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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8173 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 27543/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 19/09/2025, alle ore 11:05, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. D'ANDREA HELGA, per La parte opponente, la quale conclude per l'accoglimento dell'opposizione riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate con le note conclusive 24.2.2025 e chiede decidersi la causa;
l'Avv. Paolo Napolitano per delega dell'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO
ANTONIO CHRISTIAN per la parte opposta il quale, impugnate tutte le avverse deduzioni e richieste anche istruttorie, nel riportarsi alle deduzioni ed allegazioni svolte nelle difese in atti, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e dichiara di non accettare il contraddittorio con riferimento a nuove domande e/o eccezioni che controparte dovesse sollevare.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27543/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Helga D'Andrea presso il cui studio è elett.te dom.to in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via San
Giorgio Vecchio 194;
- Opponente
E
( ) già e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 mandataria (C.F. ) rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv.
Paoloandrea Monticelli in Napoli, Via F. Crispi n. 62;
- Opposta
Oggetto: contratto credito al consumo – opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7041/2022 (RG.
[...]
20988/2020) emesso in data 27.09.2022 dal Tribunale di Napoli con il quale, su ricorso di è stato ingiunto di pagare a quest'ultima, Controparte_1 quale cessionaria del credito di a sua volta cessionaria di Controparte_3
, la somma di euro 9.802,22 oltre interessi e spese del procedimento, a CP_4 titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento per prestito personale intercorso in data 14.11.2008 tra l'ingiunto e . Ha eccepito la carenza CP_4
2
di legittimazione attiva/carenza di titolarità del diritto azionato della ingiungente, la mancanza di prova del credito ingiunti, l'illegittimità degli interessi applicati, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare e di rito, accertare e quindi dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 7041/2022 emesso in forma non esecutiva in data 27.09.2022 dal Tribunale di Napoli nella persona del
Giudice Dott.ssa Francesca Gomez de Ayala della II Sezione Civile poiché basato su una cessione del credito inefficace e mai notificata alla odierna opponente, con revoca del medesimo decreto monitorio;
b) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto alla precedente lettera a) delle rassegnate conclusioni, accertare e dichiarare la totale nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 T.U.B., e/o dell'art. 117 T.U.B. per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per tutte le argomentazioni, eccezioni e rilievi esposti nei punti di merito del presente atto, e comunque per le ragioni esposte nei motivi di diritto di cui al presente atto;
c) accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità e/o l'incertezza del credito ex adverso azionato;
d) accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224
c.c., 117 e 118 T.U.B., la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al negozio giuridico nonché la violazione del divieto di anatocismo secondo la disciplina codicistica, ex art. 1283 cod. civ. In ogni caso, per tutti i motivi di diritto di cui al presente atto e delle rassegnate conclusioni, anche in caso di mancato accoglimento delle richieste sopra formulate: e) revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
7041/2022 emesso in forma non esecutiva in data 27.09.2022 dal Tribunale di
Napoli nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca Gomez de Ayala della II
Sezione Civile;
f) solo in via assolutamente degradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sopra formulate ed in via del tutto subordinata, rideterminare gli importi dedotti ed ingiunti anche a seguito dello svolgimento del giudizio e della relativa istruttoria;
g) con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
3
Costituitasi in giudizio, , ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 in fatto e in diritto dell'opposizione proposta e ne ha chiesto il rigetto. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 9.802,22, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui
l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare
l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e
3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato, atteso che appare fondata l'eccezione di carenza di legittimazione
4
attiva/carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, sollevata dall'opponente. Il presente giudizio, pertanto, in virtù del principio della ragione liquida, può essere deciso in punto di carenza titolarità del credito vantato in capo a . Controparte_1
La società ingiungente, invero, non fornito dimostrazione della sua titolarità del credito azionato in giudizio, quale asserita del credito di CP_3
a sua volta cessionaria del credito di .
[...] CP_4
La giurisprudenza di legittimità ha efficacemente evidenziato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 4116/2016). Ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (cfr. Cass. s.u. 11650/2006) e, in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo (cfr. Cass. 9250/2017; 15414/2017), “e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito” (cfr. in motivazione, Cass. 24798/2020).
Nella presente fattispecie, l'opponente ha esplicitamente eccepito, sin dall'atto di citazione in opposizione, che la società ingiungente non aveva fornito la prova idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto delle cessioni allegate nel ricorso monitorio;
avendo specificamente contestato, circa il contratto di finanziamento posto a base della pretesa creditoria azionata in via monitoria, originariamente stipulato tra l'opponente , che il relativo CP_4 credito oggetto di azione monitoria rientrasse nell'oggetto delle cessioni dedotte con il ricorso monitorio.
