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Sentenza 31 dicembre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 41877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41877 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
Testo completo
ha pronunciato la seguente (- 6», 3 1 DIC. 2025 SENTENZA 1.4ZION A Luan sui ricorsi proposti da Di ON AS, nato a [...] il [...] ET FF, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 1°/8/2025 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita La relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. AR Muscariello in sostituzione degli Avvocati Carlo De Stavola e Mario Griffo, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1: Con ordinanza del 1°/8/2025, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava il ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen. da FF ET e AS Di ON, così confermando l'ordinanza emessa il 7/7/2025 dal Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 3 Num. 41877 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 17/11/2025 preliminari del locale Tribunale, che aveva disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere con riguardo a numerosi delitti di cui agli artt. 416, 512-bis cod. pen., 4, commi 1 e 4, I. 13 dicembre 1989, n. 401, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due indagati, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 416 cod. pen., 125, 273 cod. proc. pen. L'ordinanza individuerebbe i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo di cui al capo 1) con argomento evidentemente viziato e carente. In primo luogo, pur sostenendo che il sodalizio avrebbe ricevuto un contributo indispensabile, già per la sua creazione, dai soci di fatto della ditta "La dea bendata" (tali IE EL, ZO EL, LU De SI e AN AR), il Tribunale trascurerebbe che questi ultimi non sarebbero stati attinti da alcuna richiesta di misura cautelare, e si limiterebbe a richiamare due conversazioni (nn. 724 e 4926) dalle quali dovrebbe risultare il ruolo apicale ricoperto dal ET, invero in assenza di qualunque elemento. Ancora, l'ordinanza sosterrebbe che l'attività del sodalizio si sarebbe sviluppata lungo due canali di scommesse clandestine, quello online e quello fisico di videopoker e slot machine illegali;
in senso contrario, tuttavia, il Tribunale trascurerebbe che non sarebbe emerso alcun contatto tra coloro che - nella medesima ottica accusatoria - si sarebbero occupati dell'uno e dell'altro settore del mercato. Del tutto forzata, poi, sarebbe l'interpretazione di una conversazione ambientale tra i due indagati (n. 4839), così come sarebbe assente nell'intero compendio captativo un qualunque interesse del ET quanto ad apparecchiature fisiche per scommesse. L'ordinanza, ancora, risulterebbe priva di motivazione in ordine al ruolo attribuito a BR SA (asserito trait-d'-union tra le due componenti del gruppo) ed ai rapporti tra questi e ET, così come in relazione a IT ER, con riguardo al quale i legami con il ricorrente sarebbero stati tratti da valutazioni in palese contrasto con il dato intercettivo (in particolare, la n. 1459). Da tale compendio, dunque, risulterebbe con chiarezza soltanto che gli indagati avrebbero sempre agito come monadi, in assenza di qualunque struttura associativa, i cui caratteri, dunque, sarebbero individuati in contrasto con la costante giurisprudenza in materia;
- le stesse censure, poi, sono mosse quanto ai capi 2) e 3), ancora contestati ad entrambi i ricorrenti. Con riguardo a queste condotte, infatti, i gravi indizi sarebbero ricavati soltanto da forzature delle intercettazioni e delle risultanze investigative. Tra l'altro: a) nessun episodio concreto sarebbe stato riscontrato;
b) nessun rapporto di natura illecita con IT ER sarebbe stato individuato, così come tra i due ricorrenti (come risulterebbe dalla conversazione n. 10727); c) nessun ruolo specifico sarebbe stato riconosciuto in capo a BR SA, che 2 si sarebbe recato a casa del ET soltanto quattro volte in un anno e mezzo, peraltro senza conoscersi l'oggetto di tali incontri;
