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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/09/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 343 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, dall'Avv. MARIA PAOLA MONTI e dall'Avv. Parte_1
PAOLO ZUROLO per procura alle liti ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Gavinana
2 presso l'Avv. Paolo Zurolo
RICORRENTE
E
domiciliata - rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. ANGELO BELLAROBA in virtù di procura alle liti elettivamente domiciliato in
Roma, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c. avverso il mancato riconoscimento, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo N.R.G. 563/2024, del requisito sanitario prescritto per l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 e della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71; affermando CP_ di essere in possesso dei requisiti richiesti, conveniva in giudizio l chiedendo a questo
Tribunale di:
- accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni di cui all'art 12
(inabilità totale 100%) o ex art 13 (invalidità' parziale superiore al 74%) ex L.118/71, con la decorrenza e nella misura di legge e, conseguentemente TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condannare l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 corresponsione in suo favore dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione, con gli accessori di legge;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi.
L' costituitosi in giudizio, eccepiva l'improponibilità del ricorso per omessa e/o tardiva CP_1 contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e, nel merito, chiedeva il rigetto essendo generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio. Il giudice, valutati i motivi di opposizione, disponeva una nuova consulenza all'esito della quale la causa è stata decisa all'udienza odierna, come da dispositivo.
Va innanzitutto rilevato che dal fascicolo telematico emerge la tempestività del deposito della dichiarazione di dissenso (avvenuta il 15.01.2025) con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare avanzata da CP_1
Sempre preliminarmente si rileva che l'odierno procedimento, quale mera fase oppositiva della prima fase ex art. 445 bis, I comma c.p.c., è limitato all'accertamento dei requisiti medici e non può avere ad oggetto la condanna a costituire e corrispondere la prestazione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Dalla lettura della relazione emerge che il CTU dott. , verificata la documentazione in atti Per_1 ed eseguito un accurato esame obiettivo della ricorrente, ha posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella resa dal consulente nella fase di atpo R.G. n. 563/2024 (patologia reumatologica variamente diagnosticata nel corso della storia clinica verosimilmente riferibile a connettivite indifferenziata con sindrome secca -50% per analogia al codice 9303- oltre a cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA -21% con riferimento al codice 6441-; ulteriori pregresse patologie costituiscono problemi inattivi e non invalidanti, raggiungendo una invalidità complessiva del 60%, con una maggiorazione del 5%, per patologie impattanti sull'attività lavorativa specificamente svolta, con valutazione complessiva al 65%) confermando il quadro pluripatologico dal quale la ricorrente risulta affetta.
Rispetto alla precedente indagine ha tuttavia evidenziato che il quadro clinico, nella sua evoluzione peggiorativa, ha reso necessaria una terapia biologica con infusioni (certificato del marzo 2023, All.3 scritti difensivi) ed ha evidenziato, altresì, esiti di intervento chirurgico alla colonna vertebrale per ernia L3-L4 (20% per analogia al cod. 7010), non riportato nella perizia del consulente dell'atpo.
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.
La situazione di gravità delle patologie, spiega il consulente, ha determinato una invalidità al 70% avuto riguardo alla coesistenza delle patologie in diagnosi, a cui può aggiungersi un quid pluris del 5% per l'impatto di tali patologie sull'attività specifica (operaia delle pulizie), raggiungendo quindi una invalidità totale del 75% (settantacinque per cento), misura sufficiente per il riconoscimento dell'assegno mensile ex art.13 L. 118/71.
Quanto alla decorrenza, il consulente ha stabilito la data di marzo 2024, epoca dell'intervento per ernia discale L3-L4 con l'aggravamento del quadro clinico emerso dalla obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali e dall'analisi della documentazione sanitaria in atti.
Il giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il consulente, essendo l'indagine svolta con completezza, motivata e pertanto priva di censure.
La decorrenza posteriore a quella richiesta mediante l'istanza amministrativa ante causam, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti della fase di atpo e del presente giudizio.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in applicazione dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , disattesa ogni diversa Parte_1 istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
• dichiara che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza da marzo 2024;
• dichiara che la ricorrente non ha diritto al riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971;
• compensa le spese tra le parti;
• pone a carico dell' le spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Civitavecchia 11/09/2025
Il Giudice
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 343 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, dall'Avv. MARIA PAOLA MONTI e dall'Avv. Parte_1
PAOLO ZUROLO per procura alle liti ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Gavinana
2 presso l'Avv. Paolo Zurolo
RICORRENTE
E
domiciliata - rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. ANGELO BELLAROBA in virtù di procura alle liti elettivamente domiciliato in
Roma, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c. avverso il mancato riconoscimento, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo N.R.G. 563/2024, del requisito sanitario prescritto per l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 e della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71; affermando CP_ di essere in possesso dei requisiti richiesti, conveniva in giudizio l chiedendo a questo
Tribunale di:
- accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni di cui all'art 12
(inabilità totale 100%) o ex art 13 (invalidità' parziale superiore al 74%) ex L.118/71, con la decorrenza e nella misura di legge e, conseguentemente TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condannare l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 corresponsione in suo favore dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione, con gli accessori di legge;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi.
L' costituitosi in giudizio, eccepiva l'improponibilità del ricorso per omessa e/o tardiva CP_1 contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e, nel merito, chiedeva il rigetto essendo generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio. Il giudice, valutati i motivi di opposizione, disponeva una nuova consulenza all'esito della quale la causa è stata decisa all'udienza odierna, come da dispositivo.
Va innanzitutto rilevato che dal fascicolo telematico emerge la tempestività del deposito della dichiarazione di dissenso (avvenuta il 15.01.2025) con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare avanzata da CP_1
Sempre preliminarmente si rileva che l'odierno procedimento, quale mera fase oppositiva della prima fase ex art. 445 bis, I comma c.p.c., è limitato all'accertamento dei requisiti medici e non può avere ad oggetto la condanna a costituire e corrispondere la prestazione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Dalla lettura della relazione emerge che il CTU dott. , verificata la documentazione in atti Per_1 ed eseguito un accurato esame obiettivo della ricorrente, ha posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella resa dal consulente nella fase di atpo R.G. n. 563/2024 (patologia reumatologica variamente diagnosticata nel corso della storia clinica verosimilmente riferibile a connettivite indifferenziata con sindrome secca -50% per analogia al codice 9303- oltre a cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA -21% con riferimento al codice 6441-; ulteriori pregresse patologie costituiscono problemi inattivi e non invalidanti, raggiungendo una invalidità complessiva del 60%, con una maggiorazione del 5%, per patologie impattanti sull'attività lavorativa specificamente svolta, con valutazione complessiva al 65%) confermando il quadro pluripatologico dal quale la ricorrente risulta affetta.
Rispetto alla precedente indagine ha tuttavia evidenziato che il quadro clinico, nella sua evoluzione peggiorativa, ha reso necessaria una terapia biologica con infusioni (certificato del marzo 2023, All.3 scritti difensivi) ed ha evidenziato, altresì, esiti di intervento chirurgico alla colonna vertebrale per ernia L3-L4 (20% per analogia al cod. 7010), non riportato nella perizia del consulente dell'atpo.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
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La situazione di gravità delle patologie, spiega il consulente, ha determinato una invalidità al 70% avuto riguardo alla coesistenza delle patologie in diagnosi, a cui può aggiungersi un quid pluris del 5% per l'impatto di tali patologie sull'attività specifica (operaia delle pulizie), raggiungendo quindi una invalidità totale del 75% (settantacinque per cento), misura sufficiente per il riconoscimento dell'assegno mensile ex art.13 L. 118/71.
Quanto alla decorrenza, il consulente ha stabilito la data di marzo 2024, epoca dell'intervento per ernia discale L3-L4 con l'aggravamento del quadro clinico emerso dalla obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali e dall'analisi della documentazione sanitaria in atti.
Il giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il consulente, essendo l'indagine svolta con completezza, motivata e pertanto priva di censure.
La decorrenza posteriore a quella richiesta mediante l'istanza amministrativa ante causam, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti della fase di atpo e del presente giudizio.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in applicazione dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , disattesa ogni diversa Parte_1 istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
• dichiara che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza da marzo 2024;
• dichiara che la ricorrente non ha diritto al riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971;
• compensa le spese tra le parti;
• pone a carico dell' le spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Civitavecchia 11/09/2025
Il Giudice
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