Ed in effetti, il documento prodotto dalla parte opposta a dimostrazione dell'asserita intervenuta cessione del credito in suo favore da parte di CP_3
(doc. 5) è una mera proposta di acquisto in lingua inglese senza tuttavia
[...] alcuna specifica indicazione o individuazione, neanche per categorie, dei crediti
5
ceduti. A sua volta, l'estratto G.U. prodotto in questa fase di opposizione dalla parte opposta (doc. 17) a dimostrazione dell'inclusione del credito in oggetto nell'avviso di cessione non ne consente la individuazione, atteso che tra i criteri ivi stabiliti, da coesistere unitariamente, vi è quello di cui alla lettera e) <il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella lista denominata “Lista
Adige – Portafoglio Rubicon”, depositata in data 27 ottobre 2021 presso il
Notaio , con studio in Via Masaccio n. 187, 50123 Firenze>>. Persona_1
Senonché, in assenza del deposito di tale lista, considerato che l'avviso di cessione non delimita temporalmente i contratti di finanziamento a cui si riferiscono i crediti ceduti, non è dato ritenere ivi incluso il credito oggetto del presente giudizio. Lo stesso estratto G.U. prodotto dalla opposta in sede monitoria
(doc. 4), a dimostrazione della precedente cessione tra l'originaria creditrice e non consente di individuare il credito oggetto del CP_4 Controparte_3 contratto di finanziamento a cui si riferisce, atteso che anche tale avviso di cessione, non delimitando temporalmente i finanziamenti oggetto di cessione, rimanda a sua volta, per la individuazione dei debitori ceduti, ad una “lista di
NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa Notaio in Milano, Persona_2 il 5.12.2018” (anche lista non presente in atti).
Inoltre, il documento prodotto dalla parte opposta (doc. 8 “estratto”) - lungi dal costituire un “estratto conto dal quale si evincono tutte le registrazioni delle singole movimentazioni legate al rimborso del prestito oggetto di causa “
(come si legge nella comparsa di costituzione della parte opposta) - è privo di alcuna intestazione, sottoscrizione e riferibilità a chicchessia, sostanziandosi pertanto in un mero elenco di movimenti dare/avere senza alcuna riferibilità al contratto di finanziamento posto a base della pretesa creditoria azionata.
Orbene, tali carenze non consentono di ritenere sufficientemente acquisita in giudizio l'effettiva titolarità in capo alla parte opposta della posizione creditoria azionata in via monitoria, ossia la titolarità del credito azionato nei confronti dell'opponente.
La parte opposta, a ben vedere, pur avendo l'opponente eccepito il difetto di legittimazione attiva sin dall'atto di citazione in opposizione, ha omesso di produrre, ai fini della prova della propria legittimazione sostanziale, su di essa
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incombente, gli asseriti contratti di cessione dei crediti susseguitisi.
Né il credito azionato in via monitoria, giova ribadire, può desumersi dall'elenco dei movimenti contenuto nel documento 8, trattandosi di un documento del tutto anonimo quanto alla sua riferibilità, redazione e sottoscrizione.
Si deve pertanto ritenere che le cessioni dei crediti postulate dalla opposta non abbiano avuto luogo ovvero non abbiano mai acquisito efficacia, allo scopo evidenziando che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò nondimeno grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa. Infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non
è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro ribadito il principio secondo cui l'estratto pubblicato in G.U. ex art. 58 t.u.b. – attività che, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. è evidentemente estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (Cass. 22548/2018) – non
è sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
In tale ottica si pone altresì la pronuncia n. 5857/22 della Suprema Corte di cassazione, ove è stato ribadito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione
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sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(cfr. pronuncia cit.). Ed è poi noto l'arresto delle sezioni unite della Suprema
Corte di Cassazione, sentenza n. 2951/2016, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Del resto, l'opposizione a decreto ingiuntivo (che non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso) introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore ed è quindi gravato dell'onere della prova del credito azionato - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. 6528/00; 26782/16).
