Art. 22.
Allorche' sara' avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi antincendi nei modi previsti dall'articolo 19 della presente legge, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469 , relativamente alle assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovra' essere versato alla regione Valle d'Aosta o direttamente alla cassa antincendi che detta regione istituisce.
Allorche' sara' avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi antincendi nei modi previsti dall'articolo 19 della presente legge, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469 , relativamente alle assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovra' essere versato alla regione Valle d'Aosta o direttamente alla cassa antincendi che detta regione istituisce.