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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1734/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1734/2021
tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
[...] Pt_3
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per Per l'avv. FOLCIO DANILO, oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'avv. Monika Poma
Per Per Per Per CP_1 CP_1 CP_2 Per_1
l'avv. Mario Martinelli
[...]
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 9 N. R.G. 1734/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1734/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'avv. FOLCIO Parte_2 P.IVA_1
DANILO, elettivamente domiciliato in VIA GIULINI, 20 22100 COMO presso il difensore avv.
FOLCIO DANILO
ATTORI
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 P.IVA_3
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._3
VERCELLINO KARIN NICOLETTA e dell'avv. MARTINELLI MARIO ( ) C.F._4
VIA TOMMASEO, 69/D 35131 PADOVA, elettivamente domiciliati in CORSO PORTA
VITTORIA, 46 20122 MILANO presso il difensore avv. VERCELLINO KARIN NICOLETTA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17 febbraio 2023
pagina2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
in proprio e nell'allegata qualifica di Presidente dell'Associazione Parte_1 [...] to in giudizio innanzi al Tribunale di MI , Parte_2 Persona_1 CP_1
e , associati di CP_2 CP_1 Parte_2
-la presente controversia può essere tratteggiata nel suo nucleo essenziale sulla base dell'atto di citazione:
pagina3 di 9 pagina4 di 9 pagina5 di 9 pagina6 di 9 -in sintesi, l'attore, in proprio e nell'allegata qualifica di Presidente dell'Associazione Agenfur Lombardia, ha lamentato di essere stato di fatto estromesso dalle funzioni inerenti alla sua carica associativa
-questa circostanza gli avrebbe impedito di redigere il bilancio associativo e di gestire l'attività dell'associazione durante la sua temporanea assenza da febbraio 2019 a gennaio 2020, fino ad essere definitivamente estromesso dalle cariche associative
-i convenuti, costituendosi, hanno preliminarmente eccepito la carenza dei poteri rappresentativi di in capo a : Parte_2 Parte_1
“… “come rappresentante legale dell'associazione” non ha i poteri per agire Parte_1
(legitimatio ad processum, art. 75, comma 3, c.p.c.).
Lo statuto di (sub doc. n. 01 e doc. 03) sancisce che l'attività amministrativa e Parte_2 gestionale sia o collegiale detto Consiglio Direttivo, che per l'appunto avrebbe dovuto prendere collegialmente le proprie decisioni.
Tale Consiglio direttivo, composto alla data di notifica della citazione da (Presidente), Parte_1 Per_2 (Consigliere e vice Presidente), (Consigliere), ai sensi dell'art. 10 dello Statuto associativo, tra Per_1 gli altri, ha il compito di “delibe questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso”.
Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 10, il Consiglio “può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, determinandone limiti e durata con proprie deliberazioni assunte nelle forme di legge”.
Appare quindi evidente che il Presidente dell'Associazione, pur avendo la rappresentanza dell'associazione ai sensi dell'art. 11 dello statuto, non detiene poteri di amministrazione né straordinaria né ordinaria, competendo gli stessi al Consiglio.
L'attore infatti non produce una delibera che lo abbia autorizzato a procedere giudizialmente od una di ratifica del suo operato: da ciò discende la inammissibilità della domanda siccome proposta da soggetto che non ha il potere di formare la volontà dell'associazione.
Di tale avviso è altresì la suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8826/2015: “la delibera dell'organo collettivo […] è richiesta affinché il presidente dell'ente, a cui compete la "legitimatio ad processum", possa agire o resistere in giudizio;
tale delibera concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali posti in essere dal legale rappresentante”.
Ad ulteriore conforto di tale conclusione, si consideri altresì quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24179/2009: “l'applicazione al caso di specie del consolidato e pagina7 di 9 assolutamente condiviso orientamento (cfr., ex plurimis, da Cass. n 6621 del 1983 e Cass. SS.UU. n 4666 del 1998 e Cass. n. 13550 del 2003) della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere conferito soltanto da colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo (v. anche Cass. n 18530 del 2004)”.
In definitiva risulta incontrovertibile il difetto di capacità rappresentativa processuale del Sig. Parte_1 in quanto non investito del “potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapport in giudizio”.
Tanto è vero che lo stesso Tribunale di MI, a fronte della stessa eccezione in altro giudizio promosso da in qualità di legale rappresentante di (nel procedimento n. Parte_1 Parte_2 25338/2020, tt.ssa Sperati, di cui si dirà e produrr to in senso conforme con ordinanza 7 gennaio 2021: “osservato, nel caso di specie, che lo Statuto dell'Ente non attribuisce all'attore il detto potere rappresentativo sostanziale, rendendosi pertanto necessaria la ratifica dell'operato del Presidente da parte dell'organo collegiale dell'Ente attore (…)”, visto l'art. 182, secondo comma, c.p.c. “assegna a parte attrice termine perentorio sino al 28/02/2021 per produrre nel fascicolo telematico l'atto di ratifica del mandato ad litem da parte dell'organo collegiale deputato (…)” …”
-l'eccezione è fondata
-l'attore, in qualità di legale rappresentante dell'associazione ai sensi dell'art.18 dello Statuto, non ha prodotto alcuna delibera assembleare di autorizzazione all'instaurazione del presente giudizio
-questa carenza di potere non è stata sanata nemmeno con le produzioni documentali correlate ai successivi atti processuali
-inoltre, l'attore non ha significativamente formulato alcuna replica all'eccezione preliminare mediante la memoria n.1 ex art.183, sesto comma, c.p.c.
-in quest'ottica, si è riproposta nel presente giudizio l'analoga questione già affrontata in altra controversia -- in materia locatizia – instaurata da quale Presidente di Parte_1 [...]
Parte_2
-in quella sede, il Tribunale aveva statuito che:
“…secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “(…) la delibera dell'organo collettivo del
(che presenta i caratteri dell'associazione non riconosciuta) è richiesta affinché' il presidente Parte_4 dell'ente, a cui compete la “legitimatio ad processum”, possa agire o resistere in giudizio;
tale delibera concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali posti in essere dal legale rappresentante. In altri termini, in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. S.U. 16/11/2009 n. 24179)”;
… nel caso di specie, che lo Statuto dell'Ente non attribuisce all'attore il detto potere rappresentativo sostanziale, rendendosi pertanto necessaria la ratifica dell'operato del Presidente da parte dell'organo collegiale dell'Ente attore …”
-ora, la carenza del potere di agire nel presente giudizio -- instaurato nonostante l'assenza della delibera associativa di autorizzazione alla lite -- è circostanza dirimente ai fini della decisione della presente controversia pagina8 di 9 -infatti, dal tenore delle numerose domande di accertamento e di condanna introdotte con l'atto di citazione si evince che le stesse attengono -- in via diretta ed esclusiva -- all'associazione
[...]
e non anche alla posizione personale di Parte_2 Parte_5
[.. nica domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti personalmente da oltre a rivestire una posizione del tutto marginale rispetto alle altre ben più Parte_1 numerose e variegate domande, appare del tutto generica e priva di una specifica e puntuale allegazione
-infine, dalla documentazione in atti (doc.34 conv.), si evince che, dopo l'instaurazione del presente giudizio (15 dicembre 2020), a è stata revocata la carica di consigliere e di Parte_1
Presidente dall'assemblea associativa del 1° febbraio 2021
-in conclusione, le domande proposte da in proprio devono essere rigettate, Parte_1 mentre per quelle proposte in qualità di Presidente dell'associazione vi è carenza di Parte_2 legittimazione
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande proposte da in proprio Parte_1
2) dichiara la carenza di legittimazione in capo a per le domande proposte in Parte_1 qualità di Presidente dell'associazione Parte_2
3) condanna alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in € 9.850,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
MI, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1734/2021
tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
[...] Pt_3
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per Per l'avv. FOLCIO DANILO, oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'avv. Monika Poma
Per Per Per Per CP_1 CP_1 CP_2 Per_1
l'avv. Mario Martinelli
[...]
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 9 N. R.G. 1734/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1734/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'avv. FOLCIO Parte_2 P.IVA_1
DANILO, elettivamente domiciliato in VIA GIULINI, 20 22100 COMO presso il difensore avv.
FOLCIO DANILO
ATTORI
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 P.IVA_3
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._3
VERCELLINO KARIN NICOLETTA e dell'avv. MARTINELLI MARIO ( ) C.F._4
VIA TOMMASEO, 69/D 35131 PADOVA, elettivamente domiciliati in CORSO PORTA
VITTORIA, 46 20122 MILANO presso il difensore avv. VERCELLINO KARIN NICOLETTA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17 febbraio 2023
pagina2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
in proprio e nell'allegata qualifica di Presidente dell'Associazione Parte_1 [...] to in giudizio innanzi al Tribunale di MI , Parte_2 Persona_1 CP_1
e , associati di CP_2 CP_1 Parte_2
-la presente controversia può essere tratteggiata nel suo nucleo essenziale sulla base dell'atto di citazione:
pagina3 di 9 pagina4 di 9 pagina5 di 9 pagina6 di 9 -in sintesi, l'attore, in proprio e nell'allegata qualifica di Presidente dell'Associazione Agenfur Lombardia, ha lamentato di essere stato di fatto estromesso dalle funzioni inerenti alla sua carica associativa
-questa circostanza gli avrebbe impedito di redigere il bilancio associativo e di gestire l'attività dell'associazione durante la sua temporanea assenza da febbraio 2019 a gennaio 2020, fino ad essere definitivamente estromesso dalle cariche associative
-i convenuti, costituendosi, hanno preliminarmente eccepito la carenza dei poteri rappresentativi di in capo a : Parte_2 Parte_1
“… “come rappresentante legale dell'associazione” non ha i poteri per agire Parte_1
(legitimatio ad processum, art. 75, comma 3, c.p.c.).
Lo statuto di (sub doc. n. 01 e doc. 03) sancisce che l'attività amministrativa e Parte_2 gestionale sia o collegiale detto Consiglio Direttivo, che per l'appunto avrebbe dovuto prendere collegialmente le proprie decisioni.
Tale Consiglio direttivo, composto alla data di notifica della citazione da (Presidente), Parte_1 Per_2 (Consigliere e vice Presidente), (Consigliere), ai sensi dell'art. 10 dello Statuto associativo, tra Per_1 gli altri, ha il compito di “delibe questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso”.
Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 10, il Consiglio “può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, determinandone limiti e durata con proprie deliberazioni assunte nelle forme di legge”.
Appare quindi evidente che il Presidente dell'Associazione, pur avendo la rappresentanza dell'associazione ai sensi dell'art. 11 dello statuto, non detiene poteri di amministrazione né straordinaria né ordinaria, competendo gli stessi al Consiglio.
L'attore infatti non produce una delibera che lo abbia autorizzato a procedere giudizialmente od una di ratifica del suo operato: da ciò discende la inammissibilità della domanda siccome proposta da soggetto che non ha il potere di formare la volontà dell'associazione.
Di tale avviso è altresì la suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8826/2015: “la delibera dell'organo collettivo […] è richiesta affinché il presidente dell'ente, a cui compete la "legitimatio ad processum", possa agire o resistere in giudizio;
tale delibera concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali posti in essere dal legale rappresentante”.
Ad ulteriore conforto di tale conclusione, si consideri altresì quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24179/2009: “l'applicazione al caso di specie del consolidato e pagina7 di 9 assolutamente condiviso orientamento (cfr., ex plurimis, da Cass. n 6621 del 1983 e Cass. SS.UU. n 4666 del 1998 e Cass. n. 13550 del 2003) della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere conferito soltanto da colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo (v. anche Cass. n 18530 del 2004)”.
In definitiva risulta incontrovertibile il difetto di capacità rappresentativa processuale del Sig. Parte_1 in quanto non investito del “potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapport in giudizio”.
Tanto è vero che lo stesso Tribunale di MI, a fronte della stessa eccezione in altro giudizio promosso da in qualità di legale rappresentante di (nel procedimento n. Parte_1 Parte_2 25338/2020, tt.ssa Sperati, di cui si dirà e produrr to in senso conforme con ordinanza 7 gennaio 2021: “osservato, nel caso di specie, che lo Statuto dell'Ente non attribuisce all'attore il detto potere rappresentativo sostanziale, rendendosi pertanto necessaria la ratifica dell'operato del Presidente da parte dell'organo collegiale dell'Ente attore (…)”, visto l'art. 182, secondo comma, c.p.c. “assegna a parte attrice termine perentorio sino al 28/02/2021 per produrre nel fascicolo telematico l'atto di ratifica del mandato ad litem da parte dell'organo collegiale deputato (…)” …”
-l'eccezione è fondata
-l'attore, in qualità di legale rappresentante dell'associazione ai sensi dell'art.18 dello Statuto, non ha prodotto alcuna delibera assembleare di autorizzazione all'instaurazione del presente giudizio
-questa carenza di potere non è stata sanata nemmeno con le produzioni documentali correlate ai successivi atti processuali
-inoltre, l'attore non ha significativamente formulato alcuna replica all'eccezione preliminare mediante la memoria n.1 ex art.183, sesto comma, c.p.c.
-in quest'ottica, si è riproposta nel presente giudizio l'analoga questione già affrontata in altra controversia -- in materia locatizia – instaurata da quale Presidente di Parte_1 [...]
Parte_2
-in quella sede, il Tribunale aveva statuito che:
“…secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “(…) la delibera dell'organo collettivo del
(che presenta i caratteri dell'associazione non riconosciuta) è richiesta affinché' il presidente Parte_4 dell'ente, a cui compete la “legitimatio ad processum”, possa agire o resistere in giudizio;
tale delibera concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali posti in essere dal legale rappresentante. In altri termini, in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. S.U. 16/11/2009 n. 24179)”;
… nel caso di specie, che lo Statuto dell'Ente non attribuisce all'attore il detto potere rappresentativo sostanziale, rendendosi pertanto necessaria la ratifica dell'operato del Presidente da parte dell'organo collegiale dell'Ente attore …”
-ora, la carenza del potere di agire nel presente giudizio -- instaurato nonostante l'assenza della delibera associativa di autorizzazione alla lite -- è circostanza dirimente ai fini della decisione della presente controversia pagina8 di 9 -infatti, dal tenore delle numerose domande di accertamento e di condanna introdotte con l'atto di citazione si evince che le stesse attengono -- in via diretta ed esclusiva -- all'associazione
[...]
e non anche alla posizione personale di Parte_2 Parte_5
[.. nica domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti personalmente da oltre a rivestire una posizione del tutto marginale rispetto alle altre ben più Parte_1 numerose e variegate domande, appare del tutto generica e priva di una specifica e puntuale allegazione
-infine, dalla documentazione in atti (doc.34 conv.), si evince che, dopo l'instaurazione del presente giudizio (15 dicembre 2020), a è stata revocata la carica di consigliere e di Parte_1
Presidente dall'assemblea associativa del 1° febbraio 2021
-in conclusione, le domande proposte da in proprio devono essere rigettate, Parte_1 mentre per quelle proposte in qualità di Presidente dell'associazione vi è carenza di Parte_2 legittimazione
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande proposte da in proprio Parte_1
2) dichiara la carenza di legittimazione in capo a per le domande proposte in Parte_1 qualità di Presidente dell'associazione Parte_2
3) condanna alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in € 9.850,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
MI, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina9 di 9