Articolo 2 della Legge 20 febbraio 1862, n. 1009
Articolo 1
Versione
26 dicembre 1862
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con Decreti Reali, previo avviso del Consiglio di Stato, a quanto riflette l'esecuzione della presente legge, ed a stabilire le condizioni sotto l'osservanza delle quali dovra' aver luogo l'aggregazione dei Comuni sovra indicati.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addi' 20 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.

Ricasoli.

Entrata in vigore il 26 dicembre 1862