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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9839 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa LL D'GE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato R.G. 29576/2018
Tra
C.F.. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
e C.F. C.F._3 Parte_4
in qualità di eredi di C.F._4 Persona_1
(C.F. , assistiti e difesi dall' FORMICOLA C.F._5
CE AR
ATTORI
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE nonchè
codice fiscale , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rapp.te p.t. assistita e difesa dall'Avv. OTTOMANO MICAELA
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni circolazione stradale
CONCLUSIONI: all'udienza del 23 maggio 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese. CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Persona_1 conveniva in giudizio nonché la sig.ra Controparte_3
per ottenere il risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti a causa di un sinistro stradale verificatosi, in data
5.5.2016, in Portici (NA), alla Via Leonardo da IN. L'attore nell'atto introduttivo di lite lamentava che nelle circostanze di tempo e luogo indicate, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali veniva investito dal conducente dell'autovettura DAEWOO con targa CJ693BE, di proprietà della convenuta, che lo urtava violentemente. In conseguenza dell'urto cadeva a terra riportando lesioni personali.
L'attore veniva soccorso dalle persone presenti ed accompagnato, dall'ambulanza del 118, intervenuta sul luogo dell'incidente, presso il
P.S. dell'Ospedale “Maresca” di Torre del Greco dove gli veniva diagnosticata una “contusione al torace ed al lombo sacrale” con escoriazioni multiple al volto ed una prognosi iniziale di gg 5.
La convenuta compagnia si costituiva in giudizio rilevando in via preliminare, l'improponibilità della domanda per la violazione del pag. 2/14 disposto dell'art. 148, D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) che così recita: “Il danneggiato…. non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno da parte dell'impresa.
Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi…”. L'attore, infatti, secondo la prospettazione della compagnia, non avrebbe agito, secondo i principi di correttezza e di buona fede, principi ai quali dovrebbe essere ispirato il rapporto tra le parti, in un'ottica deflattiva del contenzioso nonché di contenimento dei costi pubblici, così come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, poiché, nonostante le richieste, non avrebbe fornito la documentazione medica necessaria impedendo la definizione del sinistro in via stragiudiziale. Nel merito contestava la dinamica del sinistro ed il danno rappresentato e pertanto insisteva per il rigetto della domanda. Al riguardo evidenziava: che la conducente del mezzo responsabile, pur confermando il fatto storico, aveva escluso la gravità del danno prospettato, atteso che l' attore nell'occasione avrebbe dichiarato alla stessa di non avere riportato alcun danno;
che, inoltre, il veicolo era fornito di scatola nera che escludeva la dinamica dell'incidente atteso che, negli orari indicati, lo stesso procedeva a singhiozzo a causa del forte traffico alla velocità di non oltre 10 Km orari e non avrebbe registrato alcun evento crash. La convenuta sig.ra invece, anche all'esito della Controparte_1 rinnovazione dell'atto di citazione non si costituiva in giudizio rinunciando a difendersi, ragion per cui in via preliminare deve essere dichiarata la sua contumacia.
Veniva espletata l'istruttoria ammessa, mediante prove testimoniali e
CTU medica.
Con atto di costituzione dell'11 marzo 2022 intervenivano in giudizio gli eredi del sig. , deceduto in data 2 dicembre 2021, Persona_1 nelle more dello svolgimento del presente giudizio.
pag. 3/14 All'udienza del 26 maggio 2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta per la sua decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
********
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda. All'esito del controllo degli atti esibiti non sussiste alcun dubbio in ordine alla legittimazione attiva e passiva delle parti, peraltro non contestata.
Anche la procedura di negoziazione assistita, prevista per legge quale condizione di procedibilità, risulta, ritualmente, proposta dall'attore senz'alcun riscontro sia da parte della compagnia convenuta che dal responsabile civile.
Del pari deve essere respinta l'eccezione d'improponibilità della domanda, sollevata dalla compagnia costituita, per mancata esibizione della documentazione medica richiesta. In primo luogo, al riguardo, deve rilevarsi che dalla produzione in atti risulta che il sig. Persona_1 si è sottoposto a visita medica presso il medico di parte indicato
[...] dalla compagnia e che, agli atti, a dispetto dell'eccezione proposta, non risulta alcuna richiesta integrativa di documentazione medica da parte del consulente e/o della compagnia. Sull'argomento di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione, III sezione, con sentenza n. 32919 del 9 novembre 2022 che ha statuito che <<una richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se < i>
l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione>>. Infatti, l'intera procedura di cui all'art. 148 cod. ass. è governata dai princìpi di correttezza e buona fede, e, sarebbe contrario agli stessi ammettere che l'assicuratore della r.c.a. possa trarre un vantaggio, quale l'improponibilità della domanda giudiziale, da una condotta scorretta per non avere richiesto, come nel caso di specie, alcuna integrazione documentale. <Gli articoli 145 e 148 cod. ass. vanno dunque letti insieme: quando sono scaduti i termini per l'offerta, la domanda è pag. 4/14 proponibile; se i termini per l'offerta sono prorogati, è differito altresì lo spatium deliberandi per la proponibilità della domanda;
se l'assicuratore non chiede l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano
a correre e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda>> (cfr. pag. 8, par. 3.8, della motivazione della citata sentenza
n. 32919 del 9 novembre 2022)».
Passando al MERITO, la domanda è fondata e merita l'accoglimento.
Alla luce dell'istruttoria svolta e degli elementi acquisiti, può affermarsi che parte attrice ha assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva ex art. 2967 del cod. civ. È principio consolidato che colui che propone domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, dei quali afferma essere responsabile il convenuto, deve dare prova del fatto storico, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento. Ebbene ritiene questo giudice che l'istante abbia provato il fondamento della pretesa risarcitoria, avendo le risultanze istruttorie confermato la dinamica dell'evento dannoso come descritto nell'atto introduttivo del giudizio nonché evidenziato la colpevolezza del conducente del veicolo investitore. Quanto sostenuto dall'attore è stato pienamente confermato dai due testimoni ammessi, entrambi escussi all'udienza del 2 novembre 2021, della cui attendibilità non vi è concreto motivo di dubitare, non apparendo gli stessi portatori di un interesse giuridico concreto ed attuale che ne avrebbe legittimato la partecipazione a questo procedimento. Entrambi, si trovavano nelle strette vicinanze del luogo teatro dell'incidente de quo, ed hanno potuto vedere esattamente quanto verificatosi, confermando tutto quanto elencato nella premessa del libello introduttivo. Il sig. Tes_1
, in particolare, riferiva che, nell'occasione, anch'egli stava
[...] attraversando la strada sulle strisce pedonali, preceduto, a poca distanza, dall'attore e che una di colore celeste proveniente CP_4
pag. 5/14 dalla loro destra colpiva il sig. sul lato destro facendolo Persona_1 cadere prima sul cofano dell'autovettura e poi sul manto stradale;
che, in conseguenza della caduta, questi non riusciva ad alzarsi e attendeva per terra l'arrivo dell'ambulanza che il teste stesso aveva provveduto ad allertare Le medesime circostanze venivano confermate anche dal testimone che specificava di trovarsi a poca distanza Testimone_2 dall'accaduto e che, in quel frangente, stava percorrendo la via Libertà, all'altezza dell'angolo con la via Leonardo Da IN ( a Portici (NA))luogo del sinistro. Entrambi i testi confermavano, inoltre che a guidare il veicolo fosse una donna in compagnia di una bambina;
che il veicolo non procedeva ad andatura elevata;
che non vi era traffico veicolare e che, con molta probabilità la conducente in quel momento era distratta.
La prova testimoniale espletata ha permesso di ricostruire in maniera soddisfacente la dinamica del sinistro, conferendo maggiore certezza e stabilità alla pretesa attorea e chiarendo la condotta negligente e produttiva dell'evento dannoso da parte del conducente del veicolo convenuto. In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l'art. 2054 C.C. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo che ha investito un pedone, onerandolo di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Infatti, il conducente va esente da responsabilità solo quando la condotta del pedone configuri una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente alla produzione dell'evento, circostanza configurabile la dove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nella impossibilità di evitare il pedone. Inoltre, quando l'automobilista si trovi nelle vicinanze delle strisce pedonali deve tenere un atteggiamento particolarmente accorto e predisporsi al rallentamento della sua marcia in considerazione della concreta possibilità dell'attraversamento di un pedone, così come previsto dall'art. 191 del Codice della Strada, che impone di dare la pag. 6/14 precedenza ai pedoni che transitano sulle strisce pedonali o in prossimità delle stesse. Reputa, infatti, il Tribunale che il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali ha diritto di fare affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Secondo la Suprema Corte, "il conducente, nell'approssimarsi alle strisce pedonali, deve avere chiara consapevolezza che deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi". Questo vuol dire che grava sul conducente l'obbligo di ispezionare continuamente la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico, e di prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada. Di talché, il pedone non è tenuto a valutare le intenzioni altrui.
