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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4494/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniela Ciranni;
Parte_1
e
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
EN NE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 27.9.2022, docente Parte_1 di scuola secondaria di primo grado, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, chiedendo l'accertamento e la condanna al pagamento delle differenze retributive
[...] maturate in forza della sentenza n. 1555/2018 del Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.11.2018, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
La ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato dal 2000 al 2011, percependo sempre il trattamento economico iniziale (fascia 0-
2), e di essere stata immessa in ruolo il 1° settembre 2011. Con la citata sentenza n. 1555/2018, il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini economici, dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con l'Amministrazione scolastica, condannando il a riconoscere il livello CP_1 stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e a corrispondere le differenze retributive maturate, nei limiti del quinquennio antecedente alla data del 21.01.2011, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
1 Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione CP_1 quinquennale dei crediti retributivi e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda, sostenendo che la sentenza del 2018 non avrebbe disposto una condanna al pagamento, ma un mero accertamento del diritto, e che i conteggi allegati dalla ricorrente sarebbero errati per commistione tra istituti giuridici differenti (ricostruzione di carriera e valorizzazione del servizio preruolo).
2. È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con il compito di determinare quanto spettante alla ricorrente in esecuzione della sentenza n. 1555/2018. La CTU, depositata in data
30.09.2025, ha accertato che:
• la ricorrente ha maturato un'anzianità di servizio tale da collocarla nella fascia stipendiale 3-8 anni a partire dall'a.s. 2003/2004 e nella fascia 9-14 anni a partire dall'a.s. 2009/2010;
• le differenze retributive lorde maturate nel quinquennio antecedente alla data della diffida (21.01.2011) ammontano a € 4.378,87;
• gli interessi legali sulle differenze retributive ammontano a € 954,90;
• il maggior danno da svalutazione monetaria è stato quantificato in € 1.471,56;
• la differenza sul TFR è stata determinata in € 469,64.
Il totale complessivo dovuto alla ricorrente, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, è stato determinato in € 7.274,97.
La CTU, redatta con metodo analitico e nel rispetto dei criteri normativi e giurisprudenziali, non è stata oggetto di osservazioni da parte delle parti e risulta pienamente condivisibile.
3. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal , si osserva che la sentenza n. CP_1
1555/2018 ha già limitato il riconoscimento delle differenze retributive al quinquennio antecedente alla data della diffida (21.01.2011), sicché la domanda proposta nel presente giudizio si pone in continuità con il giudicato formatosi e non può ritenersi prescritta, essendo volta alla mera quantificazione del credito già riconosciuto.
4. Pertanto, la domanda della ricorrente deve essere accolta nei limiti delle risultanze della CTU.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che le differenze retributive spettanti alla ricorrente in esecuzione della sentenza n. 1555/2018 del Tribunale di Castrovillari ammontano a complessivi € 7.274,97 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali;
2 - condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 7.274,97, oltre accessori come per legge fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della ricorrente;
- pone a carico del resistente le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Castrovillari, 25/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniela Ciranni;
Parte_1
e
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
EN NE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 27.9.2022, docente Parte_1 di scuola secondaria di primo grado, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, chiedendo l'accertamento e la condanna al pagamento delle differenze retributive
[...] maturate in forza della sentenza n. 1555/2018 del Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.11.2018, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
La ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato dal 2000 al 2011, percependo sempre il trattamento economico iniziale (fascia 0-
2), e di essere stata immessa in ruolo il 1° settembre 2011. Con la citata sentenza n. 1555/2018, il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini economici, dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con l'Amministrazione scolastica, condannando il a riconoscere il livello CP_1 stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e a corrispondere le differenze retributive maturate, nei limiti del quinquennio antecedente alla data del 21.01.2011, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
1 Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione CP_1 quinquennale dei crediti retributivi e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda, sostenendo che la sentenza del 2018 non avrebbe disposto una condanna al pagamento, ma un mero accertamento del diritto, e che i conteggi allegati dalla ricorrente sarebbero errati per commistione tra istituti giuridici differenti (ricostruzione di carriera e valorizzazione del servizio preruolo).
2. È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con il compito di determinare quanto spettante alla ricorrente in esecuzione della sentenza n. 1555/2018. La CTU, depositata in data
30.09.2025, ha accertato che:
• la ricorrente ha maturato un'anzianità di servizio tale da collocarla nella fascia stipendiale 3-8 anni a partire dall'a.s. 2003/2004 e nella fascia 9-14 anni a partire dall'a.s. 2009/2010;
• le differenze retributive lorde maturate nel quinquennio antecedente alla data della diffida (21.01.2011) ammontano a € 4.378,87;
• gli interessi legali sulle differenze retributive ammontano a € 954,90;
• il maggior danno da svalutazione monetaria è stato quantificato in € 1.471,56;
• la differenza sul TFR è stata determinata in € 469,64.
Il totale complessivo dovuto alla ricorrente, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, è stato determinato in € 7.274,97.
La CTU, redatta con metodo analitico e nel rispetto dei criteri normativi e giurisprudenziali, non è stata oggetto di osservazioni da parte delle parti e risulta pienamente condivisibile.
3. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal , si osserva che la sentenza n. CP_1
1555/2018 ha già limitato il riconoscimento delle differenze retributive al quinquennio antecedente alla data della diffida (21.01.2011), sicché la domanda proposta nel presente giudizio si pone in continuità con il giudicato formatosi e non può ritenersi prescritta, essendo volta alla mera quantificazione del credito già riconosciuto.
4. Pertanto, la domanda della ricorrente deve essere accolta nei limiti delle risultanze della CTU.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che le differenze retributive spettanti alla ricorrente in esecuzione della sentenza n. 1555/2018 del Tribunale di Castrovillari ammontano a complessivi € 7.274,97 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali;
2 - condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 7.274,97, oltre accessori come per legge fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della ricorrente;
- pone a carico del resistente le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Castrovillari, 25/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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