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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3816/2024, assegnata in decisione all'udienza del
27/01/2025, tra:
(c.f.: ), difeso dall'Avv. La Torre Cathy;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE
E
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;
- RESISTENTE
Oggetto: mutamento di sesso.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo;
il P.M. ha reso parere favorevole in data 28/01/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adìto l'intestato tribunale chiedendo di disporre la rettifica dei propri dati anagrafici con modifica del genere anagrafico da maschile a femminile e del prenome da
Per_
” a e di accertare la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per Parte_1 Per_1
la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere, alla luce della definitività e pagina 1 di 5 irreversibilità del percorso di transizione. Solo un subordine, nell'ipotesi in cui il tribunale ritenesse necessaria una pronuncia autorizzativa, parte ricorrente ha chiesto di autorizzare gli interventi chirurgici di affermazione del genere.
A sostegno della domanda ha dedotto: di avere sempre evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili;
di avere per questo intrapreso un percorso psicoterapeutico dal mese di ottobre dell'anno 2022, una terapia ormonale femminilizzante dal mese di marzo dell'anno 2023 e un trattamento di laserterapia allo scopo di adeguare il proprio aspetto alla propria identità di genere femminile nel mese di novembre dell'anno 2022.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero, acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Dalla documentazione allegata al ricorso e, segnatamente, dalla certificazione del Centro
Salute Persone Trans e Gender Variant di Taranto del 9/07/2024 a firma della dott.ssa Per_3
(psicologa-psicoterapeuta) e della dott.ssa (psicologa-psicoterapeuta)
[...] Persona_4 emerge che parte ricorrente presenta un quadro caratterizzato da “incongruenza di genere”, secondo i criteri diagnostici del DSM-V, non presenta elementi psicopatologici che potrebbero inficiare la predetta diagnosi (v., sul punto, anche il certificato del Dipartimento di Salute
Mentale di Macerata dell'11/12/2023) e si è sottoposta a terapia femminilizzante seguita dalla dott.ssa , specialista in Endocrinologia e malattie del ricambio e GATH (v. Persona_5
certificato a sua firma del 10/04/2024), acquisendo uno stato femminile avanzato. La certificazione attesta, infine, che “… la persona in questione presenta un'identità di genere psicosessuale femminile, stabile nel tempo e ad oggi valutabile come definitiva e irreversibile”.
Il contenuto delle certificazioni prodotte ha trovato conferma nell'audizione della parte ricorrente, la quale ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e ha dichiarato di aver consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso femminile.
Alla stregua delle emergenze istruttorie, provenienti anche da strutture pubbliche o convenzionate con l' e, comunque, da enti e personale qualificato, si impone CP_1
l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione dei dati anagrafici, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile” nonché di sostituire il nome “ al Parte_2 nome ”. Parte_1
pagina 2 di 5 A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che la possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile non richiede il previo espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica dei caratteri sessuali primari. In tal senso v.
Consulta n. 221/2015 che pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L.
n. 164/1982, laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, ha escluso che il requisito delle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” includa necessariamente la modifica dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Ciò perché. Ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, a un elemento – il trattamento chirurgico – costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare
l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Sulla stessa linea, la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguito dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass n. 15138/2015).
Quanto al profilo della autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di pagina 3 di 5 modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”, che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)”.
Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione … Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è ritenuto dal tribunale adeguato all'accoglimento della domanda di pagina 4 di 5 rettificazione di attribuzione di sesso, senza che si renda necessario l'intervento chirurgico, avendo la parte sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, non ricorre alcuna necessità che il tribunale autorizzi il predetto intervento, rappresentando lo stesso un passaggio ulteriore ed eventuale che la persona interessata
è libera di affrontare, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione.
3. In considerazione della mancanza di ragioni di soccombenza, avendo peraltro il P.M. espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Foggia, di rettificare l'atto di nascita di , nato a [...] il [...], Parte_1 nel senso di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da “maschile” a “femminile” e la Per_ modifica del nome da “ ” a;
Parte_1 Per_1
2) dichiara non necessaria l'autorizzazione del tribunale all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, potendo la parte sottoporvisi liberamente senza autorizzazione giudiziale;
3) dichiara irripetibili le spese di lite;
4) manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Foggia.
Foggia, 4/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3816/2024, assegnata in decisione all'udienza del
27/01/2025, tra:
(c.f.: ), difeso dall'Avv. La Torre Cathy;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE
E
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;
- RESISTENTE
Oggetto: mutamento di sesso.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo;
il P.M. ha reso parere favorevole in data 28/01/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adìto l'intestato tribunale chiedendo di disporre la rettifica dei propri dati anagrafici con modifica del genere anagrafico da maschile a femminile e del prenome da
Per_
” a e di accertare la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per Parte_1 Per_1
la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere, alla luce della definitività e pagina 1 di 5 irreversibilità del percorso di transizione. Solo un subordine, nell'ipotesi in cui il tribunale ritenesse necessaria una pronuncia autorizzativa, parte ricorrente ha chiesto di autorizzare gli interventi chirurgici di affermazione del genere.
A sostegno della domanda ha dedotto: di avere sempre evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili;
di avere per questo intrapreso un percorso psicoterapeutico dal mese di ottobre dell'anno 2022, una terapia ormonale femminilizzante dal mese di marzo dell'anno 2023 e un trattamento di laserterapia allo scopo di adeguare il proprio aspetto alla propria identità di genere femminile nel mese di novembre dell'anno 2022.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero, acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Dalla documentazione allegata al ricorso e, segnatamente, dalla certificazione del Centro
Salute Persone Trans e Gender Variant di Taranto del 9/07/2024 a firma della dott.ssa Per_3
(psicologa-psicoterapeuta) e della dott.ssa (psicologa-psicoterapeuta)
[...] Persona_4 emerge che parte ricorrente presenta un quadro caratterizzato da “incongruenza di genere”, secondo i criteri diagnostici del DSM-V, non presenta elementi psicopatologici che potrebbero inficiare la predetta diagnosi (v., sul punto, anche il certificato del Dipartimento di Salute
Mentale di Macerata dell'11/12/2023) e si è sottoposta a terapia femminilizzante seguita dalla dott.ssa , specialista in Endocrinologia e malattie del ricambio e GATH (v. Persona_5
certificato a sua firma del 10/04/2024), acquisendo uno stato femminile avanzato. La certificazione attesta, infine, che “… la persona in questione presenta un'identità di genere psicosessuale femminile, stabile nel tempo e ad oggi valutabile come definitiva e irreversibile”.
Il contenuto delle certificazioni prodotte ha trovato conferma nell'audizione della parte ricorrente, la quale ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e ha dichiarato di aver consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso femminile.
Alla stregua delle emergenze istruttorie, provenienti anche da strutture pubbliche o convenzionate con l' e, comunque, da enti e personale qualificato, si impone CP_1
l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione dei dati anagrafici, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile” nonché di sostituire il nome “ al Parte_2 nome ”. Parte_1
pagina 2 di 5 A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che la possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile non richiede il previo espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica dei caratteri sessuali primari. In tal senso v.
Consulta n. 221/2015 che pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L.
n. 164/1982, laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, ha escluso che il requisito delle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” includa necessariamente la modifica dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Ciò perché. Ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, a un elemento – il trattamento chirurgico – costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare
l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Sulla stessa linea, la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguito dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass n. 15138/2015).
Quanto al profilo della autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di pagina 3 di 5 modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”, che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)”.
Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione … Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è ritenuto dal tribunale adeguato all'accoglimento della domanda di pagina 4 di 5 rettificazione di attribuzione di sesso, senza che si renda necessario l'intervento chirurgico, avendo la parte sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, non ricorre alcuna necessità che il tribunale autorizzi il predetto intervento, rappresentando lo stesso un passaggio ulteriore ed eventuale che la persona interessata
è libera di affrontare, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione.
3. In considerazione della mancanza di ragioni di soccombenza, avendo peraltro il P.M. espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Foggia, di rettificare l'atto di nascita di , nato a [...] il [...], Parte_1 nel senso di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da “maschile” a “femminile” e la Per_ modifica del nome da “ ” a;
Parte_1 Per_1
2) dichiara non necessaria l'autorizzazione del tribunale all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, potendo la parte sottoporvisi liberamente senza autorizzazione giudiziale;
3) dichiara irripetibili le spese di lite;
4) manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Foggia.
Foggia, 4/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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