Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 23/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2026, proposto da
RA BO, Consiglia IA IO, LL IO, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Gravallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carife, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della Deliberazione del Consiglio Comunale di Carife n. 16 del 17 giugno 2025, con oggetto “ Acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 327/2001 in ditta germani…omissis, in favore del Comune di Carife ente espropriante e beneficiario dell’espropriazione, per l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei beni immobili occorsi per la realizzazione del Parco Archeologico della "Addolorata" ”;
del Decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 n. 3/2025 Registro Generale n. 6 del 7 maggio 2025 di beni immobili per scopi di interesse pubblico censite al catasto terreni al foglio n. 10 p.lla n. 1178 (ex p.lla 35) superficie occupata mq 364 e foglio n. 10 p.lla 1180 (ex p.lla 36) superficie occupata mq 402, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 9 maggio 2025;
dell’atto di avvio del procedimento amministrativo prot. n. 648 del 6 febbraio 2025;
di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenziali e connessi ancorché di data e tenore sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato con il quale gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di Consiglia Nigro, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17 giugno 2025 di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 delle aree di loro proprietà, nonché il relativo decreto n. 6 del 7 maggio 2025.
Deducono i ricorrenti che il Comune, dopo aver avviato la procedura di acquisizione delle aree per la realizzazione di un parco archeologico, ha omesso di perfezionare l’esproprio.
Rappresentano che, con sentenza n. 110 del 16 gennaio 2025, notificata in data 20 gennaio 2025, questo Tribunale, affermata l’illegittimità dell’occupazione e l’obbligo di restituzione, individuava come possibile alternativa l’acquisizione sanante.
Evidenziano che, con comunicazione n. 659 del 6 febbraio 2025, il Comune dava avvio al procedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
Rilevano di aver trasmesso in data 21 febbraio 2025 una nota con cui affermavano che l’indennità dovesse essere computata sulla base del valore dei beni al momento dell’acquisizione.
Impugnano, dunque, l’epigrafato provvedimento affermando preliminarmente la tempestività del ricorso straordinario e la sussistenza di legittimazione e interesse.
In diritto, eccepiscono l’incompetenza del Comune e il difetto assoluto di attribuzione, per essere la materia attratta all’esclusivo potere ministeriale e non essendovi stata alcuna delega o autorizzazione, nonché la violazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 42/2004.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare.
Con sentenza n. 110 del 16 gennaio 2025, non impugnata, questo Tribunale ha accolto integralmente l’apposito ricorso proposto dai medesimi odierni ricorrenti e ha statuito come segue:
“ il Comune resistente ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione "sine titulo" e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto e deve restituire gli immobili nei limiti sopra descritti, previa riduzione in pristino stato, al proprietario, oltre a risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima, ovvero può acquisire l’immobile ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 (cfr. Cons. Stato, IV, n. n. 1514/2012, nonché, fra le tante, Tar Catania, II, n. 1220/2013 e n. 1974/2012), ferma restando la possibilità che intervenga un accordo negoziale per il trasferimento del bene all’amministrazione.
Di conseguenza, l’Ente intimato ha una triplice alternativa: 1) può fare ricorso ad un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento su base negoziale della proprietà dell’immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con il proprietario dei terreni; 2) in mancanza, deve restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato; 3) in alternativa, può provvedere all’acquisizione autoritativa del bene ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, con effetto ex nunc e con la corresponsione del necessario indennizzo, effettuando anche il doveroso risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima.
Nel caso di adozione di decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, l’ente oltre ad adottare tutti i provvedimenti necessari a definire la procedura espropriativa (frazionamento e trascrizione) dovrà corrispondere ai ricorrenti: un indennizzo corrispondente al valore venale dei terreni occupati al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale (art. 42 bis, primo e terzo comma); il risarcimento per l’occupazione illegittima, per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’occupazione illegittima e la regolarizzazione dell’acquisto della proprietà da parte del Comune secondo le modalità sopra descritte, da computare nella misura dell’interesse del 5% sul valore venale del terreno occupato al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42 bis, terzo comma).
Dalle somme dovute ai ricorrenti, sia nel caso di restituzione previa riduzione in pristino, sia nel caso di acquisizione ai sensi del citato art. 42 bis D.P.R n. 327/2001, dovranno esser detratte, secondo i criteri di imputazione di cui agli artt. 1993 e 1194 c.c., quelle eventualmente già corrisposte a titolo di indennità di esproprio/occupazione.
Al riguardo, va anzitutto rammentato che per consolidata giurisprudenza, per quanto concerne i procedimenti di espropriazione, in difetto di un’esplicita manifestazione di volontà incompatibile con l’intenzione di proporre ricorso contro il procedimento di occupazione d’urgenza o contro il successivo decreto di esproprio, “la mera accettazione dell’indennità di espropriazione non vale a determinare acquiescenza ai provvedimenti impugnati e, pertanto, non implica la perdita di interesse alla decisione [o alla proposizione] di quel gravame, atteso che l’eventuale accertamento dell’illegittimità della procedura espropriativa attribuisce all’interessato una diversa utilità, rispetto all’indennizzo eventualmente già percepito, ravvisabile nel risarcimento dei danni oppure nella conservazione del bene illegittimamente aggredito” (T.A.R. Lazio, sezione II-bis, sentenza n. 8827 del 2018) (T.A.R. Napoli, sez. VII, 04/04/2022, n.2288).
Ciò posto, il Collegio, pur anticipando sin d’ora che ogni questione coinvolgente la determinazione dell’indennizzo previsto in caso di adozione dell’atto di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, ivi incluse le somme dovute al proprietario per il periodo di occupazione senza titolo del bene - a norma del comma 3 di detto articolo - nella misura del cinque per cento annuo del valore venale dello stesso, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. C.G.A., 21 marzo 2018, n. 165; Cons. Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2018, n. 500; Cass. civ. sez. un. 8/11/2018, n. 28573; Cass. Civ. SS.UU., ord. 29 ottobre 2015, n. 22096; sentenza 25 luglio 2016, n. 15283) ritiene, tuttavia di poter precisare, in linea con il dettato normativo, che ai fini della determinazione del valore venale del bene l’amministrazione farà riferimento a criteri e valori oggettivi, tenendo conto innanzitutto del regime urbanistico dei suoli e della presenza di eventuali vincoli e zone di rispetto. A tal fine ed in virtù del principio di completezza dell’istruttoria, l’Amministrazione dovrà acquisire ogni elemento disponibile per giungere ad una corretta determinazione del "quantum" dovuto a titolo risarcitorio, facendo eventualmente ricorso anche al valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., è anche opportuno disporre che l’ente intimato si determini in ordine alla restituzione o all’acquisizione dell’immobile del ricorrente entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione e che l’eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato al proprietario e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti ”.
Orbene, il provvedimento in questa sede gravato è stato adottato in esecuzione della predetta decisione, come peraltro questo Tribunale ha già affermato nella medesima vicenda con la precedente sentenza n. 1282 del 15 luglio 2025, non impugnata.
Le contestazioni formulate nel presente ricorso avrebbero imposto, eventualmente, l’impugnazione della precedente sentenza n. 110/2025 da parte dei ricorrenti, previa dimostrazione della sussistenza di un interesse alla contestazione di una decisione integralmente favorevole.
Detto altrimenti, non essendo state le odierne contestazioni sollevate nel precedente giudizio né in primo né in secondo grado, l’azione del Comune, risultando pienamente conforme ai termini della suddetta sentenza, si appalesa manifestamente legittima.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RA PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO