CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1377/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11645/2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Ciminello e Parte_1
SA LI ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Sisco n. 8; APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Marazza, Domenico De Feo Controparte_1
e IO D'VE ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Tre Madonne n. 8; APPELLATA
NONCHE'
, E CP_2 CP_3 CP_4
APPELLATI
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Così il giudice di primo grado: “Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 20.3.2020 il ricorrente come in epigrafe indicato [ n.d.r.] ha Parte_1 adito questo Tribunale [di Roma n.d.r.], in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: - condannarsi la e, solidalmente la e la Controparte_5 Controparte_6
al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma Controparte_7 di € 61.129,40 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre accessori come per legge;
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale di
[...]
e di in virtù dei contratti di appalto in essere Controparte_8 Controparte_1 tra le stesse e e, per l'effetto, condannarsi Controparte_5 [...]
e al pagamento della predetta somma o Controparte_8 Controparte_1 della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre accessori come per legge. Il ricorrente ha premesso in fatto quanto segue: - Controparte_8 ha appaltato a l'attività di vendita al dettaglio ed
[...] Controparte_1 all'ingrosso di mobili, arredi, attrezzature e complementi per l'arredo per privati, società e strutture pubbliche;
- quest'ultima ha a sua volta appaltato il trasporto e montaggio dei mobili ad una serie di società cooperative, tra cui la la Controparte_5
e la - egli è stato assunto dalla Controparte_6 Controparte_7 [...] in data 1.1.2013 con contratto a tempo pieno e inquadramento nel Controparte_5
4° livello Senior del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione svolgendo mansioni di facchino;
- egli ha svolto la prestazione lavorativa presso la sede della in Controparte_1
Pomezia (RM), v. Carlo Poma n. 11, dove si recava ogni mattina alle ore 06:00, dal lunedì al sabato, “per caricare la merce sul furgone di proprietà della merce da CP_1 consegnare e montare… al domicilio dei clienti…, sulla base dei fogli giornalieri compilati dalla .; le consegne venivano effettuate su Roma e zone Parte_2 limitrofe sino all'incirca alle ore 17”; - l'orario di lavoro era “a tempo pieno” ma si prolungava per “90 ore di lavoro straordinario mensile” mai retribuite;
- ha sempre lavorato in coppia e suoi abituali compagni di lavoro sono stati i sig.ri , Persona_1
, e;
- in data 1.3.2017 è passato alle Persona_2 Persona_3 Persona_4 dipendenze di subentrata nell'appalto, ma senz'alcuna Controparte_6 interruzione dell'attività lavorativa che proseguiva con le medesime modalità; - anche in questo caso, a dispetto di quanto riportato nel contratto di lavoro, l'orario di lavoro effettivo era “dalle 6 alle 17 dal lunedì al sabato (fino alle 14)”; - in data 1.7.2017, egli è stato “spostato” presso altra cooperativa, la Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l., sempre senza interruzione dell'attività lavorativa e senza variazioni di mansioni ed orario;
- il contratto di lavoro sottoscritto con tale cooperativa lo inquadrava al “III livello” del Regolamento applicato dalla stessa “ma sempre con le mansioni di autotrasportatore addetto anche al montaggio, con orario di lavoro a tempo pieno ed a tempo indeterminato”; - la società gli ha, poi, contestato le assenze ingiustificate dal lavoro e lo ha licenziato per giusta causa in data 24.4.2018; egli aveva, infatti, sospeso la prestazione lavorativa “in quanto retribuito con somme di molto inferiori rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto in base all'orario di lavoro osservato ed in base ai minimi retributivi previsti dal ccnl di settore e dall'art. 36 Cost.”; - egli non ha percepito, più esattamente, le spettanze per il lavoro straordinario diurno e festivo. Ciò premesso e considerato, considerata altresì l'incontestabile responsabilità solidale dei committenti ai sensi degli artt. 1676 Controparte_8 Controparte_1
c.c. e 29 D.Lgs. 276/2003, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti di Controparte_5
Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l., e si Controparte_8 Controparte_1 sono costituite in giudizio Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l., Controparte_8
e resistendo alla domanda. Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l. ha fatto
[...] Controparte_1 rilevare: - che ha sottoscritto il contratto di appalto con presso il quale è Controparte_1 stato adibito il ricorrente “in data 02/06/2017… con efficacia dall'1/07/2017 al 30/06/2018”; - che non ha mai avuto rapporti con Controparte_8 con e con - che essa, peraltro, è stata Controparte_5 Controparte_6 costituita solo a marzo del 2017 e non potrebbe rispondere per i crediti di lavoro maturati dal sig. nei periodi precedenti alla sua assunzione, in data 1.7.2017; Pt_1
- che non ricorre fra le società un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro né vi è stata alcuna cessione di azienda “prima dalla alla e poi da CP_5 CP_6 quest'ultima alla Tempo Servizi soc. coop.”; - che ha assunto il ricorrente quale “socio – lavoratore, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed inquadrato nella categoria di Operaio ed inserito nel III livello professionale del Regolamento interno con mansioni di 'addetto alla conduzione di veicoli ed al montaggio'”; - che essa “non ha mai applicato, né recepito di fatto, il CCNL Logistica, Trasporto Merci e spedizione invocato dal ricorrente, né è stata associata alle categorie datoriali che lo hanno sottoscritto e, pertanto, essendo i ccnl, come noto, contratti di diritto comune, in alcun caso la richiamata contrattazione potrà applicarsi alla presente fattispecie”; - che l'unica fonte normativa è il Regolamento interno adottato e che essa applica, per la parte economica, le “sole tabelle retributive del CCNL per il personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi; - che il ricorrente, nel periodo in cui è stato alle proprie dipendenze, ha sempre lavorato “secondo l'orario contrattualmente previsto e nei limiti dell'orario riportato nei prospetti paga allegati dal medesimo”; - che, infatti, egli iniziava la propria giornata di lavoro “alle 6:30 o alle 7:30, a seconda del turno di carico (e non sempre alle ore 6.00 come riferisce il ricorrente)”, usufruiva della pausa pranzo di un'ora, gestita in modo autonomo, e lavorava settimanalmente “su turni di 5 o 6 giorni a seconda delle esigenze” cosicché la durata della prestazione giornaliera “variava da 6.5 ore a 8 ore circa oltre all'eventuale straordinario sempre comunque regolarmente retribuito in prospetto paga”. Ciò rilevato, la società ha eccepito l'intervenuta decadenza dalla domanda di condanna solidale, con le ed ex art. 32, Controparte_9 Controparte_6 comma 4, lett. d), L. 183/2010, individuandosi la decorrenza dalla data del licenziamento, e l'infondatezza della domanda di pagamento dello straordinario in quanto sfornita di ogni precisa allegazione nonché di ogni supporto probatorio;
