CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 20/05/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
CUCULO ANTONIO, Giudice
in data 20/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 204/2023 depositato il 07/11/2023
proposto da
Comune di Trivento - Via Torretta 6 86029 Trivento CB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720220000660654000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720210001030853000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
E' presente il difensore del Comune di Trivento che riportandosi agli atti chiede accoglimento delle ragioni ivi esposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_2 presso lo studio del quale eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02720220000660654000 per omesso versamento di imposte della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) afferente l'anno 2014 per un importo pari ad
€ 735,88 notificata il 13/06/2022 dall'Agenzia Riscossione e la cartella di pagamento n.
02720210001030853000 per omesso versamento della Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) afferente l'anno
2008 per un importo € 3.081,46 notificata il 21/06/2022 dalla medesima Agenzia Riscossione.
In premessa il ricorrente ritenendo non dovute le somme indicate nelle cartelle eccepiva:
-Mancata notifica di qualunque atto prodromico alle cartelle di pagamento impugnate - Grave violazione al diritto di difesa.
Rappresentava, a tal proposito, che ancor prima della notifica delle cartelle, come previsto dall'art. 42 del
D.P.R. n.600/73, nel caso in cui sono riscontrate irregolarità o debenza nella fase di controllo degli adempimenti tributari, incombe, in capo all'Ente accertatore l'onere di informare il contribuente a mezzo di notifica di avviso di accertamento con dettagliata indicazione del debito e/o irregolarità ed anche le modalità di adempimento e le relative sanzioni essendo la cartella un titolo esecutivo attestante l'esistenza di un debito nei confronti dello Stato o di Enti Pubblici cui conseguono procedure esecutive nei confronti dei contribuenti. Precisava che la mancata ricezione di atti prima delle cartelle opposte determina la conseguente nullità del procedimento di riscossione.
-Intervenuta prescrizione del diritto di riscossione per decorso del termine.
Eccepiva, anche, l'intervenuta prescrizione del credito vantato non avendo ricevuto alcun atto teso alla sua interruzione rappresentando che, per i crediti dei Comuni, come sancito dall'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione
è quinquennale e non decennale deducendo, per tale motivo, la inesigibilità dei crediti relativi alle annualità
2008 e 2014;
-Decadenza dell'amministrazione - Nullità delle cartelle di pagamento impugnate per tardiva iscrizione a ruolo.
Deduceva, altresì, la decadenza del diritto di credito di cui agli atti impugnati atteso che le cartelle di pagamento dovevano essere notificate nel termine biennale essendo riferite alle annualità 2008 e 2014.
-Omessa indicazione del tasso di interessi applicato, nonché illegittimità nelle sanzioni, maggiorazioni e compensi per la riscossione -Mancanza della certezza e liquidità delle somme.
Rappresentava la illegittimità del calcolo degli intessi determinato in violazione della normativa. Eccepiva, inoltre, richiesta sui poteri del soggetto sottoscrittore dell'atto; difetto di motivazione e scarsa chiarezza degli atti ed omesso invio dell'avviso bonario esplicitando motivazioni volte alla delegittimazione degli atti impugnati.
Per gli esposti motivi, chiedeva, preliminarmente, la sospensione cautelare delle cartelle opposte e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della pretesa creditoria con conseguente annullamento delle cartelle con vittoria delle spese da attribuirsi al procuratore qualificatosi antistatario.
Si costituiva l'Agenzia Riscossione, a mezzo difensore, che, preliminarmente, sollevava parziale difetto di legittimazione passiva in merito agli atti prodromici alle cartelle dovendo le dedotte doglianze essere rivolte al Comune di Trivento quale Ente creditore e litisconsorte destinatario delle suddette doglianze che non risulta parte del processo e del quale chiedeva la sua chiamata in causa al fine di essere manlevata da responsabilità non ascrivibili all'Agenzia medesima.
Nel merito, deduceva che le cesure che precedono la formazione e la consegna del ruolo devono opporsi all'Ente impositore essendo di competenza dell'Agenzia Riscossione, unicamente, la successiva fase di riscossione.