d) non sarebbe stato individuato alcun contatto con altri indagati, impegnati nell'attività di distribuzione degli apparecchi da giochi illegali. L'ordinanza, pertanto, risulterebbe priva di motivazione anche su questi decisivi aspetti, meritando ulteriormente l'annullamento; - il radicale vizio di motivazione, di seguito, è denunciato - quanto al solo Di ON - con riguardo ai capi 4), 5) e 6), per i quali l'ordinanza risulterebbe graficamente priva di motivazione cerca i gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente, inoltre, sarebbe risultato titolare soltanto di uno degli esercizi commerciali indicati (Caffetteria 3C), risultato peraltro oggetto esclusivamente di un accertamento amministrativo;
- i medesimi vizi di motivazione, ancora, sono dedotti con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe riconosciuta senza neppure indicare l'associazione mafiosa concretamente agevolata, né provarne l'esistenza. Quand'anche, poi, la si volesse riconoscere in asseriti ambienti delinquenziali legati al ET, questo dato risulterebbe sprovvisto di ogni riscontro. Infine sul punto, i ricorsi evidenziano che la circostanza aggravante in questione è di natura soggettiva, potendosi estendere al concorrente soltanto laddove in esso risieda la consapevolezza del fine agevolatore;
di questa, tuttavia, l'ordinanza non darebbe conto;
- la motivazione, infine, risulterebbe viziata con riguardo alle esigenze cautelari ed alla loro possibile graduazione, che il Tribunale valuterebbe soltanto in termini cumulativi, senza compiere alcuna disamina parcellizzata delle singole posizioni e senza valutare la documentazione prodotta dalla difesa, con riguardo ad un luogo ove il ET potrebbe eseguire gli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi risultano infondati. 4. Con riguardo al primo motivo, che concerne la fattispecie associativa aggravata di cui al capo 1), la Corte osserva che la censura si sviluppa nella rilettura di numerosi elementi investigativi, specialmente di natura intercettiva (individuati in modo analitico), dei quali si contesta l'interpretazione compiuta dal G.i.p. e confermata dal Tribunale del riesame, proponendone un'altra, di segno diverso e più favorevole ai ricorrenti (più volte si accenna a valutazioni "non condivisibili" o "in contrasto con il dato intercettivo", così come a risultanze dell'attività captativa che "consentivano di ricostruire uno scenario completamente diverso rispetto a quello descritto dal GIP"). Una simile impostazione, tuttavia, non 3 è consentita nel giudizio cautelare di legittimità, nel quale non è dato formulare, in punto di fatto, una nuova valutazione delle risultanze investigative, né operare un confronto tra le interpretazioni offerte circa le emergenze medesime, individuando quella sostenuta da maggiore attendibilità; per contro, compito della Corte di cassazione è valutare se il percorso motivazionale sottoposto a ricorso presenti vizi nei termini dedotti (nella vicenda in questione, soprattutto in quelli di omessa motivazione) e, in caso di esito negativo, confermare il percorso argomentativo del giudice di merito. 4.1. Tanto premesso in termini generali, il Collegio osserva che, con riguardo al capo 1), i gravi indizi di colpevolezza sono stati confermati dal Tribunale del riesame con una motivazione del tutto congrua e fondata su concreti e logici argomenti investigativi, dunque non censurabile in questa sede. In particolare, è stata innanzitutto descritta la figura del ET, il quale - tornato a Casal di Principe nel dicembre 2021, dopo un periodo di libertà vigilata trascorso ad Anzio - era risultato, per un verso, aver rinsaldato le relazioni con esponenti di primo piano del gruppo camorristico Schiavone-SO, del clan dei AS (tra l'altro, intrattenendo rapporti con OS SO, FF NI SO, AR ER e BR SA), e, per altro verso, aver creato ed ampliato una struttura organizzativa dedita alla raccolta di scommesse clandestine, anche attraverso intestazioni fittizie di bar ed altre attività, di un capillare numero di prestanonni e di siti Internet creati a tal fine. In tale ambito, le attività illecite erano risultate organizzate anche dal cognato del ET, il ricorrente Di ON, che si mostrava intento ad acquisire attività commerciali (bar) all'interno delle quali installare dispositivi idonei al gioco d'azzardo, slot machine ed apparecchiature simili del tutto scollegate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in contesti privi dei necessari titoli autorizzativi. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AU Iavarazzo, le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, le riprese degli impianti di videosorveglianza, le analisi patrimoniali e reddituali, i controlli incrociati tra le banche dati, ebbene l'insieme di questi esiti investigativi aveva dunque consentito di riscontrare una struttura associativa adeguatamente organizzata, comprensiva di risorse umane immateriali, "come imprenditori o sedicenti tali, prestanomi e faccendieri di vario tipo che si adoperano per il comune oggetto sociale, che è quello di investire, lucrare, se del caso riciclare e, in ogni caso, certamente acquisire illeciti guadagni e risorse imprenditoriali nell'ambito delle scommesse clandestine". 4.2. A sostegno di queste conclusioni, peraltro già ampiamente sviluppate nel provvedimento cautelare genetico, l'ordinanza qui impugnata ha poi richiamato numerose intercettazioni (e, spesso, i relativi riscontri), attestanti l'esistenza di una struttura collaudata di gestione e raccolta di scommesse, con l'individuazione 4 dei ruoli ricoperti (tra gli altri) dai due ricorrenti, peraltro nell'ambito di un'organizzazione che prevedeva non soltanto l'impiego di siti Internet, ma anche di apparecchiature fisiche (le già citate slot machine o videopoker) da installare in esercizi commerciali. 4.3. A tale riguardo, peraltro, il Collegio osserva che il ripetuto richiamo nei ricorsi ad elementi oggetto di indagine, così come a captazioni, non solo risulta evidentemente in contrasto con i rigorosi parametri del giudizio di legittimità, nei termini sopra richiamati, ma appare connotato da una evidente parcellizzazione del quadro accusatorio, che, per contro, l'ordinanza impugnata risulta aver esaminato in termini più ampi e completi (pagg. 8-24), così da consentirne una lettura logicamente connessa (ad esempio, quanto alle figure di IT ER o di BR SA). Il primo motivo del comune ricorso, pertanto, risulta del tutto infondato. 5. Negli stessi termini, poi, la Corte conclude con riguardo alla seconda censura, relativa ancora ad entrambi gli indagati, in ordine ai capi 2) e 3) della contestazione provvisoria (artt. 110, 416-bis.1, cod. pen., 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 401 del 1989). 5.1. Anche quanto a questi reati, infatti, i ricorsi si soffermano su elementi di fatto (rapporti con IT ER e con BR SA, contatti tra i due ricorrenti, significato delle intercettazioni), che lamentano essere stati erroneamente interpretati dai Giudici della cautela, così concludendo - ancora con inammissibile taglio di merito - che gli esiti delle attività di indagine non consentirebbero di rinvenire alcun elemento che dimostri che gli indagati si fossero impegnati nella ricerca di compiacenti titolari di agenzie di scommesse a cui proporre di mettere a disposizione le loro attività in cambio di percentuali, né quanto alla creazione di appositi siti Internet. 6. Con riguardo, poi, al terzo motivo, relativo ai capi 4), 5) e 6) ed al solo Di ON, il ricorso lamenta la carenza grafica di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza circa le intestazioni fittizie contestate ex art. 512-bis cod. pen., sul presupposto che l'indagato sarebbe stato titolare di un solo esercizio commerciale. Ebbene, questa censura non merita accoglimento, in quanto l'ordinanza impugnata contiene espresso richiamo alle vicende contestate nei tre capi in esame (pagg. 20-22), e delle stesse offre un adeguato e qui non sindacabile riscontro istruttorio, ancora in forza delle intercettazioni, dei servizi di osservazione e controllo e, infine, delle banche dati interrogate. 