TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N° R.G. 5279/2024
Verbale di udienza del giorno 18.12.2024 nel procedimento r.g. 5279/2024 avente ad oggetto ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e richiesta di indennità di occupazione sine titulo
Il Tribunale ha fissato ai sensi dell'art. 473 bis.28 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. già con il provvedimento reso in udienza il 30.10.2024.
Parte ricorrente ha depositato le relative note per la trattazione riportandosi alla comparsa conclusionale depositata.
All'esito dell'udienza il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio ed ha pronunziato la seguente sentenza:
pag. 1 N° R.G. 5279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al Nr. 5279 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso finalizzato alla cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio e domanda di accertamento e condanna al pagamento di indennità di occupazione sine titulo vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente Parte_1 C.F._1 in Terracina (LT) alla via Adriano Olivetti n°17, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Ferraro – C.F. elett.te dom.ta presso il suo studio in Portici (NA), C.F._2 al viale Leonardo da Vinci n°82;
- RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ) e residente CP_1 C.F._3 in Giugliano in Campania (NA), alla via Epitaffio n°100/3;
- RESISTENTE
pag. 2 N° R.G. 5279/2024
NONCHÉ il Pubblico Ministero, con sede presso il Tribunale di Napoli Nord;
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., pervenute le note scritte, con ordinanza emessa in data 15 gennaio 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato, in data 24/06/2024, premesso di aver Parte_1 contratto, in data 25.11.1998, in Napoli (NA), matrimonio con (trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune al Atto N.25, P. I s. SEZ. H dell'anno 1998); che, come si evince dalla sentenza di separazione n. 425/2024 di questo Tribunale, dalla loro unione non erano nati figli;
che con la suddetta sentenza era stata pronunziata la separazione personale dei coniugi nella contumacia del resistente che la ricorrente era al momento del CP_1 deposito del ricorso docente per la disciplina di insegnamento “Sostegno” (ADAA – sostegno scuola dell'infanzia) e che i coniugi avevano sempre mantenuto un tenore di vita non elevato e che erano economicamente autosufficienti;
che dopo la separazione non si era ricostituita l'unione coniugale ed i coniugi avevano proseguito a vivere separati;
che l'abitazione coniugale, pur risultando in comproprietà, era occupata dal
tanto premesso chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con CP_1 rito civile celebrato in Napoli in data 25.11.1998 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli con i seguenti estremi: Atto N.25, P. I s. SEZ. H dell'anno 1998, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio;
non porre alcun onere, a titolo di assegno divorzile, in favore delle parti, entrambe economicamente autosufficienti e stante, peraltro, l'assenza di figli nella coppia;
riconoscere alla ricorrente l'indennità economica derivante dall'occupazione dell'immobile da parte del resistente, proprietario per la metà, dalla data di introduzione del giudizio di separazione e pag. 3 N° R.G. 5279/2024
quantificata ad oggi in €. 7.600,00 e/o somma diversa che il Tribunale vorrà ritenere di ragione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza al 30/10/24, il resistente rimaneva contumace.
All'esito dell'udienza il Tribunale rinviava al 18.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.28 sostituito con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa il 15 gennaio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM apponeva il proprio visto in data 31 ottobre 2024.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione, definito con la sentenza n.425/24 emessa il 24 gennaio 2024, passata in giudicato ed essendo perdurata la separazione, deve presumersi la stessa ininterrotta per mancanza di eccezione.
In assenza di richieste economiche alcun provvedimento ulteriore deve essere emesso.
È invece inammissibile la domanda di riconoscimento di indennità di occupazione sine titulo.
In adesione alla prevalente giurisprudenza di merito, infatti, deve ritenersi che le domande aventi contenuto patrimoniale che esulino lo stretto oggetto del giudizio di separazione o divorzio o siano sottoposte a rito differente, così come le domande di scioglimento della comunione, non possono essere trattate congiuntamente alle domande che attengono allo stato e capacità delle persone anche alla luce del fatto che ciò inficerebbe la speditezza del procedimento (Tribunale Padova, Sez. II, 24/06/2003,
n. 2459 secondo il quale “Sono inammissibili nel processo di divorzio le domande restitutorie o di scioglimento della comunione della casa coniugale soggette a riti diversi in quanto incompatibili con il rito peculiare del divorzio e vanno proposte in separato
pag. 4 N° R.G. 5279/2024
giudizio non essendo possibile il "simultaneus processus", in senso conforme Tribunale
Salerno, Sez. I, 07/10/2024, n. 4696, Tribunale Novara, 21/07/2006, n. 744).
La domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione sine titulo va pertanto, dichiarata inammissibile.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge, come riformato dalla legge 197/2022.
Va dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla ricorrente epigrafata così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli (NA) il
25.11.1998 tra nato a [...] il [...] (cod. fisc.: CP_1
) ed nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_1
) trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello C.F._1
Stato Civile del predetto comune (Atto N.25, P. I s. SEZ. H dell'anno 1998);
-Dichiara inammissibile la domanda di accertamento e condanna al pagamento di indennità di occupazione sine titulo;
-dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio, 21 febbraio 2025
Il Presidente rel/est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Si dà atto che alla redazione del provvedimento ha partecipato il Tirocinante GOP Avv.
