Articolo 67 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 66Articolo 68
Versione
1 giugno 1983
Art. 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296 , gli articoli 301 , 302 , 303 , 308 e 310 del codice civile .
E' abrogato altresi' il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile .
Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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