Cass. civ., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 11321
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Sentenza 2 maggio 2023

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In tema di crisi bancarie, dal momento che la disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette ai soli obbligazionisti subordinati - aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito - di ricorrere alla procedura diretta forfettaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del fondo di solidarietà, l'"alternatività" della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non è configurabile quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, risultando in tal caso carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente "alternativo".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 11321
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11321
    Data del deposito : 2 maggio 2023

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