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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/07/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 762 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. , in persona del Dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, nella qualità di Dirigente della Sede Regionale della Calabria dell
[...] Parte_1 Pt_
, come da determinazione del Direttore Generale n. 157 dell'11.12.2019,
[...] rappresentato e difeso dall' Avvocato Caterina Battaglia e dall' Avvocato Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano n. 18, presso l'ufficio legale della sede regionale ricorrente in revocazione/appellato
E
convenuto non costituito/appellante Controparte_1
Avente ad oggetto: ricorso per revocazione. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pt_ Per l < difesa, 1) Preliminarmente, inaudita altera parte, sospendere, ex art.398, ultimo comma, c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione;
2) Indi, preliminarmente revocare, con qualsivoglia statuizione, la sentenza n. 673/2024 della Corte d'Appello di Catanzaro – sez. lavoro - del 13.06.2024, pubblicata il 21.06.2024, nel giudizio di appello di RG 1190/2022, perché viziata da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (art. 395, n. 4, c.p.c.); 3) nel merito, dichiarare la cessata materia del contendere per accettazione della sentenza di primo grado a seguito di domanda di definizione agevolata dei carichi portati nell'avviso di addebito di causa, ovvero, in via subordinata, sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, della l. 197/2022; 4) rigettare comunque l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato per tutte le ragioni in epigrafe;
Con vittoria di spese e competenze dei precedenti gradi e del presente giudizio revocatorio>>
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, sez. Lavoro, CP_1Pt_ Con Pt_ conveniva in giudizio e deduceva di aver ricevuto, in data 18.07.2018, n. 33020180001256236000 per contributi gestione speciale Commercianti competenza periodo dal 2008 al 2017. Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per intervenuta prescrizione quinquennale, almeno relativamente alle pretese contributive e relative sanzioni per il peridio anteriore a luglio 2013; concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, fosse disposto l'annullamento della pretesa contributiva relativa ai periodi coperti da intervenuta prescrizione.
Pt_ Si costituiva l il quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 24, c. 5,
D.Lgs. 46/99, e, nel merito, precisava la natura e l'origine del credito e la presenza di atti di interruzione dei termini di prescrizione.
§2.1
Il Tribunale di Catanzaro. Sez. Lavoro, con sentenza n. 630/2022, pubblicata in data 22.09.2022, rigettava l'opposizione rilevando l'avvenuta tempestiva interruzione del termine quinquennale di prescrizione e, relativamente, alle pretese creditorie di competenza successiva al 2013, il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione sino alla data di notifica dell'ava opposto.
§2.2
La sentenza veniva impugnata da che lamentava la violazione delle norme sull'onere CP_1 probatorio e la carenza di motivazione, in quanto il Giudice di primo grado valutava il credito contributivo Pt_ non assoggettabile a prescrizione quinquennale sulla scorta di quanto allegato dall circa l'interruzione del termine prescrizionale. Precisava che gli atti allegati non erano assimilabili ad atti interruttivi della prescrizione, mancando la prova in ordine alla spedizione e/o ricezione, e in quanto privi dei caratteri della diffida a adempiere.
Lamentava, altresì, la violazione della legge n. 88 del 1980, perché applicando le previsioni normative di tale legge, in virtù del fatto che l'esito del ricorso amministrativo non era mai stato comunicato, computando il termine di 90 giorni in aggiunta alla data di presentazione del ricorso amministrativo (12.07.2012), il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva doveva considerarsi spirato alla data dell'avviso di addebito (12.07.12 -18.07.2018).
Concludeva chiedendo: << … In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza numero 630/ 2022 emessa dal tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, nonché dell'avviso di addebito opposto N. 33 020 18 00 01256236000 notificato il 18.07. 2018 di euro 35. 13 3,95 per le motivazioni esposte in narrativa;
nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di appello svolti, accertare e dichiarare l'estinzione del credito contributivo per l'intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere, per l'effetto di Pt_ dichiarare la nullità, annullamento, illegittimità dell'impugnato avviso di addebito per i periodi indicati in narrativa. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, anche tenuto conto della condotta temeraria tenuta da parte resistente in primo grado…>>.
Pt_ Si costituiva l che eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta cessazione della materia del contendere per accettazione/acquiescenza della sentenza di primo grado appellata a seguito di domanda di
“definizione agevolata” per tutti i carichi ricompresi nell'avviso di addebito di causa, con contestuale rinuncia al giudizio di appello pendente.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della spiegata domanda dell'appellante.
