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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 454/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 P.IVA_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
COMUNE DI FAVARA - Piazza Cavour 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021847282000 TARI 2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato l'11 ottobre 2013 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al Comune di Favara a mezzo posta elettronica certificata, la Ricorrente_1., con sede in Favara, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1 , Difensore_1rappresentata e difesa dall'Avv. , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2023.00218472.82.000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 13.07.2023 a mezzo PEC, con cui si chiedeva il pagamento di € 4.317,00, oltre diritti di notifica, per TARI – TEFA Tassa sui rifiuti dell'anno 2017 reclamata dal Comune di Favara e conseguente a SOLLECITO N. 16070 DEL 05.05.2021 notificato il 15.09.2021.
La ricorrente censurava la legittimità della cartella di pagamento, proponendo i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata da un indirizzo PEC diverso da quello indicato nei pubblici registri;
2) illegittimità della notificazione a mezzo pec della cartella impugnata per mancata attestazione della conformità all'originale; 3) nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per omessa indicazione del tasso d'interesse per ogni singolo anno di ritardo nonché dell'aggio di riscossione;
4) nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per mancanza di prova dell'esistenza del prodromico Sollecito di pagamento e della relativa notifica nonché di omessa allegazione dello stesso, in violazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/90 e dell'art. 7 l. n. 212/2000; 5) nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per intervenuto pagamento mediante piano rateale, carenza di potere dell'Agente della Riscossione a procedere in executivis per conto dell'Ente Impositore Comune di Favara;
6) nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento opposta per l'inesistenza della pretesa tributaria, violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede del contribuente. Così concludeva: “CHIEDE all'Ill.mo Sig. Presidente dell'On.le Corte Tributaria adita, Voglia compiacersi ritenere e dichiarare: Reiectis adversis In via preliminare 1. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della notifica della Cartella di Pagamento effettuata da un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell'elenco ufficiale “IPA” ovvero nei Pubblici Registri;
2. Accertare e dichiarare la illegittimità della notificazione della cartella impugnata a mezzo PEC per la mancata attestazione della conformità della cartella notificata all'originale;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del Ruolo e della Cartella di pagamento per omessa indicazione del tasso d'interesse per ogni singolo anno di ritardo nonché dell'Aggio di riscossione;
In via principale e nel merito 4. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della Cartella di Pagamento per mancanza di prova dell'esistenza del prodromico Sollecito di pagamento e omessa allegazione dello stesso, in violazione dell'art. 3 comma 3 L.241/90 e dell'art. 7 l.212/2000. 5. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per intervenuto pagamento nonché la carenza di potere dell'Agente della Riscossione a procedere in executivis per conto dell'Ente Impositore Comune di Favara;
6. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della Cartella di pagamento qui opposta per l'inesistenza della pretesa tributaria, interamente versata alle casse comunali;
- Con condanna alle spese dell'ente locale in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il Comune di Favara si costituiva in giudizio con memoria depositata il 15.02.2024, con cui affermava che la somma iscritta a ruolo, pari ad € 3.212,00, oltre accessori, era dovuta perché costituiva la differenza non corrisposta per la TARI dell'anno 2017, non versata dalla contribuente nonostante la rateizzazione concessa anche per altre annualità, in quanto il 13.02.2023 aveva interrotto i pagamenti delle rate concordate. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Il Comune di Favara, poi, in data 21 febbraio 2024 depositava una memoria integrativa in cui affermava che in data 11 dicembre 2023 la parte ricorrente aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto all'ente impositore, come comunicato in data 09.02.2024 e documentato, ragione per cui in data 21 febbraio 2024 aveva emesso un provvedimento di sgravio, che allegava, di tutte le somme iscritte a ruolo. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Difensore_3 Difensore_2 e , con controdeduzioni depositate il 20 marzo 2024, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le eccezioni riguardanti l'ente impositore e contestando la fondatezza dei motivi di ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
In data 16 dicembre 2025 la parte ricorrente depositava “Brevi repliche”.
Il giorno 22.12.2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in decisione.
In conseguenza dell'intervenuto e documentato sgravio di tutte le somme iscritte a ruolo e di cui all'impugnata cartella di pagamento, in applicazione dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Si ritiene conforme ad equità e giustizia compensare interamente tra tutte le parti le spese del giudizio, in considerazione che il pagamento delle somme iscritte a ruolo è stato effettuato dalla parte ricorrente in data 11 dicembre 2023, cioè successivamente alla notifica della cartella di pagamento effettuata in data 13 luglio 2023, e comunicato il 09 febbraio 2024.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Agrigento, 22 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 454/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 P.IVA_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
COMUNE DI FAVARA - Piazza Cavour 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021847282000 TARI 2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato l'11 ottobre 2013 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al Comune di Favara a mezzo posta elettronica certificata, la Ricorrente_1., con sede in Favara, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1 , Difensore_1rappresentata e difesa dall'Avv. , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2023.00218472.82.000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 13.07.2023 a mezzo PEC, con cui si chiedeva il pagamento di € 4.317,00, oltre diritti di notifica, per TARI – TEFA Tassa sui rifiuti dell'anno 2017 reclamata dal Comune di Favara e conseguente a SOLLECITO N. 16070 DEL 05.05.2021 notificato il 15.09.2021.
La ricorrente censurava la legittimità della cartella di pagamento, proponendo i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata da un indirizzo PEC diverso da quello indicato nei pubblici registri;
2) illegittimità della notificazione a mezzo pec della cartella impugnata per mancata attestazione della conformità all'originale; 3) nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per omessa indicazione del tasso d'interesse per ogni singolo anno di ritardo nonché dell'aggio di riscossione;
4) nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per mancanza di prova dell'esistenza del prodromico Sollecito di pagamento e della relativa notifica nonché di omessa allegazione dello stesso, in violazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/90 e dell'art. 7 l. n. 212/2000; 5) nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per intervenuto pagamento mediante piano rateale, carenza di potere dell'Agente della Riscossione a procedere in executivis per conto dell'Ente Impositore Comune di Favara;
6) nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento opposta per l'inesistenza della pretesa tributaria, violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede del contribuente. Così concludeva: “CHIEDE all'Ill.mo Sig. Presidente dell'On.le Corte Tributaria adita, Voglia compiacersi ritenere e dichiarare: Reiectis adversis In via preliminare 1. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della notifica della Cartella di Pagamento effettuata da un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell'elenco ufficiale “IPA” ovvero nei Pubblici Registri;
2. Accertare e dichiarare la illegittimità della notificazione della cartella impugnata a mezzo PEC per la mancata attestazione della conformità della cartella notificata all'originale;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del Ruolo e della Cartella di pagamento per omessa indicazione del tasso d'interesse per ogni singolo anno di ritardo nonché dell'Aggio di riscossione;
In via principale e nel merito 4. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della Cartella di Pagamento per mancanza di prova dell'esistenza del prodromico Sollecito di pagamento e omessa allegazione dello stesso, in violazione dell'art. 3 comma 3 L.241/90 e dell'art. 7 l.212/2000. 5. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per intervenuto pagamento nonché la carenza di potere dell'Agente della Riscossione a procedere in executivis per conto dell'Ente Impositore Comune di Favara;
6. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della Cartella di pagamento qui opposta per l'inesistenza della pretesa tributaria, interamente versata alle casse comunali;
- Con condanna alle spese dell'ente locale in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il Comune di Favara si costituiva in giudizio con memoria depositata il 15.02.2024, con cui affermava che la somma iscritta a ruolo, pari ad € 3.212,00, oltre accessori, era dovuta perché costituiva la differenza non corrisposta per la TARI dell'anno 2017, non versata dalla contribuente nonostante la rateizzazione concessa anche per altre annualità, in quanto il 13.02.2023 aveva interrotto i pagamenti delle rate concordate. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Il Comune di Favara, poi, in data 21 febbraio 2024 depositava una memoria integrativa in cui affermava che in data 11 dicembre 2023 la parte ricorrente aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto all'ente impositore, come comunicato in data 09.02.2024 e documentato, ragione per cui in data 21 febbraio 2024 aveva emesso un provvedimento di sgravio, che allegava, di tutte le somme iscritte a ruolo. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Difensore_3 Difensore_2 e , con controdeduzioni depositate il 20 marzo 2024, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le eccezioni riguardanti l'ente impositore e contestando la fondatezza dei motivi di ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
In data 16 dicembre 2025 la parte ricorrente depositava “Brevi repliche”.
Il giorno 22.12.2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in decisione.
In conseguenza dell'intervenuto e documentato sgravio di tutte le somme iscritte a ruolo e di cui all'impugnata cartella di pagamento, in applicazione dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Si ritiene conforme ad equità e giustizia compensare interamente tra tutte le parti le spese del giudizio, in considerazione che il pagamento delle somme iscritte a ruolo è stato effettuato dalla parte ricorrente in data 11 dicembre 2023, cioè successivamente alla notifica della cartella di pagamento effettuata in data 13 luglio 2023, e comunicato il 09 febbraio 2024.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Agrigento, 22 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico Antonino Scaglione