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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 6 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 2096/2019 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Patti, corso Matteotti n. 185, presso lo studio dell'avv. Fabio Di Santo che lo rappresenta e difende, attore, contro
(C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Acquedolci, via Cicerone n. 8, presso lo studio dell'avv. Emidio Riolo che lo rappresenta e difende,
(C.F.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Messina, via G. Natoli n. 36, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rino Visalli che lo rappresenta e difende, convenuti, e nei confronti di Assiteca s.p.a. (P.IVA/C.F. e numero d'iscrizione: IT del P.IVA_1
Registro delle Imprese di Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione generale in Milano, Palazzo Assiteca, via G. Sigieri n. 14, terza chiamata in causa contumace, avente ad oggetto: risarcimento danni da reato;
sono presenti l'avv. Di Santo Fabio, l'avv. Giuseppe Merlo in sostituzione dell'avv. Riolo e l'avv. Giuseppe Rino Visalli, i quali, precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi alle note depositate telematicamente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 19 dicembre 2019,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, per sentirli condannare al risarcimento del danno riconosciuto in
[...] via generica con la sentenza n. 3371/2017 emessa dalla Corte di Appello di Messina – Sezione Penale, passata in giudicato, con cui era stata accertata la responsabilità dei convenuti, condannati per il reato di cui all'art. 110 e 479, in combinato disposto con l'art. 476 c.p., per aver formato il certificato inerente i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale Dovera nel Comune di San Salvatore di Fitalia, attestando falsamente che alla data del 02.11.2010 erano stati ordinati, per motivi di sicurezza ed urgenza, ed eseguiti sotto riserva di legge, circa il 60% delle lavorazioni previste dal progetto esecutivo. In particolare, l'attore ha chiesto: di ritenere e dichiarare, ex art. 2043 c.c., 2059 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 185 c.p., nonché ex art. 539 c.p.p., il danno morale soggettivo, il danno esistenziale e/o il danno non patrimoniale subiti dall'attore; di condannare i convenuti al relativo risarcimento nella misura risultata equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di adottare ogni altro provvedimento idoneo e pertinente in relazione all'azione proposta;
di condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta con contestuale chiamata di terzo, depositata in data 25 febbraio 2021, si è costituito , il quale, Controparte_1 contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'attore, ha domandato: in via preliminare, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'azione per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
di autorizzare la chiamata in causa della società assicurativa Assiteca s.p.a.; nel merito, di respingere le domande formulate da parte attrice;
in via subordinata, nel caso di condanna di al risarcimento Controparte_1 del danno nei confronti dell'attore, di dichiarare il terzo, società Assiteca s.p.a., obbligato a manlevare e tenere indenne il convenuto;
in via del tutto subordinata, di ridurre le richieste attrici nei limiti del giusto e del provato;
in ogni caso, di condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 25 febbraio 2021, si è costituito
, eccependo anch'egli di non aver cagionato alcun danno Controparte_2 all'attore e chiedendo: in via preliminare, di ritenere e dichiarare improcedibile l'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
nel merito, di rigettare le domande formulate dall'attore; in via subordinata, nell'ipotesi di condanna del convenuto al risarcimento dei danni, di quantificarlo nei limiti del giusto e del provato, senza, comunque, riconoscimento di interessi, né rivalutazione monetaria;
di condannare l'attore al pagamento delle spese del giudizio. Con decreto del 1° marzo 2021, è stata fissata una nuova udienza per la prima comparizione delle parti, onerando alla Controparte_1 citazione del terzo chiamato in causa. Assiteca s.p.a. non si è costituita, nonostante la prova in atti della notifica regolarmente avvenuta nei suoi confronti (v. prod. del 14 maggio 2021, fasc.
). Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_1
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed escusse le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Preliminarmente, e hanno Controparte_1 Controparte_2 eccepito l'improcedibilità della domanda, derivante dal mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita. L'art. 3 del d.l. n. 132/2014 prevede: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Nella specie, l'attore ha domandato il risarcimento del danno non patrimoniale patito in seguito al reato commesso dai convenuti, senza chiedere una somma specifica e rimettendone piuttosto la quantificazione all'apprezzamento, in via equitativa, del Giudice, sicché la domanda è risultata di valore indeterminabile. Tenuto conto, quindi, delle conclusioni articolate dall'attore in citazione, aventi ad oggetto il risarcimento dei “danni subiti dall'attore nella misura che risulterà equa e di giustizia”, la causa ha assunto valore indeterminabile e, come tale, non soggiace alla condizione di procedibilità ex art. 3 cit. (Trib. Modena sez. II, 09/05/2023). L'eccezione di improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita va, pertanto, rigettata.
ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del Parte_1 danno morale soggettivo, esistenziale e/o genericamente non patrimoniale, derivante dal reato commesso da e Controparte_1 CP_2
.
[...]
La domanda appare infondata nei termini di cui si dirà. Attesa la sentenza penale di condanna irrevocabile nei confronti dei convenuti, occorre esaminare quali effetti ha il giudicato penale nei confronti del presente giudizio civile. In merito ai rapporti tra processo penale e processo civile, il codice di procedura penale del 1988, da un lato, ha accolto come regola quella della separazione delle giurisdizioni;
dall'altro lato, tuttavia, ha previsto casi eccezionali nei quali il giudicato penale ha efficacia su determinati oggetti accertati e contro determinati soggetti. L'art. 651 c.p.p. disciplina l'efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nei giudizi civili o amministrativi di danno. A mente di tale norma, il giudicato penale copre l'accertamento della sussistenza del fatto, da intendersi in senso naturalistico, come fatto materiale nella sua riferibilità all'imputato, l'illiceità penale della condotta (resta fuori, dunque, il tema della illiceità civile, che non può essere esaminato nel processo penale) e, infine, l'accertamento che
“l'imputato…ha commesso” il fatto, da intendersi come condotta materiale, rapporto di causalità ed evento. Quanto alla responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti dedotti in giudizio, dunque, nessuna altra valutazione può essere compiuta da questo Giudice, dovendo avere efficacia vincolante la sentenza penale irrevocabile n. 3371, emessa dalla Corte di Appello di Messina il 25 ottobre 2017, depositata in data 22 gennaio 2018 e passata in giudicato l'11 marzo 2018 (v. all. n. 10, fasc. di parte attrice). Tuttavia, in tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sull'an debeatur copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato o che non vi sia prova di esso (Cass., n. 15595/14). Qualora il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del danno conseguenza risarcibile, ove non dimostrato (Cass., n. 7695/08). Pertanto, anche in presenza della pronuncia che accerti l'esistenza del fatto, dell'elemento soggettivo e del danno evento, occorre che il danneggiato alleghi e provi l'esistenza del danno conseguenza e del nesso causale rispetto all'evento. Ne deriva che il giudicato penale non si estende, quindi, alla concreta esistenza di un danno risarcibile e alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass., n. 18352/14). Sicché, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non può mai essere ritenuta “in re ipsa”, ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato (Cass., n. 3289/18). Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo chi agisce in giudizio mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (Cass. n. 2886/14). Inoltre, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale, è richiesta la prova dell'esistenza del pregiudizio lamentato, nonché il diretto nesso causale con la condotta illecita;
di conseguenza, il giudice non può ricorrere a presunzioni laddove manchi qualsiasi allegazione nonché la prova di circostanze di fatto gravi, univoche e concordanti da cui desumere il danno nella sua effettività, sicché l'onere dell'attore non si esaurisce nell'allegare l'esistenza di una mera potenzialità di danno, ma postula che sia fornita la prova certa e concreta sia di tale danno, sia del nesso causale tra esso e i comportamenti illegittimi addebitati alle controparti. Il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso, non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass., SS. UU., n. 26972/08; Cass., SS. UU., n. 26973/08), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c.. Il danno non patrimoniale va, dunque, sempre allegato e provato, in quanto, l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di
“danno-conseguenza”, tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (Cass., n. 21223/09; Cass., n. 17101/09; Cass., n. 15405/09). Nella specie, ha dedotto di aver subìto genericamente danni Parte_1 non patrimoniali, quali turbamento, sofferenza emotiva, patimenti e afflizioni, derivanti dal comportamento illecito tenuto da CP_1
e .
