall' Cont alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui
"In materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile, ivi compresi gli accertamenti finalizzati all'esonero dal pagamento del ticket sanitario, l'CP_1 è l'unico soggetto legittimato passivo nei relativi procedimenti giurisdizionali, essendo venuta meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diverse. Tale principio si applica anche nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., dove la legittimazione passiva dell CP_1 sussiste in via esclusiva anche quando l'accertamento sanitario non sia strumentale all'erogazione di prestazioni di competenza dell'Istituto stesso. La concentrazione della legittimazione passiva in capo all CP_1 risponde all'esigenza di unitarietà dell'accertamento sanitario e trova fondamento nell'evoluzione normativa che ha progressivamente attribuito all'Istituto previdenziale la competenza esclusiva in materia di invalidità civile,
sia sotto il profilo dell'accertamento dei requisiti sanitari che della conseguente erogazione delle prestazioni. Tale assetto processuale si applica indipendentemente dalla natura della prestazione finale cui l'accertamento è
preordinato, essendo irrilevante che il beneficio richiesto (come nel caso dell'esenzione ticket) non rientri tra le prestazioni erogate direttamente dall CP_1
(Cass. Civ. Sez. Lav. N. 20415 del 23/07/2024).
Ancora in via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa essendo agli atti il verbale della Commissione medica per l'invalidità che, a seguito di domanda della ricorrente,
ha riconosciuto la stessa invalida al 45%.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il consulente infatti ha accertato che le patologie che affliggono la periziata consentono di riconoscere la stessa invalida al 90% dal mese di dicembre 2023.
All'esito dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti ha così
concluso "Dall'esame dei referti medici allegati agli atti, dalla raccolta dei dati anamnestici e di quelli desunti dall'esame obiettivo generale e locale, posso concludere che la Sig.ra Parte_1 è affetta da: Pneumonectomia (resezione atipica del lobo polmonare superiore di destra) con insufficienza respiratoria di grado medio in granulomatosi di CP_3 Osteoporosi fratturativa (frattura di
D6). Spondiloartrosi del rachide dorso-lombare a media incidenza funzionale
Depressione reattiva di grado medio la pneumectomia (già riscontrata) si
..... ....
manifesta ora con questa insufficienza respiratoria di grado medio che interferisce oltre che sulle condizioni cliniche generali, anche sulla vita familiare e lavorativa di ogni giorno. Difatti nel suo lavoro di infermiera può svolgere solo mansioni che non richiedano sforzo fisico e le sono stati proibiti i turni notturni
Dal Dicembre 2023 la paziente, e' peggiorata dal punto di vista respira-torio in quanto veniva diagnosticata, in seguito agli esiti di pneumonectomia e del perdurare della poliangioite della M. di CP_3 una sindrome respiratoria restrittiva di medio grado...... La sindrome depressiva che già era manifesta si è
relativamente accentuata a causa dei lutti familiari ravvicinati di congiunti stretti,
a cui la paziente era affezionata. Ha dovuto farsi seguire da specialista neuropsichiatra, cui si rivolge periodicamente ed e' tuttora in trattamento con antidepressivi. La paziente lamenta anche dolori articolari sia per l'artrosi che per l'osteoporosi grave, che ha determinato anche frattura d'un vertebra dor-
sale; l'osteoporosi è aggravata anche dal continuo e lungo uso di cortisonici che assume per la granulomatosi di CP_3 Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta e va dichiarato che Parte_1 è invalida al 90% con diritto all'esenzione ticket, per le prestazioni mediche specialistiche diagnostiche, sui farmaci, ed alle agevolazioni contributive e pensionistiche, ricollegate allo stato di invalidità, a decorrere dal mese di dicembre 2023 nonché ha diritto alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80 comma 3 L. 388/2000.
CP rimasto soccombente, va condannato alle spese di lite che si liquidano ai L
sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 come in dispositivo e con distrazione al procuratore antistatario.
Attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.
att. cpc, dichiara non dovute i compensi di lite all' CP_2
Vanno poste a carico dell' CP_1 le spese di consulenza tecnica che si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito di trattazione scritta del 22.07.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa avente RG n. 12356/2024 vertente
TRA
C.F. 1 nata a [...] il [...] e Parte_1 (c.f.
residente a [...]in Corso Calatafimi n. 450, elettivamente domiciliata in
Palermo, via Versilia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Menallo dal quale
è rappresentata e difesa per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
CP_1 (C.F.: P.IVA 1 in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore;
Parte_2 (P.IVA
P.IVA_2 ), corrente in Palermo, Via G. Cusmano n.24, in persona del suo
Direttore Generale e legale rappresentante pro/tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Antinoro e dall'Avv. Chiara Reina
Resistenti
Oggetto: esenzione ticket sanitario e maggiorazione contributiva
MEDIANTE DEPOSITO - A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA EX
DEL 22.07.2025 - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
CP dichiara la contumacia dell”
accoglie il ricorso e dichiara che Parte_1 è invalida civile al 90% con diritto all'esenzione dal ticket sanitario nonché alla contribuzione figurativa ex art. 80 L.
388/2000 dal mese di dicembre 2023;
dichiara non dovute le spese di lite all' CP_2 stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc;
condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 2.250,00 oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge,
e che distrae all'Avv. Francesco Menallo ai sensi dell'art. 93 cpc;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu che liquida con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
conveniva in giudizio l' [...] Parte_1Con ricorso depositato il 19.08.2024
e 1'CP al fine di accertare un'invalidità in misura percentuale non CP_2
inferiore al 67%, con il conseguente diritto a beneficiare dell'esenzione ticket, e non inferiore al 75% ai fini della maggiorazione contributiva ex art. 80 comma 3
L. 388/2000.
Contestava il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità che, all'esito della visita del 15.03.2024, aveva riconosciuto un'invalidità del 45%.
Cont Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, legittimato essendo nei procedimenti diretti ad accertare i requisiti sanitari per ottenere lo status di invalido civile, l'CP_1, anche nel caso in cui la finalità è quella dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria.
Chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa. CP regolarmente evocato in giudizio non si costituiva. L'
Se ne dichiara pertanto la contumacia.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito della relazione medico legale, disposta la trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate dalle parti, la causa viene decisa come in epigrafe.
***
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto della legittimazione passiva sollevata dall' Cont alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui
"In materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile, ivi compresi gli accertamenti finalizzati all'esonero dal pagamento del ticket sanitario, l'CP_1 è l'unico soggetto legittimato passivo nei relativi procedimenti giurisdizionali, essendo venuta meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diverse. Tale principio si applica anche nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., dove la legittimazione passiva dell CP_1 sussiste in via esclusiva anche quando l'accertamento sanitario non sia strumentale all'erogazione di prestazioni di competenza dell'Istituto stesso. La concentrazione della legittimazione passiva in capo all CP_1 risponde all'esigenza di unitarietà dell'accertamento sanitario e trova fondamento nell'evoluzione normativa che ha progressivamente attribuito all'Istituto previdenziale la competenza esclusiva in materia di invalidità civile,
sia sotto il profilo dell'accertamento dei requisiti sanitari che della conseguente erogazione delle prestazioni. Tale assetto processuale si applica indipendentemente dalla natura della prestazione finale cui l'accertamento è
preordinato, essendo irrilevante che il beneficio richiesto (come nel caso dell'esenzione ticket) non rientri tra le prestazioni erogate direttamente dall CP_1
(Cass. Civ. Sez. Lav. N. 20415 del 23/07/2024).
Ancora in via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa essendo agli atti il verbale della Commissione medica per l'invalidità che, a seguito di domanda della ricorrente,
ha riconosciuto la stessa invalida al 45%.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il consulente infatti ha accertato che le patologie che affliggono la periziata consentono di riconoscere la stessa invalida al 90% dal mese di dicembre 2023.
All'esito dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti ha così
concluso "Dall'esame dei referti medici allegati agli atti, dalla raccolta dei dati anamnestici e di quelli desunti dall'esame obiettivo generale e locale, posso concludere che la Sig.ra Parte_1 è affetta da: Pneumonectomia (resezione atipica del lobo polmonare superiore di destra) con insufficienza respiratoria di grado medio in granulomatosi di CP_3 Osteoporosi fratturativa (frattura di
D6). Spondiloartrosi del rachide dorso-lombare a media incidenza funzionale
Depressione reattiva di grado medio la pneumectomia (già riscontrata) si
..... ....
manifesta ora con questa insufficienza respiratoria di grado medio che interferisce oltre che sulle condizioni cliniche generali, anche sulla vita familiare e lavorativa di ogni giorno. Difatti nel suo lavoro di infermiera può svolgere solo mansioni che non richiedano sforzo fisico e le sono stati proibiti i turni notturni
Dal Dicembre 2023 la paziente, e' peggiorata dal punto di vista respira-torio in quanto veniva diagnosticata, in seguito agli esiti di pneumonectomia e del perdurare della poliangioite della M. di CP_3 una sindrome respiratoria restrittiva di medio grado...... La sindrome depressiva che già era manifesta si è
relativamente accentuata a causa dei lutti familiari ravvicinati di congiunti stretti,
a cui la paziente era affezionata. Ha dovuto farsi seguire da specialista neuropsichiatra, cui si rivolge periodicamente ed e' tuttora in trattamento con antidepressivi. La paziente lamenta anche dolori articolari sia per l'artrosi che per l'osteoporosi grave, che ha determinato anche frattura d'un vertebra dor-
sale; l'osteoporosi è aggravata anche dal continuo e lungo uso di cortisonici che assume per la granulomatosi di CP_3 Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta e va dichiarato che Parte_1 è invalida al 90% con diritto all'esenzione ticket, per le prestazioni mediche specialistiche diagnostiche, sui farmaci, ed alle agevolazioni contributive e pensionistiche, ricollegate allo stato di invalidità, a decorrere dal mese di dicembre 2023 nonché ha diritto alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80 comma 3 L. 388/2000.
CP rimasto soccombente, va condannato alle spese di lite che si liquidano ai L
sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 come in dispositivo e con distrazione al procuratore antistatario.
Attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.
att. cpc, dichiara non dovute i compensi di lite all' CP_2
Vanno poste a carico dell' CP_1 le spese di consulenza tecnica che si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito di trattazione scritta del 22.07.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente