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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/12/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4454/2024 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
C.F. e P.IVA con l'avv. Daniela Fontanarosa Parte_1 P.IVA_1 attrice opponente contro
(P. IVA: e C.F. con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1
JE NO convenuto opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via preliminare - Stralciare dal giudizio la documentazione depositata da controparte successivamente ai termini ex art. 171 ter cpc, per le motivazioni in narrativa;
in subordine - nella denegata ipotesi in cui si ritenesse rituale il deposito, della documentazione di controparte, successivo ai termini ex art. 171 ter cpc, non venga alla stessa attribuito valore di prova in quanto se ne disconosce l'autenticità ed il contenuto per le motivazioni esposte in narrativa (in particolare degli allegati di controparte nn 11 e 12 zip); nel merito - Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dall'odierno opposto;
- Revocare il Decreto ingiuntivo in ragione della richiesta e concessione degli interessi non dovuti;
Accertare e Dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, infondato ed inammissibile il Decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10/06/2024 RG n. 2616/2024 emesso dal
TRIBUNALE DI VERONA e per l'effetto revocarlo;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto al convenuto opposto, in ragione di quanto argomentato;
- Condannare il Dott. Controparte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via subordinata nella denegata ipotesi in cui On.le Giudice adito non ritenesse di dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo il Decreto Ingiuntivo opposto, Voglia revocarlo e, previo accertamento della grave responsabilità della controparte, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare non dovuto l'importo richiesto in sede monitoria o quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato per averne fatto anticipo.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo. Le Tribunale adito contrariis e reiectis, In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10.6.2024
(RG n. 2616/2024) del Tribunale di Verona, in questa sede opposto;
In via principale e nel merito rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti di convenuto, siccome inammissibili e/o Controparte_1 infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate. Rigettare la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10.6.2024 (RG n. 2616/2024) del Tribunale di Verona, dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti della condannare la stessa al Parte_1 pagamento in favore di della somma che verrà determinata in corso di causa. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze legali. In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi sin d'ora all'ammissione dei seguenti capitoli di prova. 1)Vero che in data 18.01.2024 CP_1 nviava contratto di cessione 2024 alla , che si rammostra? 2)Vero
[...] Parte_1 che il signor svolgeva attività di consulenza per la ALEFIL 1015 SL, consulente della Persona_1 società MGP SRL? 3)Vero che dopo la Pec del 18.01.2024 sottoscriveva il Parte_1 contratto di cessione che si rammostra e si rendeva reperibile? 4) Vero che il Dott. CP_1
dal 12.12.2023 al 29.12.2023 esaminava la documentazione inviata dal referente di
[...]
IM.COS.IMM.SRL, come da documenti che si rammostra, (doc.14 cartella relativa ai lavori nonché
i documenti relativi all'impresa) Si indica quali testi sui capitoli 1.2.3.4. i sigg. Persona_1 presso la società , sig. residente in [...] Testimone_1
Laterano 174, sig. via della PACE 104 AN Di TO SA . Sempre in via Tes_2 istruttoria si insiste nella richiesta di produzione della chiavetta usb contenente i documenti già depositati con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, con la creazione di 17 buste trasmesse regolarmente e non integralmente scaricati dalla cancelleria, ( risultano infatti solo 7 allegati ). Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10/06/2024 RG n.
2616/2024, esponeva: che il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Parte_1 era nullo per omessa indicazione dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. come Controparte_1 richiamato dall'art. 638 c.p.c.; che la domanda monitoria era generica, contraddittoria ed omissiva di alcune circostanze fondamentali, carente di una parte in diritto e corredata da documentazione insufficiente, il ricorso palesandosi del tutto sommario, indeterminato, incerto e privo di elementi fondamentali per il suo accoglimento, oltre che pretestuoso e temerario;
che l'ingiungente, a scarno supporto della propria domanda, aveva depositato la fattura n.4 del 29.01.2024, mentre le PEC del
05.01.2024 e del 18.01.2024 non erano state prodotte;
che il dott. asseriva di vantare un CP_1 credito per assistenza alla nell'operazione di cessione del credito di imposta Parte_1 alla MGP s.r.l., ovvero per aver procurato il “contatto” tra le due società finalizzato a tale operazione;
che, in realtà, le parti avevano sottoscritto il contratto di consulenza finalizzato alla cessione dei crediti di imposta, contratto in base al quale, il pagamento al professionista era previsto, con bonifico bancario irrevocabile a vista fattura, solamente se la cessione la cessione fosse andata a buon fine;
che alla era stato trasmesso il contratto di cessione da sottoscrivere per Parte_1 concludere l'operazione con la MGP SRL, ma, in realtà, nessuna attività era stata svolta dal Sig. il quale aveva comunicato alla cedente la disponibilità all'operazione della MGP s.r.l. CP_1 all'esito del suo operato, ma era risultato sconosciuto alla cessionaria;
che l'operazione di cessione, dunque, non era andata a buon fine per le dette evidenti ragioni Parte opponente concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, - Denegare la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per la ragionevole fondatezza delle ragioni sopra esposte e per averne data ampia prova scritta. - Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dall'odierna opposta;
- Revocare il Decreto ingiuntivo in ragione della richiesta
e concessione degli interessi non dovuti;
- Accertare e Dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, infondato ed inammissibile il Decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10/06/2024 RG n.