[...] Controparte_2
Tali danni non sono stati, tuttavia, sufficientemente allegati e dimostrati, sia con riferimento al nesso eziologico, sia con riguardo alla loro entità ed esistenza, nel senso di garantire la prova del superamento del filtro della serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., SS.UU., n. 26972/2008; Cass., n. 21424/2014). Il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è sempre un danno conseguenza. Ciò comporta che esso vada provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno, anche se conseguente a reato, come danno in re ipsa. Nell'ambito delle prove per l'esistenza di tale danno non patrimoniale, il Giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva (Cass., n. 20143/09; Cass., n. 7695/08). Con riferimento al danno non patrimoniale, sub specie morale ed esistenziale lamentato, l'attore ha dedotto di aver subìto turbamento, sofferenza emotiva, patimenti e afflizioni, a causa della condotta illecita dei convenuti, nonché del processo penale instaurato. Tuttavia, non potendo - come sopra esposto - considerarsi in re ipsa, il danno non patrimoniale dedotto da parte attrice come “pregiudizio esistenziale di natura non patrimoniale” è ristorabile laddove venga quantomeno allegata la degenerazione della sofferenza o patema d'animo in obiettivi profili relazionali gravi e circostanziati. Solamente in tal caso, si determina, secondo il meccanismo della presunzione, l'inversione dell'onere della prova, con trasferimento sulla parte a cui sfavore essa opera dell'onere di dare la prova contraria idonea a vincerla. Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, di cui l'attore, nella specie, non ha fornito alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione, non assolvendo pertanto (quantomeno) all'onere di allegazione idonea a determinare l'inversione probatoria propria e tipica delle presunzioni. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n. 21060/16: nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso). La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., ss.uu., n. 26972/08). Nella specie, ha allegato genericamente che la vicenda Parte_1 processuale, che l'ha visto coinvolto in veste di parte civile, ha costituito motivo di turbamento psichico e ha penalizzato la propria vita di relazione. In particolare, dai capitoli di prova formulati e dalle testimonianze escusse è emerso che le conseguenze lamentate siano derivate principalmente dall'aver denunciato l'illecito, piuttosto che dal reato medesimo (“lo
pensava che a seguito delle azioni intraprese con la denuncia dei Pt_1 funzionari non avrebbe più potuto lavorare con la Provincia Regionale e comunque avrebbe avuto conseguenze negative nei rapporti lavorativi con i funzionari della Provincia, così mi diceva” teste , verb. Testimone_1 ud. 24 novembre 2022; “mio fratello diceva sempre che dopo i noti fatti non l'avrebbero fatto lavorare più” teste , verb. ud. 22 Testimone_2 giugno 2023). Risulta provato, inoltre, che, dopo i fatti di cui al procedimento penale, l'attore si è aggiudicato un altro appalto da parte dell'ex Provincia regionale di Messina: C) “Vero o meno che in data 14.10.2014 la di cui CP_3 lei è titolare e legale rappresentante si è aggiudicata i “Lavori di manutenzione straordinaria per il convogliamento acque sulla SP. 168, tra il Km 44+000 e 46+000 ricadente nel Comune di Capizzi”, il cui Responsabile del Procedimento era l'Ing. ?”: “Vera Controparte_1 la circostanza”; D) “Vero o meno che i Lavori di manutenzione straordinaria per il convogliamento acque sulla SP. 168, tra il Km 44+000 e 46+000 ricadente nel Comune di Capizzi, il cui Responsabile del Procedimento era l'Ing. , si sono svolti regolarmente, si sono conclusi Controparte_1 con esito favorevole e sono stati regolarmente liquidati?”: “Vera la circostanza” (v. interrogatorio formale di , verb. ud. 24 Parte_1 novembre 2022). Rispetto ai danni lamentati, poi, non è stata raggiunta la prova della consistenza, né sufficientemente specificata in ordine all'arco temporale. In particolare, sulla circostanza di cui al n. 4 della memoria istruttoria n. 2 dell'attore (“Vero o no che il Sig. a seguito dei fatti oggetto Parte_1 del contendere e delle condotte perpetrate ai suoi danni dai Sig.ri CP_2
e ha smesso di nutrirsi con regolarità, è
[...] Controparte_1 dimagrito, ha iniziato a soffrire di insonnia, ha smesso di sorridere e di scherzare, ha modificato il suo stile di vita, rimanendo spesso in silenzio, da solo, riducendo le occasioni di svago e di incontro con gli amici, rifiutandosi di frequentare ristoranti, bar, cinema”), i testi hanno dichiarato quanto segue: “Nulla so sulla circostanza” teste;
“Nulla so” teste Testimone_1
; “Confermo che parlava sempre dei fatti di causa, mentre Testimone_3 quando si parlava in famiglia di altro, era assente. Non posso dire sull'alimentazione, sicuramente ha cambiato la sua vita per quanto concerne le uscite, perché prima uscivamo tutti i sabati e le domeniche, mentre dopo i fatti, per un certo periodo che non so quantificare, mio fratello che parlava tanto ed era di umore allegro, non voleva più uscire ed era taciturno e pensieroso” teste . Testimone_2