7. In ordine, di seguito, al quarto, comune motivo, che attiene alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., i ricorsi contestano, per un verso, che l'ordinanza non darebbe conto dell'organizzazione mafiosa concretamente 5 sigliere estensore Il Pre dente agevolata e, per altro verso, che non vi sarebbe motivazione quanto alla estensibilità della stessa circostanza agli indagati in esame. 7.1. Questo motivo non risulta fondato. Il Tribunale, con argomento privo di illogicità manifesta e ancora fondato su concreti esiti investigativi, dunque non censurabile, ha ribadito, per un verso, che il ET - già appartenente al clan dei AS - aveva riallacciato i rapporti con la criminalità organizzata locale di tipo mafioso non appena tornato in zona, dopo aver scontato altrove la misura di prevenzione, e, per altro verso, che un'attività organizzata nello specifico settore criminale di riferimento, e nello specifico territorio, non avrebbe avuto alcun margine di manovra qualora non avesse agito proprio al fine di agevolare il citato gruppo Schiavone-SO del clan dei AS, non avendo altrimenti alcuna capacità contrattuale di operare ed acquisire illeciti profitti, a tal fine predisponendo una struttura ampia e sufficientemente radicata. Tale argomento è stato adeguatamente proposto nell'ordinanza con riguardo ad entrambi i ricorrenti, e le impugnazioni non operano distinzioni al riguardo. 8. In relazione, infine, al quinto motivo del comune ricorso, relativo a tutti i capi e ad entrambi i ricorrenti quanto alle esigenze cautelari ed alla gradazione della misura, lo stesso risulta infondato. 8.1. La comune censura, infatti, nel contestare una valutazione definita "cumulativa" e non "parcellizzata" tra le singole posizioni, non si confronta affatto con la motivazione dell'ordinanza che, nel ribadire la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art 275, comma 3, cod. proc. pen., ha adeguatamente evidenziato le esigenze cautelari a carico di entrambi gli indagati, specie alla luce del forte legame con il territorio di appartenenza ed i relativi ambienti criminali, del rapporto di parentela tra gli stessi e dei precedenti penali a loro carico, anche specifici, così da consegnare una motivazione ancora del tutto adeguata e logica, oltre che priva delle mancanze contestate. 9. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita La relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. AR Muscariello in sostituzione degli Avvocati Carlo De Stavola e Mario Griffo, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1: Con ordinanza del 1°/8/2025, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava il ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen. da FF ET e AS Di ON, così confermando l'ordinanza emessa il 7/7/2025 dal Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 3 Num. 41877 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 17/11/2025 preliminari del locale Tribunale, che aveva disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere con riguardo a numerosi delitti di cui agli artt. 416, 512-bis cod. pen., 4, commi 1 e 4, I. 13 dicembre 1989, n. 401, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due indagati, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 416 cod. pen., 125, 273 cod. proc. pen. L'ordinanza individuerebbe i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo di cui al capo 1) con argomento evidentemente viziato e carente. In primo luogo, pur sostenendo che il sodalizio avrebbe ricevuto un contributo indispensabile, già per la sua creazione, dai soci di fatto della ditta "La dea bendata" (tali IE EL, ZO EL, LU De SI e AN AR), il Tribunale trascurerebbe che questi ultimi non sarebbero stati attinti da alcuna richiesta di misura cautelare, e si limiterebbe a richiamare due conversazioni (nn. 724 e 4926) dalle quali dovrebbe risultare il ruolo apicale ricoperto dal ET, invero in assenza di qualunque elemento. Ancora, l'ordinanza sosterrebbe che l'attività del sodalizio si sarebbe sviluppata lungo due canali di scommesse clandestine, quello online e quello fisico di videopoker e slot machine illegali;