La presenza della scatola nera sul veicolo di parte convenuta e la mancata registrazione di un evento crash, nel nostro caso, non rileva.
La L. 124/17 ha introdotto l'art. 145- bis all'interno dell'impianto originario del D. Lgsl. 209/2005 secondo cui ”Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente- si legge nella prima parte della nuova norma– risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art. 132-ter, comma 1, lett. b) e
c), le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”. Tale modifica è entrata in vigore il 29 agosto 2017. Come si evince da un'attenta lettura della novella, essa prende in considerazione anche l'ipotesi in cui il dispositivo risulti già installato sul veicolo alla data di entrata in vigore della disposizione ('fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in pag. 7/14 vigore delle citate disposizioni'), ma - trattandosi di norma a carattere sostanziale che incide sulla valenza probatoria da attribuire ad un certo dispositivo - la detta norma si applica nei soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente al momento di entrata in vigore della disposizione, in applicazione di quanto statuito nell'art. 11 delle Preleggi
('la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo').
Conseguentemente, nel caso, in cui il dispositivo è stato installato sul veicolo in data sicuramente antecedente al sinistro, che è avvenuto il 5 maggio 2016, quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 145-bis, il fatto non potrà essere sussunto sotto tale ultima disposizione e, pertanto, alle risultanze della scatola non potrà attribuirsi efficacia di prova legale in relazione ai fatti a cui esse si riferiscono. A ciò si aggiunga che il dispositivo in questione sebbene non abbia registrato l'urto, ha comunque, rilevato la presenza dell'autovettura sul luogo del sinistro e che, aldilà delle predette considerazioni, tale elemento probatorio, pur nella vigenza della disposizione menzionata, va valutato unitamente agli altri forniti dalle parti ricordando che la rilevanza della prova, ai fini della decisione, è comunque rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e concorre, al pari degli altri elementi del processo, alla formazione del suo convincimento. Unica eccezione a questo principio è rappresentata dalle c.d. prove legali, ovvero prove la cui efficacia è predeterminata dal legislatore e dinanzi alle quali al giudice è preclusa ogni libera valutazione, dovendo lo stesso semplicemente attenersi al contenuto della prova offerta così come stabilito dalla legge. Alla luce delle su esposte considerazioni la responsabilità del sinistro va imputata a totale carico del conducente dell'auto . CP_4
Quanto alla liquidazione del richiesto danno alla persona, alla luce dei principi fissati in materia dalla Corte Costituzionale, occorre rilevare che il danno biologico è liquidabile secondo parametri equitativi che pag. 8/14 tengono conto oltre che dell'età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto. Nel caso di specie, è stata espletata Consulenza
Tecnica d'Ufficio, che si condivide in quanto immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, e le risultanze della quale, sorrette da adeguata motivazione e frutto di congrua analisi della documentazione sanitaria versata in atti, sono di sicura affidabilità. Il CTU dott.
esaminata la documentazione medica acquisita, (la Persona_2 consulenza è stata espletata dopo il decesso dell'attore sopraggiunto per cause diverse dal sinistro) ha concluso per la sussistenza del nesso causale tra la dinamica dell'evento e le lesioni riportate dall'attore.
Rilevava, pertanto, che, in conseguenza del sinistro occorso, il sig.
[...]
aveva riportato “postumi algo disfunzionali permanenti Persona_1 di pregresso trauma contusivo dorso lombo sacrale con frattura a cuneo di D12 e successivo crollo del soma di D12, così come rilevato dalla documentazione agli atti”, riconoscendo come risarcibili a titolo di ITP : gg 30 di ITT;
gg 30 valutabili al 50 % ed ulteriori gg 60 al 25% e una percentuale di postumi nella misura globale del 12 % a titolo di esiti permanenti collegati al sinistro ed incidenti sull'integrità psico-fisica.
Riconosceva inoltre € 2.500,00 per spese mediche documentate. Ciò premesso in punto di criteri di valutazione e quantificazione dei danni, merita di essere rammentato, in linea di principio che, con riguardo alla spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale, com'è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez. III, 31/05/2003,
pag. 9/14 n.8827; Cassazione SS.UU. 11/11/2008, n, 26972/3/4/5). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008,
n. 26972, in particolare, ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale. Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Nel caso che ci riguarda non risulta documentata ed accertata alcun tipo d'incidenza sui rapporti relazionali personali o la sussistenza di una sofferenza psico-fisica di particolare intensità. Ragion per cui non si ravvisano gli estremi per il riconoscimento del danno morale e per una personalizzazione del danno.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e, da ultimo, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha prescritto che "il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" sia effettuato secondo criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzionalmente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea pag. 10/14 parziale, nonché nel riconoscimento di un punto base di invalidità permanente, valore che si incrementa a scaglioni per ciascun punto ulteriore secondo coefficienti risultanti dall'art. 139 cit.; sull'importo ottenutosi opera poi una riduzione con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo. Il danno temporaneo e permanente in base alla suddetta disciplina, viene calcolato secondo i relativi parametri liquidativi che sono stati aggiornati con D.M. 08/06/2022 pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n. 144 del 22/06/2022,
Va però chiarito, che ove il danno biologico superi la soglia del 9% - il che riguarda il caso di specie - questo Tribunale aderisce all'orientamento da ultimo condiviso anche dalla Corte di Cassazione secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art.
1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e
2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n.
12408 ). Orbene dovendo effettuare il computo relativo ad un soggetto vivente al momento della decisione, per poi effettuare la proporzione per premorienza, come meglio si dirà in seguito, ne consegue che in un soggetto di 74 anni all'epoca del sinistro che ha subito un danno pag. 11/14 biologico pari al 12%, con 30 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 60 giorni di ITP al 25% la quantificazione dei danni secondo le tabelle di
Milano anno 2014, in essere a momento del sinistro, corrisponde ad €
23.326,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre complessivi €
5.760,00 per invalidità temporanea nella misura sopraindicata ed €
2.500,00 per spese documentate
Ai fini della liquidazione effettiva, come già evidenziato, deve prendersi atto del fatto che l'istante è deceduto nelle more del giudizio, il 2 dicembre 2021, per cause indipendenti dai fatti di causa. Ebbene, se la vittima di lesioni personali, prima o dopo la guarigione, muore per cause diverse, si trasferisce nel patrimonio degli eredi (legittimi o testamentari), pro quota, il diritto al risarcimento del danno biologico acquisito dal de cuius. In questo caso la liquidazione del danno da invalidità permanente soggiace a regole particolari: infatti, quando il danneggiato muore, la durata della vita non costituisce più un dato presunto (sulla base della mortalità media della popolazione), ma è nota, è un dato reale;
è possibile quindi sapere per quanto tempo il danneggiato ha dovuto convivere con la sua menomazione. Nella valutazione del danno il giudice, pertanto, deve tenere conto della vita effettivamente vissuta (cfr. Cass. n. 3806/04; Cass. n. 14767/03 e, da ultimo, Cass. n. 41933/21).
In concreto il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva.
pag. 12/14 Quindi, tenuto conto che la vita media di un uomo italiano nel 2016 era pari ad anni 80 (cfr. tabelle ISTAT) e che l'attore invece è morto a 79 anni, in base alla indicata proporzione (€ 23.326,00/ 6 anni vita residua al momento dell'incidente x 5 anni di vita effettiva = €
19.438,30), la somma da riconoscere a titolo di risarcimento dei danni in favore degli eredi è pari ad € 19.438,30 per danno non patrimoniale;
€ 5.760,00 per danno biologico temporaneo, interamente dovuto (cfr
CASS. 3046/2024 del 26.11.2024) ed € 2.500,00 per spese documentate e così complessivamente la somma di € 27.698,30.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della lite e la complessità e qualità dell'attività processuale svolta, al pari delle spese di CTU già liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie la domanda nell'interesse di , Parte_1 [...]
, e , in Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi di e per l'effetto Persona_1 condanna i convenuti in solido al pagamento in loro favore a titolo di risarcimento danni della complessiva somma di € 27.698,30, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge, dalla data del sinistro (05.05.16) al soddisfo;
3) Condanna per l'effetto i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
27,00, in mancanza di prova del versamento del contributo unificato, per spese vive, ed € 5.077,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, se pag. 13/14 dovuta con attribuzione all'avv. Vincenzo Maria Formicola dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese di CTU nella misura già determinata con altro provvedimento in corso di causa, ai convenuti in solido tra loro
Napoli, 29 ottobre 2025
Il G.O.P.
LL D'GE
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa LL D'GE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato R.G. 29576/2018
Tra
C.F.. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
e C.F. C.F._3 Parte_4
in qualità di eredi di C.F._4 Persona_1
(C.F. , assistiti e difesi dall' FORMICOLA C.F._5
CE AR
ATTORI
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE nonchè
codice fiscale , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rapp.te p.t. assistita e difesa dall'Avv. OTTOMANO MICAELA
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni circolazione stradale
CONCLUSIONI: all'udienza del 23 maggio 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese. CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Persona_1 conveniva in giudizio nonché la sig.ra Controparte_3
per ottenere il risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti a causa di un sinistro stradale verificatosi, in data
5.5.2016, in Portici (NA), alla Via Leonardo da IN. L'attore nell'atto introduttivo di lite lamentava che nelle circostanze di tempo e luogo indicate, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali veniva investito dal conducente dell'autovettura DAEWOO con targa CJ693BE, di proprietà della convenuta, che lo urtava violentemente. In conseguenza dell'urto cadeva a terra riportando lesioni personali.
L'attore veniva soccorso dalle persone presenti ed accompagnato, dall'ambulanza del 118, intervenuta sul luogo dell'incidente, presso il
P.S. dell'Ospedale “Maresca” di Torre del Greco dove gli veniva diagnosticata una “contusione al torace ed al lombo sacrale” con escoriazioni multiple al volto ed una prognosi iniziale di gg 5.
La convenuta compagnia si costituiva in giudizio rilevando in via preliminare, l'improponibilità della domanda per la violazione del pag. 2/14 disposto dell'art. 148, D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) che così recita: “Il danneggiato…. non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno da parte dell'impresa.
Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi…”. L'attore, infatti, secondo la prospettazione della compagnia, non avrebbe agito, secondo i principi di correttezza e di buona fede, principi ai quali dovrebbe essere ispirato il rapporto tra le parti, in un'ottica deflattiva del contenzioso nonché di contenimento dei costi pubblici, così come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, poiché, nonostante le richieste, non avrebbe fornito la documentazione medica necessaria impedendo la definizione del sinistro in via stragiudiziale. Nel merito contestava la dinamica del sinistro ed il danno rappresentato e pertanto insisteva per il rigetto della domanda. Al riguardo evidenziava: che la conducente del mezzo responsabile, pur confermando il fatto storico, aveva escluso la gravità del danno prospettato, atteso che l' attore nell'occasione avrebbe dichiarato alla stessa di non avere riportato alcun danno;
che, inoltre, il veicolo era fornito di scatola nera che escludeva la dinamica dell'incidente atteso che, negli orari indicati, lo stesso procedeva a singhiozzo a causa del forte traffico alla velocità di non oltre 10 Km orari e non avrebbe registrato alcun evento crash. La convenuta sig.ra invece, anche all'esito della Controparte_1 rinnovazione dell'atto di citazione non si costituiva in giudizio rinunciando a difendersi, ragion per cui in via preliminare deve essere dichiarata la sua contumacia.
Veniva espletata l'istruttoria ammessa, mediante prove testimoniali e
CTU medica.
Con atto di costituzione dell'11 marzo 2022 intervenivano in giudizio gli eredi del sig. , deceduto in data 2 dicembre 2021, Persona_1 nelle more dello svolgimento del presente giudizio.
pag. 3/14 All'udienza del 26 maggio 2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta per la sua decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
********
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda. All'esito del controllo degli atti esibiti non sussiste alcun dubbio in ordine alla legittimazione attiva e passiva delle parti, peraltro non contestata.
Anche la procedura di negoziazione assistita, prevista per legge quale condizione di procedibilità, risulta, ritualmente, proposta dall'attore senz'alcun riscontro sia da parte della compagnia convenuta che dal responsabile civile.
Del pari deve essere respinta l'eccezione d'improponibilità della domanda, sollevata dalla compagnia costituita, per mancata esibizione della documentazione medica richiesta. In primo luogo, al riguardo, deve rilevarsi che dalla produzione in atti risulta che il sig. Persona_1 si è sottoposto a visita medica presso il medico di parte indicato
[...] dalla compagnia e che, agli atti, a dispetto dell'eccezione proposta, non risulta alcuna richiesta integrativa di documentazione medica da parte del consulente e/o della compagnia. Sull'argomento di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione, III sezione, con sentenza n. 32919 del 9 novembre 2022 che ha statuito che <<una richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se < i>
l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione>>. Infatti, l'intera procedura di cui all'art. 148 cod. ass. è governata dai princìpi di correttezza e buona fede, e, sarebbe contrario agli stessi ammettere che l'assicuratore della r.c.a. possa trarre un vantaggio, quale l'improponibilità della domanda giudiziale, da una condotta scorretta per non avere richiesto, come nel caso di specie, alcuna integrazione documentale. <Gli articoli 145 e 148 cod. ass. vanno dunque letti insieme: quando sono scaduti i termini per l'offerta, la domanda è pag. 4/14 proponibile; se i termini per l'offerta sono prorogati, è differito altresì lo spatium deliberandi per la proponibilità della domanda;
se l'assicuratore non chiede l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano
a correre e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda>> (cfr. pag. 8, par. 3.8, della motivazione della citata sentenza
n. 32919 del 9 novembre 2022)».
Passando al MERITO, la domanda è fondata e merita l'accoglimento.
Alla luce dell'istruttoria svolta e degli elementi acquisiti, può affermarsi che parte attrice ha assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva ex art. 2967 del cod. civ. È principio consolidato che colui che propone domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, dei quali afferma essere responsabile il convenuto, deve dare prova del fatto storico, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento. Ebbene ritiene questo giudice che l'istante abbia provato il fondamento della pretesa risarcitoria, avendo le risultanze istruttorie confermato la dinamica dell'evento dannoso come descritto nell'atto introduttivo del giudizio nonché evidenziato la colpevolezza del conducente del veicolo investitore. Quanto sostenuto dall'attore è stato pienamente confermato dai due testimoni ammessi, entrambi escussi all'udienza del 2 novembre 2021, della cui attendibilità non vi è concreto motivo di dubitare, non apparendo gli stessi portatori di un interesse giuridico concreto ed attuale che ne avrebbe legittimato la partecipazione a questo procedimento. Entrambi, si trovavano nelle strette vicinanze del luogo teatro dell'incidente de quo, ed hanno potuto vedere esattamente quanto verificatosi, confermando tutto quanto elencato nella premessa del libello introduttivo. Il sig. Tes_1
, in particolare, riferiva che, nell'occasione, anch'egli stava
[...] attraversando la strada sulle strisce pedonali, preceduto, a poca distanza, dall'attore e che una di colore celeste proveniente CP_4
pag. 5/14 dalla loro destra colpiva il sig. sul lato destro facendolo Persona_1 cadere prima sul cofano dell'autovettura e poi sul manto stradale;
che, in conseguenza della caduta, questi non riusciva ad alzarsi e attendeva per terra l'arrivo dell'ambulanza che il teste stesso aveva provveduto ad allertare Le medesime circostanze venivano confermate anche dal testimone che specificava di trovarsi a poca distanza Testimone_2 dall'accaduto e che, in quel frangente, stava percorrendo la via Libertà, all'altezza dell'angolo con la via Leonardo Da IN ( a Portici (NA))luogo del sinistro. Entrambi i testi confermavano, inoltre che a guidare il veicolo fosse una donna in compagnia di una bambina;
che il veicolo non procedeva ad andatura elevata;
che non vi era traffico veicolare e che, con molta probabilità la conducente in quel momento era distratta.
La prova testimoniale espletata ha permesso di ricostruire in maniera soddisfacente la dinamica del sinistro, conferendo maggiore certezza e stabilità alla pretesa attorea e chiarendo la condotta negligente e produttiva dell'evento dannoso da parte del conducente del veicolo convenuto. In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l'art. 2054 C.C. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo che ha investito un pedone, onerandolo di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Infatti, il conducente va esente da responsabilità solo quando la condotta del pedone configuri una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente alla produzione dell'evento, circostanza configurabile la dove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nella impossibilità di evitare il pedone. Inoltre, quando l'automobilista si trovi nelle vicinanze delle strisce pedonali deve tenere un atteggiamento particolarmente accorto e predisporsi al rallentamento della sua marcia in considerazione della concreta possibilità dell'attraversamento di un pedone, così come previsto dall'art. 191 del Codice della Strada, che impone di dare la pag. 6/14 precedenza ai pedoni che transitano sulle strisce pedonali o in prossimità delle stesse. Reputa, infatti, il Tribunale che il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali ha diritto di fare affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Secondo la Suprema Corte, "il conducente, nell'approssimarsi alle strisce pedonali, deve avere chiara consapevolezza che deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi". Questo vuol dire che grava sul conducente l'obbligo di ispezionare continuamente la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico, e di prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada. Di talché, il pedone non è tenuto a valutare le intenzioni altrui.
La presenza della scatola nera sul veicolo di parte convenuta e la mancata registrazione di un evento crash, nel nostro caso, non rileva.
La L. 124/17 ha introdotto l'art. 145- bis all'interno dell'impianto originario del D. Lgsl. 209/2005 secondo cui ”Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente- si legge nella prima parte della nuova norma– risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art. 132-ter, comma 1, lett. b) e
c), le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”. Tale modifica è entrata in vigore il 29 agosto 2017. Come si evince da un'attenta lettura della novella, essa prende in considerazione anche l'ipotesi in cui il dispositivo risulti già installato sul veicolo alla data di entrata in vigore della disposizione ('fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in pag. 7/14 vigore delle citate disposizioni'), ma - trattandosi di norma a carattere sostanziale che incide sulla valenza probatoria da attribuire ad un certo dispositivo - la detta norma si applica nei soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente al momento di entrata in vigore della disposizione, in applicazione di quanto statuito nell'art. 11 delle Preleggi
('la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo').
Conseguentemente, nel caso, in cui il dispositivo è stato installato sul veicolo in data sicuramente antecedente al sinistro, che è avvenuto il 5 maggio 2016, quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 145-bis, il fatto non potrà essere sussunto sotto tale ultima disposizione e, pertanto, alle risultanze della scatola non potrà attribuirsi efficacia di prova legale in relazione ai fatti a cui esse si riferiscono. A ciò si aggiunga che il dispositivo in questione sebbene non abbia registrato l'urto, ha comunque, rilevato la presenza dell'autovettura sul luogo del sinistro e che, aldilà delle predette considerazioni, tale elemento probatorio, pur nella vigenza della disposizione menzionata, va valutato unitamente agli altri forniti dalle parti ricordando che la rilevanza della prova, ai fini della decisione, è comunque rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e concorre, al pari degli altri elementi del processo, alla formazione del suo convincimento. Unica eccezione a questo principio è rappresentata dalle c.d. prove legali, ovvero prove la cui efficacia è predeterminata dal legislatore e dinanzi alle quali al giudice è preclusa ogni libera valutazione, dovendo lo stesso semplicemente attenersi al contenuto della prova offerta così come stabilito dalla legge. Alla luce delle su esposte considerazioni la responsabilità del sinistro va imputata a totale carico del conducente dell'auto . CP_4
Quanto alla liquidazione del richiesto danno alla persona, alla luce dei principi fissati in materia dalla Corte Costituzionale, occorre rilevare che il danno biologico è liquidabile secondo parametri equitativi che pag. 8/14 tengono conto oltre che dell'età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto. Nel caso di specie, è stata espletata Consulenza
Tecnica d'Ufficio, che si condivide in quanto immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, e le risultanze della quale, sorrette da adeguata motivazione e frutto di congrua analisi della documentazione sanitaria versata in atti, sono di sicura affidabilità. Il CTU dott.
esaminata la documentazione medica acquisita, (la Persona_2 consulenza è stata espletata dopo il decesso dell'attore sopraggiunto per cause diverse dal sinistro) ha concluso per la sussistenza del nesso causale tra la dinamica dell'evento e le lesioni riportate dall'attore.
Rilevava, pertanto, che, in conseguenza del sinistro occorso, il sig.
[...]
aveva riportato “postumi algo disfunzionali permanenti Persona_1 di pregresso trauma contusivo dorso lombo sacrale con frattura a cuneo di D12 e successivo crollo del soma di D12, così come rilevato dalla documentazione agli atti”, riconoscendo come risarcibili a titolo di ITP : gg 30 di ITT;
gg 30 valutabili al 50 % ed ulteriori gg 60 al 25% e una percentuale di postumi nella misura globale del 12 % a titolo di esiti permanenti collegati al sinistro ed incidenti sull'integrità psico-fisica.
Riconosceva inoltre € 2.500,00 per spese mediche documentate. Ciò premesso in punto di criteri di valutazione e quantificazione dei danni, merita di essere rammentato, in linea di principio che, con riguardo alla spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale, com'è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez. III, 31/05/2003,
pag. 9/14 n.8827; Cassazione SS.UU. 11/11/2008, n, 26972/3/4/5). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008,
n. 26972, in particolare, ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale. Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Nel caso che ci riguarda non risulta documentata ed accertata alcun tipo d'incidenza sui rapporti relazionali personali o la sussistenza di una sofferenza psico-fisica di particolare intensità. Ragion per cui non si ravvisano gli estremi per il riconoscimento del danno morale e per una personalizzazione del danno.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e, da ultimo, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha prescritto che "il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" sia effettuato secondo criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzionalmente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea pag. 10/14 parziale, nonché nel riconoscimento di un punto base di invalidità permanente, valore che si incrementa a scaglioni per ciascun punto ulteriore secondo coefficienti risultanti dall'art. 139 cit.; sull'importo ottenutosi opera poi una riduzione con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo. Il danno temporaneo e permanente in base alla suddetta disciplina, viene calcolato secondo i relativi parametri liquidativi che sono stati aggiornati con D.M. 08/06/2022 pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n. 144 del 22/06/2022,
Va però chiarito, che ove il danno biologico superi la soglia del 9% - il che riguarda il caso di specie - questo Tribunale aderisce all'orientamento da ultimo condiviso anche dalla Corte di Cassazione secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art.
1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e
2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n.
12408 ). Orbene dovendo effettuare il computo relativo ad un soggetto vivente al momento della decisione, per poi effettuare la proporzione per premorienza, come meglio si dirà in seguito, ne consegue che in un soggetto di 74 anni all'epoca del sinistro che ha subito un danno pag. 11/14 biologico pari al 12%, con 30 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 60 giorni di ITP al 25% la quantificazione dei danni secondo le tabelle di
Milano anno 2014, in essere a momento del sinistro, corrisponde ad €
23.326,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre complessivi €
5.760,00 per invalidità temporanea nella misura sopraindicata ed €
2.500,00 per spese documentate
Ai fini della liquidazione effettiva, come già evidenziato, deve prendersi atto del fatto che l'istante è deceduto nelle more del giudizio, il 2 dicembre 2021, per cause indipendenti dai fatti di causa. Ebbene, se la vittima di lesioni personali, prima o dopo la guarigione, muore per cause diverse, si trasferisce nel patrimonio degli eredi (legittimi o testamentari), pro quota, il diritto al risarcimento del danno biologico acquisito dal de cuius. In questo caso la liquidazione del danno da invalidità permanente soggiace a regole particolari: infatti, quando il danneggiato muore, la durata della vita non costituisce più un dato presunto (sulla base della mortalità media della popolazione), ma è nota, è un dato reale;
è possibile quindi sapere per quanto tempo il danneggiato ha dovuto convivere con la sua menomazione. Nella valutazione del danno il giudice, pertanto, deve tenere conto della vita effettivamente vissuta (cfr. Cass. n. 3806/04; Cass. n. 14767/03 e, da ultimo, Cass. n. 41933/21).
In concreto il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva.
pag. 12/14 Quindi, tenuto conto che la vita media di un uomo italiano nel 2016 era pari ad anni 80 (cfr. tabelle ISTAT) e che l'attore invece è morto a 79 anni, in base alla indicata proporzione (€ 23.326,00/ 6 anni vita residua al momento dell'incidente x 5 anni di vita effettiva = €
19.438,30), la somma da riconoscere a titolo di risarcimento dei danni in favore degli eredi è pari ad € 19.438,30 per danno non patrimoniale;
€ 5.760,00 per danno biologico temporaneo, interamente dovuto (cfr
CASS. 3046/2024 del 26.11.2024) ed € 2.500,00 per spese documentate e così complessivamente la somma di € 27.698,30.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della lite e la complessità e qualità dell'attività processuale svolta, al pari delle spese di CTU già liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie la domanda nell'interesse di , Parte_1 [...]
, e , in Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi di e per l'effetto Persona_1 condanna i convenuti in solido al pagamento in loro favore a titolo di risarcimento danni della complessiva somma di € 27.698,30, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge, dalla data del sinistro (05.05.16) al soddisfo;
3) Condanna per l'effetto i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
27,00, in mancanza di prova del versamento del contributo unificato, per spese vive, ed € 5.077,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, se pag. 13/14 dovuta con attribuzione all'avv. Vincenzo Maria Formicola dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese di CTU nella misura già determinata con altro provvedimento in corso di causa, ai convenuti in solido tra loro
Napoli, 29 ottobre 2025
Il G.O.P.
LL D'GE
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