La moglie dell'attore, , ha riferito che “i primi mesi successivi Testimone_4 alla mancata aggiudicazione dell'appalto a San Salvatore di Fitalia si è molto sciupato”, “per circa due anni la sua vita sociale è stata limitata, non si sentiva nemmeno di andare a mangiare una pizza con gli amici” e che il
“marito non ha più lavorato con la Provincia” (v. verb. ud. 24 novembre 2022). In disparte la difficoltà dell'inquadramento temporale degli accadimenti, vista la natura apparentemente confliggente delle dichiarazioni sopra rese (“primi mesi”/“due anni”), è stato il medesimo attore ad aver confermato di essersi successivamente aggiudicato l'ulteriore appalto nell'anno 2014. All'udienza del 22 giugno 2023, il teste , dipendente della Testimone_3
Provincia, ha affermato quanto segue: “Io ero nell'Ufficio viabilità sono stato direttore dei lavori negli appalti aggiudicati nel 2010 e nel 2014 dalla ditta Igecos di Speziale Marco, e non ho riscontrato atteggiamenti ostili dei miei colleghi nei confronti dello stesso”; “In mia presenza posso dire che i rapporti tra lo e e erano collaborativi improntati a Pt_1 CP_2 CP_1 gentilezza e garbo: non ricordo che nei cantieri dove io ero direttore lavori ci siano stati incontri tra le parti in causa”; “Nei lavori che ho seguito io, affidati allo , il non mi ha creato mai problemi”; “il Pt_1 CP_1
si è comportato esattamente come si comportava per qualsiasi CP_1 altro cantiere”; (“Vero o meno che allorquando incontrava il signor Parte_1 per motivi di lavoro presso gli Uffici della Provincia o nei cantieri
[...] di lavori, lo stesso appariva sereno e tranquillo?”) “Vera la circostanza, a me appariva normale”; “Da quello che mi risulta il ha Pt_1 CP_1 mantenuto un rapporto normale con lo nel rispetto dei ruoli”. Pt_1
La circostanza che l'attore parlava spesso dei fatti, diventando rosso, gesticolando o alzando il tono della voce, è apparsa invece eccessivamente generica ed inidonea a dedurre un cambiamento radicale dello stile di vita. La teste di parte attrice, , ha riferito inoltre che il marito “non Testimone_4
è stato seguito da uno specialista, è capitato comunque che quando era particolarmente agitato ci siamo rivolti alla guardia medica, che in qualche occasione lo ha fatto trasportare presso l'Ospedale di Patti, perché accusava la pressione alta e battiti elevati”; tuttavia non è stata depositata alcuna documentazione medica comprovante i superiori avvenimenti. In definitiva, in mancanza di tali significative indicazioni, non risulta l'effettivo cambiamento radicale dello stile di vita di , tale Parte_1 da giustificare la risarcibilità di un danno che superi il filtro della serietà e gravità. Vista la natura dei pregiudizi allegati, questi possono, semmai, qualificarsi come paure, fastidi e disagi, che non concretano la natura di pregiudizi non patrimoniali seri e gravi, come tali risarcibili. Le superiori ragioni giustificano la scelta di non disporre una c.t.u. per quantificare in via equitativa i danni lamentati, in quanto un'eventuale c.t.u. sarebbe stata esplorativa, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 9318/16). Tutto ciò premesso, in ordine alla mancata prova dell'an del dedotto danno patrimoniale, in accordo anche con la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 10.3.2015), non è neppure possibile determinarne il quantum in via equitativa, posto che l'esercizio di tale potere discrezionale, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass., n. 10607/10). Sicché, non è possibile effettuare alcuna concreta liquidazione, essendo parte attrice venuta meno ad un proprio specifico onere probatorio consistente nella dimostrazione del danno subìto. Alla luce di quanto esposto, la domanda dell'attore va, pertanto, rigettata. Dal rigetto della domanda dell'attore, deriva l'assorbimento della domanda di manleva svolta dal convenuto con irrilevanza dell'esame della CP_1 stessa ai fini delle spese attesa la contumacia della terza chiamata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate ed il rigetto dell'eccezione preliminare di improcedibilità; con attività istruttoria;
valore della causa indeterminabile – di complessità bassa) seguono la soccombenza, disponendo, per le spese di , la distrazione in Parte_2 favore del procuratore, avv. Riolo dichiaratosi anticipatario. Nulla sulle spese della terza chiamata in causa, rimasta contumace.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2096/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia di Assiteca s.p.a.;
- rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda;
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida: in Parte_1 favore di , in euro 528,65 per esborsi (c.u. e spese Controparte_1 citazione del terzo) ed euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Emidio Riolo;
in favore di , in euro Controparte_2
21,80 per esborsi (spese citazione testi) ed euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Nulla sulle spese della terza chiamata in causa, rimasta contumace.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Patti, corso Matteotti n. 185, presso lo studio dell'avv. Fabio Di Santo che lo rappresenta e difende, attore, contro