su tale aspetto, si osserva in particolare come non risulti credibile che il ricorrente abbia lavorato “per ben 5 anni senza alcun giorno di ferie e per 11 ore al giorno” quando i servizi cui egli è stato addetto sono “per definizione soggetti alla variabilità delle vendite della committenza che, certamente non sono costanti per tutto l'arco dell'anno”. e hanno fatto rilevare: - l'intervenuta Controparte_8 Controparte_1 decadenza dall'azione in virtù del limite di due anni dalla cessazione dell'appalto fissato dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003; si evidenzia che l'appalto con la Controparte_5
cessato a marzo del 2017 e che l'appalto con è cessato a
[...] Controparte_6 luglio del 2017 mentre l'odierno ricorso è stato depositato in data 20.3.2020; - in ogni caso, il beneficio della preventiva escussione dei patrimoni degli appaltatori
[...] e - la carenza della legittimazione passiva di Controparte_5 Controparte_6 non avendo questa mai avuto alcun tipo di Controparte_8 rapporto con le indicate cooperative;
si fa presente che “L'unico rapporto contrattuale esistente tra ed i fornitori di servizi di trasporto riguarda Controparte_8 esclusivamente l'utilizzo dei marchi che i fornitori sono autorizzati ad utilizzare sui loro mezzi di lavoro” cosicché on è qualificabile come Controparte_8 committente;
- quanto all'unica committente l'infondatezza della Controparte_1 domanda non sussistendo i presupposti di operatività di cui all'art. 1676 c.c. e, comunque, l'infondatezza della domanda per difetto di allegazione e prova del lavoro straordinario. All'udienza di prima comparizione delle parti, il 10.2.2021, si è rappresentato che la società non costituitasi era stata Controparte_5 cancellata dal registro delle imprese in data 7.10.2020 e il G.I. contestualmente ha dichiarato interrotto il giudizio. Con ricorso depositato in data 16.2.2021, il giudizio è stato riassunto dalla parte ricorrente e sono stati intimati gli ex soci della CP_5 sig.ri , e . Questi si sono costituiti in
[...] Persona_5 CP_2 CP_4 giudizio ed hanno, anzitutto, eccepito: - che, a norma dell'art. 2518 c.c., “Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” e che, ai sensi dell'art. 2495 c.c. che riguarda la cancellazione delle società per azioni ma che si applica anche alle cooperative in virtù del generale richiamo di cui all'art. 2519, comma 1, c.c., “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione,…” (ult. comma) cosicché i soci rispondono nei limiti delle somme da ciascuno percepite in base al bilancio finale di liquidazione;
- che, nella fattispecie, il bilancio finale di liquidazione “si è chiuso in perdita per € 110.849,00” e non vi è stata alcuna ripartizione di poste attive in quanto non presenti ed i soci hanno fatto espressa rinuncia alla restituzione della quota sociale. Si sono, poi, difesi in fatto con le medesime argomentazioni già spese dalla sia sull'assenza di Controparte_5 ogni rapporto con con Tempo Servizi Soc. Coop. Controparte_8
a r.l. e, ancora, con e, successivamente al 28.2.2017, con Controparte_6 CP_1
sia sull'orario di lavoro osservato sia sul difetto di allegazione e prova dello
[...] svolgimento del lavoro straordinario, e, allo stesso modo, hanno eccepito, in subordine, che la domanda di condanna anche per il periodo successivo al 28.2.2017 allorché il ricorrente afferma di aver lavorato per e per Tempo Servizi Soc. Controparte_6
Coop. a r.l. avrebbe richiesto una espressa domanda di accertamento preliminare di un “unico centro di imputazione in capo alla;
ne consegue Controparte_5
l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 non avendo il ricorrente impugnato il licenziamento comminato da Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l. in data 27.4.2018. All'udienza del 24.5.2023, il procuratore di Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l. ha dichiarato che la propria assistita è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7.2.2023, come da documento estratto dal registro delle imprese che ha prodotto, e il G.I., all'esito della camera di consiglio, ha nuovamente dichiarato l'interruzione del processo. Con ricorso depositato in data 28.6.2023, il giudizio è stato riassunto dalla parte ricorrente nei confronti di e degli ex soci della Controparte_1 Controparte_5 hanno depositato un'unica
[...] Controparte_8 Controparte_1 memoria difensiva riportandosi a tutte le difese già svolte”. Il Tribunale dava atto che “il ricorrente ha chiesto l'accertamento delle differenze retributive maturate durante i rapporti di lavoro che si sono svolti, senza soluzione di continuità, con le società nel Controparte_9 periodo dal 1.1.2013 al 28.2.2017, nel periodo dal 1.3.2017 al Controparte_6
30.6.2017, e Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l., nel periodo dal 1.7.2017 al 24.4.2018. I crediti in questione sono legati al maggior orario di lavoro osservato, al lavoro festivo ed alle ferie non godute (in ricorso si parla di “straordinario diurno e festivo, ferie non godute”) e s'invoca, per essi, ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. 276/2003, la responsabilità solidale di che ha appaltato ad la Controparte_8 Controparte_1
“distribuzione, la consegna ed il montaggio dei mobili con il marchio
[...]
” e di quest'ultima la quale ha appaltato a sua volta alle predette CP_8 cooperative la “consegna ed il montaggio dei suddetti mobili” e che “il ricorrente abbia prestato la propria attività di lavoro nell'ambito dell'appalto di servizi tra CP_1
titolare di licenza per l'utilizzo dei marchi “ ” e
[...] Controparte_8 [...]