2616/2024 emesso dal TRIBUNALE DI VERONA e per l'effetto revocarlo;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta opposta, in ragione di quanto argomentato;
- Condannare il Dott. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da Controparte_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via subordinata nella denegata ipotesi in cui On.le Giudice adito non ritenesse di dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo il
Decreto Ingiuntivo opposto, Voglia revocarlo e, previo accertamento della grave responsabilità della controparte, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare non dovuto l'importo richiesto in sede monitoria o quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto
Avvocato per averne fatto anticipo”.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che, in data Controparte_1
31.12.2023, e avevano concluso un contratto in forza del Parte_1 Controparte_1 quale il secondo si obbligava ad espletare attività di consulenza volta a trattare con istituti di credito, nonché investitori e/o altri soggetti interessati all'acquisto dei crediti di imposta relativi al superbonus
110- art. 119 D.L. 34/2020 della Società ; che, in data 2.01.2024, il sig. Parte_1
in ottemperanza al contratto di consulenza con , aveva stipulato un CP_1 Parte_1 accordo di collaborazione con la società ALEFIL 1015 SL, al fine di reperire idonei cessionari che potessero acquistare i crediti presenti nel cassetto fiscale dell'attrice opponente;
che, alla luce dei predetti incarichi, erano stati richiesti a i documenti relativi ai cantieri oggetto Parte_1 della cessione, documenti che erano stati inviati al referente in contatto con il Persona_1 cessionario MGP SRL.; che, nel mese di Gennaio 2024, , tramite i consulenti Parte_1
e aveva inviato al convenuto opposto tutta la documentazione relativa alla cessione, Tes_1 Tes_2 documentazione che era stata trasmessa al referente in qualità di advisor del Persona_1 cessionario MGP SRL.; che, dopo aver fatto esaminare tutta la documentazione e avuto l'accettazione da MGP SRL, il signor referente della ALEFIL 1015 SL, aveva trasmesso a Persona_1 il contratto di cessione tra la cedente e la MGP SRL;
che, con PEC CP_1 Parte_1 del 18.01.2024, il aveva inviato alla e in copia al sig. il CP_1 Parte_1 Tes_1 contratto di cessione definitivo ai fini della sottoscrizione;
che, dopo l'invio della predetta PEC,
si era resa irreperibile sia per la sottoscrizione del contratto che per il pagamento Parte_1 della provvigione prevista dal contratto di consulenza;
che erano state inviate, in data 15.02.2024 e in data 29.02.2024, lettere di sollecito per il pagamento della fattura n.4 del 29.01.2024 portata ad ingiunzione;
che, per i detti motivi, era evidente che aveva adempiuto al proprio Controparte_1 mandato, inviando il contratto di cessione definitivo, pre-approvato da MGP SRL in attesa di sottoscrizione;
che vi era dunque la prova. dell'attività svolta da parte del convenuto opposto;
che, riguardo alla comunicazione via e-mail della cessionaria MGP SRL, questa non conosceva direttamente il in quanto i rapporti erano intercorsi tra ALEFIL 1015 consulente di MGP CP_1
SRL e il tesso, consulente di;
che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1 Parte_1 era stata allegata non solo la fattura in pdf ma anche la fattura in formato xml, unitamente al contratto di consulenza;
che, in merito al quantum richiesto, si era fatto riferimento all'art. 5 del contratto di consulenza sottoscritto dalle parti, che prevedeva il compenso per la predetta attività pari al 5% più
IVA sul valore nominale dei crediti ceduti. Parte convenuta opposta concludeva nei seguenti termini: ”Voglia l'IImo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10.06.2024 (RG n. 2616/2024) del Tribunale di
Verona, in questa sede opposto;
In via principale e nel merito rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti di convenuto, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto Controparte_1 sia in diritto, oltre che assolutamente non provate. Rigettare la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo
n. 1314/2024 del 10.06.2024 (RG n. 2616/2024) del Tribunale di Verona, dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti della condannare la stessa al pagamento in Parte_1 favore di della somma che verrà determinata in corso di causa. Con Controparte_1 vittoria di spese e competenze legali”.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., era rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte convenuta opposta e il giudice fissava udienza di rimessione della causa in decisione. Su istanza del convenuto, con successiva ordinanza resa a verbale dell'udienza del 8.7.2025, il giudice autorizzava la produzione della documentazione già allegata alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta e non presente agli atti telematici e, in accoglimento di ulteriore istanza, concedeva termine per memorie conclusionali e memorie di replica, rinviando la causa – per la rimessione in decisione – all'udienza del 25 settembre 2025 ore 12.15. Avverso tale ordinanza proponeva reclamo parte opponente e il giudice, stante la pendenza del relativo procedimento, rinviava l'udienza del 25.9.2025 al 20.11.2025. All'udienza del 20.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di cui al prosieguo.
Si richiamano in primo luogo alcuni consolidati principi giurisprudenziali nella materia qui trattata.
Si rammenta, in primo luogo, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova segue le normali regole di giudizio, per cui il creditore che fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento ed il debitore deve provare i relativi fatti impeditivi, estintivi o modificativi. Nel caso in cui il professionista richieda il pagamento del proprio compenso per l'opera eseguita, è a suo carico la prova del conferimento dell'incarico e dell'esecuzione dello stesso.
Con riferimento, in particolare, all'esecuzione dell'incarico, il professionista che agisce nell'ordinario giudizio di cognizione per il recupero del proprio credito ha l'onere di dimostrare l'an e l'entità delle prestazioni e ciò, a maggior ragione, ove tali elementi risultino contestati (Cass.n. 3024 /2002 e Cass.
n.24381/2010). Venendo dunque al caso concreto, si osserva che, in data 31.12.2023, le parti hanno sottoscritto il contratto di consulenza e supporto nelle attività finalizzate alla cessione dei crediti di imposta, con il quale la opponente ha conferito l'incarico al Sig. per l'espletamento Parte_1 CP_1 dell'attività di consulenza volta a trattare con Istituti di Credito nonché Investitori e/o altri soggetti interessati all'acquisto dei crediti, in nome e per conto della società al fine di definire e Pt_2 individuare le modalità per la cessione dei crediti, comprensive di tutte le formalità connesse allo studio della posizione, all'esame della normativa in essere, all'esame della contrattualistica, all'allestimento della pratica istruttoria e all'inoltro presso idonea/e Istituzione/i Creditizia/e dell'operazione cosi come più sotto descritta: Consulenza e supporto nelle attività finalizzate alla cessione dei seguenti crediti di imposta: codice tributo 7711, 7718, 7719 (e codici assimilati) in riferimento al superbonus 110 art. 119 D.L. 34/2020”. All'art. 5 del contratto è previsto quanto segue: “Se l'INCARICATO non riuscirà a presentare nei tempi previsti un impegno contrattuale con un suo Cessionario individuato, nulla sarà dovuto per il presente incarico. Il pagamento avverrà con bonifico bancario irrevocabile a vista fattura e solamente se la cessione andrà a buon fine, ovvero il giorno stesso della liquidazione del credito sul conto bancario del CLIENTE. Il CLIENTE si impegna: - ad informare il Consulente della data dell'effettivo incasso del credito ceduto;
- a pagare il compenso pattuito per tutti i futuri rapporti – aventi come oggetto la cessione dei crediti fiscali – tra il Cliente e la struttura presentata dal Consulente. Nel caso in cui il CLIENTE, per qualsiasi causa, anche per fatto concludente, dovesse: a) contattare direttamente il Cessionario senza l'assistenza dell'INCARICATO e/o a sua insaputa;
b) rinunciare alla conclusione delle trattative avviate dopo la “delibera di acquisto” del credito dell'Istituto di credito e finanziario e/o altri soggetti interessati, lo stesso si obbliga a versare il compenso per l'attività comunque svolta, definita nella misura del 5% (cinque per cento) + IVA sul valore nominale dei crediti presenti nel cassetto fiscale inviato per suo conto al Cessionario”.
Va detto che il convenuto opposto ha inviato una prima bozza di contratto di cessione alla contratto che è stato quindi tramesso alla MGP s.r.l. dalla società opponente (“La Parte_1 cedente, in data 03.01.2024 inoltrava, in buona fede, il contratto di cessione sottoscritto anche alla
MGP Srl” – pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione). MGP s.r.l., a riscontro dell'invio del contratto da parte della società opponente, con e-mail del 4.1.2024, riferiva di non avere conoscenza alcuna del sig. (“Buongiorno, non conosciamo il Sig. che viene CP_1 Controparte_1 citato nel contratto. Crediamo sia un refuso. Vi preghiamo quindi, eventualmente, di modificare i dati riportati nelle premesse del contratto. Grazie MGP SRL”). Tale è l'unico documento in atti riconducibile alla MGP s.r.l.. Dai documenti versati in atti emerge che, in data 18.1.2024, inviava altra PEC Controparte_1 alla con allegata diversa bozza del contratto di cessione, invitando la società Parte_1 opponente a sottoscriverlo e a trasmetterlo per la firma alla cessionaria (doc. n. 5 di parte CP_3 convenuta opposta) e che, in data 22.1.2024, lo stesso sollecitava la CP_1 Parte_1
(doc. n. 6 di parte convenuta opposta) affinché procedesse alla sottoscrizione e all'invio in tempi brevi avvertendo che “..sta per cancellare la pratica definitivamente”. Nel contratto di cessione CP_3 sottoposto alla firma con la PEC del 18.1.2024, tuttavia, è scritto che “la Cessionaria è entrata in contatto con la Cedente, tramite la società RS s.a.s., sulla base di specifico Contratto di
Consulenza”, laddove dell'ulteriore consulente della RS s.a.s., nulla è precisato in CP_3 atti. Solo con la comparsa conclusionale, parte convenuta opposta ha dedotto che “…la verifica finale e deliberativa dei documenti, consegnati dalla stessa veniva effettuata dal Parte_1
Advisor della società petrolifera MGP, che nel caso di specie è la società RS sas, in collaborazione col dott. e IL SL, adempimento necessario per la verifica della CP_1 legittimità del credito presente nel cassetto fiscale della società opponente”.
Ciò detto, occorre rilevare in primo luogo che il contratto d'opera professionale si connota per l'intuitus personae. La prestazione professionale è caratterizzata dalla personalità (art. 2232 c.c.: “Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto”) e l'elemento essenziale del contratto di prestazione d'opera intellettuale è proprio la persona del professionista, sicché lui soltanto è tenuto all'adempimento della prestazione: è eccezionale la possibilità di avvalersi di sostituti ed ausiliari sotto la direzione e responsabilità del professionista, l'esecuzione dei relativi obblighi essendo strettamente collegata alla persona prescelta dal cliente in base all'intuitus personae
e in forza del vincolo della fiducia. La personalità è indice della infungibilità della prestazione d'opera intellettuale, prestazione che presuppone, peraltro, il possesso di specifico bagaglio di competenze.
Dispone infatti l'art. 2232 c.c. che il prestatore d'opera può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. Nella fattispecie, sono solo indicati i nominativi di diversi ausiliari del convenuto ma il contratto di consulenza da questi Controparte_1 stipulato con la società opponente non fa menzione di alcun consenso ad avvalersi di tale collaborazione.