Pag. 2 di 5 Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione dell'intervenuta prescrizione e, infatti, allegava gli atti interruttivi dei termini di prescrizione. In particolare, rappresentava che il primo atto interruttivo era la notifica del verbale di accertamento n. 2200000271791 del 26.06.2012, notificato il 27.06.2012, con contestuale richiesta di versamento della relativa contribuzione, a cui facevano seguito altri atti interruttivi dei termini prescrizionali notificati a da ultimo, quello del 18.07.2018. CP_1
Concludeva chiedendo: << … Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare la cessata materia del contendere per accettazione della sentenza di primo grado a seguito di domanda di definizione agevolata dei carichi portati nell'avviso di addebito di causa;
in via subordinata, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato per tutte le ragioni in epigrafe. Con vittoria di spese di lite o, in subordine, compensazione delle stesse…>>.
§3
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, con sentenza n. 673/2024, pubblicata in data 21 giugno
2024, accoglieva l'appello e dichiarava l'estinzione del giudizio, con la seguente motivazione: << … All'udienza del 13.6.2024, entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
4.Rileva la Corte che la Pt_ documentazione depositata sia dall'appellante che dall comprova che il primo si è avvalso della procedura di definizione agevolata di cui alla legge n.197/2022 e ha effettuato tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 1 commi 235 e 236, incluso l'avvenuto pagamento dei carichi ricompresi nell'avviso di addebito in esame.
5.Ne discende ai sensi dell'art. 1 comma 236 cit. l'estinzione del presente giudizio, con la compensazione delle spese di lite… >>.
§4
Pt_ La sentenza viene impugnata per revocazione ex art. 395 n. 4 dall secondo cui è affetta da errore di fatto consistente nell'inesatta percezione da parte del Collegio della documentazione versata agli atti.
Per il ricorrente l'errore di fatto si sostanzia << … in una semplice svista materiale caduta sulla presenza di piano di ammortamento su domanda di definizione agevolata (c.d. “ROTTAMAZIONE-QUATER”) ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, articolato in n. 18 rate con ultima rata in scadenza al
30/11/2027, con avvenuto pagamento delle sole rate scadute a maggio 2024 e, pertanto, non integralmente adempiuto… >>.
Precisa, quindi, che: il predetto errore emerge dal raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
l'errore di che trattasi si rileva essenziale e decisivo, atteso che senza l'errore in questione la pronuncia sarebbe stata di segno diverso;
l'errore suddetto ha indotto il Collegio a dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, della l. 197/2022. Sostiene che un corretto esame della documentazione e degli atti di causa, avrebbe indotto la Corte di Appello a dichiarare l'intervenuta cessazione della materia, in quanto l'avvenuta presentazione di domanda di “definizione agevolata” per tutti i carichi ricompresi nell'avviso di addebito di causa, con contestuale rinuncia al giudizio di appello pendente, comporta accettazione/acquiescenza della sentenza di primo grado appellata, ovvero, subordinatamente, conduce alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, della l. 197/2022.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio. CP_1
Con ordinanza resa il 10.9.2024, il Collegio “ritenuta la non manifesta infondatezza del proposto ricorso per revocazione” ha disposto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 398 cpc, la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione.
Quindi, la Corte, acquisito il fascicolo del giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di ricorso per revocazione, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
Pag. 3 di 5 §5
Occorre premettere che la notifica del ricorso per revocazione, tempestiva rispetto all'udienza di discussione, è stata correttamente effettuata al procuratore costituito nel giudizio d'appello precedente (ossia quello conclusosi con la sentenza impugnata): cfr., in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 19576 del 29/09/2004, <<Nel rito del lavoro, il deposito del ricorso in appello oltre il termine breve per impugnare non incide sulla individuazione, ex art. 330 cod. proc. civ., del destinatario della notifica del ricorso medesimo, sempre che il suddetto deposito sia avvenuto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, dovendo ritenersi che la ratio dell'art. 330 comma terzo cod. proc. civ. (secondo cui la notificazione dell'impugnazione, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, va fatta alla parte personalmente e non al procuratore costituito) non sia da ravvisare nel decorso del termine di impugnazione, e quindi nel (verosimile) passaggio in giudicato della sentenza, ma, piuttosto, nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra parte e difensore, atteso che la disciplina prevista dall'art. 330 cod. proc. civ. è applicabile in tutti i casi di impugnazione, quindi anche nelle ipotesi di revocazione cosiddetta straordinaria, perché proponibile dopo la formazione del giudicato>>.