” e le cooperative che si sono succedute nel tempo. Sono stati Controparte_10 prodotti, infatti, i contratti di appalto stipulati: - con Decor Express Società Cooperativa avente durata dal 1.3.2016 al 28.2.2017; - con Electra Società Cooperativa avente durata dal 1.3.2017 al 30.6.2017; - con avente Controparte_11 durata dal 1.7.2017 al 30.6.2018, aventi ad oggetto i servizi “di trasporto e montaggio dei mobili ed arredi… commercializzati in Italia ed all'estero – limitatamente ai paesi
[... confinanti con l'Italia –” (all.ti 3, 4 e 5 al fasc. e Controparte_8
”. Ha precisato che “Parte ricorrente, viceversa, ha prodotto alcuni prospetti CP_1 paga, relativi ai mesi di marzo, maggio, giugno, luglio e dei mesi da settembre a dicembre 2017 e gennaio 2018 (all.ti 5 e 6 al proprio fasc.), dai quali risultano, in particolare, l'inquadramento nel livello 4° Senior (del “CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, si legge in ricorso, al punto 3 delle premesse) e la qualifica di “SOCIO AUT FT” e, in riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze di Controparte_11
l'inquadramento nel livello 3° (del “Regolamento applicato”, si legge
[...] in ricorso, al punto 8 delle premesse).
1. Esaminata la documentazione di cui s'è detto, risalta, con ogni evidenza, l'estraneità al giudizio di Controparte_8 che non può qualificarsi committente dell'appalto di cui si tratta. Allo stesso modo e pur a prescindere dalle vicende estintive che hanno interessato le società Decor Express Società Cooperativa e dando luogo Controparte_11 ad altrettante interruzioni del processo (si veda, al riguardo, Cass., Sez. 5, 30341/2018), può escludersi un'eventuale responsabilità solidale tra le cooperative non essendovi alcun riscontro ad una ipotetica unicità del centro di imputazione dei rapporti, il cui accertamento neppure è stato chiesto in ricorso.”, che “risalta, con ogni evidenza, l'estraneità al giudizio di che non può qualificarsi Controparte_8 committente dell'appalto di cui si tratta” e che “i conteggi allegati al n. 4 del fasc. di parte ricorrente sono estremamente generici oltreché difficili da comprendere specificandosi soltanto la percentuale di maggiorazione applicata per il “LAVORO STRAORDINARIO DIURNO”, il 30%, il numero di ore mensili, che ammonta per l'intero periodo, dal gennaio 2013 all'aprile 2018, a 92 ore, la retribuzione oraria, il “percepito” e il “dovuto”. Si indica il totale spettante, pari ad € 61.124,40, senz'alcun dettaglio cosicché sembrerebbe che siano richiesti soltanto i compensi per il lavoro straordinario diurno. Circa l'orario di lavoro dedotto, poi, si ravvisa contraddizione tra quello indicato in ricorso, ai punti 4 e 5 delle premesse, dalle ore 06:00 alle ore 17:00 circa, dal lunedì al sabato, di 11 ore giornaliere e complessive 66 ore settimanali, e lo straordinario mensile di cui al n. 6 delle premesse, “90 ore” (addirittura inferiore rispetto all'orario prima riportato), e, analogamente, si ravvisa contraddizione fra tali indicazioni e l'indicazione contenuta nei conteggi ove si fa riferimento ad un orario costante e maggiore, di 92 ore mensili. L'espletata istruttoria testimoniale non ha consentito, comunque, di acquisire sufficienti elementi di conferma degli assunti attorei.”. Pertanto, rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 7.500,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, (corrisposte a ciascuna delle due parti resistenti in parti eguali (€ 3.750,00).
Con ricorso depositato il 22.5.2024, a proposto appello Parte_1 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Si è costituita, altresì, la , chiedendo di rigettare l'avverso Controparte_1 gravame, eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità per violazione dell'art. 434 c.p.c.
, e , pur ritualmente intimati, non si sono CP_2 CP_3 CP_4 costituiti restando contumaci.
Con l'atto di appello, ensura la decisione del Tribunale Parte_1 per
“ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA”. Dice l'appellante: “Preliminarmente il giudice ha ritenuto i conteggi generici e di difficile comprensione in quanto in essi si è specificata solo la percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario diurno, il numero di ore mensili pari a 92 per ogni mese da gennaio 2013 ad aprile 2018. In realtà i conteggi sono stati elaborati in modo analitico e di facile comprensione atteso che sono state indicate le ore di straordinario lavorate e non pagate dal datore di lavoro. Nell'elaborare i conteggi (doc. 8) si è ovviamente preso in considerazione l'orario di lavoro osservato dall'odierno appellante nei giorni dal lunedì al sabato con inizio alle 6 di mattina e termine alle 17 del pomeriggio mentre il sabato sino alle 14. Il ricorrente lavorava pertanto 11 ore al giorno fino a venerdì ed otto ore il sabato pari a 63 ore settimanali che – sottratte le ore di orario ordinario (39 ore come da contratto) – fanno 24 ore di straordinario mensile, pari a 92 ore di straordinario mensile non corrisposto. Su tale base è stata indicata la retribuzione oraria maggiorata del 30% per lo straordinario diurno e quindi il totale dovuto mese per mese. Pertanto i conteggi sono specifici, chiari e lineari … Il Giudice ritiene che la prima testimonianza (TE sarebbe sospetta di “parzialità” Tes_1 avendo il TE un contenzioso in essere con la Tempo Servizi e perché il TE non rientrava nella sede aziendale al termine del giro di consegne mentre il secondo TE ha precisato che vedeva il ricorrente soltanto la mattina, parlando soltanto dell'orario da lui stesso osservato non avendo i giri uguali agli altri. Ora tale motivazione è il frutto di errore di fatto, di una serie di erronee interpretazioni delle testimonianze allegate che hanno portato a conclusioni del tutto errate da parte del giudicante. In primo luogo il TE ha dichiarato di “aver avuto un contenzioso pendente dinanzi al Tes_2 Tribunale di Velletri contro la Tempo servizi” dunque il contenzioso non è in essere come affermato ma ormai concluso avendo riferito della circostanza coniugando il verbo al passato prossimo e non al presente, e limitato alla sola Tempo Servizi e non alle altre cooperative. Dunque in primo luogo la testimonianza non aveva alcun interesse ed non era affetta da parzialità, peraltro il TE non è comparso a diverse udienze benché citato il che sta a dimostrare in realtà la volontà di voler evitare di essere escusso. Il TE conferma i capitoli del ricorso del sig. … Il ricorrente come tutti Tes_2 Pt_1
i dipendenti sia della che di altre sedi operative si ritrovavano tutte le CP_5 mattine alle 6 per il carico dei mobili… Dunque, entrambi i testimoni hanno confermato che tutti i dipendenti impiegati nell'appalto della lavoravano dal lunedì al CP_1 sabato dalle 6 alle 17 ed oltre. Occorre inoltre sottolineare e rimarcare che i testi sopra indicati hanno lavorato presso la sede di Pomezia per oltre 10 anni, come dichiarato dai medesimi ( ha lavorato per le medesime cooperative citate nel Per_6 presente giudizio per olter 10 anni;
ed il TE ha dichirato di aver lavorato per Per_3 molti anni) … Dunque, anche volendo dare per buono l'orario di fine lavoro indicato dalle resistenti, il ricorrente svolgeva al giorno almeno mezz'ora in più al giorno oltre le otto ore il sabato, per un totale di almeno 10,30 ore di straordinario a settimana e di 40 ore mensili al mese ari a circa 450 euro al mese. Difatti, se la prestazione lavorativa iniziava alle 6 e non alle 630 o alle 730 come affermato da controparte, significa che il lavoratore lavorava almeno 30 minuti in più al giorno. Inoltre, la controparte non prende posizione sull'ora di fine prestazione lavorativa, ma allega il regolamento della cooperativa applicabile a tutti i dipendenti, che indica chiaramente l'orario finale alle 1630. Pertanto, la motivazione della sentenza si deve considerare erronea e la
[... domanda fondata. In merito alla responsabilità solidale, oltre alla condanna di
ciascuna cooperativa era altresì responsabile e legittimata passiva ciascuna CP_1 per il periodo lavorativo avuto con il ricorrente;
attualmente la condanna non potrà che riguardare la sola attesa la cancellazione dal registro delle imprese Controparte_1 delle cooperative convenute”.
Sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, così Cass. sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Invero, i testi escussi in primo grado hanno dichiarato quanto segue: Il TE , ha affermato: “Sono dipendente di da Testimone_3 Controparte_12
16.1.2023 e in passato ho lavorato anche per Controparte_5 CP_6 Tempo Servizi soc. coop. da oltre 10 anni, non ricordo di preciso, in qualità di
[...] operaio autista e montatore, in appalto per il gruppo e Controparte_8 CP_1
. Non parente. Ho avuto un contenzioso di natura retributiva con
[...] [...]
pendente innanzi al Tribunale di Velletri. Conosco il ricorrente Controparte_11 perché era dipendente delle società da me citate e abbiamo lavorato insieme per molti anni. La sede di lavoro era in Pomezia. Svolevamo le medesime mansioni. Ognuno aveva il proprio furgone, ci vedevamo ogni giorno al piazzale. Sui capitoli di cui al ricorso, confermo i capitoli nn. 4 e 5 salvo che per l'orario perché terminavamo oltre le ore 17:00 finché non avevamo finito il giro delle consegne anche perché potevano esserci ritardi legati al traffico oppure a problemi che sorgevano con la merce e perché non rientravamo alla sede aziendale ma, ciascuno, al proprio domicilio (ad eccezione di qualcuno che abitava nei pressi della sede aziendale); preciso che il foglio delle consegne e l'incasso venivano portati in azienda la mattina seguente, in un ufficio, a una persona che era sempre diversa. Le giornate di lavoro dipendevano dalla società. Ad es. qualora non si riusciva ad effettuare una consegna perché si arrivava tardi e si riportava quindi la merce al magazzino, succedeva che venivamo sospesi per il giorno seguente oppure che venivamo impiegati per servizi di pulizia sul piazzale. In linea di massima si lavorava dal lunedì al sabato e, su richiesta, anche di domenica. Confermo il cap. 7 ma preciso che abitualmente lavoravamo separatamente e qualche volta, specie per grosse consegne, si andava con due furgoni e, dunque, è successo che abbiamo lavorato insieme;
questo è capitato circa una decina di volte. Sui cap.li 8 e 9, li confermo. ADR Ci incontravamo con il ricorrente e con gli altri soltanto di mattina sul piazzale come ho detto. ADR Iniziavamo a caricare alle ore 06:00 del mattino. C'è C stato uno sciopero di noi dipendenti, non ricordo se nel 2018, con le cooperative hanno istituito delle fasce orarie per il carico che andavano fin dalle ore 06:00”.
Il TE ha dichiarato: “Sono dipendente di una società Testimone_4 di cui non ricordo il nome in qualità di montatore e dal 2011 ho lavorato con le medesime mansioni sempre per conto di gruppo e Controparte_8 Controparte_1 alle dipendenze di altre società cooperative rispetto a quelle che mi vengono citate (tra queste, LTM soc. coop. nell'anno 2018). Non parente e indifferente. Conosco il ricorrente perché era dipendente delle cooperative che lavoravano per conto di e . Abbiamo lavorato assieme per molti anni. La sede Controparte_8 Controparte_1 di lavoro era in Pomezia. Svolevamo le medesime mansioni. Ognuno aveva il proprio furgone, ci vedevamo ogni giorno al piazzale, di mattina. Sui capitoli di cui al ricorso, confermo i capitoli nn. 4 e 5 salvo che per l'orario perché terminavamo oltre le ore 17:00. Preciso però che io non riportavo il furgone il pomeriggio alla sede di Pomezia ma lo parcheggiavo vicino a casa mia. Io, quindi, vedevo il ricorrente soltanto la mattina. Ci vedevamo tutte le mattine dal lunedì al sabato. Caricavamo i mezzi tutti alle ore 06:00. Sul cap. 7, confermo salvo che per quanto mi riguarda essendo dipendente di una cooperativa diversa da quella del sig. (negli ultimi anni, Pt_1 rispettivamente, LTM e Confermo i capitoli nn. 8 e 9. ADR Sul cap. 7, preciso che CP_5
è il figlio del ricorrente e che i soggetti citati nel capitolo erano suoi compagni Per_1 abituali di lavoro. ADR Sugli orari di lavoro, posso parlare per me perché i giri non erano tutti uguali. Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, a prescindere dalla valutazione di attendibilità del primo in ragione della controversia con una delle parti, invero conclusa al momento della sua escussione, non è possibile come già correttamente ritenuto dal Tribunale giungere alla determinazione dell'esatto orario di lavoro osservato dall'odierno appellante, in quanto sebbene tutti i lavoratori iniziassero la loro attività alle 6,00 non è chiaro a che ora egli terminasse non essendo il detto orario rinvenibile dalla menzionate dichiarazioni. Ogni ulteriore questione risulta assorbita. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. In considerazione della soccombenza, le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese del grado, liquidate in complessivi € 4.997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA:
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 1.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1377/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11645/2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Ciminello e Parte_1
SA LI ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Sisco n. 8; APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Marazza, Domenico De Feo Controparte_1
e IO D'VE ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Tre Madonne n. 8; APPELLATA
NONCHE'
, E CP_2 CP_3 CP_4
APPELLATI
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Così il giudice di primo grado: “Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 20.3.2020 il ricorrente come in epigrafe indicato [ n.d.r.] ha Parte_1 adito questo Tribunale [di Roma n.d.r.], in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: - condannarsi la e, solidalmente la e la Controparte_5 Controparte_6
al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma Controparte_7 di € 61.129,40 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre accessori come per legge;
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale di
[...]
