Articolo 10 della Legge 3 ottobre 1985, n. 526
Articolo 9Articolo 11
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13 ottobre 1985
Art. 10.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 miliardi per il 1985, a lire 2.100 miliardi per il 1986 e a lire 2.500 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Piano decennale della grande viabilita' e provvedimenti ex articoli 9 e 11 previsti dalla legge n. 531 del 1982 ".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 ottobre 1985