in senso contrario, tuttavia, il Tribunale trascurerebbe che non sarebbe emerso alcun contatto tra coloro che - nella medesima ottica accusatoria - si sarebbero occupati dell'uno e dell'altro settore del mercato. Del tutto forzata, poi, sarebbe l'interpretazione di una conversazione ambientale tra i due indagati (n. 4839), così come sarebbe assente nell'intero compendio captativo un qualunque interesse del ET quanto ad apparecchiature fisiche per scommesse. L'ordinanza, ancora, risulterebbe priva di motivazione in ordine al ruolo attribuito a BR SA (asserito trait-d'-union tra le due componenti del gruppo) ed ai rapporti tra questi e ET, così come in relazione a IT ER, con riguardo al quale i legami con il ricorrente sarebbero stati tratti da valutazioni in palese contrasto con il dato intercettivo (in particolare, la n. 1459). Da tale compendio, dunque, risulterebbe con chiarezza soltanto che gli indagati avrebbero sempre agito come monadi, in assenza di qualunque struttura associativa, i cui caratteri, dunque, sarebbero individuati in contrasto con la costante giurisprudenza in materia;
- le stesse censure, poi, sono mosse quanto ai capi 2) e 3), ancora contestati ad entrambi i ricorrenti. Con riguardo a queste condotte, infatti, i gravi indizi sarebbero ricavati soltanto da forzature delle intercettazioni e delle risultanze investigative. Tra l'altro: a) nessun episodio concreto sarebbe stato riscontrato;
b) nessun rapporto di natura illecita con IT ER sarebbe stato individuato, così come tra i due ricorrenti (come risulterebbe dalla conversazione n. 10727); c) nessun ruolo specifico sarebbe stato riconosciuto in capo a BR SA, che 2 si sarebbe recato a casa del ET soltanto quattro volte in un anno e mezzo, peraltro senza conoscersi l'oggetto di tali incontri;
d) non sarebbe stato individuato alcun contatto con altri indagati, impegnati nell'attività di distribuzione degli apparecchi da giochi illegali. L'ordinanza, pertanto, risulterebbe priva di motivazione anche su questi decisivi aspetti, meritando ulteriormente l'annullamento; - il radicale vizio di motivazione, di seguito, è denunciato - quanto al solo Di ON - con riguardo ai capi 4), 5) e 6), per i quali l'ordinanza risulterebbe graficamente priva di motivazione cerca i gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente, inoltre, sarebbe risultato titolare soltanto di uno degli esercizi commerciali indicati (Caffetteria 3C), risultato peraltro oggetto esclusivamente di un accertamento amministrativo;
- i medesimi vizi di motivazione, ancora, sono dedotti con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe riconosciuta senza neppure indicare l'associazione mafiosa concretamente agevolata, né provarne l'esistenza. Quand'anche, poi, la si volesse riconoscere in asseriti ambienti delinquenziali legati al ET, questo dato risulterebbe sprovvisto di ogni riscontro. Infine sul punto, i ricorsi evidenziano che la circostanza aggravante in questione è di natura soggettiva, potendosi estendere al concorrente soltanto laddove in esso risieda la consapevolezza del fine agevolatore;
di questa, tuttavia, l'ordinanza non darebbe conto;
- la motivazione, infine, risulterebbe viziata con riguardo alle esigenze cautelari ed alla loro possibile graduazione, che il Tribunale valuterebbe soltanto in termini cumulativi, senza compiere alcuna disamina parcellizzata delle singole posizioni e senza valutare la documentazione prodotta dalla difesa, con riguardo ad un luogo ove il ET potrebbe eseguire gli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi risultano infondati. 4. Con riguardo al primo motivo, che concerne la fattispecie associativa aggravata di cui al capo 1), la Corte osserva che la censura si sviluppa nella rilettura di numerosi elementi investigativi, specialmente di natura intercettiva (individuati in modo analitico), dei quali si contesta l'interpretazione compiuta dal G.i.p. e confermata dal Tribunale del riesame, proponendone un'altra, di segno diverso e più favorevole ai ricorrenti (più volte si accenna a valutazioni "non condivisibili" o "in contrasto con il dato intercettivo", così come a risultanze dell'attività captativa che "consentivano di ricostruire uno scenario completamente diverso rispetto a quello descritto dal GIP"). Una simile impostazione, tuttavia, non 3 è consentita nel giudizio cautelare di legittimità, nel quale non è dato formulare, in punto di fatto, una nuova valutazione delle risultanze investigative, né operare un confronto tra le interpretazioni offerte circa le emergenze medesime, individuando quella sostenuta da maggiore attendibilità; per contro, compito della Corte di cassazione è valutare se il percorso motivazionale sottoposto a ricorso presenti vizi nei termini dedotti (nella vicenda in questione, soprattutto in quelli di omessa motivazione) e, in caso di esito negativo, confermare il percorso argomentativo del giudice di merito. 4.1. Tanto premesso in termini generali, il Collegio osserva che, con riguardo al capo 1), i gravi indizi di colpevolezza sono stati confermati dal Tribunale del riesame con una motivazione del tutto congrua e fondata su concreti e logici argomenti investigativi, dunque non censurabile in questa sede. In particolare, è stata innanzitutto descritta la figura del ET, il quale - tornato a Casal di Principe nel dicembre 2021, dopo un periodo di libertà vigilata trascorso ad Anzio - era risultato, per un verso, aver rinsaldato le relazioni con esponenti di primo piano del gruppo camorristico Schiavone-SO, del clan dei AS (tra l'altro, intrattenendo rapporti con OS SO, FF NI SO, AR ER e BR SA), e, per altro verso, aver creato ed ampliato una struttura organizzativa dedita alla raccolta di scommesse clandestine, anche attraverso intestazioni fittizie di bar ed altre attività, di un capillare numero di prestanonni e di siti Internet creati a tal fine. In tale ambito, le attività illecite erano risultate organizzate anche dal cognato del ET, il ricorrente Di ON, che si mostrava intento ad acquisire attività commerciali (bar) all'interno delle quali installare dispositivi idonei al gioco d'azzardo, slot machine ed apparecchiature simili del tutto scollegate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in contesti privi dei necessari titoli autorizzativi. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AU Iavarazzo, le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, le riprese degli impianti di videosorveglianza, le analisi patrimoniali e reddituali, i controlli incrociati tra le banche dati, ebbene l'insieme di questi esiti investigativi aveva dunque consentito di riscontrare una struttura associativa adeguatamente organizzata, comprensiva di risorse umane immateriali, "come imprenditori o sedicenti tali, prestanomi e faccendieri di vario tipo che si adoperano per il comune oggetto sociale, che è quello di investire, lucrare, se del caso riciclare e, in ogni caso, certamente acquisire illeciti guadagni e risorse imprenditoriali nell'ambito delle scommesse clandestine". 4.2. A sostegno di queste conclusioni, peraltro già ampiamente sviluppate nel provvedimento cautelare genetico, l'ordinanza qui impugnata ha poi richiamato numerose intercettazioni (e, spesso, i relativi riscontri), attestanti l'esistenza di una struttura collaudata di gestione e raccolta di scommesse, con l'individuazione 4 dei ruoli ricoperti (tra gli altri) dai due ricorrenti, peraltro nell'ambito di un'organizzazione che prevedeva non soltanto l'impiego di siti Internet, ma anche di apparecchiature fisiche (le già citate slot machine o videopoker) da installare in esercizi commerciali. 4.3. A tale riguardo, peraltro, il Collegio osserva che il ripetuto richiamo nei ricorsi ad elementi oggetto di indagine, così come a captazioni, non solo risulta evidentemente in contrasto con i rigorosi parametri del giudizio di legittimità, nei termini sopra richiamati, ma appare connotato da una evidente parcellizzazione del quadro accusatorio, che, per contro, l'ordinanza impugnata risulta aver esaminato in termini più ampi e completi (pagg. 8-24), così da consentirne una lettura logicamente connessa (ad esempio, quanto alle figure di IT ER o di BR SA). Il primo motivo del comune ricorso, pertanto, risulta del tutto infondato. 5. Negli stessi termini, poi, la Corte conclude con riguardo alla seconda censura, relativa ancora ad entrambi gli indagati, in ordine ai capi 2) e 3) della contestazione provvisoria (artt. 110, 416-bis.1, cod. pen., 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 401 del 1989). 5.1. Anche quanto a questi reati, infatti, i ricorsi si soffermano su elementi di fatto (rapporti con IT ER e con BR SA, contatti tra i due ricorrenti, significato delle intercettazioni), che lamentano essere stati erroneamente interpretati dai Giudici della cautela, così concludendo - ancora con inammissibile taglio di merito - che gli esiti delle attività di indagine non consentirebbero di rinvenire alcun elemento che dimostri che gli indagati si fossero impegnati nella ricerca di compiacenti titolari di agenzie di scommesse a cui proporre di mettere a disposizione le loro attività in cambio di percentuali, né quanto alla creazione di appositi siti Internet. 6. Con riguardo, poi, al terzo motivo, relativo ai capi 4), 5) e 6) ed al solo Di ON, il ricorso lamenta la carenza grafica di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza circa le intestazioni fittizie contestate ex art. 512-bis cod. pen., sul presupposto che l'indagato sarebbe stato titolare di un solo esercizio commerciale. Ebbene, questa censura non merita accoglimento, in quanto l'ordinanza impugnata contiene espresso richiamo alle vicende contestate nei tre capi in esame (pagg. 20-22), e delle stesse offre un adeguato e qui non sindacabile riscontro istruttorio, ancora in forza delle intercettazioni, dei servizi di osservazione e controllo e, infine, delle banche dati interrogate. 7. In ordine, di seguito, al quarto, comune motivo, che attiene alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., i ricorsi contestano, per un verso, che l'ordinanza non darebbe conto dell'organizzazione mafiosa concretamente 5 sigliere estensore Il Pre dente agevolata e, per altro verso, che non vi sarebbe motivazione quanto alla estensibilità della stessa circostanza agli indagati in esame. 7.1. Questo motivo non risulta fondato. Il Tribunale, con argomento privo di illogicità manifesta e ancora fondato su concreti esiti investigativi, dunque non censurabile, ha ribadito, per un verso, che il ET - già appartenente al clan dei AS - aveva riallacciato i rapporti con la criminalità organizzata locale di tipo mafioso non appena tornato in zona, dopo aver scontato altrove la misura di prevenzione, e, per altro verso, che un'attività organizzata nello specifico settore criminale di riferimento, e nello specifico territorio, non avrebbe avuto alcun margine di manovra qualora non avesse agito proprio al fine di agevolare il citato gruppo Schiavone-SO del clan dei AS, non avendo altrimenti alcuna capacità contrattuale di operare ed acquisire illeciti profitti, a tal fine predisponendo una struttura ampia e sufficientemente radicata. Tale argomento è stato adeguatamente proposto nell'ordinanza con riguardo ad entrambi i ricorrenti, e le impugnazioni non operano distinzioni al riguardo. 8. In relazione, infine, al quinto motivo del comune ricorso, relativo a tutti i capi e ad entrambi i ricorrenti quanto alle esigenze cautelari ed alla gradazione della misura, lo stesso risulta infondato. 8.1. La comune censura, infatti, nel contestare una valutazione definita "cumulativa" e non "parcellizzata" tra le singole posizioni, non si confronta affatto con la motivazione dell'ordinanza che, nel ribadire la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art 275, comma 3, cod. proc. pen., ha adeguatamente evidenziato le esigenze cautelari a carico di entrambi gli indagati, specie alla luce del forte legame con il territorio di appartenenza ed i relativi ambienti criminali, del rapporto di parentela tra gli stessi e dei precedenti penali a loro carico, anche specifici, così da consegnare una motivazione ancora del tutto adeguata e logica, oltre che priva delle mancanze contestate. 9. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025