e di in virtù dei contratti di appalto in essere Controparte_8 Controparte_1 tra le stesse e e, per l'effetto, condannarsi Controparte_5 [...]
e al pagamento della predetta somma o Controparte_8 Controparte_1 della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre accessori come per legge. Il ricorrente ha premesso in fatto quanto segue: - Controparte_8 ha appaltato a l'attività di vendita al dettaglio ed
[...] Controparte_1 all'ingrosso di mobili, arredi, attrezzature e complementi per l'arredo per privati, società e strutture pubbliche;
- quest'ultima ha a sua volta appaltato il trasporto e montaggio dei mobili ad una serie di società cooperative, tra cui la la Controparte_5
e la - egli è stato assunto dalla Controparte_6 Controparte_7 [...] in data 1.1.2013 con contratto a tempo pieno e inquadramento nel Controparte_5
4° livello Senior del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione svolgendo mansioni di facchino;
- egli ha svolto la prestazione lavorativa presso la sede della in Controparte_1
Pomezia (RM), v. Carlo Poma n. 11, dove si recava ogni mattina alle ore 06:00, dal lunedì al sabato, “per caricare la merce sul furgone di proprietà della merce da CP_1 consegnare e montare… al domicilio dei clienti…, sulla base dei fogli giornalieri compilati dalla .; le consegne venivano effettuate su Roma e zone Parte_2 limitrofe sino all'incirca alle ore 17”; - l'orario di lavoro era “a tempo pieno” ma si prolungava per “90 ore di lavoro straordinario mensile” mai retribuite;
- ha sempre lavorato in coppia e suoi abituali compagni di lavoro sono stati i sig.ri , Persona_1
, e;
- in data 1.3.2017 è passato alle Persona_2 Persona_3 Persona_4 dipendenze di subentrata nell'appalto, ma senz'alcuna Controparte_6 interruzione dell'attività lavorativa che proseguiva con le medesime modalità; - anche in questo caso, a dispetto di quanto riportato nel contratto di lavoro, l'orario di lavoro effettivo era “dalle 6 alle 17 dal lunedì al sabato (fino alle 14)”; - in data 1.7.2017, egli è stato “spostato” presso altra cooperativa, la Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l., sempre senza interruzione dell'attività lavorativa e senza variazioni di mansioni ed orario;
- il contratto di lavoro sottoscritto con tale cooperativa lo inquadrava al “III livello” del Regolamento applicato dalla stessa “ma sempre con le mansioni di autotrasportatore addetto anche al montaggio, con orario di lavoro a tempo pieno ed a tempo indeterminato”; - la società gli ha, poi, contestato le assenze ingiustificate dal lavoro e lo ha licenziato per giusta causa in data 24.4.2018; egli aveva, infatti, sospeso la prestazione lavorativa “in quanto retribuito con somme di molto inferiori rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto in base all'orario di lavoro osservato ed in base ai minimi retributivi previsti dal ccnl di settore e dall'art. 36 Cost.”; - egli non ha percepito, più esattamente, le spettanze per il lavoro straordinario diurno e festivo. Ciò premesso e considerato, considerata altresì l'incontestabile responsabilità solidale dei committenti ai sensi degli artt. 1676 Controparte_8 Controparte_1
c.c. e 29 D.Lgs. 276/2003, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti di Controparte_5
Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l., e si Controparte_8 Controparte_1 sono costituite in giudizio Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l., Controparte_8
e resistendo alla domanda. Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l. ha fatto
[...] Controparte_1 rilevare: - che ha sottoscritto il contratto di appalto con presso il quale è Controparte_1 stato adibito il ricorrente “in data 02/06/2017… con efficacia dall'1/07/2017 al 30/06/2018”; - che non ha mai avuto rapporti con Controparte_8 con e con - che essa, peraltro, è stata Controparte_5 Controparte_6 costituita solo a marzo del 2017 e non potrebbe rispondere per i crediti di lavoro maturati dal sig. nei periodi precedenti alla sua assunzione, in data 1.7.2017; Pt_1
- che non ricorre fra le società un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro né vi è stata alcuna cessione di azienda “prima dalla alla e poi da CP_5 CP_6 quest'ultima alla Tempo Servizi soc. coop.”; - che ha assunto il ricorrente quale “socio – lavoratore, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed inquadrato nella categoria di Operaio ed inserito nel III livello professionale del Regolamento interno con mansioni di 'addetto alla conduzione di veicoli ed al montaggio'”; - che essa “non ha mai applicato, né recepito di fatto, il CCNL Logistica, Trasporto Merci e spedizione invocato dal ricorrente, né è stata associata alle categorie datoriali che lo hanno sottoscritto e, pertanto, essendo i ccnl, come noto, contratti di diritto comune, in alcun caso la richiamata contrattazione potrà applicarsi alla presente fattispecie”; - che l'unica fonte normativa è il Regolamento interno adottato e che essa applica, per la parte economica, le “sole tabelle retributive del CCNL per il personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi; - che il ricorrente, nel periodo in cui è stato alle proprie dipendenze, ha sempre lavorato “secondo l'orario contrattualmente previsto e nei limiti dell'orario riportato nei prospetti paga allegati dal medesimo”; - che, infatti, egli iniziava la propria giornata di lavoro “alle 6:30 o alle 7:30, a seconda del turno di carico (e non sempre alle ore 6.00 come riferisce il ricorrente)”, usufruiva della pausa pranzo di un'ora, gestita in modo autonomo, e lavorava settimanalmente “su turni di 5 o 6 giorni a seconda delle esigenze” cosicché la durata della prestazione giornaliera “variava da 6.5 ore a 8 ore circa oltre all'eventuale straordinario sempre comunque regolarmente retribuito in prospetto paga”. Ciò rilevato, la società ha eccepito l'intervenuta decadenza dalla domanda di condanna solidale, con le ed ex art. 32, Controparte_9 Controparte_6 comma 4, lett. d), L. 183/2010, individuandosi la decorrenza dalla data del licenziamento, e l'infondatezza della domanda di pagamento dello straordinario in quanto sfornita di ogni precisa allegazione nonché di ogni supporto probatorio;
su tale aspetto, si osserva in particolare come non risulti credibile che il ricorrente abbia lavorato “per ben 5 anni senza alcun giorno di ferie e per 11 ore al giorno” quando i servizi cui egli è stato addetto sono “per definizione soggetti alla variabilità delle vendite della committenza che, certamente non sono costanti per tutto l'arco dell'anno”. e hanno fatto rilevare: - l'intervenuta Controparte_8 Controparte_1 decadenza dall'azione in virtù del limite di due anni dalla cessazione dell'appalto fissato dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003; si evidenzia che l'appalto con la Controparte_5
cessato a marzo del 2017 e che l'appalto con è cessato a
[...] Controparte_6 luglio del 2017 mentre l'odierno ricorso è stato depositato in data 20.3.2020; - in ogni caso, il beneficio della preventiva escussione dei patrimoni degli appaltatori
[...] e - la carenza della legittimazione passiva di Controparte_5 Controparte_6 non avendo questa mai avuto alcun tipo di Controparte_8 rapporto con le indicate cooperative;
si fa presente che “L'unico rapporto contrattuale esistente tra ed i fornitori di servizi di trasporto riguarda Controparte_8 esclusivamente l'utilizzo dei marchi che i fornitori sono autorizzati ad utilizzare sui loro mezzi di lavoro” cosicché on è qualificabile come Controparte_8 committente;
- quanto all'unica committente l'infondatezza della Controparte_1 domanda non sussistendo i presupposti di operatività di cui all'art. 1676 c.c. e, comunque, l'infondatezza della domanda per difetto di allegazione e prova del lavoro straordinario. All'udienza di prima comparizione delle parti, il 10.2.2021, si è rappresentato che la società non costituitasi era stata Controparte_5 cancellata dal registro delle imprese in data 7.10.2020 e il G.I. contestualmente ha dichiarato interrotto il giudizio. Con ricorso depositato in data 16.2.2021, il giudizio è stato riassunto dalla parte ricorrente e sono stati intimati gli ex soci della CP_5 sig.ri , e . Questi si sono costituiti in
[...] Persona_5 CP_2 CP_4 giudizio ed hanno, anzitutto, eccepito: - che, a norma dell'art. 2518 c.c., “Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” e che, ai sensi dell'art. 2495 c.c. che riguarda la cancellazione delle società per azioni ma che si applica anche alle cooperative in virtù del generale richiamo di cui all'art. 2519, comma 1, c.c., “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione,…” (ult. comma) cosicché i soci rispondono nei limiti delle somme da ciascuno percepite in base al bilancio finale di liquidazione;
- che, nella fattispecie, il bilancio finale di liquidazione “si è chiuso in perdita per € 110.849,00” e non vi è stata alcuna ripartizione di poste attive in quanto non presenti ed i soci hanno fatto espressa rinuncia alla restituzione della quota sociale. Si sono, poi, difesi in fatto con le medesime argomentazioni già spese dalla sia sull'assenza di Controparte_5 ogni rapporto con con Tempo Servizi Soc. Coop. Controparte_8
a r.l. e, ancora, con e, successivamente al 28.2.2017, con Controparte_6 CP_1
sia sull'orario di lavoro osservato sia sul difetto di allegazione e prova dello
[...] svolgimento del lavoro straordinario, e, allo stesso modo, hanno eccepito, in subordine, che la domanda di condanna anche per il periodo successivo al 28.2.2017 allorché il ricorrente afferma di aver lavorato per e per Tempo Servizi Soc. Controparte_6
Coop. a r.l. avrebbe richiesto una espressa domanda di accertamento preliminare di un “unico centro di imputazione in capo alla;
ne consegue Controparte_5
l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 non avendo il ricorrente impugnato il licenziamento comminato da Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l. in data 27.4.2018. All'udienza del 24.5.2023, il procuratore di Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l. ha dichiarato che la propria assistita è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7.2.2023, come da documento estratto dal registro delle imprese che ha prodotto, e il G.I., all'esito della camera di consiglio, ha nuovamente dichiarato l'interruzione del processo. Con ricorso depositato in data 28.6.2023, il giudizio è stato riassunto dalla parte ricorrente nei confronti di e degli ex soci della Controparte_1 Controparte_5 hanno depositato un'unica
[...] Controparte_8 Controparte_1 memoria difensiva riportandosi a tutte le difese già svolte”. Il Tribunale dava atto che “il ricorrente ha chiesto l'accertamento delle differenze retributive maturate durante i rapporti di lavoro che si sono svolti, senza soluzione di continuità, con le società nel Controparte_9 periodo dal 1.1.2013 al 28.2.2017, nel periodo dal 1.3.2017 al Controparte_6
30.6.2017, e Tempo Servizi Soc. Coop. a r.l., nel periodo dal 1.7.2017 al 24.4.2018. I crediti in questione sono legati al maggior orario di lavoro osservato, al lavoro festivo ed alle ferie non godute (in ricorso si parla di “straordinario diurno e festivo, ferie non godute”) e s'invoca, per essi, ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. 276/2003, la responsabilità solidale di che ha appaltato ad la Controparte_8 Controparte_1
“distribuzione, la consegna ed il montaggio dei mobili con il marchio
[...]
” e di quest'ultima la quale ha appaltato a sua volta alle predette CP_8 cooperative la “consegna ed il montaggio dei suddetti mobili” e che “il ricorrente abbia prestato la propria attività di lavoro nell'ambito dell'appalto di servizi tra CP_1
titolare di licenza per l'utilizzo dei marchi “ ” e
[...] Controparte_8 [...]