(C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Acquedolci, via Cicerone n. 8, presso lo studio dell'avv. Emidio Riolo che lo rappresenta e difende,
(C.F.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Messina, via G. Natoli n. 36, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rino Visalli che lo rappresenta e difende, convenuti, e nei confronti di Assiteca s.p.a. (P.IVA/C.F. e numero d'iscrizione: IT del P.IVA_1
Registro delle Imprese di Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione generale in Milano, Palazzo Assiteca, via G. Sigieri n. 14, terza chiamata in causa contumace, avente ad oggetto: risarcimento danni da reato;
sono presenti l'avv. Di Santo Fabio, l'avv. Giuseppe Merlo in sostituzione dell'avv. Riolo e l'avv. Giuseppe Rino Visalli, i quali, precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi alle note depositate telematicamente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 19 dicembre 2019,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, per sentirli condannare al risarcimento del danno riconosciuto in
[...] via generica con la sentenza n. 3371/2017 emessa dalla Corte di Appello di Messina – Sezione Penale, passata in giudicato, con cui era stata accertata la responsabilità dei convenuti, condannati per il reato di cui all'art. 110 e 479, in combinato disposto con l'art. 476 c.p., per aver formato il certificato inerente i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale Dovera nel Comune di San Salvatore di Fitalia, attestando falsamente che alla data del 02.11.2010 erano stati ordinati, per motivi di sicurezza ed urgenza, ed eseguiti sotto riserva di legge, circa il 60% delle lavorazioni previste dal progetto esecutivo. In particolare, l'attore ha chiesto: di ritenere e dichiarare, ex art. 2043 c.c., 2059 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 185 c.p., nonché ex art. 539 c.p.p., il danno morale soggettivo, il danno esistenziale e/o il danno non patrimoniale subiti dall'attore; di condannare i convenuti al relativo risarcimento nella misura risultata equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di adottare ogni altro provvedimento idoneo e pertinente in relazione all'azione proposta;
di condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta con contestuale chiamata di terzo, depositata in data 25 febbraio 2021, si è costituito , il quale, Controparte_1 contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'attore, ha domandato: in via preliminare, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'azione per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
di autorizzare la chiamata in causa della società assicurativa Assiteca s.p.a.; nel merito, di respingere le domande formulate da parte attrice;
in via subordinata, nel caso di condanna di al risarcimento Controparte_1 del danno nei confronti dell'attore, di dichiarare il terzo, società Assiteca s.p.a., obbligato a manlevare e tenere indenne il convenuto;
in via del tutto subordinata, di ridurre le richieste attrici nei limiti del giusto e del provato;
in ogni caso, di condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 25 febbraio 2021, si è costituito
, eccependo anch'egli di non aver cagionato alcun danno Controparte_2 all'attore e chiedendo: in via preliminare, di ritenere e dichiarare improcedibile l'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
nel merito, di rigettare le domande formulate dall'attore; in via subordinata, nell'ipotesi di condanna del convenuto al risarcimento dei danni, di quantificarlo nei limiti del giusto e del provato, senza, comunque, riconoscimento di interessi, né rivalutazione monetaria;
di condannare l'attore al pagamento delle spese del giudizio. Con decreto del 1° marzo 2021, è stata fissata una nuova udienza per la prima comparizione delle parti, onerando alla Controparte_1 citazione del terzo chiamato in causa. Assiteca s.p.a. non si è costituita, nonostante la prova in atti della notifica regolarmente avvenuta nei suoi confronti (v. prod. del 14 maggio 2021, fasc.
). Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_1
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed escusse le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Preliminarmente, e hanno Controparte_1 Controparte_2 eccepito l'improcedibilità della domanda, derivante dal mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita. L'art. 3 del d.l. n. 132/2014 prevede: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Nella specie, l'attore ha domandato il risarcimento del danno non patrimoniale patito in seguito al reato commesso dai convenuti, senza chiedere una somma specifica e rimettendone piuttosto la quantificazione all'apprezzamento, in via equitativa, del Giudice, sicché la domanda è risultata di valore indeterminabile. Tenuto conto, quindi, delle conclusioni articolate dall'attore in citazione, aventi ad oggetto il risarcimento dei “danni subiti dall'attore nella misura che risulterà equa e di giustizia”, la causa ha assunto valore indeterminabile e, come tale, non soggiace alla condizione di procedibilità ex art. 3 cit. (Trib. Modena sez. II, 09/05/2023). L'eccezione di improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita va, pertanto, rigettata.
ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del Parte_1 danno morale soggettivo, esistenziale e/o genericamente non patrimoniale, derivante dal reato commesso da e Controparte_1 CP_2
.
[...]
La domanda appare infondata nei termini di cui si dirà. Attesa la sentenza penale di condanna irrevocabile nei confronti dei convenuti, occorre esaminare quali effetti ha il giudicato penale nei confronti del presente giudizio civile. In merito ai rapporti tra processo penale e processo civile, il codice di procedura penale del 1988, da un lato, ha accolto come regola quella della separazione delle giurisdizioni;
dall'altro lato, tuttavia, ha previsto casi eccezionali nei quali il giudicato penale ha efficacia su determinati oggetti accertati e contro determinati soggetti. L'art. 651 c.p.p. disciplina l'efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nei giudizi civili o amministrativi di danno. A mente di tale norma, il giudicato penale copre l'accertamento della sussistenza del fatto, da intendersi in senso naturalistico, come fatto materiale nella sua riferibilità all'imputato, l'illiceità penale della condotta (resta fuori, dunque, il tema della illiceità civile, che non può essere esaminato nel processo penale) e, infine, l'accertamento che
“l'imputato…ha commesso” il fatto, da intendersi come condotta materiale, rapporto di causalità ed evento. Quanto alla responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti dedotti in giudizio, dunque, nessuna altra valutazione può essere compiuta da questo Giudice, dovendo avere efficacia vincolante la sentenza penale irrevocabile n. 3371, emessa dalla Corte di Appello di Messina il 25 ottobre 2017, depositata in data 22 gennaio 2018 e passata in giudicato l'11 marzo 2018 (v. all. n. 10, fasc. di parte attrice). Tuttavia, in tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sull'an debeatur copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato o che non vi sia prova di esso (Cass., n. 15595/14). Qualora il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del danno conseguenza risarcibile, ove non dimostrato (Cass., n. 7695/08). Pertanto, anche in presenza della pronuncia che accerti l'esistenza del fatto, dell'elemento soggettivo e del danno evento, occorre che il danneggiato alleghi e provi l'esistenza del danno conseguenza e del nesso causale rispetto all'evento. Ne deriva che il giudicato penale non si estende, quindi, alla concreta esistenza di un danno risarcibile e alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass., n. 18352/14). Sicché, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non può mai essere ritenuta “in re ipsa”, ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato (Cass., n. 3289/18). Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo chi agisce in giudizio mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (Cass. n. 2886/14). Inoltre, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale, è richiesta la prova dell'esistenza del pregiudizio lamentato, nonché il diretto nesso causale con la condotta illecita;
di conseguenza, il giudice non può ricorrere a presunzioni laddove manchi qualsiasi allegazione nonché la prova di circostanze di fatto gravi, univoche e concordanti da cui desumere il danno nella sua effettività, sicché l'onere dell'attore non si esaurisce nell'allegare l'esistenza di una mera potenzialità di danno, ma postula che sia fornita la prova certa e concreta sia di tale danno, sia del nesso causale tra esso e i comportamenti illegittimi addebitati alle controparti. Il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso, non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass., SS. UU., n. 26972/08; Cass., SS. UU., n. 26973/08), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c.. Il danno non patrimoniale va, dunque, sempre allegato e provato, in quanto, l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di
“danno-conseguenza”, tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (Cass., n. 21223/09; Cass., n. 17101/09; Cass., n. 15405/09). Nella specie, ha dedotto di aver subìto genericamente danni Parte_1 non patrimoniali, quali turbamento, sofferenza emotiva, patimenti e afflizioni, derivanti dal comportamento illecito tenuto da CP_1
e .
