Art. 8. Esclusioni oggettive dall'indulto 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale :
1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);
2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);
3) 270-bis, comma primo (associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
6) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
9) 286 (guerra civile);
10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);
11) 289-bis, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
12) 306 (banda armata);
13) 314 (peculato);
14) 315 (malversazione a danno di privati);
15) 317 (concussione);
16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
17) 385 (evasione), se l'evasione e' aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da piu' persone riunite;
18) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilita);
20) 422 (strage);
21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);
23) 430 (disastro ferroviario);
24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);
26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
28) 438 (epidemia);
29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);
31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);
32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);
33) 519 (violenza carnale);
34) 521 (atti di libidine violenti);
35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;
36) 628, comma terzo (rapina aggravata);
37) 629, comma secondo (estorsione aggravata);
38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
39) 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione).
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:
1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari);
2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;
3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;
4) 215 (peculato militare);
5) 216 (malversazione a danno di militari);
6) 217 (peculato e malversazione del portalettere).
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:
1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 , recante disposizioni penali per i militari del Corpo della Guardia di finanza;
2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , sostituito dall' articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;
3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
4) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159 , sostituito dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863 , contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto articolo 1;
5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , concernente l'attuazione dell' articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete.
d) per i reati finanziari;
e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 .
2. Quando vi e' stata condanna ai sensi dell' articolo 81 del codice penale , ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del decreto, determinando la quantita' di pena condonata.
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale :
1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);
2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);
3) 270-bis, comma primo (associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
6) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
9) 286 (guerra civile);
10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);
11) 289-bis, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
12) 306 (banda armata);
13) 314 (peculato);
14) 315 (malversazione a danno di privati);
15) 317 (concussione);
16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
17) 385 (evasione), se l'evasione e' aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da piu' persone riunite;
18) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilita);
20) 422 (strage);
21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);
23) 430 (disastro ferroviario);
24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);
26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
28) 438 (epidemia);
29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);
31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);
32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);
33) 519 (violenza carnale);
34) 521 (atti di libidine violenti);
35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;
36) 628, comma terzo (rapina aggravata);
37) 629, comma secondo (estorsione aggravata);
38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
39) 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione).
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:
1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari);
2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;
3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;
4) 215 (peculato militare);
5) 216 (malversazione a danno di militari);
6) 217 (peculato e malversazione del portalettere).
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:
1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 , recante disposizioni penali per i militari del Corpo della Guardia di finanza;
2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , sostituito dall' articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;
3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
4) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159 , sostituito dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863 , contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto articolo 1;
5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , concernente l'attuazione dell' articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete.
d) per i reati finanziari;
e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 .
2. Quando vi e' stata condanna ai sensi dell' articolo 81 del codice penale , ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del decreto, determinando la quantita' di pena condonata.