Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con Decreti Reali, previo avviso del Consiglio di Stato, a quanto riflette l'esecuzione della presente legge, ed a stabilire le condizioni sotto l'osservanza delle quali dovra' aver luogo l'aggregazione dei Comuni sovra indicati.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dat. a Torino addi' 20 febbraio 1862.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.
Ricasoli.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con Decreti Reali, previo avviso del Consiglio di Stato, a quanto riflette l'esecuzione della presente legge, ed a stabilire le condizioni sotto l'osservanza delle quali dovra' aver luogo l'aggregazione dei Comuni sovra indicati.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dat. a Torino addi' 20 febbraio 1862.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.
Ricasoli.