Marco Iacono
pag. 5
Verbale di udienza del giorno 18.12.2024 nel procedimento r.g. 5279/2024 avente ad oggetto ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e richiesta di indennità di occupazione sine titulo
Il Tribunale ha fissato ai sensi dell'art. 473 bis.28 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. già con il provvedimento reso in udienza il 30.10.2024.
Parte ricorrente ha depositato le relative note per la trattazione riportandosi alla comparsa conclusionale depositata.
All'esito dell'udienza il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio ed ha pronunziato la seguente sentenza:
pag. 1 N° R.G. 5279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al Nr. 5279 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso finalizzato alla cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio e domanda di accertamento e condanna al pagamento di indennità di occupazione sine titulo vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente Parte_1 C.F._1 in Terracina (LT) alla via Adriano Olivetti n°17, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Ferraro – C.F. elett.te dom.ta presso il suo studio in Portici (NA), C.F._2 al viale Leonardo da Vinci n°82;
- RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ) e residente CP_1 C.F._3 in Giugliano in Campania (NA), alla via Epitaffio n°100/3;
- RESISTENTE
pag. 2 N° R.G. 5279/2024
NONCHÉ il Pubblico Ministero, con sede presso il Tribunale di Napoli Nord;
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., pervenute le note scritte, con ordinanza emessa in data 15 gennaio 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato, in data 24/06/2024, premesso di aver Parte_1 contratto, in data 25.11.1998, in Napoli (NA), matrimonio con (trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune al Atto N.25, P. I s. SEZ. H dell'anno 1998); che, come si evince dalla sentenza di separazione n. 425/2024 di questo Tribunale, dalla loro unione non erano nati figli;
che con la suddetta sentenza era stata pronunziata la separazione personale dei coniugi nella contumacia del resistente che la ricorrente era al momento del CP_1 deposito del ricorso docente per la disciplina di insegnamento “Sostegno” (ADAA – sostegno scuola dell'infanzia) e che i coniugi avevano sempre mantenuto un tenore di vita non elevato e che erano economicamente autosufficienti;
che dopo la separazione non si era ricostituita l'unione coniugale ed i coniugi avevano proseguito a vivere separati;
che l'abitazione coniugale, pur risultando in comproprietà, era occupata dal
tanto premesso chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con CP_1 rito civile celebrato in Napoli in data 25.11.1998 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli con i seguenti estremi: Atto N.25, P. I s. SEZ. H dell'anno 1998, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio;
non porre alcun onere, a titolo di assegno divorzile, in favore delle parti, entrambe economicamente autosufficienti e stante, peraltro, l'assenza di figli nella coppia;
riconoscere alla ricorrente l'indennità economica derivante dall'occupazione dell'immobile da parte del resistente, proprietario per la metà, dalla data di introduzione del giudizio di separazione e pag. 3 N° R.G. 5279/2024
quantificata ad oggi in €. 7.600,00 e/o somma diversa che il Tribunale vorrà ritenere di ragione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza al 30/10/24, il resistente rimaneva contumace.
All'esito dell'udienza il Tribunale rinviava al 18.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.28 sostituito con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa il 15 gennaio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM apponeva il proprio visto in data 31 ottobre 2024.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione, definito con la sentenza n.425/24 emessa il 24 gennaio 2024, passata in giudicato ed essendo perdurata la separazione, deve presumersi la stessa ininterrotta per mancanza di eccezione.
In assenza di richieste economiche alcun provvedimento ulteriore deve essere emesso.
È invece inammissibile la domanda di riconoscimento di indennità di occupazione sine titulo.
In adesione alla prevalente giurisprudenza di merito, infatti, deve ritenersi che le domande aventi contenuto patrimoniale che esulino lo stretto oggetto del giudizio di separazione o divorzio o siano sottoposte a rito differente, così come le domande di scioglimento della comunione, non possono essere trattate congiuntamente alle domande che attengono allo stato e capacità delle persone anche alla luce del fatto che ciò inficerebbe la speditezza del procedimento (Tribunale Padova, Sez. II, 24/06/2003,
n. 2459 secondo il quale “Sono inammissibili nel processo di divorzio le domande restitutorie o di scioglimento della comunione della casa coniugale soggette a riti diversi in quanto incompatibili con il rito peculiare del divorzio e vanno proposte in separato
pag. 4 N° R.G. 5279/2024
giudizio non essendo possibile il "simultaneus processus", in senso conforme Tribunale
Salerno, Sez. I, 07/10/2024, n. 4696, Tribunale Novara, 21/07/2006, n. 744).
La domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione sine titulo va pertanto, dichiarata inammissibile.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge, come riformato dalla legge 197/2022.
Va dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla ricorrente epigrafata così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli (NA) il
25.11.1998 tra nato a [...] il [...] (cod. fisc.: CP_1
) ed nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_1
) trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello C.F._1
Stato Civile del predetto comune (Atto N.25, P. I s. SEZ. H dell'anno 1998);
-Dichiara inammissibile la domanda di accertamento e condanna al pagamento di indennità di occupazione sine titulo;
-dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio, 21 febbraio 2025
Il Presidente rel/est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Si dà atto che alla redazione del provvedimento ha partecipato il Tirocinante GOP Avv.
Marco Iacono
pag. 5