Ciò premesso, a fronte delle eccezioni sollevate dalla opponente, parte convenuta opposta non chiarisce quali fossero i ruoli attribuiti nell'operazione a e IL SL, e, da ultimo, alla Persona_1
RS s.a.s., società indicata nella seconda bozza di contratto di cessione inviata con PEC del
18.01.2024 quale altro consulente di MGP s.r.l. sulla base di specifico contratto che non è in atti. Non vi è prova del collegamento tra IL SL e la RS s.a.s. con la cessionaria MGP s.r.l., né vi è gli atti alcuna comunicazione proveniente dalla RS s.a.s. o alla stessa destinata (e quindi, tra la
RS s.a.s. e la MGP s.r.l. e tra la RS s.a.s. e o i suoi ausiliari). Le e- mail allegate CP_1 da parte convenuta opposta, di cui ai docc. n.ri 11 e 12, sono relative a comunicazioni intercorse tra e , da un lato, e e dall'altro, soggetti terzi rispetto alla CP_1 Per_1 CP_1 Tes_2 prospettata cessione del credito da a MGP s.r.l.. Non è stata data prova del CP_4 CP_5 coinvolgimento della MGP s.r.l. nell'operazione di cessione, non risultando nessuna comunicazione con destinatario MGP s.r.l. o ricevuta da quest'ultima da e/o da suoi ausiliari. In CP_1 particolare, va sottolineato che non risulta prova della “delibera di acquisto” di MGP s.r.l., delibera che, come stabilito nel contratto di consulenza stipulato dalle parti in causa, era prevista come necessaria per affermare il diritto al compenso. Solo con la comparsa conclusionale, parte convenuta opposta fa menzione della consulente RS s.a.s. nei seguenti termini: “Essendo (MGP s.r.l.) una società petrolifera è evidente che fa riferimento solo al suo diretto consulente – ossia Parte_3
ricevuto la documentazione da IL – collaboratore del Dott. e allo stesso
[...] CP_1
IL aveva poi inviato la mail di conferma e autorizzazione alla Cessione con allegato il Contratto di Cessione (come da email del 16.01.2024 da RS sas a ”. Come detto, dalla Controparte_6 documentazione versata in atti, con l'esclusione della citata e-mail inviata dal MGP s.r.l. alla società opponente in data 4.1.2024, non emerge che MGP s.r.l. e RS s.a.s. compaiono, né come mittente, né come destinatario, nelle comunicazioni riportate.
In definitiva, rileva considerare che non solo non vi è prova della approvazione della cessione da parte della ma neppure risulta che questa fosse a conoscenza delle relative trattative. La CP_3 ricostruzione dei fatti fornita da parte convenuta opposta appare del tutto carente, non consentendo di chiarire i distinti ruoli dei diversi ausiliari/collaboratori del professionista e le attività da essi eventualmente svolte in rapporto con i diversi consulenti della cessionaria solo genericamente indicati.
Le prove per testimoni offerte da parte convenuta opposta con la memoria n. 2 ex art. 171- bis non sono state ammesse, in ogni caso nulla potendo aggiungere alla già carente ricostruzione dei fatti se si considera: che il capitolo 1) (“1) Vero che in data 18.01.2024 nviava Controparte_1 contratto di cessione 2024 alla , che si rammostra?”) è circostanza che risulta Parte_1 dalla documentazione prodotta e non è contestata;
il capitolo 2) (“2) Vero che il signor Per_1
svolgeva attività di consulenza per la ALEFIL 1015 SL, consulente della società MGP
[...]
SRL?”) è del tutto genericamente formulato, irrilevante al fine del decidere e sottende l'esistenza di un doppio rapporto professionale ( e IL/MGP s.r.l.) di cui doveva essere fornita Parte_4 prova documentale;
il cap. 3 (3) Vero che dopo la Pec del 18.01.2024 Parte_1 sottoscriveva il contratto di cessione che si rammostra e si rendeva reperibile?”) è da provarsi documentalmente;
il cap. 4) (4) Vero che il Dott. dal 12.12.2023 al 29.12.2023 Controparte_1 esaminava la documentazione inviata dal referente di IM.COS.IMM.SRL, come da documenti che si rammostra, (doc.14 cartella relativa ai lavori nonché i documenti relativi all'impresa)”) è genericamente formulato e, come tale, anche irrilevante al fine del decidere. Nessuna prova è stata dunque offerta circa la delibera di acquisto da parte di MGP s.r.l., i rapporti tra questa e il professionista incaricato dalla società opponente, il ruolo svolto dalla RS s.a.s. (menzionata nel contratto di cessione inviato dal professionista alla opponente in data 18.1.2024) e i rapporti tra la
RS s.a.s. e MGP s.r.l., Alifil, il convenuto opposto e i suoi ausiliari.
Come noto, nel caso in cui sia dedotto l'adempimento dell'obbligazione, al creditore istante che abbia dato prova del titolo, sarà sufficiente allegare l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria: in modo speculare, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore (cfr. Cass.
S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677), “risultando, in tal caso, invertiti
i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento” (Cass. civ. n. 15659/2011). Quanto al valore probatorio della fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, va ricordato che, con la sentenza del 12 gennaio 2016, n. 299, la Suprema corte di Cassazione, ha confermato l'insegnamento secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “ il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio ” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n°
1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; 28/06/2010
n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass.
13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina
03/05/2006 n° 189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n° 3159). La pronuncia riprende il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che ha ripetutamente affermato l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fornire la dimostrazione certa ed inequivoca dell'avvenuta effettiva prestazione. La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto.
Per quanto sopra esposto, costituiva preciso onere di parte opposta dimostrare di avere adempiuto alle obbligazioni assunte, onere che il convenuto non ha assolto non avendo offerto elementi di prova idonei a dimostrare l'esecuzione delle diverse prestazioni oggetto del contratto di consulenza.
Quanto alla trasmissione di documenti inoltrata dalla società al professionista e alla corrispondenza intercorsa, trattasi di consegna di documenti che non può, di per sé, dimostrare l'adempimento degli obblighi assunti dal convenuto opposto con il contratto sottoscritto in data 31.12.2023.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, non ritenendosi sussistere il credito posto a fondamento del ricorso monitorio.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. - genericamente invocato da parte opponente senza distinzione delle diverse fattispecie contemplate dalla norma -, non ravvisandosi nelle difese proposte dal convenuto profili di temerarietà, né essendovi prova di uno specifico danno patito dall'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dei parametri di riferimento per le fasi di studio, di introduzione e decisione e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, considerata l'assenza di attività istruttoria svolta in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1314/2024 in data 9.6.2024 del Tribunale di Verona;
rigetta la domanda di parte opponente di condanna di parte convenuta opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; condanna parte convenuta opposta a rifondere a parte opponente le spese del giudizio, spese che vengono liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre a spese generali al 15% , CPA e IVA come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Verona, 12.12.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4454/2024 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
C.F. e P.IVA con l'avv. Daniela Fontanarosa Parte_1 P.IVA_1 attrice opponente contro
(P. IVA: e C.F. con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1
JE NO convenuto opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via preliminare - Stralciare dal giudizio la documentazione depositata da controparte successivamente ai termini ex art. 171 ter cpc, per le motivazioni in narrativa;
in subordine - nella denegata ipotesi in cui si ritenesse rituale il deposito, della documentazione di controparte, successivo ai termini ex art. 171 ter cpc, non venga alla stessa attribuito valore di prova in quanto se ne disconosce l'autenticità ed il contenuto per le motivazioni esposte in narrativa (in particolare degli allegati di controparte nn 11 e 12 zip); nel merito - Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dall'odierno opposto;
- Revocare il Decreto ingiuntivo in ragione della richiesta e concessione degli interessi non dovuti;
Accertare e Dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, infondato ed inammissibile il Decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10/06/2024 RG n. 2616/2024 emesso dal
TRIBUNALE DI VERONA e per l'effetto revocarlo;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto al convenuto opposto, in ragione di quanto argomentato;
- Condannare il Dott. Controparte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via subordinata nella denegata ipotesi in cui On.le Giudice adito non ritenesse di dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo il Decreto Ingiuntivo opposto, Voglia revocarlo e, previo accertamento della grave responsabilità della controparte, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare non dovuto l'importo richiesto in sede monitoria o quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato per averne fatto anticipo.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo. Le Tribunale adito contrariis e reiectis, In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10.6.2024
(RG n. 2616/2024) del Tribunale di Verona, in questa sede opposto;
In via principale e nel merito rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti di convenuto, siccome inammissibili e/o Controparte_1 infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate. Rigettare la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10.6.2024 (RG n. 2616/2024) del Tribunale di Verona, dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti della condannare la stessa al Parte_1 pagamento in favore di della somma che verrà determinata in corso di causa. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze legali. In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi sin d'ora all'ammissione dei seguenti capitoli di prova. 1)Vero che in data 18.01.2024 CP_1 nviava contratto di cessione 2024 alla , che si rammostra? 2)Vero
[...] Parte_1 che il signor svolgeva attività di consulenza per la ALEFIL 1015 SL, consulente della Persona_1 società MGP SRL? 3)Vero che dopo la Pec del 18.01.2024 sottoscriveva il Parte_1 contratto di cessione che si rammostra e si rendeva reperibile? 4) Vero che il Dott. CP_1
dal 12.12.2023 al 29.12.2023 esaminava la documentazione inviata dal referente di
[...]
IM.COS.IMM.SRL, come da documenti che si rammostra, (doc.14 cartella relativa ai lavori nonché
i documenti relativi all'impresa) Si indica quali testi sui capitoli 1.2.3.4. i sigg. Persona_1 presso la società , sig. residente in [...] Testimone_1
Laterano 174, sig. via della PACE 104 AN Di TO SA . Sempre in via Tes_2 istruttoria si insiste nella richiesta di produzione della chiavetta usb contenente i documenti già depositati con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, con la creazione di 17 buste trasmesse regolarmente e non integralmente scaricati dalla cancelleria, ( risultano infatti solo 7 allegati ). Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10/06/2024 RG n.
2616/2024, esponeva: che il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Parte_1 era nullo per omessa indicazione dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. come Controparte_1 richiamato dall'art. 638 c.p.c.; che la domanda monitoria era generica, contraddittoria ed omissiva di alcune circostanze fondamentali, carente di una parte in diritto e corredata da documentazione insufficiente, il ricorso palesandosi del tutto sommario, indeterminato, incerto e privo di elementi fondamentali per il suo accoglimento, oltre che pretestuoso e temerario;
che l'ingiungente, a scarno supporto della propria domanda, aveva depositato la fattura n.4 del 29.01.2024, mentre le PEC del
05.01.2024 e del 18.01.2024 non erano state prodotte;
che il dott. asseriva di vantare un CP_1 credito per assistenza alla nell'operazione di cessione del credito di imposta Parte_1 alla MGP s.r.l., ovvero per aver procurato il “contatto” tra le due società finalizzato a tale operazione;
che, in realtà, le parti avevano sottoscritto il contratto di consulenza finalizzato alla cessione dei crediti di imposta, contratto in base al quale, il pagamento al professionista era previsto, con bonifico bancario irrevocabile a vista fattura, solamente se la cessione la cessione fosse andata a buon fine;
che alla era stato trasmesso il contratto di cessione da sottoscrivere per Parte_1 concludere l'operazione con la MGP SRL, ma, in realtà, nessuna attività era stata svolta dal Sig. il quale aveva comunicato alla cedente la disponibilità all'operazione della MGP s.r.l. CP_1 all'esito del suo operato, ma era risultato sconosciuto alla cessionaria;
che l'operazione di cessione, dunque, non era andata a buon fine per le dette evidenti ragioni Parte opponente concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, - Denegare la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per la ragionevole fondatezza delle ragioni sopra esposte e per averne data ampia prova scritta. - Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dall'odierna opposta;
- Revocare il Decreto ingiuntivo in ragione della richiesta
e concessione degli interessi non dovuti;
- Accertare e Dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, infondato ed inammissibile il Decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10/06/2024 RG n.
2616/2024 emesso dal TRIBUNALE DI VERONA e per l'effetto revocarlo;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta opposta, in ragione di quanto argomentato;
- Condannare il Dott. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da Controparte_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via subordinata nella denegata ipotesi in cui On.le Giudice adito non ritenesse di dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo il
Decreto Ingiuntivo opposto, Voglia revocarlo e, previo accertamento della grave responsabilità della controparte, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare non dovuto l'importo richiesto in sede monitoria o quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto
Avvocato per averne fatto anticipo”.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che, in data Controparte_1
31.12.2023, e avevano concluso un contratto in forza del Parte_1 Controparte_1 quale il secondo si obbligava ad espletare attività di consulenza volta a trattare con istituti di credito, nonché investitori e/o altri soggetti interessati all'acquisto dei crediti di imposta relativi al superbonus
110- art. 119 D.L. 34/2020 della Società ; che, in data 2.01.2024, il sig. Parte_1
in ottemperanza al contratto di consulenza con , aveva stipulato un CP_1 Parte_1 accordo di collaborazione con la società ALEFIL 1015 SL, al fine di reperire idonei cessionari che potessero acquistare i crediti presenti nel cassetto fiscale dell'attrice opponente;
che, alla luce dei predetti incarichi, erano stati richiesti a i documenti relativi ai cantieri oggetto Parte_1 della cessione, documenti che erano stati inviati al referente in contatto con il Persona_1 cessionario MGP SRL.; che, nel mese di Gennaio 2024, , tramite i consulenti Parte_1
e aveva inviato al convenuto opposto tutta la documentazione relativa alla cessione, Tes_1 Tes_2 documentazione che era stata trasmessa al referente in qualità di advisor del Persona_1 cessionario MGP SRL.; che, dopo aver fatto esaminare tutta la documentazione e avuto l'accettazione da MGP SRL, il signor referente della ALEFIL 1015 SL, aveva trasmesso a Persona_1 il contratto di cessione tra la cedente e la MGP SRL;
che, con PEC CP_1 Parte_1 del 18.01.2024, il aveva inviato alla e in copia al sig. il CP_1 Parte_1 Tes_1 contratto di cessione definitivo ai fini della sottoscrizione;
che, dopo l'invio della predetta PEC,
si era resa irreperibile sia per la sottoscrizione del contratto che per il pagamento Parte_1 della provvigione prevista dal contratto di consulenza;
che erano state inviate, in data 15.02.2024 e in data 29.02.2024, lettere di sollecito per il pagamento della fattura n.4 del 29.01.2024 portata ad ingiunzione;
che, per i detti motivi, era evidente che aveva adempiuto al proprio Controparte_1 mandato, inviando il contratto di cessione definitivo, pre-approvato da MGP SRL in attesa di sottoscrizione;
che vi era dunque la prova. dell'attività svolta da parte del convenuto opposto;
che, riguardo alla comunicazione via e-mail della cessionaria MGP SRL, questa non conosceva direttamente il in quanto i rapporti erano intercorsi tra ALEFIL 1015 consulente di MGP CP_1
SRL e il tesso, consulente di;
che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1 Parte_1 era stata allegata non solo la fattura in pdf ma anche la fattura in formato xml, unitamente al contratto di consulenza;
che, in merito al quantum richiesto, si era fatto riferimento all'art. 5 del contratto di consulenza sottoscritto dalle parti, che prevedeva il compenso per la predetta attività pari al 5% più
IVA sul valore nominale dei crediti ceduti. Parte convenuta opposta concludeva nei seguenti termini: ”Voglia l'IImo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1314/2024 del 10.06.2024 (RG n. 2616/2024) del Tribunale di
Verona, in questa sede opposto;
In via principale e nel merito rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti di convenuto, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto Controparte_1 sia in diritto, oltre che assolutamente non provate. Rigettare la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo
n. 1314/2024 del 10.06.2024 (RG n. 2616/2024) del Tribunale di Verona, dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti della condannare la stessa al pagamento in Parte_1 favore di della somma che verrà determinata in corso di causa. Con Controparte_1 vittoria di spese e competenze legali”.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., era rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte convenuta opposta e il giudice fissava udienza di rimessione della causa in decisione. Su istanza del convenuto, con successiva ordinanza resa a verbale dell'udienza del 8.7.2025, il giudice autorizzava la produzione della documentazione già allegata alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta e non presente agli atti telematici e, in accoglimento di ulteriore istanza, concedeva termine per memorie conclusionali e memorie di replica, rinviando la causa – per la rimessione in decisione – all'udienza del 25 settembre 2025 ore 12.15. Avverso tale ordinanza proponeva reclamo parte opponente e il giudice, stante la pendenza del relativo procedimento, rinviava l'udienza del 25.9.2025 al 20.11.2025. All'udienza del 20.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di cui al prosieguo.
Si richiamano in primo luogo alcuni consolidati principi giurisprudenziali nella materia qui trattata.
Si rammenta, in primo luogo, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova segue le normali regole di giudizio, per cui il creditore che fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento ed il debitore deve provare i relativi fatti impeditivi, estintivi o modificativi. Nel caso in cui il professionista richieda il pagamento del proprio compenso per l'opera eseguita, è a suo carico la prova del conferimento dell'incarico e dell'esecuzione dello stesso.
Con riferimento, in particolare, all'esecuzione dell'incarico, il professionista che agisce nell'ordinario giudizio di cognizione per il recupero del proprio credito ha l'onere di dimostrare l'an e l'entità delle prestazioni e ciò, a maggior ragione, ove tali elementi risultino contestati (Cass.n. 3024 /2002 e Cass.
n.24381/2010). Venendo dunque al caso concreto, si osserva che, in data 31.12.2023, le parti hanno sottoscritto il contratto di consulenza e supporto nelle attività finalizzate alla cessione dei crediti di imposta, con il quale la opponente ha conferito l'incarico al Sig. per l'espletamento Parte_1 CP_1 dell'attività di consulenza volta a trattare con Istituti di Credito nonché Investitori e/o altri soggetti interessati all'acquisto dei crediti, in nome e per conto della società al fine di definire e Pt_2 individuare le modalità per la cessione dei crediti, comprensive di tutte le formalità connesse allo studio della posizione, all'esame della normativa in essere, all'esame della contrattualistica, all'allestimento della pratica istruttoria e all'inoltro presso idonea/e Istituzione/i Creditizia/e dell'operazione cosi come più sotto descritta: Consulenza e supporto nelle attività finalizzate alla cessione dei seguenti crediti di imposta: codice tributo 7711, 7718, 7719 (e codici assimilati) in riferimento al superbonus 110 art. 119 D.L. 34/2020”. All'art. 5 del contratto è previsto quanto segue: “Se l'INCARICATO non riuscirà a presentare nei tempi previsti un impegno contrattuale con un suo Cessionario individuato, nulla sarà dovuto per il presente incarico. Il pagamento avverrà con bonifico bancario irrevocabile a vista fattura e solamente se la cessione andrà a buon fine, ovvero il giorno stesso della liquidazione del credito sul conto bancario del CLIENTE. Il CLIENTE si impegna: - ad informare il Consulente della data dell'effettivo incasso del credito ceduto;
- a pagare il compenso pattuito per tutti i futuri rapporti – aventi come oggetto la cessione dei crediti fiscali – tra il Cliente e la struttura presentata dal Consulente. Nel caso in cui il CLIENTE, per qualsiasi causa, anche per fatto concludente, dovesse: a) contattare direttamente il Cessionario senza l'assistenza dell'INCARICATO e/o a sua insaputa;
b) rinunciare alla conclusione delle trattative avviate dopo la “delibera di acquisto” del credito dell'Istituto di credito e finanziario e/o altri soggetti interessati, lo stesso si obbliga a versare il compenso per l'attività comunque svolta, definita nella misura del 5% (cinque per cento) + IVA sul valore nominale dei crediti presenti nel cassetto fiscale inviato per suo conto al Cessionario”.
Va detto che il convenuto opposto ha inviato una prima bozza di contratto di cessione alla contratto che è stato quindi tramesso alla MGP s.r.l. dalla società opponente (“La Parte_1 cedente, in data 03.01.2024 inoltrava, in buona fede, il contratto di cessione sottoscritto anche alla
MGP Srl” – pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione). MGP s.r.l., a riscontro dell'invio del contratto da parte della società opponente, con e-mail del 4.1.2024, riferiva di non avere conoscenza alcuna del sig. (“Buongiorno, non conosciamo il Sig. che viene CP_1 Controparte_1 citato nel contratto. Crediamo sia un refuso. Vi preghiamo quindi, eventualmente, di modificare i dati riportati nelle premesse del contratto. Grazie MGP SRL”). Tale è l'unico documento in atti riconducibile alla MGP s.r.l.. Dai documenti versati in atti emerge che, in data 18.1.2024, inviava altra PEC Controparte_1 alla con allegata diversa bozza del contratto di cessione, invitando la società Parte_1 opponente a sottoscriverlo e a trasmetterlo per la firma alla cessionaria (doc. n. 5 di parte CP_3 convenuta opposta) e che, in data 22.1.2024, lo stesso sollecitava la CP_1 Parte_1
(doc. n. 6 di parte convenuta opposta) affinché procedesse alla sottoscrizione e all'invio in tempi brevi avvertendo che “..sta per cancellare la pratica definitivamente”. Nel contratto di cessione CP_3 sottoposto alla firma con la PEC del 18.1.2024, tuttavia, è scritto che “la Cessionaria è entrata in contatto con la Cedente, tramite la società RS s.a.s., sulla base di specifico Contratto di
Consulenza”, laddove dell'ulteriore consulente della RS s.a.s., nulla è precisato in CP_3 atti. Solo con la comparsa conclusionale, parte convenuta opposta ha dedotto che “…la verifica finale e deliberativa dei documenti, consegnati dalla stessa veniva effettuata dal Parte_1
Advisor della società petrolifera MGP, che nel caso di specie è la società RS sas, in collaborazione col dott. e IL SL, adempimento necessario per la verifica della CP_1 legittimità del credito presente nel cassetto fiscale della società opponente”.
Ciò detto, occorre rilevare in primo luogo che il contratto d'opera professionale si connota per l'intuitus personae. La prestazione professionale è caratterizzata dalla personalità (art. 2232 c.c.: “Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto”) e l'elemento essenziale del contratto di prestazione d'opera intellettuale è proprio la persona del professionista, sicché lui soltanto è tenuto all'adempimento della prestazione: è eccezionale la possibilità di avvalersi di sostituti ed ausiliari sotto la direzione e responsabilità del professionista, l'esecuzione dei relativi obblighi essendo strettamente collegata alla persona prescelta dal cliente in base all'intuitus personae
e in forza del vincolo della fiducia. La personalità è indice della infungibilità della prestazione d'opera intellettuale, prestazione che presuppone, peraltro, il possesso di specifico bagaglio di competenze.
Dispone infatti l'art. 2232 c.c. che il prestatore d'opera può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. Nella fattispecie, sono solo indicati i nominativi di diversi ausiliari del convenuto ma il contratto di consulenza da questi Controparte_1 stipulato con la società opponente non fa menzione di alcun consenso ad avvalersi di tale collaborazione.