[...] Controparte_2
Tali danni non sono stati, tuttavia, sufficientemente allegati e dimostrati, sia con riferimento al nesso eziologico, sia con riguardo alla loro entità ed esistenza, nel senso di garantire la prova del superamento del filtro della serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., SS.UU., n. 26972/2008; Cass., n. 21424/2014). Il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è sempre un danno conseguenza. Ciò comporta che esso vada provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno, anche se conseguente a reato, come danno in re ipsa. Nell'ambito delle prove per l'esistenza di tale danno non patrimoniale, il Giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva (Cass., n. 20143/09; Cass., n. 7695/08). Con riferimento al danno non patrimoniale, sub specie morale ed esistenziale lamentato, l'attore ha dedotto di aver subìto turbamento, sofferenza emotiva, patimenti e afflizioni, a causa della condotta illecita dei convenuti, nonché del processo penale instaurato. Tuttavia, non potendo - come sopra esposto - considerarsi in re ipsa, il danno non patrimoniale dedotto da parte attrice come “pregiudizio esistenziale di natura non patrimoniale” è ristorabile laddove venga quantomeno allegata la degenerazione della sofferenza o patema d'animo in obiettivi profili relazionali gravi e circostanziati. Solamente in tal caso, si determina, secondo il meccanismo della presunzione, l'inversione dell'onere della prova, con trasferimento sulla parte a cui sfavore essa opera dell'onere di dare la prova contraria idonea a vincerla. Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, di cui l'attore, nella specie, non ha fornito alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione, non assolvendo pertanto (quantomeno) all'onere di allegazione idonea a determinare l'inversione probatoria propria e tipica delle presunzioni. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n. 21060/16: nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso). La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., ss.uu., n. 26972/08). Nella specie, ha allegato genericamente che la vicenda Parte_1 processuale, che l'ha visto coinvolto in veste di parte civile, ha costituito motivo di turbamento psichico e ha penalizzato la propria vita di relazione. In particolare, dai capitoli di prova formulati e dalle testimonianze escusse è emerso che le conseguenze lamentate siano derivate principalmente dall'aver denunciato l'illecito, piuttosto che dal reato medesimo (“lo
pensava che a seguito delle azioni intraprese con la denuncia dei Pt_1 funzionari non avrebbe più potuto lavorare con la Provincia Regionale e comunque avrebbe avuto conseguenze negative nei rapporti lavorativi con i funzionari della Provincia, così mi diceva” teste , verb. Testimone_1 ud. 24 novembre 2022; “mio fratello diceva sempre che dopo i noti fatti non l'avrebbero fatto lavorare più” teste , verb. ud. 22 Testimone_2 giugno 2023). Risulta provato, inoltre, che, dopo i fatti di cui al procedimento penale, l'attore si è aggiudicato un altro appalto da parte dell'ex Provincia regionale di Messina: C) “Vero o meno che in data 14.10.2014 la di cui CP_3 lei è titolare e legale rappresentante si è aggiudicata i “Lavori di manutenzione straordinaria per il convogliamento acque sulla SP. 168, tra il Km 44+000 e 46+000 ricadente nel Comune di Capizzi”, il cui Responsabile del Procedimento era l'Ing. ?”: “Vera Controparte_1 la circostanza”; D) “Vero o meno che i Lavori di manutenzione straordinaria per il convogliamento acque sulla SP. 168, tra il Km 44+000 e 46+000 ricadente nel Comune di Capizzi, il cui Responsabile del Procedimento era l'Ing. , si sono svolti regolarmente, si sono conclusi Controparte_1 con esito favorevole e sono stati regolarmente liquidati?”: “Vera la circostanza” (v. interrogatorio formale di , verb. ud. 24 Parte_1 novembre 2022). Rispetto ai danni lamentati, poi, non è stata raggiunta la prova della consistenza, né sufficientemente specificata in ordine all'arco temporale. In particolare, sulla circostanza di cui al n. 4 della memoria istruttoria n. 2 dell'attore (“Vero o no che il Sig. a seguito dei fatti oggetto Parte_1 del contendere e delle condotte perpetrate ai suoi danni dai Sig.ri CP_2
e ha smesso di nutrirsi con regolarità, è
[...] Controparte_1 dimagrito, ha iniziato a soffrire di insonnia, ha smesso di sorridere e di scherzare, ha modificato il suo stile di vita, rimanendo spesso in silenzio, da solo, riducendo le occasioni di svago e di incontro con gli amici, rifiutandosi di frequentare ristoranti, bar, cinema”), i testi hanno dichiarato quanto segue: “Nulla so sulla circostanza” teste;
“Nulla so” teste Testimone_1
; “Confermo che parlava sempre dei fatti di causa, mentre Testimone_3 quando si parlava in famiglia di altro, era assente. Non posso dire sull'alimentazione, sicuramente ha cambiato la sua vita per quanto concerne le uscite, perché prima uscivamo tutti i sabati e le domeniche, mentre dopo i fatti, per un certo periodo che non so quantificare, mio fratello che parlava tanto ed era di umore allegro, non voleva più uscire ed era taciturno e pensieroso” teste . Testimone_2
