Cass. pen., sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 41877
CASS
Sentenza 31 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erronea applicazione degli artt. 416 cod. pen., 125, 273 cod. proc. pen.

    La Corte ritiene che la censura consista in una rilettura degli elementi investigativi, non consentita nel giudizio cautelare di legittimità. La motivazione del Tribunale del riesame è considerata congrua e fondata su argomenti investigativi concreti e logici, descrivendo la figura di ET, i suoi rapporti con esponenti camorristici e la creazione di una struttura organizzativa dedita alle scommesse clandestine. Viene altresì evidenziato il ruolo del Di ON nell'acquisizione di attività commerciali per l'installazione di apparecchiature illegali. L'ordinanza impugnata ha richiamato numerose intercettazioni e riscontri attestanti l'esistenza di una struttura collaudata.

  • Rigettato
    Censure mosse quanto ai capi 2) e 3)

    La Corte ritiene che anche per questi reati i ricorsi si soffermino su elementi di fatto erroneamente interpretati dai giudici della cautela, con un inammissibile taglio di merito. Si afferma che gli esiti delle indagini non dimostrerebbero l'impegno degli indagati nella ricerca di compiacenti titolari di agenzie o nella creazione di siti internet.

  • Rigettato
    Radicale vizio di motivazione con riguardo ai capi 4), 5) e 6)

    La censura non è accolta poiché l'ordinanza impugnata richiama espressamente le vicende contestate nei tre capi e offre un adeguato riscontro istruttorio basato su intercettazioni, servizi di osservazione e controllo, e banche dati.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione riguardo all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.

    Il motivo non è fondato. Il Tribunale ha ribadito che ET, già appartenente al clan dei AS, ha riallacciato rapporti con la criminalità organizzata locale e che l'attività associativa non avrebbe avuto margine di manovra senza agevolare il gruppo Schiavone-SO. L'argomento è stato adeguatamente proposto per entrambi i ricorrenti.

  • Rigettato
    Motivazione viziata sulle esigenze cautelari e sulla gradazione della misura

    Il motivo è infondato. L'ordinanza ha adeguatamente evidenziato le esigenze cautelari per entrambi gli indagati, considerando il forte legame con il territorio, gli ambienti criminali, i rapporti di parentela e i precedenti penali, confermando la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 41877
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41877
    Data del deposito : 31 dicembre 2025

    Testo completo