Quanto alle doglianze di parte ricorrente ne rilevava l'assoluta infondatezza opponendo motivazioni in merito a ciascuna di esse concludendo con le seguenti richieste:
-in via preliminare, l'accertamento e la dichiarazione, previo rigetto della richiesta di sospensiva, per assoluto difetto dei presupposti di legge, il parziale difetto di legittimazione passiva dell'Ente della riscossione in relazione alle eccezioni del ricorrente;
-nel merito, la dichiarazione di legittimità degli atti notificati dall'Agenzia Riscossione con conseguente rigetto delle domande del ricorrente in quanto destituite di fondamento;
-nel merito ed in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, l'accertamento della estraneità dell'Agenzia Riscossione per gli atti prodromici con disposizione di chiamata in causa dell'Ente accertatore. Il tutto unitamente a condanna alle spese processuali.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 407/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Campobasso, si concludeva con accoglimento del ricorso, condanna del Comune di Trivento alle spese liquidate in € 1.700,00 oltre quanto dovuto per legge e compensazione delle spese nei confronti dell'Agenzia Riscossione.
La sentenza veniva impugnata dal Comune di Trivento a mezzo del medesimo difensore che chiedeva sua riforma integrale per gli addotti motivi.
Preliminarmente, l'appellante eccepiva, la nullità della sentenza per mancato rispetto del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado rappresentando che l'udienza di trattazione della controversia si era tenuta in data antecedente allo spirare del termine per la costituzione in giudizio del Comune chiamato in causa dalla resistente Agenzia Riscossione, e che, per tale motivo, la costituzione in giudizio avveniva successivamente alla trattazione con grave lesione del diritto alla difesa.
Nel merito, lamentava l'erroneità di quanto sostenuto nella sentenza atteso che gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle impugnate erano stati regolarmente e tempestivamente notificati al contribuente rendendosi definitivi per mancata impugnazione cui conseguiva la tempestività della formazione e della consegna all'Agente della riscossione dei ruoli.
Concludeva, per gli esposti motivi, con domanda di remissione della causa alla Corte di Giustizia di I° grado di Campobasso per violazione del principio del contraddittorio ex art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs n. 546/1992 o, in subordine, in caso di mancata remissione chiedeva, in applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello, la riforma della sentenza appellata con conferma delle richieste contenute nelle cartelle opposte, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si costituivano in questo grado di giudizio né il contribuente Resistente_1 nè l'Agenzia Riscossione.
L'udienza di discussione veniva celebrata pubblicamente in presenza del difensore del Comune di Trivento il quale riportandosi agli atti insisteva nell'accoglimento delle esposte ragioni.
A seguito discussione camerale il procedimento veniva assegnato a sentenza.
Successivamente:
- visto il ritardo del relatore nella redazione della sentenza;
- tenuto conto delle dimissioni del giudice relatore Porcaro, dimissioni ratificate;
- visto il decreto prot. n. 9998 del 27.11.2025 del Presidente f.f., dott. Antonio Clemente, della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, ove per i singoli appelli, nei cui rispettivi fascicoli non era stata depositata la sentenza, si dispone la riassegnazione degli stessi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai
Giudici componenti di collegio;
- visti gli artt. 276 ultimo comma c.p.c. e 118 ultimo comma disp. att. c.p.c.;
- considerato che, per l'appello RGA n.204/2023, il Presidente del Collegio è la Dott.ssa Carmela Di Lorenzo;
- il Presidente f.f. della Sezione 2, Avv. Liberatore Nominativo_1, assegna, con decreto n. 201/2025 del 03/12/2025 dep. il 05/12/2025 alla Dott.ssa Carmela Di Lorenzo, Presidente del Collegio giudicante, la stesura della motivazione della sentenza in qualità di Giudice estensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise ritiene accogliere l'appello, e di conseguenza riforma la sentenza impugnata.
Oggetto del contendere concerne due cartelle di pagamento con le quali veniva richiesto dal Comune di
Trivento il pagamento delle imposte TASI anno 2014 e TARSU anno 2008, nelle misure innanzi indicate, ritenute illegittime dal ricorrente per mancata notifica di atti prodromici alle stesse.
In via pregiudiziale occorre pronuncia sulla preliminare eccezione avanzata dall'appellante in merito alla violazione del contraddittorio avvenuto nel primo giudizio e per la quale l'appellante chiede la rimessione della causa ex. art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 546/1992 o, in subordine, la trattazione nel merito in considerazione dell'effetto devolutivo dell'appello.
Il Collegio ritiene accogliere la richiesta subordinata di trattazione dell'appello nel merito in virtù del principio dell'effetto devolutivo.
Ripercorrendo l'intera vicenda deve rilevarsi che la sentenza di primo grado deve essere riformata integralmente per quanto andrà ad esplicitarsi.
Nei confronti delle cartelle notificate dall'Agenzia Riscossione il ricorrente, opponendosi alle stesse evocava in giudizio l'Agenzia Riscossione con ricorso prodotto in data 08/09/2022 a mezzo del quale avanzava richiesta di annullamento delle stesse sostenendo che la mancata ricezione di atti propedeutici avrebbe comportato decadenza e prescrizione delle pretese in esse contenute.
L'Agenzia Riscossione, costituitasi in giudizio in data 4 aprile 2023 invocava il proprio carente difetto di legittimazione passiva essendo chiamata a rispondere dei soli vizi attinenti il processo notificatorio e che le doglianze contenute nel ricorso in merito agli atti propedeutici dovevano essere rivolte al Comune di
Trivento quale Ente impositore che non risultava parte del processo chiedendone la chiamata in causa quale litisconsorte necessario.
Seguiva in data 6 giugno 2023 la costituzione in giudizio del Comune di Trivento che in contestazione delle doglianze opposte nei propri confronti ne chiedeva il rigetto per mancata destituzione provvedendo a fornire prova contraria.
Il procedimento di primo grado veniva definito con sentenza n. 407/2023 pronunciata il 1° giugno 2023 che accoglieva il ricorso per mancata prova in giudizio in merito alle sollevate censure degli atti prodromici da parte del Comune che veniva condannato alle spese liquidate in € 1.700,00 oltre oneri. Tale sentenza veniva notificata al Comune dall'Agenzia Riscossione in data 9 agosto 2023 e, regolarmente, opposta in appello.
Le motivazioni sollevate dall'appellante in merito alla sentenza per il mancato contraddittorio sono da accogliere considerato che, alla luce delle risultanze processuali, al Comune era stata inviata solo la chiamata in causa del 4 aprile 2023 e non già l'avviso di trattazione della richiesta di sospensiva decisa all'udienza fissata al 6 aprile 2023 con rinvio della trattazione nel merito all'udienza del 1°giugno 2023.
Il Comune, non ricevendo l'avviso di trattazione dell'istanza cautelare ma, unicamente, la chiamata in causa avvenuta il 4 aprile 2023 provvedeva a costituirsi in giudizio nel termine dei 60 giorni dalla chiamata in causa come previsto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992.
Con l'istanza cautelare decisa all'udienza del 06/04/2023 con ordinanza n. 131/2023 depositata il 17/04/2023 il Collegio accoglieva la medesima con rinvio della trattazione del merito all'udienza fissata al 1° giugno
2023. Ordinanza della quale il Comune non conosceva l'esistenza per mancata notifica della trattazione dell'udienza nella quale si trattava la sospensiva.
Invero, deve osservarsi che all'udienza del 06/04/2023 l'Agenzia Riscossione depositava la pec con la quale veniva chiamato in causa il Comune, situazione sfuggita al Collegio che, non accorgendosi della chiamata in causa, nel fissare l'udienza di merito al 1° giugno 2023 non teneva conto del termine dei 60 giorni per la costituzione in giudizio come previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 546/1992; omissione ripetuta anche nell'udienza di trattazione del merito con lesione del costituzionale diritto alla difesa per il Comune che, comunque, si costituiva in giudizio in data 05/06/2023 quindi, dopo la l'udienza di trattazione del merito avvenuta il 1°giugno 2023 nella quale oltre a non aver potuto difendersi era stato condannato ingiustamente anche alle spese.
Per i dedotti motivi trova accoglimento la richiesta subordinata dell'appellante di trattazione nel merito della controversia.
Alla stregua di quanto prodotto dal Comune deve confermarsi la legittimità dei recuperi come effettuati con le cartelle opposte, e, di conseguenza, la sentenza deve essere integralmente riformata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente deve rilevarsi che gli atti prodromici alle cartelle impugnate, ossia gli avvisi di accertamento, risultano regolarmente notificati secondo previsione normativa.
Rileva, in premessa, il Collegio che per i tributi locali sono previsti termini accertativi di decadenza e non già di prescrizione, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, e, nella fattispecie, deve ammettersi che il termine decadenziale risulta rispettato.
Invero, per espressa previsione dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
L'avviso di accertamento TASI afferente l'anno 2014 è stato notificato in data 9 settembre 2019 (doc. 3 fascicolo processuale 1°), ovvero entro il termine quinquennale stabilito del diritto all'accertamento secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 e, pertanto, non è intervenuta, per esso, alcuna decadenza.
La mancata opposizione da parte del contribuente ne ha determinato la definitività e la conseguente formazione del ruolo avvenuta il 17 gennaio 2022 e, quindi, nel rispetto del termine triennale secondo la previsione dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.” (doc. 4).
Lo stesso è stato preso in consegna dall'Agenzia Riscossione che ha notificato la cartella in data 13/06/2022.
Quanto all'avviso di accertamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno di imposta 2008 deve rappresentarsi che lo stesso risulta notificato in data 30 dicembre 2013 (doc. 5), entro il termine quinquennale.
Tale avviso non opposto ha determinato la sua definitività e la conseguente ingiunzione fiscale è stata notificata il 12 novembre 2015 (doc. 6) e, pertanto, nel termine triennale di cui all'art. 1, comma 163, della
L. 296/2006.
La relativa formazione del ruolo avvenuta il 16/12/2020 risulta tempestiva (doc. 7) atteso che il recupero coattivo è avvenuto nel termine decennale. Lo stesso è stato preso in consegna dall'Agenzia Riscossione che ha provveduto alla notifica della relativa cartella avvenuta in data 01/07/2022 tenuto conto della sospensione dei termini per la disciplina emergenziale di cui al D.L. n. 18/2020.
Risulta da prove documentali in atti che gli avvisi di accertamento prodromici e le cartelle di pagamento, oggetto dell'odierno contendere, risultano tutti regolarmente notificati al contribuente a mezzo Servizio postale e che le raccomandate sono state tutte, regolarmente, ritirate e, pertanto, conosciute dal contribuente.
Le ulteriori censure sollevate nel ricorso introduttivo, oltre che prive di fondatezza restano assorbite dalla declaratoria di legittimità delle richieste avanzate dal Comune.
Quanto alle spese ritiene il Collegio compensarle per entrambi i gradi di giudizio di merito attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Molise accoglie l'appello. Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Campobasso il 20 maggio 2024
Il Presidente est.
dott.ssa Di Lorenzo Carmela
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 20/05/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
CUCULO ANTONIO, Giudice
in data 20/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 204/2023 depositato il 07/11/2023
proposto da
Comune di Trivento - Via Torretta 6 86029 Trivento CB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720220000660654000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720210001030853000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
E' presente il difensore del Comune di Trivento che riportandosi agli atti chiede accoglimento delle ragioni ivi esposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_2 presso lo studio del quale eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02720220000660654000 per omesso versamento di imposte della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) afferente l'anno 2014 per un importo pari ad
€ 735,88 notificata il 13/06/2022 dall'Agenzia Riscossione e la cartella di pagamento n.
02720210001030853000 per omesso versamento della Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) afferente l'anno
2008 per un importo € 3.081,46 notificata il 21/06/2022 dalla medesima Agenzia Riscossione.
In premessa il ricorrente ritenendo non dovute le somme indicate nelle cartelle eccepiva:
-Mancata notifica di qualunque atto prodromico alle cartelle di pagamento impugnate - Grave violazione al diritto di difesa.
Rappresentava, a tal proposito, che ancor prima della notifica delle cartelle, come previsto dall'art. 42 del
D.P.R. n.600/73, nel caso in cui sono riscontrate irregolarità o debenza nella fase di controllo degli adempimenti tributari, incombe, in capo all'Ente accertatore l'onere di informare il contribuente a mezzo di notifica di avviso di accertamento con dettagliata indicazione del debito e/o irregolarità ed anche le modalità di adempimento e le relative sanzioni essendo la cartella un titolo esecutivo attestante l'esistenza di un debito nei confronti dello Stato o di Enti Pubblici cui conseguono procedure esecutive nei confronti dei contribuenti. Precisava che la mancata ricezione di atti prima delle cartelle opposte determina la conseguente nullità del procedimento di riscossione.
-Intervenuta prescrizione del diritto di riscossione per decorso del termine.
Eccepiva, anche, l'intervenuta prescrizione del credito vantato non avendo ricevuto alcun atto teso alla sua interruzione rappresentando che, per i crediti dei Comuni, come sancito dall'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione
è quinquennale e non decennale deducendo, per tale motivo, la inesigibilità dei crediti relativi alle annualità
2008 e 2014;
-Decadenza dell'amministrazione - Nullità delle cartelle di pagamento impugnate per tardiva iscrizione a ruolo.