Ciò premesso, a fronte delle eccezioni sollevate dalla opponente, parte convenuta opposta non chiarisce quali fossero i ruoli attribuiti nell'operazione a e IL SL, e, da ultimo, alla Persona_1
RS s.a.s., società indicata nella seconda bozza di contratto di cessione inviata con PEC del
18.01.2024 quale altro consulente di MGP s.r.l. sulla base di specifico contratto che non è in atti. Non vi è prova del collegamento tra IL SL e la RS s.a.s. con la cessionaria MGP s.r.l., né vi è gli atti alcuna comunicazione proveniente dalla RS s.a.s. o alla stessa destinata (e quindi, tra la
RS s.a.s. e la MGP s.r.l. e tra la RS s.a.s. e o i suoi ausiliari). Le e- mail allegate CP_1 da parte convenuta opposta, di cui ai docc. n.ri 11 e 12, sono relative a comunicazioni intercorse tra e , da un lato, e e dall'altro, soggetti terzi rispetto alla CP_1 Per_1 CP_1 Tes_2 prospettata cessione del credito da a MGP s.r.l.. Non è stata data prova del CP_4 CP_5 coinvolgimento della MGP s.r.l. nell'operazione di cessione, non risultando nessuna comunicazione con destinatario MGP s.r.l. o ricevuta da quest'ultima da e/o da suoi ausiliari. In CP_1 particolare, va sottolineato che non risulta prova della “delibera di acquisto” di MGP s.r.l., delibera che, come stabilito nel contratto di consulenza stipulato dalle parti in causa, era prevista come necessaria per affermare il diritto al compenso. Solo con la comparsa conclusionale, parte convenuta opposta fa menzione della consulente RS s.a.s. nei seguenti termini: “Essendo (MGP s.r.l.) una società petrolifera è evidente che fa riferimento solo al suo diretto consulente – ossia Parte_3
ricevuto la documentazione da IL – collaboratore del Dott. e allo stesso
[...] CP_1
IL aveva poi inviato la mail di conferma e autorizzazione alla Cessione con allegato il Contratto di Cessione (come da email del 16.01.2024 da RS sas a ”. Come detto, dalla Controparte_6 documentazione versata in atti, con l'esclusione della citata e-mail inviata dal MGP s.r.l. alla società opponente in data 4.1.2024, non emerge che MGP s.r.l. e RS s.a.s. compaiono, né come mittente, né come destinatario, nelle comunicazioni riportate.
In definitiva, rileva considerare che non solo non vi è prova della approvazione della cessione da parte della ma neppure risulta che questa fosse a conoscenza delle relative trattative. La CP_3 ricostruzione dei fatti fornita da parte convenuta opposta appare del tutto carente, non consentendo di chiarire i distinti ruoli dei diversi ausiliari/collaboratori del professionista e le attività da essi eventualmente svolte in rapporto con i diversi consulenti della cessionaria solo genericamente indicati.
Le prove per testimoni offerte da parte convenuta opposta con la memoria n. 2 ex art. 171- bis non sono state ammesse, in ogni caso nulla potendo aggiungere alla già carente ricostruzione dei fatti se si considera: che il capitolo 1) (“1) Vero che in data 18.01.2024 nviava Controparte_1 contratto di cessione 2024 alla , che si rammostra?”) è circostanza che risulta Parte_1 dalla documentazione prodotta e non è contestata;
il capitolo 2) (“2) Vero che il signor Per_1
svolgeva attività di consulenza per la ALEFIL 1015 SL, consulente della società MGP
[...]
SRL?”) è del tutto genericamente formulato, irrilevante al fine del decidere e sottende l'esistenza di un doppio rapporto professionale ( e IL/MGP s.r.l.) di cui doveva essere fornita Parte_4 prova documentale;
il cap. 3 (3) Vero che dopo la Pec del 18.01.2024 Parte_1 sottoscriveva il contratto di cessione che si rammostra e si rendeva reperibile?”) è da provarsi documentalmente;
il cap. 4) (4) Vero che il Dott. dal 12.12.2023 al 29.12.2023 Controparte_1 esaminava la documentazione inviata dal referente di IM.COS.IMM.SRL, come da documenti che si rammostra, (doc.14 cartella relativa ai lavori nonché i documenti relativi all'impresa)”) è genericamente formulato e, come tale, anche irrilevante al fine del decidere. Nessuna prova è stata dunque offerta circa la delibera di acquisto da parte di MGP s.r.l., i rapporti tra questa e il professionista incaricato dalla società opponente, il ruolo svolto dalla RS s.a.s. (menzionata nel contratto di cessione inviato dal professionista alla opponente in data 18.1.2024) e i rapporti tra la
RS s.a.s. e MGP s.r.l., Alifil, il convenuto opposto e i suoi ausiliari.
Come noto, nel caso in cui sia dedotto l'adempimento dell'obbligazione, al creditore istante che abbia dato prova del titolo, sarà sufficiente allegare l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria: in modo speculare, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore (cfr. Cass.
S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677), “risultando, in tal caso, invertiti
i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento” (Cass. civ. n. 15659/2011). Quanto al valore probatorio della fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, va ricordato che, con la sentenza del 12 gennaio 2016, n. 299, la Suprema corte di Cassazione, ha confermato l'insegnamento secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “ il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio ” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n°
1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; 28/06/2010
n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass.
13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina
03/05/2006 n° 189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n° 3159). La pronuncia riprende il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che ha ripetutamente affermato l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fornire la dimostrazione certa ed inequivoca dell'avvenuta effettiva prestazione. La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto.
Per quanto sopra esposto, costituiva preciso onere di parte opposta dimostrare di avere adempiuto alle obbligazioni assunte, onere che il convenuto non ha assolto non avendo offerto elementi di prova idonei a dimostrare l'esecuzione delle diverse prestazioni oggetto del contratto di consulenza.
Quanto alla trasmissione di documenti inoltrata dalla società al professionista e alla corrispondenza intercorsa, trattasi di consegna di documenti che non può, di per sé, dimostrare l'adempimento degli obblighi assunti dal convenuto opposto con il contratto sottoscritto in data 31.12.2023.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, non ritenendosi sussistere il credito posto a fondamento del ricorso monitorio.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. - genericamente invocato da parte opponente senza distinzione delle diverse fattispecie contemplate dalla norma -, non ravvisandosi nelle difese proposte dal convenuto profili di temerarietà, né essendovi prova di uno specifico danno patito dall'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dei parametri di riferimento per le fasi di studio, di introduzione e decisione e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, considerata l'assenza di attività istruttoria svolta in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1314/2024 in data 9.6.2024 del Tribunale di Verona;
rigetta la domanda di parte opponente di condanna di parte convenuta opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; condanna parte convenuta opposta a rifondere a parte opponente le spese del giudizio, spese che vengono liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre a spese generali al 15% , CPA e IVA come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Verona, 12.12.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni