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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello Presidente MAGGI
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1726 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 11/07/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
[...] difesa e rappresentata dall'avv. Di Chiara Sergio CP_1
E difeso e rappresentato dall'avv. Moles Giuseppe Controparte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 11/07/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto a
Taranto il 01.08.1990, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con decreto di omologa del 19.07.2002 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge;
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), 1. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taranto il 01.08.1990 da CP_1 nata a [...] il [...] e Controparte_2 ato in Laterza (TA) il 26.03.1963 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto all'atto n. 253, p. II, s. A dell'anno 1990, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 11/07/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello Presidente MAGGI
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1726 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 11/07/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
[...] difesa e rappresentata dall'avv. Di Chiara Sergio CP_1
E difeso e rappresentato dall'avv. Moles Giuseppe Controparte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 11/07/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto a
Taranto il 01.08.1990, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con decreto di omologa del 19.07.2002 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge;
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), 1. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taranto il 01.08.1990 da CP_1 nata a [...] il [...] e Controparte_2 ato in Laterza (TA) il 26.03.1963 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto all'atto n. 253, p. II, s. A dell'anno 1990, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 11/07/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi