Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02441/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10090 del 2025, proposto da
Comune di AN, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
BE AN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Roma, alla via delle Quatto Fontane, 20, presso lo studio UI GG che la rappresentata e difesa unitamente all’avv. Alessia Francesca Sblendido, giusta procura in atti;
per l'annullamento,
-del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento per l’Energia – Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi n. 55/21/2025 del 21 maggio 2025 di “ Autorizzazione Unica per la realizzazione del progetto di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico di energia elettrica (BESS) denominato “BEa AN” della potenza di 175 MW nel Comune di AN (PU) ”;
-di tutti i precedenti atti istruttori e/o endoprocedimentali propedeutici al rilascio della Autorizzazione Unica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della società BE AN SR e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Benedetta RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - In data 5 dicembre 2023, la società BE AN SR (di seguito anche solo, “BE AN”) ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 1, comma 2- quater , del decreto-legge del 7 febbraio 2002, n. 7 per la realizzazione del progetto di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico di energia elettrica ( BESS ) denominato “ BE AN ” della potenza di 175 MW nel Comune di AN (PU).
2 - A seguito della verifica di completezza dell’istanza, il MASE, con nota prot. n. 76334 del 23 aprile 2024, ha formalmente avviato il procedimento autorizzativo, convocando la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14- bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire le determinazioni di tutte le amministrazioni competenti coinvolte nella valutazione del progetto.
3 – Nessuno degli Enti coinvolti nella predetta conferenza ha espresso parere negativo sul progetto in questione ad eccezione del Comune di AN. L’Ente Territoriale ha dapprima richiesto con nota del 9 maggio 2024 integrazioni documentali e chiarimenti cui la società istante ha fornito riscontro in data 20 agosto 2024; dopodiché il Comune, non reputando superate le criticità riscontrate nel progetto, ha espresso parere negativo con nota del 17 settembre 2024, poi ribadendolo con deliberazione del Consiglio comunale del 17 ottobre 2024, n. 182. Nel parere in questione viene evidenziato, in particolare, come l’impianto andrebbe a collocarsi in un’area classificata dal Piano Regolatore Generale come zona “E1 – Zone agricole”, e che, conseguentemente, sarebbe in contrasto con gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all’art. 2, comma 1, lett. l), della legge regionale Marche del 21 marzo 2024, n. 4, norma che individua tra le aree sensibili quelle agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità o di particolare pregio paesaggistico-culturale.
4 – In data 27 dicembre 2024 la società interessata ha depositato approfondite controdeduzioni al parere negativo reso dal Comune evidenziando, nello specifico, che l’area oggetto di intervento non potrebbe qualificarsi come agricola in senso proprio, trattandosi di un sito interessato da pregresse attività estrattive e configurabile quale ex cava sottoposta a ripristino ambientale, con conseguente riconducibilità dell’area tra quelle idonee all’installazione dell’impianto oggetto di progetto.
5 – In data 3 aprile 2025 la BE AN ha depositato ulteriori controdeduzioni di carattere complessivo, al fine di superare in maniera esaustiva ogni residua criticità emersa in sede di conferenza di Servizi.
6 - All’esito dell’istruttoria svolta e delle determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi, il MASE, con nota prot. n. 72959 del 16 aprile 2025, ha comUnicato a tutti gli Enti, in pari data, la conclusione positiva del procedimento, ritenendo “ esaustivo il riscontro contenente integrazioni e chiarimenti puntualmente … forniti dal Proponente con le sopracitate note del 21 agosto 2024 e 27 dicembre 2024, ribaditi nella nota acquisita al prot. MASE n. 0063044 del 03.04.2025 che il Proponente ha trasmesso a questa Amministrazione a scopo di riepilogo ”.
7 - In data 21 maggio 2025, il MASE ha quindi adottato il Decreto n. 55/21/2025, al quale è allegata la comUnicazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, rilasciando l’Autorizzazione Unica per la realizzazione dell’impianto di accumulo elettrochimico.
8 – Il Comune di AN ha impugnato il Decreto di Autorizzazione Unica reputandolo illegittimo per le ragioni che seguono.
8.1 – Con il primo motivo (“ violazione ex art. 3, l. n. 241/90. difetto assoluto di motivazione. violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.lgs. n. 387/03. eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta. difetto di istruttoria ”) il Comune lamenta un presunto difetto di motivazione del Decreto di Autorizzazione Unica, sostenendo che il MASE non avrebbe adeguatamente illustrato le ragioni che hanno condotto al bilanciamento tra l’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto e le criticità urbanistiche e paesaggistiche rilevate dal Comune, limitandosi, secondo il ricorrente, ad un generico rinvio ai riscontri forniti dalla società proponente.
8.2 – Con il secondo motivo (“ violazione e falsa applicazione ex art. 2, l.r. Marche n. 4/2024. carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”) il Comune contesta la presunta carenza di motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento con un’area che sarebbe caratterizzata da indicatori di non idoneità ai sensi dell’art. 2 della L.R. 4/2024, in quanto qualificata come territorio agricolo di particolare pregio paesaggistico-culturale.
8.3 – Con il terzo motivo (“ illegittimità per violazione ex art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/03 ”) il Comune ricorrente lamenta la presunta illegittimità del Decreto di Autorizzazione Unica per la mancata previsione, da parte del MASE, di specifici obblighi in capo alla società concernenti la rimessa in pristino dello stato dei luoghi al termine della vita utile dell’impianto.
9 – Si sono costituiti sia il MASE sia la società BE AN eccependo entrambi, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione tempestiva della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria quale atto presupposto autonomamente lesivo rispetto al consequenziale Decreto recante l’Autorizzazione finale; nel merito hanno dedotto l’infondatezza degli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso.
10 – Con memoria conclusionale depositata in data 13 gennaio 2026 il Comune ha ribadito i proprio assunti ed altresì lamentato, in relazione al terzo motivo proposto in ricorso, l’illegittimità del Decreto impugnato per non avere previsto alcuna garanzia in ordine alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi in violazione del par. 13.1, lett j) del D.M. 10/09/2010.
11 – Con memoria di replica depositata dalla BE AN SR in data 16 gennaio 2026, la società ha eccepito la tardività della memoria conclusionale della parte ricorrente unitamente alla inammissibilità del nuovo motivo di doglianza con esso introdotto.
12 – Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
13 – La questione posta all’attenzione del Collegio attiene alla legittimità del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza n. 55/21/2025 del 21 maggio 2025, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la realizzazione del progetto di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico di energia elettrica ( BESS ) denominato “BE AN” della potenza di 175 MW nel Comune di AN (PU), giusto Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i.
13 – Prima di valutare il merito della controversia, va esaminata l’eccezione preliminare di eguale tenore sollevata dal MASE e dalla società BE AN s.r.l.
Con essa le parti mirano a contestare l’ammissibilità del ricorso affermando che il Comune ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi emesso dal MASE, in quanto ritenuto atto presupposto dell’impugnato Decreto di Autorizzazione Unica e già autonomamente lesivo dell’interesse dell’Ente Territoriale. Dal momento che la determinazione conclusiva in questione è stata notificata al Comune il 16 aprile 2025, l’azione giudiziale avrebbe dovuto essere avviata entro il 16 giugno 2025. Ne deriverebbe la tardività dell’odierno ricorso in quanto notificato alle controparti solo in data 28 agosto 2025.
L’eccezione è infondata.
In relazione alla qualificazione giuridica della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi si rammenta che, tradizionalmente, la giurisprudenza affermava, in considerazione del tenore letterale del comma 9 dell’art. 14- ter , l. 241/1990, che il “modulo procedimentale” della conferenza di servizi, anche decisoria, avesse struttura dicotomica, nel senso che la determinazione resa in sede di conferenza doveva ritenersi avere valenza esclusivamente endoprocedimentale, mentre l’efficacia esoprocedimentale era riservata al solo provvedimento finale, l’unico ad essere effettivamente lesivo e quindi impugnabile in via diretta.
Con le modifiche introdotte dal d.l. 78/2010 al comma 6- bis dell’art. 14- ter della legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione procedente “ valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede ” adottava “ la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza ”. Sotto la vigenza di tale modificata disciplina, mentre nella giurisprudenza del Consiglio di Stato si è continuato ad affermare, che “ la conferenza di servizi decisoria risulta caratterizzata da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza con valenza endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, con valenza esoprocedimentale ed esterna, riservata all’Autorità procedente previa valorizzazione delle risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti ivi espresse, regola, quest’ultima, dal contenuto flessibile, in quanto resta ferma l’autonomia del potere provvedimentale dell’Autorità, purché dotato di adeguata motivazione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 novembre 2018, n. 6273), nella giurisprudenza di primo grado, in alcuni casi, si è affermato che la conferenza di servizi c.d. decisoria “ non ha più una struttura dicotomica; infatti, la nuova formulazione del comma 6 bis dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, affermando che la determinazione di conclusione del procedimento adottata dalla conferenza sostituisce ogni atto di assenso comunque denominato, ha come conseguenza che un distinto provvedimento finale non è più richiesto e il verbale conclusivo della conferenza di servizi è l’atto con valenza esoprocedimentale immediatamente impugnabile ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2338).
Il contrasto rilevato è stato superato dall’intervento dell’ulteriore modifica degli artt. 14- ter e 14- quater da parte del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, che ha abrogato il comma 6- bis citato e previsto al comma 1 dell’art. 14- quater che, “ la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati ”.
In tal senso, il provvedimento conclusivo dell’Autorità procedente - nella fattispecie in esame il Decreto contenente l’Autorizzazione Unica di competenza del MASE - sotto il profilo strettamente sostanziale non è autonomo rispetto alla delibera adottata dalla conferenza di servizi decisoria.
Indi può ritenersi che, in forza di tale previsione, il contenuto precettivo e lesivo non è determinato dal provvedimento finale, avente sostanzialmente portata dichiarativa – salve le ulteriori autonome prescrizioni in esso contenute -, ma va rinvenuto nella deliberazione resa in sede di conferenza decisoria. Secondo l’orientamento giurisprudenziale preferibile, infatti, tale ricostruzione legittima, ma non obbliga, l’impugnazione diretta ed immediata del verbale di conferenza di servizi decisoria, ben potendo il privato attendere, come nel caso di specie, l’adozione del provvedimento conclusivo per proporre azione giudiziaria avverso entrambi gli atti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2346/2024; T.A.R. Liguria, sez. I, n.18/2020; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4507/2013).
14 – Ciò premesso, il ricorso va rigettato nel merito per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo ed il secondo motivo di doglianza il Comune di AN denuncia una carenza di motivazione nel Decreto di Autorizzazione Unica, sostenendo che il MASE si sarebbe limitato ad un generico rinvio alle controdeduzioni fornite dalla società proponente per superare le osservazioni critiche formulate nel parere negativo reso dal Comune in sede di conferenza di servizi, sia in riferimento agli aspetti di compatibilità urbanistica e paesaggistica del progetto (I motivo di ricorso), sia in riferimento alla compatibilità dell’intervento con un’area che sarebbe caratterizzata da indicatori di non idoneità, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 4/2024, in quanto qualificata come territorio agricolo di particolare pregio paesaggistico-culturale (II motivo di ricorso).
Entrambe le censure sono prive di fondamento.
Difatti attraverso la lettura coordinata del Decreto di Autorizzazione Unica e della comunicazione di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta per il rilascio dell’Autorizzazione predetta (allegata al Decreto stesso e tempestivamente comunicata al Comune ricorrente in data 16 aprile 2025), si evince chiaramente che il Ministero ha reputato le controdeduzioni presentate dalla società proponente con le note, rispettivamente, del 21 agosto 2024, del 27 dicembre 2024 e del 3 aprile 2025 pienamene esaustive e sufficienti a rispondere ai rilievi critici formulati dal Comune sul progetto de quo facendole, sostanzialmente, proprie (cfr. doc. 2, 3, 6, 9 ed 11, produzione documentale BE AN del 18 dicembre 2025).
In particolare, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi analizza puntualmente ciascun profilo critico sollevato dall’Ente locale, consentendo di ricostruire con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione procedente. In tale documento il MASE ha infatti riportato testualmente le risposte fornite dalla società proponente in relazione alle singole censure del Comune, così dimostrando di averle valutate e condivise nel merito.
L’Amministrazione, pertanto, nel motivare il Decreto di Autorizzazione non si è limitata ad un rinvio formale alle controdeduzioni presentate dalla società proponente, come sostenuto in ricorso, ma ha legittimamente utilizzato una motivazione per relationem rinviando alla determinazione finale di segno positivo della conferenza di servizi recante, inter alia , l’analitica confutazione dei rilievi mossi dal Comune. Come noto, infatti, tale tecnica redazionale della motivazione è pienamente legittima in quanto espressamente prevista dal comma 3, dell’art. 3 della l. 241/1990 e pacificamente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, sempreché l’atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato (tra le più recenti: T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 8499/2025; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 8180/2025; Consiglio di Stato, sez. V, n. 8543/2025). Del resto, come sopra evidenziato, la determinazione definitiva dell’Autorità procedente ha portata essenzialmente dichiarativa degli esiti della conferenza di servizi decisoria che la precede, con effetto di recepirne, sostanzialmente, il contenuto motivazionale.
14.1 – Vale allora richiamare, nello specifico, quanto dettagliatamente evidenziato dal MASE per superare le criticità urbanistiche e paesaggistiche rilevate dal Comune:
“…- in riscontro all’osservazione del Comune secondo cui l’impianto in oggetto costituirebbe un “notevole impatto sul territorio agricolo della centuriazione romana”, il Proponente ha evidenziato che l’area è stata oggetto, come le decine di ettari circostanti, di attività estrattiva recentemente conclusa, configurandosi ora come un’ex cava oggetto di ripristino ambientale. Ha sottolineato inoltre che in aree adiacenti al progetto in esame sono stati autorizzati due impianti fotovoltaici entrambi su ex cave oggetto di ripristino e collaudo, e per i quali lo stesso Comune ha espresso parere favorevole;
- ha trasmesso la dichiarazione circa i tempi e i modi di rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto;
- con riferimento ai fotoinserimenti che il Comune ritiene considerino due soli punti di vista complanari all’impianto e simulazioni su foto satellitari che risultano insufficienti al fine di valutare gli impatti attesi dalla realizzazione dell’impianto e l’intervisibilità dello stesso rispetto a punti di vista panoramici e storici e di rilevante valore paesaggistico ambientale, quali ad esempio “l’Eremo di Monte Giove” e le “Ripe di Ferriano”, il Proponente ha comunicato che i fotoinserimenti sono stati eseguiti per dare conto dell’entità e dell’impatto paesaggistico dell’impianto, e che la loro realizzazione da punti come “L’Eremo di Monte Giove” o la “Ripe di Ferriano” risultano inefficienti in quanto l’impianto a causa dell’orografia e della presenza di fitti boschi con specie arbustive non è visibile da tali punti; - ha fornito chiarimenti sulla viabilità pubblica interessata per l’esecuzione/approvvigionamento del cantiere, predisponendo inoltre apposito rilievo ante operam;…
- in riscontro alla richiesta del Comune di apposita autorizzazione/nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 per l’immissione di acque in corpo idrico superficiale di competenza della P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro – Urbino e Ancona quale Amministrazione Pubblica preposta alla tutela dei corsi d’acqua di proprietà demaniale,…il Proponente ha trasmesso a questa Amministrazione la nota con cui il Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile - Direzione protezione civile e sicurezza del territorio - Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche ha comunicato che il progetto in esame non rientra tra quelli soggetti ad autorizzazione di cui all’art. 93 del R.D. 523/1904, e che inoltre non risulta necessario, trattandosi di un intervento che non coinvolge direttamente le aree appartenenti al Demanio Idrico, l’attivazione della relativa concessione idraulica di cui all’articolo 30 della L.R. 5/2006 ”.
14.2 – Inoltre, quanto alla specifica critica mossa nel parere del Comune circa l’inidoneità dell’area alla realizzazione di impianti, ivi compresi quelli di accumulo del tipo proposto dalla BE AN, in base ai parametri indicati dall’art. 2 della L.R. Marche 4/2024 [che escluderebbe, inter alia ,” …lett. l) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., DE.CO, produzioni tradizionali), e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale... ”] occorre ribadire che anche tale questione viene affrontata e puntualmente superata nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi cui l’Autorizzazione Unica rinvia. Difatti il MASE, nel richiamato documento, ha chiarito che l’area destinata all’impianto non ospita produzioni agricole di qualità tutelate dal richiamato art. 2 della L.R. 4/2024, alla luce della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata da documentazione fotografica prodotta dalla società proponente, con la quale il proprietario dell’area ha attestato l’assenza di tali coltivazioni nel sito in questione; in riscontro all’osservazione del Comune secondo cui l’impianto in oggetto costituirebbe un “notevole impatto sul territorio agricolo … ”, viene evidenziato che l’area è stata oggetto, come decine di ettari circostanti, di attività estrattiva recentemente conclusa, configurandosi ora come un’ex cava oggetto di ripristino ambientale; in ogni caso, a tutela del territorio inciso, viene dato atto che il proponente ha trasmesso la dichiarazione circa i tempi e i modi di rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto stesso.
Per quanto evidenziato, il Collegio reputa che il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato in quanto, attraverso il rinvio per relationem alla puntuale analisi svolta nell’atto conclusivo della conferenza di servizi anche in merito ai rilievi critici sollevati dal Comune, emergono in maniera chiara e non contraddittoria le ragioni giustificative sottese alla decisione con esso adottata di rilasciare l’Autorizzazione Unica alla realizzazione dell’impianto di accumulo proposto dalla società BE AN.
15 – Parimenti, anche l’ultimo motivo di ricorso si appalesa privo di fondamento.
Con esso, infatti, il Comune ricorrente denuncia la presunta illegittimità del Decreto di Autorizzazione Unica per la mancata previsione, da parte del MASE, di specifici obblighi in capo alla società, concernenti la rimessa in pristino dello stato dei luoghi al termine della vita utile dell’impianto.
L’assunto dedotto risulta evidentemente smentito dalle risultanze documentali (docc. 9 e 22, produzione documentale BE AN del 18 dicembre 2025) e da quanto si afferma nella comunicazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, avendo il proponente trasmesso, come sopra già evidenziato, “ la dichiarazione circa i tempi e i modi di rimessa in ripristino dello stato dei luoghi ” a seguito della dismissione dell’impianto stesso. Inoltre, vale sottolineare che in conformità con quanto precede, il Decreto di Autorizzazione Unica del MASE n. 55/21/2025, del 21 maggio 2025 ha imposto alla BE AN specifici obblighi, prevedendo in particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) che, “ La Società BESS FANO S.R.L. è tenuta a comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi: a) l’avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia unitamente al progetto di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto ”. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Decreto, il rispetto delle prescrizioni dell’art. 4 costituisce condizione vincolante per l’efficacia del provvedimento stesso. Da tanto l’infondatezza del motivo proposto.
Quanto, infine, all’ulteriore doglianza connessa al motivo appena analizzato, circa la presunta violazione dell’art. 13.1, lett. “j” del D.M. 10 settembre 2010 (mancata corresponsione da parte della società proponente all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino) essa risulta inammissibile, costituendo motivo nuovo introdotto dal Comune solo con la propria memoria conclusiva da ritenersi, peraltro, tardiva in quanto depositata in data 13 gennaio 2026, ovverosia oltre il termine ultimo per il deposito di tale atto (12 gennaio 2026) fissato in base al combinato disposto degli artt. 73 e 119 c.p.a. in relazione all’udienza pubblica celebratasi il successivo 28 gennaio 2026.
16 – Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va integralmente rigettato.
17 – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Comune di AN alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della società BE AN s.r.l. che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta RO | EL TA |
IL SEGRETARIO