Art. 8.
Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' versata allo Stato, in conto entrate, la terza parte delle somme costituenti il supero di cui all' art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226 e successive modificazioni, dedotte le somme corrisposte a norma dell' art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , e successive modificazioni.
Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' versata allo Stato, in conto entrate, la terza parte delle somme costituenti il supero di cui all' art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226 e successive modificazioni, dedotte le somme corrisposte a norma dell' art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , e successive modificazioni.