In definitiva, in ragione di quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli altri profili di opposizione dedotti dall'opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta (mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione all'avv. Helga D'Andrea, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica,
8
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. n. 7041/2022 (RG. 20988/2020) emesso in data 27.09.2022 dal Tribunale di Napoli;
- condanna , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione Controparte_1 delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 19.9.2025
È verbale, ore 15:30
Il giudice onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 19/09/2025, alle ore 11:05, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. D'ANDREA HELGA, per La parte opponente, la quale conclude per l'accoglimento dell'opposizione riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate con le note conclusive 24.2.2025 e chiede decidersi la causa;
l'Avv. Paolo Napolitano per delega dell'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO
ANTONIO CHRISTIAN per la parte opposta il quale, impugnate tutte le avverse deduzioni e richieste anche istruttorie, nel riportarsi alle deduzioni ed allegazioni svolte nelle difese in atti, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e dichiara di non accettare il contraddittorio con riferimento a nuove domande e/o eccezioni che controparte dovesse sollevare.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27543/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Helga D'Andrea presso il cui studio è elett.te dom.to in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via San
Giorgio Vecchio 194;
- Opponente
E
( ) già e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 mandataria (C.F. ) rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv.
Paoloandrea Monticelli in Napoli, Via F. Crispi n. 62;
- Opposta
Oggetto: contratto credito al consumo – opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7041/2022 (RG.
[...]
20988/2020) emesso in data 27.09.2022 dal Tribunale di Napoli con il quale, su ricorso di è stato ingiunto di pagare a quest'ultima, Controparte_1 quale cessionaria del credito di a sua volta cessionaria di Controparte_3
, la somma di euro 9.802,22 oltre interessi e spese del procedimento, a CP_4 titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento per prestito personale intercorso in data 14.11.2008 tra l'ingiunto e . Ha eccepito la carenza CP_4
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di legittimazione attiva/carenza di titolarità del diritto azionato della ingiungente, la mancanza di prova del credito ingiunti, l'illegittimità degli interessi applicati, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare e di rito, accertare e quindi dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 7041/2022 emesso in forma non esecutiva in data 27.09.2022 dal Tribunale di Napoli nella persona del
Giudice Dott.ssa Francesca Gomez de Ayala della II Sezione Civile poiché basato su una cessione del credito inefficace e mai notificata alla odierna opponente, con revoca del medesimo decreto monitorio;
b) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto alla precedente lettera a) delle rassegnate conclusioni, accertare e dichiarare la totale nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 T.U.B., e/o dell'art. 117 T.U.B. per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per tutte le argomentazioni, eccezioni e rilievi esposti nei punti di merito del presente atto, e comunque per le ragioni esposte nei motivi di diritto di cui al presente atto;
c) accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità e/o l'incertezza del credito ex adverso azionato;
d) accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224
c.c., 117 e 118 T.U.B., la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al negozio giuridico nonché la violazione del divieto di anatocismo secondo la disciplina codicistica, ex art. 1283 cod. civ. In ogni caso, per tutti i motivi di diritto di cui al presente atto e delle rassegnate conclusioni, anche in caso di mancato accoglimento delle richieste sopra formulate: e) revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
7041/2022 emesso in forma non esecutiva in data 27.09.2022 dal Tribunale di
Napoli nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca Gomez de Ayala della II
Sezione Civile;
f) solo in via assolutamente degradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sopra formulate ed in via del tutto subordinata, rideterminare gli importi dedotti ed ingiunti anche a seguito dello svolgimento del giudizio e della relativa istruttoria;
g) con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
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Costituitasi in giudizio, , ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 in fatto e in diritto dell'opposizione proposta e ne ha chiesto il rigetto. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 9.802,22, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui
l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare
l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e
3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato, atteso che appare fondata l'eccezione di carenza di legittimazione
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attiva/carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, sollevata dall'opponente. Il presente giudizio, pertanto, in virtù del principio della ragione liquida, può essere deciso in punto di carenza titolarità del credito vantato in capo a . Controparte_1
La società ingiungente, invero, non fornito dimostrazione della sua titolarità del credito azionato in giudizio, quale asserita del credito di CP_3
a sua volta cessionaria del credito di .
[...] CP_4
La giurisprudenza di legittimità ha efficacemente evidenziato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 4116/2016). Ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (cfr. Cass. s.u. 11650/2006) e, in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo (cfr. Cass. 9250/2017; 15414/2017), “e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito” (cfr. in motivazione, Cass. 24798/2020).
Nella presente fattispecie, l'opponente ha esplicitamente eccepito, sin dall'atto di citazione in opposizione, che la società ingiungente non aveva fornito la prova idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto delle cessioni allegate nel ricorso monitorio;
avendo specificamente contestato, circa il contratto di finanziamento posto a base della pretesa creditoria azionata in via monitoria, originariamente stipulato tra l'opponente , che il relativo CP_4 credito oggetto di azione monitoria rientrasse nell'oggetto delle cessioni dedotte con il ricorso monitorio.
Ed in effetti, il documento prodotto dalla parte opposta a dimostrazione dell'asserita intervenuta cessione del credito in suo favore da parte di CP_3
(doc. 5) è una mera proposta di acquisto in lingua inglese senza tuttavia
[...] alcuna specifica indicazione o individuazione, neanche per categorie, dei crediti
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ceduti. A sua volta, l'estratto G.U. prodotto in questa fase di opposizione dalla parte opposta (doc. 17) a dimostrazione dell'inclusione del credito in oggetto nell'avviso di cessione non ne consente la individuazione, atteso che tra i criteri ivi stabiliti, da coesistere unitariamente, vi è quello di cui alla lettera e) <il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella lista denominata “Lista
Adige – Portafoglio Rubicon”, depositata in data 27 ottobre 2021 presso il
Notaio , con studio in Via Masaccio n. 187, 50123 Firenze>>. Persona_1
Senonché, in assenza del deposito di tale lista, considerato che l'avviso di cessione non delimita temporalmente i contratti di finanziamento a cui si riferiscono i crediti ceduti, non è dato ritenere ivi incluso il credito oggetto del presente giudizio. Lo stesso estratto G.U. prodotto dalla opposta in sede monitoria
(doc. 4), a dimostrazione della precedente cessione tra l'originaria creditrice e non consente di individuare il credito oggetto del CP_4 Controparte_3 contratto di finanziamento a cui si riferisce, atteso che anche tale avviso di cessione, non delimitando temporalmente i finanziamenti oggetto di cessione, rimanda a sua volta, per la individuazione dei debitori ceduti, ad una “lista di
NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa Notaio in Milano, Persona_2 il 5.12.2018” (anche lista non presente in atti).
Inoltre, il documento prodotto dalla parte opposta (doc. 8 “estratto”) - lungi dal costituire un “estratto conto dal quale si evincono tutte le registrazioni delle singole movimentazioni legate al rimborso del prestito oggetto di causa “
(come si legge nella comparsa di costituzione della parte opposta) - è privo di alcuna intestazione, sottoscrizione e riferibilità a chicchessia, sostanziandosi pertanto in un mero elenco di movimenti dare/avere senza alcuna riferibilità al contratto di finanziamento posto a base della pretesa creditoria azionata.
Orbene, tali carenze non consentono di ritenere sufficientemente acquisita in giudizio l'effettiva titolarità in capo alla parte opposta della posizione creditoria azionata in via monitoria, ossia la titolarità del credito azionato nei confronti dell'opponente.
La parte opposta, a ben vedere, pur avendo l'opponente eccepito il difetto di legittimazione attiva sin dall'atto di citazione in opposizione, ha omesso di produrre, ai fini della prova della propria legittimazione sostanziale, su di essa
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incombente, gli asseriti contratti di cessione dei crediti susseguitisi.
Né il credito azionato in via monitoria, giova ribadire, può desumersi dall'elenco dei movimenti contenuto nel documento 8, trattandosi di un documento del tutto anonimo quanto alla sua riferibilità, redazione e sottoscrizione.
Si deve pertanto ritenere che le cessioni dei crediti postulate dalla opposta non abbiano avuto luogo ovvero non abbiano mai acquisito efficacia, allo scopo evidenziando che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò nondimeno grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa. Infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non
è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro ribadito il principio secondo cui l'estratto pubblicato in G.U. ex art. 58 t.u.b. – attività che, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. è evidentemente estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (Cass. 22548/2018) – non
è sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
In tale ottica si pone altresì la pronuncia n. 5857/22 della Suprema Corte di cassazione, ove è stato ribadito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione
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sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(cfr. pronuncia cit.). Ed è poi noto l'arresto delle sezioni unite della Suprema
Corte di Cassazione, sentenza n. 2951/2016, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Del resto, l'opposizione a decreto ingiuntivo (che non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso) introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore ed è quindi gravato dell'onere della prova del credito azionato - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. 6528/00; 26782/16).
In definitiva, in ragione di quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli altri profili di opposizione dedotti dall'opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta (mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione all'avv. Helga D'Andrea, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica,
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definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. n. 7041/2022 (RG. 20988/2020) emesso in data 27.09.2022 dal Tribunale di Napoli;
- condanna , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione Controparte_1 delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 19.9.2025
È verbale, ore 15:30
Il giudice onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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