La moglie dell'attore, , ha riferito che “i primi mesi successivi Testimone_4 alla mancata aggiudicazione dell'appalto a San Salvatore di Fitalia si è molto sciupato”, “per circa due anni la sua vita sociale è stata limitata, non si sentiva nemmeno di andare a mangiare una pizza con gli amici” e che il
“marito non ha più lavorato con la Provincia” (v. verb. ud. 24 novembre 2022). In disparte la difficoltà dell'inquadramento temporale degli accadimenti, vista la natura apparentemente confliggente delle dichiarazioni sopra rese (“primi mesi”/“due anni”), è stato il medesimo attore ad aver confermato di essersi successivamente aggiudicato l'ulteriore appalto nell'anno 2014. All'udienza del 22 giugno 2023, il teste , dipendente della Testimone_3
Provincia, ha affermato quanto segue: “Io ero nell'Ufficio viabilità sono stato direttore dei lavori negli appalti aggiudicati nel 2010 e nel 2014 dalla ditta Igecos di Speziale Marco, e non ho riscontrato atteggiamenti ostili dei miei colleghi nei confronti dello stesso”; “In mia presenza posso dire che i rapporti tra lo e e erano collaborativi improntati a Pt_1 CP_2 CP_1 gentilezza e garbo: non ricordo che nei cantieri dove io ero direttore lavori ci siano stati incontri tra le parti in causa”; “Nei lavori che ho seguito io, affidati allo , il non mi ha creato mai problemi”; “il Pt_1 CP_1
si è comportato esattamente come si comportava per qualsiasi CP_1 altro cantiere”; (“Vero o meno che allorquando incontrava il signor Parte_1 per motivi di lavoro presso gli Uffici della Provincia o nei cantieri
[...] di lavori, lo stesso appariva sereno e tranquillo?”) “Vera la circostanza, a me appariva normale”; “Da quello che mi risulta il ha Pt_1 CP_1 mantenuto un rapporto normale con lo nel rispetto dei ruoli”. Pt_1
La circostanza che l'attore parlava spesso dei fatti, diventando rosso, gesticolando o alzando il tono della voce, è apparsa invece eccessivamente generica ed inidonea a dedurre un cambiamento radicale dello stile di vita. La teste di parte attrice, , ha riferito inoltre che il marito “non Testimone_4
è stato seguito da uno specialista, è capitato comunque che quando era particolarmente agitato ci siamo rivolti alla guardia medica, che in qualche occasione lo ha fatto trasportare presso l'Ospedale di Patti, perché accusava la pressione alta e battiti elevati”; tuttavia non è stata depositata alcuna documentazione medica comprovante i superiori avvenimenti. In definitiva, in mancanza di tali significative indicazioni, non risulta l'effettivo cambiamento radicale dello stile di vita di , tale Parte_1 da giustificare la risarcibilità di un danno che superi il filtro della serietà e gravità. Vista la natura dei pregiudizi allegati, questi possono, semmai, qualificarsi come paure, fastidi e disagi, che non concretano la natura di pregiudizi non patrimoniali seri e gravi, come tali risarcibili. Le superiori ragioni giustificano la scelta di non disporre una c.t.u. per quantificare in via equitativa i danni lamentati, in quanto un'eventuale c.t.u. sarebbe stata esplorativa, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 9318/16). Tutto ciò premesso, in ordine alla mancata prova dell'an del dedotto danno patrimoniale, in accordo anche con la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 10.3.2015), non è neppure possibile determinarne il quantum in via equitativa, posto che l'esercizio di tale potere discrezionale, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass., n. 10607/10). Sicché, non è possibile effettuare alcuna concreta liquidazione, essendo parte attrice venuta meno ad un proprio specifico onere probatorio consistente nella dimostrazione del danno subìto. Alla luce di quanto esposto, la domanda dell'attore va, pertanto, rigettata. Dal rigetto della domanda dell'attore, deriva l'assorbimento della domanda di manleva svolta dal convenuto con irrilevanza dell'esame della CP_1 stessa ai fini delle spese attesa la contumacia della terza chiamata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate ed il rigetto dell'eccezione preliminare di improcedibilità; con attività istruttoria;
valore della causa indeterminabile – di complessità bassa) seguono la soccombenza, disponendo, per le spese di , la distrazione in Parte_2 favore del procuratore, avv. Riolo dichiaratosi anticipatario. Nulla sulle spese della terza chiamata in causa, rimasta contumace.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2096/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia di Assiteca s.p.a.;
- rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda;
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida: in Parte_1 favore di , in euro 528,65 per esborsi (c.u. e spese Controparte_1 citazione del terzo) ed euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Emidio Riolo;
in favore di , in euro Controparte_2
21,80 per esborsi (spese citazione testi) ed euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Nulla sulle spese della terza chiamata in causa, rimasta contumace.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)