Deduceva, altresì, la decadenza del diritto di credito di cui agli atti impugnati atteso che le cartelle di pagamento dovevano essere notificate nel termine biennale essendo riferite alle annualità 2008 e 2014.
-Omessa indicazione del tasso di interessi applicato, nonché illegittimità nelle sanzioni, maggiorazioni e compensi per la riscossione -Mancanza della certezza e liquidità delle somme.
Rappresentava la illegittimità del calcolo degli intessi determinato in violazione della normativa. Eccepiva, inoltre, richiesta sui poteri del soggetto sottoscrittore dell'atto; difetto di motivazione e scarsa chiarezza degli atti ed omesso invio dell'avviso bonario esplicitando motivazioni volte alla delegittimazione degli atti impugnati.
Per gli esposti motivi, chiedeva, preliminarmente, la sospensione cautelare delle cartelle opposte e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della pretesa creditoria con conseguente annullamento delle cartelle con vittoria delle spese da attribuirsi al procuratore qualificatosi antistatario.
Si costituiva l'Agenzia Riscossione, a mezzo difensore, che, preliminarmente, sollevava parziale difetto di legittimazione passiva in merito agli atti prodromici alle cartelle dovendo le dedotte doglianze essere rivolte al Comune di Trivento quale Ente creditore e litisconsorte destinatario delle suddette doglianze che non risulta parte del processo e del quale chiedeva la sua chiamata in causa al fine di essere manlevata da responsabilità non ascrivibili all'Agenzia medesima.
Nel merito, deduceva che le cesure che precedono la formazione e la consegna del ruolo devono opporsi all'Ente impositore essendo di competenza dell'Agenzia Riscossione, unicamente, la successiva fase di riscossione.
Quanto alle doglianze di parte ricorrente ne rilevava l'assoluta infondatezza opponendo motivazioni in merito a ciascuna di esse concludendo con le seguenti richieste:
-in via preliminare, l'accertamento e la dichiarazione, previo rigetto della richiesta di sospensiva, per assoluto difetto dei presupposti di legge, il parziale difetto di legittimazione passiva dell'Ente della riscossione in relazione alle eccezioni del ricorrente;
-nel merito, la dichiarazione di legittimità degli atti notificati dall'Agenzia Riscossione con conseguente rigetto delle domande del ricorrente in quanto destituite di fondamento;
-nel merito ed in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, l'accertamento della estraneità dell'Agenzia Riscossione per gli atti prodromici con disposizione di chiamata in causa dell'Ente accertatore. Il tutto unitamente a condanna alle spese processuali.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 407/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Campobasso, si concludeva con accoglimento del ricorso, condanna del Comune di Trivento alle spese liquidate in € 1.700,00 oltre quanto dovuto per legge e compensazione delle spese nei confronti dell'Agenzia Riscossione.
La sentenza veniva impugnata dal Comune di Trivento a mezzo del medesimo difensore che chiedeva sua riforma integrale per gli addotti motivi.
Preliminarmente, l'appellante eccepiva, la nullità della sentenza per mancato rispetto del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado rappresentando che l'udienza di trattazione della controversia si era tenuta in data antecedente allo spirare del termine per la costituzione in giudizio del Comune chiamato in causa dalla resistente Agenzia Riscossione, e che, per tale motivo, la costituzione in giudizio avveniva successivamente alla trattazione con grave lesione del diritto alla difesa.
Nel merito, lamentava l'erroneità di quanto sostenuto nella sentenza atteso che gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle impugnate erano stati regolarmente e tempestivamente notificati al contribuente rendendosi definitivi per mancata impugnazione cui conseguiva la tempestività della formazione e della consegna all'Agente della riscossione dei ruoli.
Concludeva, per gli esposti motivi, con domanda di remissione della causa alla Corte di Giustizia di I° grado di Campobasso per violazione del principio del contraddittorio ex art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs n. 546/1992 o, in subordine, in caso di mancata remissione chiedeva, in applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello, la riforma della sentenza appellata con conferma delle richieste contenute nelle cartelle opposte, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si costituivano in questo grado di giudizio né il contribuente Resistente_1 nè l'Agenzia Riscossione.
L'udienza di discussione veniva celebrata pubblicamente in presenza del difensore del Comune di Trivento il quale riportandosi agli atti insisteva nell'accoglimento delle esposte ragioni.
A seguito discussione camerale il procedimento veniva assegnato a sentenza.
Successivamente:
- visto il ritardo del relatore nella redazione della sentenza;
- tenuto conto delle dimissioni del giudice relatore Porcaro, dimissioni ratificate;
- visto il decreto prot. n. 9998 del 27.11.2025 del Presidente f.f., dott. Antonio Clemente, della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, ove per i singoli appelli, nei cui rispettivi fascicoli non era stata depositata la sentenza, si dispone la riassegnazione degli stessi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai
Giudici componenti di collegio;
- visti gli artt. 276 ultimo comma c.p.c. e 118 ultimo comma disp. att. c.p.c.;
- considerato che, per l'appello RGA n.204/2023, il Presidente del Collegio è la Dott.ssa Carmela Di Lorenzo;
- il Presidente f.f. della Sezione 2, Avv. Liberatore Nominativo_1, assegna, con decreto n. 201/2025 del 03/12/2025 dep. il 05/12/2025 alla Dott.ssa Carmela Di Lorenzo, Presidente del Collegio giudicante, la stesura della motivazione della sentenza in qualità di Giudice estensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise ritiene accogliere l'appello, e di conseguenza riforma la sentenza impugnata.
Oggetto del contendere concerne due cartelle di pagamento con le quali veniva richiesto dal Comune di
Trivento il pagamento delle imposte TASI anno 2014 e TARSU anno 2008, nelle misure innanzi indicate, ritenute illegittime dal ricorrente per mancata notifica di atti prodromici alle stesse.
In via pregiudiziale occorre pronuncia sulla preliminare eccezione avanzata dall'appellante in merito alla violazione del contraddittorio avvenuto nel primo giudizio e per la quale l'appellante chiede la rimessione della causa ex. art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 546/1992 o, in subordine, la trattazione nel merito in considerazione dell'effetto devolutivo dell'appello.
Il Collegio ritiene accogliere la richiesta subordinata di trattazione dell'appello nel merito in virtù del principio dell'effetto devolutivo.
Ripercorrendo l'intera vicenda deve rilevarsi che la sentenza di primo grado deve essere riformata integralmente per quanto andrà ad esplicitarsi.
Nei confronti delle cartelle notificate dall'Agenzia Riscossione il ricorrente, opponendosi alle stesse evocava in giudizio l'Agenzia Riscossione con ricorso prodotto in data 08/09/2022 a mezzo del quale avanzava richiesta di annullamento delle stesse sostenendo che la mancata ricezione di atti propedeutici avrebbe comportato decadenza e prescrizione delle pretese in esse contenute.
L'Agenzia Riscossione, costituitasi in giudizio in data 4 aprile 2023 invocava il proprio carente difetto di legittimazione passiva essendo chiamata a rispondere dei soli vizi attinenti il processo notificatorio e che le doglianze contenute nel ricorso in merito agli atti propedeutici dovevano essere rivolte al Comune di
Trivento quale Ente impositore che non risultava parte del processo chiedendone la chiamata in causa quale litisconsorte necessario.
Seguiva in data 6 giugno 2023 la costituzione in giudizio del Comune di Trivento che in contestazione delle doglianze opposte nei propri confronti ne chiedeva il rigetto per mancata destituzione provvedendo a fornire prova contraria.
Il procedimento di primo grado veniva definito con sentenza n. 407/2023 pronunciata il 1° giugno 2023 che accoglieva il ricorso per mancata prova in giudizio in merito alle sollevate censure degli atti prodromici da parte del Comune che veniva condannato alle spese liquidate in € 1.700,00 oltre oneri. Tale sentenza veniva notificata al Comune dall'Agenzia Riscossione in data 9 agosto 2023 e, regolarmente, opposta in appello.
Le motivazioni sollevate dall'appellante in merito alla sentenza per il mancato contraddittorio sono da accogliere considerato che, alla luce delle risultanze processuali, al Comune era stata inviata solo la chiamata in causa del 4 aprile 2023 e non già l'avviso di trattazione della richiesta di sospensiva decisa all'udienza fissata al 6 aprile 2023 con rinvio della trattazione nel merito all'udienza del 1°giugno 2023.
Il Comune, non ricevendo l'avviso di trattazione dell'istanza cautelare ma, unicamente, la chiamata in causa avvenuta il 4 aprile 2023 provvedeva a costituirsi in giudizio nel termine dei 60 giorni dalla chiamata in causa come previsto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992.
Con l'istanza cautelare decisa all'udienza del 06/04/2023 con ordinanza n. 131/2023 depositata il 17/04/2023 il Collegio accoglieva la medesima con rinvio della trattazione del merito all'udienza fissata al 1° giugno
2023. Ordinanza della quale il Comune non conosceva l'esistenza per mancata notifica della trattazione dell'udienza nella quale si trattava la sospensiva.
Invero, deve osservarsi che all'udienza del 06/04/2023 l'Agenzia Riscossione depositava la pec con la quale veniva chiamato in causa il Comune, situazione sfuggita al Collegio che, non accorgendosi della chiamata in causa, nel fissare l'udienza di merito al 1° giugno 2023 non teneva conto del termine dei 60 giorni per la costituzione in giudizio come previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 546/1992; omissione ripetuta anche nell'udienza di trattazione del merito con lesione del costituzionale diritto alla difesa per il Comune che, comunque, si costituiva in giudizio in data 05/06/2023 quindi, dopo la l'udienza di trattazione del merito avvenuta il 1°giugno 2023 nella quale oltre a non aver potuto difendersi era stato condannato ingiustamente anche alle spese.
Per i dedotti motivi trova accoglimento la richiesta subordinata dell'appellante di trattazione nel merito della controversia.
Alla stregua di quanto prodotto dal Comune deve confermarsi la legittimità dei recuperi come effettuati con le cartelle opposte, e, di conseguenza, la sentenza deve essere integralmente riformata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente deve rilevarsi che gli atti prodromici alle cartelle impugnate, ossia gli avvisi di accertamento, risultano regolarmente notificati secondo previsione normativa.
Rileva, in premessa, il Collegio che per i tributi locali sono previsti termini accertativi di decadenza e non già di prescrizione, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, e, nella fattispecie, deve ammettersi che il termine decadenziale risulta rispettato.
Invero, per espressa previsione dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
L'avviso di accertamento TASI afferente l'anno 2014 è stato notificato in data 9 settembre 2019 (doc. 3 fascicolo processuale 1°), ovvero entro il termine quinquennale stabilito del diritto all'accertamento secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 e, pertanto, non è intervenuta, per esso, alcuna decadenza.
La mancata opposizione da parte del contribuente ne ha determinato la definitività e la conseguente formazione del ruolo avvenuta il 17 gennaio 2022 e, quindi, nel rispetto del termine triennale secondo la previsione dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.” (doc. 4).
Lo stesso è stato preso in consegna dall'Agenzia Riscossione che ha notificato la cartella in data 13/06/2022.
Quanto all'avviso di accertamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno di imposta 2008 deve rappresentarsi che lo stesso risulta notificato in data 30 dicembre 2013 (doc. 5), entro il termine quinquennale.
Tale avviso non opposto ha determinato la sua definitività e la conseguente ingiunzione fiscale è stata notificata il 12 novembre 2015 (doc. 6) e, pertanto, nel termine triennale di cui all'art. 1, comma 163, della
L. 296/2006.
La relativa formazione del ruolo avvenuta il 16/12/2020 risulta tempestiva (doc. 7) atteso che il recupero coattivo è avvenuto nel termine decennale. Lo stesso è stato preso in consegna dall'Agenzia Riscossione che ha provveduto alla notifica della relativa cartella avvenuta in data 01/07/2022 tenuto conto della sospensione dei termini per la disciplina emergenziale di cui al D.L. n. 18/2020.
Risulta da prove documentali in atti che gli avvisi di accertamento prodromici e le cartelle di pagamento, oggetto dell'odierno contendere, risultano tutti regolarmente notificati al contribuente a mezzo Servizio postale e che le raccomandate sono state tutte, regolarmente, ritirate e, pertanto, conosciute dal contribuente.
Le ulteriori censure sollevate nel ricorso introduttivo, oltre che prive di fondatezza restano assorbite dalla declaratoria di legittimità delle richieste avanzate dal Comune.
Quanto alle spese ritiene il Collegio compensarle per entrambi i gradi di giudizio di merito attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Molise accoglie l'appello. Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Campobasso il 20 maggio 2024
Il Presidente est.
dott.ssa Di Lorenzo Carmela