§5.1
Pt_ Ciò posto, si osserva che dalla proposta di definizione agevolata che l aveva prodotto nel giudizio n.
1190/22 RG emerge che il sig. si era impegnato a rinunciare al giudizio e ad estinguere il debito CP_1 complessivo con il pagamento di 18 rate (ossia con la massima dilazione consentita dalla legge); d'altro canto, l'ente previdenziale ha prodotto la quietanza, da cui si evince che il contribuente aveva pagato, al momento della sentenza oggetto di istanza di revocazione, solo tre rate;
quindi, è evidente la sussistenza dell'errore, pienamente sussumibile nella fattispecie di cui al n. 4 dell'art. 395 cpc;
cfr., Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, <<In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione)>>.
§6
Si impone, dunque, la revoca della sentenza.
Pt_ Nel merito, rileva il Collegio che l in via principale, ha chiesto che sia dichiarata cessata materia del contendere per accettazione della sentenza di primo grado a seguito di domanda di definizione agevolata dei carichi portati nell'avviso di addebito di causa.
Tale soluzione è conforme ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui: <In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n.
197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative
Pag. 4 di 5 scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta>> (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024).
Invero, l'estinzione del giudizio, in virtù dell'accettazione dell'impegno a pagare e della contestuale rinuncia al medesimo, comporta, in caso di inadempimento nel pagamento delle ulteriori rate, la reviviscenza del titolo avverso il quale il contribuente era insorto. Tale constatazione induce il Collegio a preferire tale soluzione in luogo di quella della sospensione del giidizio, che invece trova conforto in una quasi coeva pronuncia della Corte di Cassazione (cfr., sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024).
Le spese di lite del presente giudizio e di quello di appello vanno compensate, perché “L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere - in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2828 del 30/01/2024).
P.Q.M.
Pt_ la Corte, definitivamente decidendo sul ricorso in revocazione proposto dall , con atto depositato il 9 luglio 2024;
- revoca la sentenza di questa Corte del 13/21 giugno 2024, n. 673;
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio e del grado di appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 762 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. , in persona del Dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, nella qualità di Dirigente della Sede Regionale della Calabria dell
[...] Parte_1 Pt_
, come da determinazione del Direttore Generale n. 157 dell'11.12.2019,
[...] rappresentato e difeso dall' Avvocato Caterina Battaglia e dall' Avvocato Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano n. 18, presso l'ufficio legale della sede regionale ricorrente in revocazione/appellato
E
convenuto non costituito/appellante Controparte_1
Avente ad oggetto: ricorso per revocazione. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pt_ Per l < difesa, 1) Preliminarmente, inaudita altera parte, sospendere, ex art.398, ultimo comma, c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione;
2) Indi, preliminarmente revocare, con qualsivoglia statuizione, la sentenza n. 673/2024 della Corte d'Appello di Catanzaro – sez. lavoro - del 13.06.2024, pubblicata il 21.06.2024, nel giudizio di appello di RG 1190/2022, perché viziata da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (art. 395, n. 4, c.p.c.); 3) nel merito, dichiarare la cessata materia del contendere per accettazione della sentenza di primo grado a seguito di domanda di definizione agevolata dei carichi portati nell'avviso di addebito di causa, ovvero, in via subordinata, sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, della l. 197/2022; 4) rigettare comunque l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato per tutte le ragioni in epigrafe;
Con vittoria di spese e competenze dei precedenti gradi e del presente giudizio revocatorio>>
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, sez. Lavoro, CP_1Pt_ Con Pt_ conveniva in giudizio e deduceva di aver ricevuto, in data 18.07.2018, n. 33020180001256236000 per contributi gestione speciale Commercianti competenza periodo dal 2008 al 2017. Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per intervenuta prescrizione quinquennale, almeno relativamente alle pretese contributive e relative sanzioni per il peridio anteriore a luglio 2013; concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, fosse disposto l'annullamento della pretesa contributiva relativa ai periodi coperti da intervenuta prescrizione.
Pt_ Si costituiva l il quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 24, c. 5,
D.Lgs. 46/99, e, nel merito, precisava la natura e l'origine del credito e la presenza di atti di interruzione dei termini di prescrizione.
§2.1
Il Tribunale di Catanzaro. Sez. Lavoro, con sentenza n. 630/2022, pubblicata in data 22.09.2022, rigettava l'opposizione rilevando l'avvenuta tempestiva interruzione del termine quinquennale di prescrizione e, relativamente, alle pretese creditorie di competenza successiva al 2013, il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione sino alla data di notifica dell'ava opposto.
§2.2
La sentenza veniva impugnata da che lamentava la violazione delle norme sull'onere CP_1 probatorio e la carenza di motivazione, in quanto il Giudice di primo grado valutava il credito contributivo Pt_ non assoggettabile a prescrizione quinquennale sulla scorta di quanto allegato dall circa l'interruzione del termine prescrizionale. Precisava che gli atti allegati non erano assimilabili ad atti interruttivi della prescrizione, mancando la prova in ordine alla spedizione e/o ricezione, e in quanto privi dei caratteri della diffida a adempiere.
Lamentava, altresì, la violazione della legge n. 88 del 1980, perché applicando le previsioni normative di tale legge, in virtù del fatto che l'esito del ricorso amministrativo non era mai stato comunicato, computando il termine di 90 giorni in aggiunta alla data di presentazione del ricorso amministrativo (12.07.2012), il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva doveva considerarsi spirato alla data dell'avviso di addebito (12.07.12 -18.07.2018).
Concludeva chiedendo: << … In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza numero 630/ 2022 emessa dal tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, nonché dell'avviso di addebito opposto N. 33 020 18 00 01256236000 notificato il 18.07. 2018 di euro 35. 13 3,95 per le motivazioni esposte in narrativa;
nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di appello svolti, accertare e dichiarare l'estinzione del credito contributivo per l'intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere, per l'effetto di Pt_ dichiarare la nullità, annullamento, illegittimità dell'impugnato avviso di addebito per i periodi indicati in narrativa. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, anche tenuto conto della condotta temeraria tenuta da parte resistente in primo grado…>>.
Pt_ Si costituiva l che eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta cessazione della materia del contendere per accettazione/acquiescenza della sentenza di primo grado appellata a seguito di domanda di
“definizione agevolata” per tutti i carichi ricompresi nell'avviso di addebito di causa, con contestuale rinuncia al giudizio di appello pendente.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della spiegata domanda dell'appellante.
Pag. 2 di 5 Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione dell'intervenuta prescrizione e, infatti, allegava gli atti interruttivi dei termini di prescrizione. In particolare, rappresentava che il primo atto interruttivo era la notifica del verbale di accertamento n. 2200000271791 del 26.06.2012, notificato il 27.06.2012, con contestuale richiesta di versamento della relativa contribuzione, a cui facevano seguito altri atti interruttivi dei termini prescrizionali notificati a da ultimo, quello del 18.07.2018. CP_1
Concludeva chiedendo: << … Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare la cessata materia del contendere per accettazione della sentenza di primo grado a seguito di domanda di definizione agevolata dei carichi portati nell'avviso di addebito di causa;
in via subordinata, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato per tutte le ragioni in epigrafe. Con vittoria di spese di lite o, in subordine, compensazione delle stesse…>>.
§3
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, con sentenza n. 673/2024, pubblicata in data 21 giugno
2024, accoglieva l'appello e dichiarava l'estinzione del giudizio, con la seguente motivazione: << … All'udienza del 13.6.2024, entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
4.Rileva la Corte che la Pt_ documentazione depositata sia dall'appellante che dall comprova che il primo si è avvalso della procedura di definizione agevolata di cui alla legge n.197/2022 e ha effettuato tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 1 commi 235 e 236, incluso l'avvenuto pagamento dei carichi ricompresi nell'avviso di addebito in esame.
5.Ne discende ai sensi dell'art. 1 comma 236 cit. l'estinzione del presente giudizio, con la compensazione delle spese di lite… >>.
§4
Pt_ La sentenza viene impugnata per revocazione ex art. 395 n. 4 dall secondo cui è affetta da errore di fatto consistente nell'inesatta percezione da parte del Collegio della documentazione versata agli atti.
Per il ricorrente l'errore di fatto si sostanzia << … in una semplice svista materiale caduta sulla presenza di piano di ammortamento su domanda di definizione agevolata (c.d. “ROTTAMAZIONE-QUATER”) ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, articolato in n. 18 rate con ultima rata in scadenza al
30/11/2027, con avvenuto pagamento delle sole rate scadute a maggio 2024 e, pertanto, non integralmente adempiuto… >>.
Precisa, quindi, che: il predetto errore emerge dal raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
l'errore di che trattasi si rileva essenziale e decisivo, atteso che senza l'errore in questione la pronuncia sarebbe stata di segno diverso;
l'errore suddetto ha indotto il Collegio a dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, della l. 197/2022. Sostiene che un corretto esame della documentazione e degli atti di causa, avrebbe indotto la Corte di Appello a dichiarare l'intervenuta cessazione della materia, in quanto l'avvenuta presentazione di domanda di “definizione agevolata” per tutti i carichi ricompresi nell'avviso di addebito di causa, con contestuale rinuncia al giudizio di appello pendente, comporta accettazione/acquiescenza della sentenza di primo grado appellata, ovvero, subordinatamente, conduce alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, della l. 197/2022.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio. CP_1
Con ordinanza resa il 10.9.2024, il Collegio “ritenuta la non manifesta infondatezza del proposto ricorso per revocazione” ha disposto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 398 cpc, la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione.
Quindi, la Corte, acquisito il fascicolo del giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di ricorso per revocazione, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
Pag. 3 di 5 §5
Occorre premettere che la notifica del ricorso per revocazione, tempestiva rispetto all'udienza di discussione, è stata correttamente effettuata al procuratore costituito nel giudizio d'appello precedente (ossia quello conclusosi con la sentenza impugnata): cfr., in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 19576 del 29/09/2004, <<Nel rito del lavoro, il deposito del ricorso in appello oltre il termine breve per impugnare non incide sulla individuazione, ex art. 330 cod. proc. civ., del destinatario della notifica del ricorso medesimo, sempre che il suddetto deposito sia avvenuto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, dovendo ritenersi che la ratio dell'art. 330 comma terzo cod. proc. civ. (secondo cui la notificazione dell'impugnazione, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, va fatta alla parte personalmente e non al procuratore costituito) non sia da ravvisare nel decorso del termine di impugnazione, e quindi nel (verosimile) passaggio in giudicato della sentenza, ma, piuttosto, nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra parte e difensore, atteso che la disciplina prevista dall'art. 330 cod. proc. civ. è applicabile in tutti i casi di impugnazione, quindi anche nelle ipotesi di revocazione cosiddetta straordinaria, perché proponibile dopo la formazione del giudicato>>.
§5.1
Pt_ Ciò posto, si osserva che dalla proposta di definizione agevolata che l aveva prodotto nel giudizio n.
1190/22 RG emerge che il sig. si era impegnato a rinunciare al giudizio e ad estinguere il debito CP_1 complessivo con il pagamento di 18 rate (ossia con la massima dilazione consentita dalla legge); d'altro canto, l'ente previdenziale ha prodotto la quietanza, da cui si evince che il contribuente aveva pagato, al momento della sentenza oggetto di istanza di revocazione, solo tre rate;
quindi, è evidente la sussistenza dell'errore, pienamente sussumibile nella fattispecie di cui al n. 4 dell'art. 395 cpc;
cfr., Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, <<In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione)>>.
§6
Si impone, dunque, la revoca della sentenza.
Pt_ Nel merito, rileva il Collegio che l in via principale, ha chiesto che sia dichiarata cessata materia del contendere per accettazione della sentenza di primo grado a seguito di domanda di definizione agevolata dei carichi portati nell'avviso di addebito di causa.
Tale soluzione è conforme ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui: <In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n.
197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative
Pag. 4 di 5 scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta>> (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024).
Invero, l'estinzione del giudizio, in virtù dell'accettazione dell'impegno a pagare e della contestuale rinuncia al medesimo, comporta, in caso di inadempimento nel pagamento delle ulteriori rate, la reviviscenza del titolo avverso il quale il contribuente era insorto. Tale constatazione induce il Collegio a preferire tale soluzione in luogo di quella della sospensione del giidizio, che invece trova conforto in una quasi coeva pronuncia della Corte di Cassazione (cfr., sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024).
Le spese di lite del presente giudizio e di quello di appello vanno compensate, perché “L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere - in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2828 del 30/01/2024).
P.Q.M.
Pt_ la Corte, definitivamente decidendo sul ricorso in revocazione proposto dall , con atto depositato il 9 luglio 2024;
- revoca la sentenza di questa Corte del 13/21 giugno 2024, n. 673;
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio e del grado di appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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