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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado per scioglimento del matrimonio (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 473 bis.49. c.p.c.) iscritto al R.G. N.
3076/2023, introdotto da
, rappresentata e difesa dall'avv. THOMASER GIUSEPPE e dall'avv. Parte_1
UNTERBERGER JULIANE giusta delega in atti, presso il cui studio in CORSO LIBERTA' 50 in
39012 MERANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BIASETTI DAVID giusta delega in atti, presso il cui CP_1
studio in VIA LEONARDO DA VINCI 10 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate concordemente dalle parti all'udienza del 27/05/2025: “Voglia il Tribunale di Bolzano dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Porto Azzurro (LI) il 20/05/2006 tra
, nata a [...] il [...], Parte_1
pagina 1 di 5 e
, nato a [...] il [...], CP_1
e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Azzurro (LI) sub numero 3, parte II, Serie C, Ufficio 1, dell'anno 2006 disponendo che il divorzio sia regolamentato dalle seguenti condizioni:
Pers 1) I figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso. Le Per_1 Per_3
decisioni della vita quotidiana saranno prese da quel genitore presso il quale i figli si trovano. Le decisioni di maggiore importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
2) I figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e Persona_4 Per_5 Persona_6
(nata il [...]) sono collocati prevalentemente presso la madre , presso la Parte_1
cui abitazione di Bolzano, viale Druso 67/9 manterranno la loro residenza anagrafica.
3) Salvo diverso accordo dei genitori (da documentare per iscritto, ad es. via sms, comunicazione whatsapp o email), il padre vedrà i figli secondo i seguenti termini e modalità:
a) ogni fine settimana alternato dal venerdì uscita scuola (se non c'è scuola dalle ore 13:00) fino al lunedì mattina inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00); ogni martedì uscita scuola (se non
c'è scuola dalle ore 13:00) fino a mercoledì inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00);
b) durante le vacanze di Natale in via alternata di anno in anno, la prima settimana (24.12 – 31.12. ore
12) o la seconda settimana (31.12. ore 12 - 06.01.); in ogni caso i figli trascorreranno in via alternata di anno in anno la cena del 24.12 presso l'un genitore ed il pranzo del 25.12 presso l'altro genitore;
in via alternata le vacanze di carnevale, Pasqua e GN (GN 2025 presso la madre, carnevale 2026 presso il padre, Pasqua 2026 presso la madre, GN 2026 presso il padre e così via). I periodi di ferie si intendono terminati la sera (ore 19:00) del giorno precedente a quello dell'inizio scuola;
c) due settimane durante le vacanze estive da concordare entro il 31.03. di ogni anno.
4) Il padre è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_3
un importo mensile di Euro 400,00 per ciascuno di detti figli e a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Min un importo mensile di Euro 300,00 e quindi complessivamente € 1.100,00 mensili. L'importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Astat della Provincia di Bolzano con base ottobre 2023 e prima rivalutazione a novembre 2024 e dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto
pagina 2 di 5 corrente intestato alla madre . I genitori dovranno dar modo ai figli di poter Parte_1 utilizzare il vestiario comprato dai singoli genitori anche quando sono con l'altro genitore.
5) Le spese straordinarie per i figli, ivi comprese le spese per il convitto / sistemazione abitativa di Pers
saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Il contributo provinciale per
Pers il convitto / sistemazione abitativa di verrà richiesto dalla sig.ra e, una volta percepito, Parte_1
CP_ verrà diviso al 50% col sig. . I materiali ed attrezzature sportive per i figli vengono acquistati con spesa divisa al 50% tra i genitori. Il contributo dell'associazione Sporthilfe verrà versato direttamente Pers sul conto corrente intestato al figlio e verrà da lui utilizzato per la sua attività sportiva e i relativi materiali. Per il resto si richiama il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 26.11.2024.
6) L'assegno unico universale ed altri eventuali contributi pubblici per i figli spettano al 100% alla madre, mentre le detrazioni fiscali per i figli potranno essere fatte valere dai genitori in ragione del 50
% ciascuno.
7) Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio patrocinio legale. I procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dalla Legge Professionale.”
e dal Pubblico Ministero in data 31/05/2025-03/06/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha introdotto il presente procedimento nel quale ha Parte_1
proposto ai sensi dell'art. 473 bis.49. c.p.c. domanda di separazione giudiziale cumulativamente a domanda di divorzio. Il resistente si è costituito in giudizio. Nel corso del procedimento le CP_1
parti hanno formulato conclusioni concordi in punto separazione personale e rispettive condizioni di separazione sicché questo Tribunale con sentenza n. 363/2025 di data 3/4/2025, pubblicata il giorno
8/4/2025, ha pronunciato la separazione giudiziale delle parti alle condizioni da loro concordemente proposte. La sentenza è passata in giudicato. Il presente processo è stato quindi proseguito ai fini della dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, che viene appunto, dichiarato con la presente sentenza che si pronuncia sulle conclusioni concordi formulate dalle parti come sopra riportate;
il pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi delle parti.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla prima comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato nella fase procedimentale riguardante la separazione (cha ha avuto luogo in data 08/01/2025) le parti non hanno più ripreso a convivere. È stata altresí verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere pagina 3 di 5 di mantenimento o ripresa della comunione coniugale. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio come richiesto dalle parti.
Le condizioni concordi di divorzio, infine formulate dalle parti, appaiono congrue e rispettose dei preminenti interessi dei figli;
alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente.
In punto spese di lite si osserva che le stesse vanno compensate tra le parti come da loro richiesta.
Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale avendo i coniugi ed i figli la loro residenza o il loro domicilio nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 473 bis.47 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Porto Azzurro (LI) il 20/05/2006 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Azzurro (LI), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 3, Parte II, Serie C, ufficio 1, anno 2006, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
Pers 1) I figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso. Le Per_1 Per_3
decisioni della vita quotidiana saranno prese da quel genitore presso il quale i figli si trovano. Le decisioni di maggiore importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
2) I figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e Persona_4 Per_5 Persona_6
(nata il [...]) sono collocati prevalentemente presso la madre , presso la cui Parte_1
abitazione di Bolzano, viale Druso 67/9 manterranno la loro residenza anagrafica.
3) Salvo diverso accordo dei genitori (da documentare per iscritto, ad es. via sms, comunicazione whatsapp o email), il padre vedrà i figli secondo i seguenti termini e modalità:
a) ogni fine settimana alternato dal venerdì uscita scuola (se non c'è scuola dalle ore 13:00) fino al lunedì mattina inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00); ogni martedì uscita scuola (se non c'è scuola dalle ore 13:00) fino a mercoledì inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00);
b) durante le vacanze di Natale in via alternata di anno in anno, la prima settimana (24.12 – 31.12. ore
12) o la seconda settimana (31.12. ore 12 - 06.01.); in ogni caso i figli trascorreranno in via alternata di pagina 4 di 5 anno in anno la cena del 24.12 presso l'un genitore ed il pranzo del 25.12 presso l'altro genitore;
in via alternata le vacanze di carnevale, Pasqua e GN (GN 2025 presso la madre, carnevale
2026 presso il padre, Pasqua 2026 presso la madre, GN 2026 presso il padre e così via). I periodi di ferie si intendono terminati la sera (ore 19:00) del giorno precedente a quello dell'inizio scuola;
c) due settimane durante le vacanze estive da concordare entro il 31.03. di ogni anno.
4) Il padre è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_3
un importo mensile di Euro 400,00 per ciascuno di detti figli e a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Min un importo mensile di Euro 300,00 e quindi complessivamente € 1.100,00 mensili. L'importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Astat della
Provincia di Bolzano con base ottobre 2023 e prima rivalutazione a novembre 2024 e dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre . I genitori dovranno dar modo ai figli di poter utilizzare il Parte_1 vestiario comprato dai singoli genitori anche quando sono con l'altro genitore.
Pers 5) Le spese straordinarie per i figli, ivi comprese le spese per il convitto / sistemazione abitativa di saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Il contributo provinciale per il Pers convitto / sistemazione abitativa di verrà richiesto dalla sig.ra e, una volta percepito, Parte_1
CP_ verrà diviso al 50% col sig. . I materiali ed attrezzature sportive per i figli vengono acquistati con spesa divisa al 50% tra i genitori. Il contributo dell'associazione Sporthilfe verrà versato direttamente Pers sul conto corrente intestato al figlio e verrà da lui utilizzato per la sua attività sportiva e i relativi materiali. Per il resto si richiama il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 26.11.2024.
6) L'assegno unico universale ed altri eventuali contributi pubblici per i figli spettano al 100% alla madre, mentre le detrazioni fiscali per i figli potranno essere fatte valere dai genitori in ragione del 50
% ciascuno.
7) Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio patrocinio legale. I procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dalla Legge Professionale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 11/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado per scioglimento del matrimonio (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 473 bis.49. c.p.c.) iscritto al R.G. N.
3076/2023, introdotto da
, rappresentata e difesa dall'avv. THOMASER GIUSEPPE e dall'avv. Parte_1
UNTERBERGER JULIANE giusta delega in atti, presso il cui studio in CORSO LIBERTA' 50 in
39012 MERANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BIASETTI DAVID giusta delega in atti, presso il cui CP_1
studio in VIA LEONARDO DA VINCI 10 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate concordemente dalle parti all'udienza del 27/05/2025: “Voglia il Tribunale di Bolzano dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Porto Azzurro (LI) il 20/05/2006 tra
, nata a [...] il [...], Parte_1
pagina 1 di 5 e
, nato a [...] il [...], CP_1
e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Azzurro (LI) sub numero 3, parte II, Serie C, Ufficio 1, dell'anno 2006 disponendo che il divorzio sia regolamentato dalle seguenti condizioni:
Pers 1) I figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso. Le Per_1 Per_3
decisioni della vita quotidiana saranno prese da quel genitore presso il quale i figli si trovano. Le decisioni di maggiore importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
2) I figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e Persona_4 Per_5 Persona_6
(nata il [...]) sono collocati prevalentemente presso la madre , presso la Parte_1
cui abitazione di Bolzano, viale Druso 67/9 manterranno la loro residenza anagrafica.
3) Salvo diverso accordo dei genitori (da documentare per iscritto, ad es. via sms, comunicazione whatsapp o email), il padre vedrà i figli secondo i seguenti termini e modalità:
a) ogni fine settimana alternato dal venerdì uscita scuola (se non c'è scuola dalle ore 13:00) fino al lunedì mattina inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00); ogni martedì uscita scuola (se non
c'è scuola dalle ore 13:00) fino a mercoledì inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00);
b) durante le vacanze di Natale in via alternata di anno in anno, la prima settimana (24.12 – 31.12. ore
12) o la seconda settimana (31.12. ore 12 - 06.01.); in ogni caso i figli trascorreranno in via alternata di anno in anno la cena del 24.12 presso l'un genitore ed il pranzo del 25.12 presso l'altro genitore;
in via alternata le vacanze di carnevale, Pasqua e GN (GN 2025 presso la madre, carnevale 2026 presso il padre, Pasqua 2026 presso la madre, GN 2026 presso il padre e così via). I periodi di ferie si intendono terminati la sera (ore 19:00) del giorno precedente a quello dell'inizio scuola;
c) due settimane durante le vacanze estive da concordare entro il 31.03. di ogni anno.
4) Il padre è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_3
un importo mensile di Euro 400,00 per ciascuno di detti figli e a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Min un importo mensile di Euro 300,00 e quindi complessivamente € 1.100,00 mensili. L'importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Astat della Provincia di Bolzano con base ottobre 2023 e prima rivalutazione a novembre 2024 e dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto
pagina 2 di 5 corrente intestato alla madre . I genitori dovranno dar modo ai figli di poter Parte_1 utilizzare il vestiario comprato dai singoli genitori anche quando sono con l'altro genitore.
5) Le spese straordinarie per i figli, ivi comprese le spese per il convitto / sistemazione abitativa di Pers
saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Il contributo provinciale per
Pers il convitto / sistemazione abitativa di verrà richiesto dalla sig.ra e, una volta percepito, Parte_1
CP_ verrà diviso al 50% col sig. . I materiali ed attrezzature sportive per i figli vengono acquistati con spesa divisa al 50% tra i genitori. Il contributo dell'associazione Sporthilfe verrà versato direttamente Pers sul conto corrente intestato al figlio e verrà da lui utilizzato per la sua attività sportiva e i relativi materiali. Per il resto si richiama il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 26.11.2024.
6) L'assegno unico universale ed altri eventuali contributi pubblici per i figli spettano al 100% alla madre, mentre le detrazioni fiscali per i figli potranno essere fatte valere dai genitori in ragione del 50
% ciascuno.
7) Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio patrocinio legale. I procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dalla Legge Professionale.”
e dal Pubblico Ministero in data 31/05/2025-03/06/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha introdotto il presente procedimento nel quale ha Parte_1
proposto ai sensi dell'art. 473 bis.49. c.p.c. domanda di separazione giudiziale cumulativamente a domanda di divorzio. Il resistente si è costituito in giudizio. Nel corso del procedimento le CP_1
parti hanno formulato conclusioni concordi in punto separazione personale e rispettive condizioni di separazione sicché questo Tribunale con sentenza n. 363/2025 di data 3/4/2025, pubblicata il giorno
8/4/2025, ha pronunciato la separazione giudiziale delle parti alle condizioni da loro concordemente proposte. La sentenza è passata in giudicato. Il presente processo è stato quindi proseguito ai fini della dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, che viene appunto, dichiarato con la presente sentenza che si pronuncia sulle conclusioni concordi formulate dalle parti come sopra riportate;
il pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi delle parti.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla prima comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato nella fase procedimentale riguardante la separazione (cha ha avuto luogo in data 08/01/2025) le parti non hanno più ripreso a convivere. È stata altresí verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere pagina 3 di 5 di mantenimento o ripresa della comunione coniugale. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio come richiesto dalle parti.
Le condizioni concordi di divorzio, infine formulate dalle parti, appaiono congrue e rispettose dei preminenti interessi dei figli;
alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente.
In punto spese di lite si osserva che le stesse vanno compensate tra le parti come da loro richiesta.
Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale avendo i coniugi ed i figli la loro residenza o il loro domicilio nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 473 bis.47 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Porto Azzurro (LI) il 20/05/2006 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Azzurro (LI), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 3, Parte II, Serie C, ufficio 1, anno 2006, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
Pers 1) I figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso. Le Per_1 Per_3
decisioni della vita quotidiana saranno prese da quel genitore presso il quale i figli si trovano. Le decisioni di maggiore importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
2) I figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e Persona_4 Per_5 Persona_6
(nata il [...]) sono collocati prevalentemente presso la madre , presso la cui Parte_1
abitazione di Bolzano, viale Druso 67/9 manterranno la loro residenza anagrafica.
3) Salvo diverso accordo dei genitori (da documentare per iscritto, ad es. via sms, comunicazione whatsapp o email), il padre vedrà i figli secondo i seguenti termini e modalità:
a) ogni fine settimana alternato dal venerdì uscita scuola (se non c'è scuola dalle ore 13:00) fino al lunedì mattina inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00); ogni martedì uscita scuola (se non c'è scuola dalle ore 13:00) fino a mercoledì inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00);
b) durante le vacanze di Natale in via alternata di anno in anno, la prima settimana (24.12 – 31.12. ore
12) o la seconda settimana (31.12. ore 12 - 06.01.); in ogni caso i figli trascorreranno in via alternata di pagina 4 di 5 anno in anno la cena del 24.12 presso l'un genitore ed il pranzo del 25.12 presso l'altro genitore;
in via alternata le vacanze di carnevale, Pasqua e GN (GN 2025 presso la madre, carnevale
2026 presso il padre, Pasqua 2026 presso la madre, GN 2026 presso il padre e così via). I periodi di ferie si intendono terminati la sera (ore 19:00) del giorno precedente a quello dell'inizio scuola;
c) due settimane durante le vacanze estive da concordare entro il 31.03. di ogni anno.
4) Il padre è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_3
un importo mensile di Euro 400,00 per ciascuno di detti figli e a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Min un importo mensile di Euro 300,00 e quindi complessivamente € 1.100,00 mensili. L'importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Astat della
Provincia di Bolzano con base ottobre 2023 e prima rivalutazione a novembre 2024 e dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre . I genitori dovranno dar modo ai figli di poter utilizzare il Parte_1 vestiario comprato dai singoli genitori anche quando sono con l'altro genitore.
Pers 5) Le spese straordinarie per i figli, ivi comprese le spese per il convitto / sistemazione abitativa di saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Il contributo provinciale per il Pers convitto / sistemazione abitativa di verrà richiesto dalla sig.ra e, una volta percepito, Parte_1
CP_ verrà diviso al 50% col sig. . I materiali ed attrezzature sportive per i figli vengono acquistati con spesa divisa al 50% tra i genitori. Il contributo dell'associazione Sporthilfe verrà versato direttamente Pers sul conto corrente intestato al figlio e verrà da lui utilizzato per la sua attività sportiva e i relativi materiali. Per il resto si richiama il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 26.11.2024.
6) L'assegno unico universale ed altri eventuali contributi pubblici per i figli spettano al 100% alla madre, mentre le detrazioni fiscali per i figli potranno essere fatte valere dai genitori in ragione del 50
% ciascuno.
7) Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio patrocinio legale. I procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dalla Legge Professionale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 11/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 5 di 5