” e le cooperative che si sono succedute nel tempo. Sono stati Controparte_10 prodotti, infatti, i contratti di appalto stipulati: - con Decor Express Società Cooperativa avente durata dal 1.3.2016 al 28.2.2017; - con Electra Società Cooperativa avente durata dal 1.3.2017 al 30.6.2017; - con avente Controparte_11 durata dal 1.7.2017 al 30.6.2018, aventi ad oggetto i servizi “di trasporto e montaggio dei mobili ed arredi… commercializzati in Italia ed all'estero – limitatamente ai paesi
[... confinanti con l'Italia –” (all.ti 3, 4 e 5 al fasc. e Controparte_8
”. Ha precisato che “Parte ricorrente, viceversa, ha prodotto alcuni prospetti CP_1 paga, relativi ai mesi di marzo, maggio, giugno, luglio e dei mesi da settembre a dicembre 2017 e gennaio 2018 (all.ti 5 e 6 al proprio fasc.), dai quali risultano, in particolare, l'inquadramento nel livello 4° Senior (del “CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, si legge in ricorso, al punto 3 delle premesse) e la qualifica di “SOCIO AUT FT” e, in riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze di Controparte_11
l'inquadramento nel livello 3° (del “Regolamento applicato”, si legge
[...] in ricorso, al punto 8 delle premesse).
1. Esaminata la documentazione di cui s'è detto, risalta, con ogni evidenza, l'estraneità al giudizio di Controparte_8 che non può qualificarsi committente dell'appalto di cui si tratta. Allo stesso modo e pur a prescindere dalle vicende estintive che hanno interessato le società Decor Express Società Cooperativa e dando luogo Controparte_11 ad altrettante interruzioni del processo (si veda, al riguardo, Cass., Sez. 5, 30341/2018), può escludersi un'eventuale responsabilità solidale tra le cooperative non essendovi alcun riscontro ad una ipotetica unicità del centro di imputazione dei rapporti, il cui accertamento neppure è stato chiesto in ricorso.”, che “risalta, con ogni evidenza, l'estraneità al giudizio di che non può qualificarsi Controparte_8 committente dell'appalto di cui si tratta” e che “i conteggi allegati al n. 4 del fasc. di parte ricorrente sono estremamente generici oltreché difficili da comprendere specificandosi soltanto la percentuale di maggiorazione applicata per il “LAVORO STRAORDINARIO DIURNO”, il 30%, il numero di ore mensili, che ammonta per l'intero periodo, dal gennaio 2013 all'aprile 2018, a 92 ore, la retribuzione oraria, il “percepito” e il “dovuto”. Si indica il totale spettante, pari ad € 61.124,40, senz'alcun dettaglio cosicché sembrerebbe che siano richiesti soltanto i compensi per il lavoro straordinario diurno. Circa l'orario di lavoro dedotto, poi, si ravvisa contraddizione tra quello indicato in ricorso, ai punti 4 e 5 delle premesse, dalle ore 06:00 alle ore 17:00 circa, dal lunedì al sabato, di 11 ore giornaliere e complessive 66 ore settimanali, e lo straordinario mensile di cui al n. 6 delle premesse, “90 ore” (addirittura inferiore rispetto all'orario prima riportato), e, analogamente, si ravvisa contraddizione fra tali indicazioni e l'indicazione contenuta nei conteggi ove si fa riferimento ad un orario costante e maggiore, di 92 ore mensili. L'espletata istruttoria testimoniale non ha consentito, comunque, di acquisire sufficienti elementi di conferma degli assunti attorei.”. Pertanto, rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 7.500,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, (corrisposte a ciascuna delle due parti resistenti in parti eguali (€ 3.750,00).
Con ricorso depositato il 22.5.2024, a proposto appello Parte_1 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Si è costituita, altresì, la , chiedendo di rigettare l'avverso Controparte_1 gravame, eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità per violazione dell'art. 434 c.p.c.
, e , pur ritualmente intimati, non si sono CP_2 CP_3 CP_4 costituiti restando contumaci.
Con l'atto di appello, ensura la decisione del Tribunale Parte_1 per
“ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA”. Dice l'appellante: “Preliminarmente il giudice ha ritenuto i conteggi generici e di difficile comprensione in quanto in essi si è specificata solo la percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario diurno, il numero di ore mensili pari a 92 per ogni mese da gennaio 2013 ad aprile 2018. In realtà i conteggi sono stati elaborati in modo analitico e di facile comprensione atteso che sono state indicate le ore di straordinario lavorate e non pagate dal datore di lavoro. Nell'elaborare i conteggi (doc. 8) si è ovviamente preso in considerazione l'orario di lavoro osservato dall'odierno appellante nei giorni dal lunedì al sabato con inizio alle 6 di mattina e termine alle 17 del pomeriggio mentre il sabato sino alle 14. Il ricorrente lavorava pertanto 11 ore al giorno fino a venerdì ed otto ore il sabato pari a 63 ore settimanali che – sottratte le ore di orario ordinario (39 ore come da contratto) – fanno 24 ore di straordinario mensile, pari a 92 ore di straordinario mensile non corrisposto. Su tale base è stata indicata la retribuzione oraria maggiorata del 30% per lo straordinario diurno e quindi il totale dovuto mese per mese. Pertanto i conteggi sono specifici, chiari e lineari … Il Giudice ritiene che la prima testimonianza (TE sarebbe sospetta di “parzialità” Tes_1 avendo il TE un contenzioso in essere con la Tempo Servizi e perché il TE non rientrava nella sede aziendale al termine del giro di consegne mentre il secondo TE ha precisato che vedeva il ricorrente soltanto la mattina, parlando soltanto dell'orario da lui stesso osservato non avendo i giri uguali agli altri. Ora tale motivazione è il frutto di errore di fatto, di una serie di erronee interpretazioni delle testimonianze allegate che hanno portato a conclusioni del tutto errate da parte del giudicante. In primo luogo il TE ha dichiarato di “aver avuto un contenzioso pendente dinanzi al Tes_2 Tribunale di Velletri contro la Tempo servizi” dunque il contenzioso non è in essere come affermato ma ormai concluso avendo riferito della circostanza coniugando il verbo al passato prossimo e non al presente, e limitato alla sola Tempo Servizi e non alle altre cooperative. Dunque in primo luogo la testimonianza non aveva alcun interesse ed non era affetta da parzialità, peraltro il TE non è comparso a diverse udienze benché citato il che sta a dimostrare in realtà la volontà di voler evitare di essere escusso. Il TE conferma i capitoli del ricorso del sig. … Il ricorrente come tutti Tes_2 Pt_1
i dipendenti sia della che di altre sedi operative si ritrovavano tutte le CP_5 mattine alle 6 per il carico dei mobili… Dunque, entrambi i testimoni hanno confermato che tutti i dipendenti impiegati nell'appalto della lavoravano dal lunedì al CP_1 sabato dalle 6 alle 17 ed oltre. Occorre inoltre sottolineare e rimarcare che i testi sopra indicati hanno lavorato presso la sede di Pomezia per oltre 10 anni, come dichiarato dai medesimi ( ha lavorato per le medesime cooperative citate nel Per_6 presente giudizio per olter 10 anni;
ed il TE ha dichirato di aver lavorato per Per_3 molti anni) … Dunque, anche volendo dare per buono l'orario di fine lavoro indicato dalle resistenti, il ricorrente svolgeva al giorno almeno mezz'ora in più al giorno oltre le otto ore il sabato, per un totale di almeno 10,30 ore di straordinario a settimana e di 40 ore mensili al mese ari a circa 450 euro al mese. Difatti, se la prestazione lavorativa iniziava alle 6 e non alle 630 o alle 730 come affermato da controparte, significa che il lavoratore lavorava almeno 30 minuti in più al giorno. Inoltre, la controparte non prende posizione sull'ora di fine prestazione lavorativa, ma allega il regolamento della cooperativa applicabile a tutti i dipendenti, che indica chiaramente l'orario finale alle 1630. Pertanto, la motivazione della sentenza si deve considerare erronea e la
[... domanda fondata. In merito alla responsabilità solidale, oltre alla condanna di
ciascuna cooperativa era altresì responsabile e legittimata passiva ciascuna CP_1 per il periodo lavorativo avuto con il ricorrente;
attualmente la condanna non potrà che riguardare la sola attesa la cancellazione dal registro delle imprese Controparte_1 delle cooperative convenute”.
Sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, così Cass. sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Invero, i testi escussi in primo grado hanno dichiarato quanto segue: Il TE , ha affermato: “Sono dipendente di da Testimone_3 Controparte_12
16.1.2023 e in passato ho lavorato anche per Controparte_5 CP_6 Tempo Servizi soc. coop. da oltre 10 anni, non ricordo di preciso, in qualità di
[...] operaio autista e montatore, in appalto per il gruppo e Controparte_8 CP_1
. Non parente. Ho avuto un contenzioso di natura retributiva con
[...] [...]
pendente innanzi al Tribunale di Velletri. Conosco il ricorrente Controparte_11 perché era dipendente delle società da me citate e abbiamo lavorato insieme per molti anni. La sede di lavoro era in Pomezia. Svolevamo le medesime mansioni. Ognuno aveva il proprio furgone, ci vedevamo ogni giorno al piazzale. Sui capitoli di cui al ricorso, confermo i capitoli nn. 4 e 5 salvo che per l'orario perché terminavamo oltre le ore 17:00 finché non avevamo finito il giro delle consegne anche perché potevano esserci ritardi legati al traffico oppure a problemi che sorgevano con la merce e perché non rientravamo alla sede aziendale ma, ciascuno, al proprio domicilio (ad eccezione di qualcuno che abitava nei pressi della sede aziendale); preciso che il foglio delle consegne e l'incasso venivano portati in azienda la mattina seguente, in un ufficio, a una persona che era sempre diversa. Le giornate di lavoro dipendevano dalla società. Ad es. qualora non si riusciva ad effettuare una consegna perché si arrivava tardi e si riportava quindi la merce al magazzino, succedeva che venivamo sospesi per il giorno seguente oppure che venivamo impiegati per servizi di pulizia sul piazzale. In linea di massima si lavorava dal lunedì al sabato e, su richiesta, anche di domenica. Confermo il cap. 7 ma preciso che abitualmente lavoravamo separatamente e qualche volta, specie per grosse consegne, si andava con due furgoni e, dunque, è successo che abbiamo lavorato insieme;
questo è capitato circa una decina di volte. Sui cap.li 8 e 9, li confermo. ADR Ci incontravamo con il ricorrente e con gli altri soltanto di mattina sul piazzale come ho detto. ADR Iniziavamo a caricare alle ore 06:00 del mattino. C'è C stato uno sciopero di noi dipendenti, non ricordo se nel 2018, con le cooperative hanno istituito delle fasce orarie per il carico che andavano fin dalle ore 06:00”.
Il TE ha dichiarato: “Sono dipendente di una società Testimone_4 di cui non ricordo il nome in qualità di montatore e dal 2011 ho lavorato con le medesime mansioni sempre per conto di gruppo e Controparte_8 Controparte_1 alle dipendenze di altre società cooperative rispetto a quelle che mi vengono citate (tra queste, LTM soc. coop. nell'anno 2018). Non parente e indifferente. Conosco il ricorrente perché era dipendente delle cooperative che lavoravano per conto di e . Abbiamo lavorato assieme per molti anni. La sede Controparte_8 Controparte_1 di lavoro era in Pomezia. Svolevamo le medesime mansioni. Ognuno aveva il proprio furgone, ci vedevamo ogni giorno al piazzale, di mattina. Sui capitoli di cui al ricorso, confermo i capitoli nn. 4 e 5 salvo che per l'orario perché terminavamo oltre le ore 17:00. Preciso però che io non riportavo il furgone il pomeriggio alla sede di Pomezia ma lo parcheggiavo vicino a casa mia. Io, quindi, vedevo il ricorrente soltanto la mattina. Ci vedevamo tutte le mattine dal lunedì al sabato. Caricavamo i mezzi tutti alle ore 06:00. Sul cap. 7, confermo salvo che per quanto mi riguarda essendo dipendente di una cooperativa diversa da quella del sig. (negli ultimi anni, Pt_1 rispettivamente, LTM e Confermo i capitoli nn. 8 e 9. ADR Sul cap. 7, preciso che CP_5
è il figlio del ricorrente e che i soggetti citati nel capitolo erano suoi compagni Per_1 abituali di lavoro. ADR Sugli orari di lavoro, posso parlare per me perché i giri non erano tutti uguali. Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, a prescindere dalla valutazione di attendibilità del primo in ragione della controversia con una delle parti, invero conclusa al momento della sua escussione, non è possibile come già correttamente ritenuto dal Tribunale giungere alla determinazione dell'esatto orario di lavoro osservato dall'odierno appellante, in quanto sebbene tutti i lavoratori iniziassero la loro attività alle 6,00 non è chiaro a che ora egli terminasse non essendo il detto orario rinvenibile dalla menzionate dichiarazioni. Ogni ulteriore questione risulta assorbita. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. In considerazione della soccombenza, le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese del grado, liquidate in complessivi € 4.997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA:
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 1.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste