Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 15/04/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2026, proposto dalla dottoressa EC CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, e con questa domiciliata in Cagliari, via Nuoro n. 50;
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l’Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione lavoro - n. 463/2025 del 18 marzo 2025, RG n. 3892/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa GI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli artt. 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 3892/2023, con la quale il Tribunale di Cagliari ha così statuito: “- dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto l’accredito della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente, per la supplenza su organico di diritto relativa all’anno scolastico 2023/2024; - accoglie per il resto il ricorso e per l’effetto condanna il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscere in favore dalla parte ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 2.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione;” (sent. n. 463 del 18 marzo 2025).
La decisione, viene precisato nel ricorso, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione della competente Cancelleria prodotta in giudizio.
Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione.
Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 14 aprile 2025, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i., il quale dispone, al comma 1, che “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
La ricorrente ha quindi domandato a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza predetta, adottando tutti gli atti necessari. Ha chiesto inoltre, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva degli atti e provvedimenti richiesti e necessari, e la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con un atto di mera forma.
3. Alla udienza camerale del 15 aprile 2026 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta infatti dagli atti di causa che:
- la sentenza n. 463/2025, meglio indicata al p. 1, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 14 aprile 2025. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla competente Cancelleria;
- il ricorso è stato ritualmente notificato in data 19 febbraio 2026;
- risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i.
La domanda di ottemperanza deve pertanto essere accolta e il Ministero dell’istruzione e del merito, conseguentemente, è condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore della parte ricorrente, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), il quale, a semplice richiesta della parte interessata, come organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i novanta (90) giorni successivi alla richiesta della parte.
Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, e relativi decreti attuativi.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
6. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del carattere estremamente seriale del contenzioso in materia, e sono distratte in favore dei procuratori, dichiaratosi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),
definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona dell’organo competente, dia completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione, se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 90 giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte ricorrente;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 800,00 (euro ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RA, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI RA |
IL SEGRETARIO