TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. VG. 11044/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA IA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 ottobre 2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Elisa Sommaruga del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con l'Avv. Elisa Sommaruga del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano, in data 31 maggio 2023 (anno 2023, atto n. 0804, parte I), in separazione dei beni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti danno atto che la convivenza nella casa coniugale è già cessata.
3. Le parti danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio e dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione e causa comunque connessi all'intercorso rapporto matrimoniale o per qualsivoglia altro titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
4. Le parti si impegnano a rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione, ove conforme alle previsioni del presente ricorso congiunto.
5. Ciascuna delle parti si farà carico delle spese legali in misura paritaria. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile a Milano, in data 31 maggio 2023;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa LA IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________