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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 708/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5380/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00380304 00 802 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00380304 00 802 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 11/07/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto dell'ente creditore Società_1 1 S.p.A. in liquidazione. La ricorrente eccepiva:
1. L'inesistenza giuridica e/o nullità della notifica degli atti presupposti (fatture e intimazioni di pagamento), sostenendo di non averne mai ricevuto copia e che, pertanto, la cartella costituiva il primo atto attraverso cui veniva a conoscenza della pretesa.
2. L'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario (anni d'imposta 2011-2012), non essendo stati validamente notificati atti interruttivi nei termini di legge.
3. La decadenza dal potere di riscossione, essendo il ruolo stato reso esecutivo solo nel 2024, ben oltre i termini previsti dall'art. 72 D.Lgs. 507/93 o dall'art. 1, co. 163, L. 296/2006,.
Si costituiva in giudizio la società Società_1 1 S.p.A. in liquidazione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti prodromici (fatture e intimazioni) che assumeva essere stati regolarmente notificati. Nel merito, l'Ente sosteneva la legittimità del proprio operato, invocando la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale
COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020) e producendo documentazione attestante i tentativi di notifica,.
Con memorie difensive la ricorrente specificamente, contestava la validità delle notifiche prodotte da controparte, rilevando che l'intimazione del 2019 risultava non consegnata per "irreperibilità" e quella del
2012 per "compiuta giacenza" in assenza della prova dell'invio della raccomandata informativa (CAD),.
All'udienza del 16/12/2025, questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato.
All'udienza pubblica del 03/02/2026, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Sull'ammissibilità del ricorso. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Società_1 1 S.p.A. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento facendo valere i vizi degli atti presupposti qualora questi non siano stati ritualmente notificati. Nel caso di specie, la ricorrente contesta radicalmente la notifica degli atti prodromici, deducendo che l'impugnazione della cartella è la prima occasione utile per far valere le proprie difese anche nel merito della pretesa.
2. Sulla notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito. La pretesa creditoria riguarda la TIA per gli anni 2011 e 2012. Trattandosi di tributo locale periodico, il termine di prescrizione è quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Ente impositore per dimostrare l'interruzione della prescrizione, emergono vizi insanabili nel procedimento notificatorio.
• Sull'Intimazione di pagamento n. 271075 del 29/07/2019: L'Società_1 1 S.p.A. ha prodotto un "Dettaglio Documento" postale relativo alla raccomandata n. 61634650713, dal quale risulta che l'esito della notifica
è: "Destinatario irreperibile" in data 25/09/2019,. La mera dicitura "irreperibile" sul sito di Banca_1, in assenza della produzione dell'avviso di ricevimento che attesti il compimento delle formalità previste (es. deposito alla casa comunale e invio raccomandata informativa per irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. o irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c.), non è idonea a perfezionare la notifica. Come correttamente eccepito dalla ricorrente, una notifica non consegnata non può produrre effetti giuridici, né tantomeno interrompere la prescrizione.
• Sull'Intimazione di pagamento del 2016: La notifica risulta effettuata il 28/12/2016 a mani di persona la cui firma è illeggibile e la cui qualità non è specificata, rendendo incerta la riconducibilità della ricezione alla società o al legale rappresentante. Tuttavia, anche volendo considerare valida tale notifica, essa non sarebbe sufficiente a salvare il credito dalla prescrizione in assenza di un successivo atto interruttivo valido prima della notifica della cartella avvenuta nel 2025, atteso che, come sopra rilevato, l'intimazione del 2019 è inefficace.
• Sulla Fattura a saldo 2012: Per la fattura di saldo 2012, l'Ente ha prodotto un dettaglio postale indicante
"Plico compiuta giacenza". Tuttavia, in tema di notifica a mezzo posta, la Suprema Corte ha chiarito che, per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, è necessaria la prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD). L'Società_1 1 non ha prodotto l'avviso di ricevimento della CAD, limitandosi al dettaglio di tracciamento della spedizione principale. Di conseguenza, anche tale notifica non può dirsi perfezionata.
Accertata l'inesistenza o la nullità delle notifiche degli atti interruttivi (in particolare quella cruciale del 2019), il credito relativo agli anni 2011 e 2012 risulta irrimediabilmente prescritto alla data di notifica della cartella di pagamento (13/05/2025), essendo ampiamente decorso il termine quinquennale.
L'intervenuta prescrizione assorbe ogni altra questione relativa alla decadenza dai termini per la formazione del ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società Società_1 1 S.p.A. in liquidazione, quale ente impositore responsabile del procedimento notificatorio difettoso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, Sezione 7, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1;
2. Annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00380304 00 802;
3. Condanna la resistente Società_1 1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Messina, addì 03 febbraio 2026.
Il Giudice Est.
Dott. Carmelo Blatti
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5380/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00380304 00 802 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00380304 00 802 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 11/07/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto dell'ente creditore Società_1 1 S.p.A. in liquidazione. La ricorrente eccepiva:
1. L'inesistenza giuridica e/o nullità della notifica degli atti presupposti (fatture e intimazioni di pagamento), sostenendo di non averne mai ricevuto copia e che, pertanto, la cartella costituiva il primo atto attraverso cui veniva a conoscenza della pretesa.
2. L'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario (anni d'imposta 2011-2012), non essendo stati validamente notificati atti interruttivi nei termini di legge.
3. La decadenza dal potere di riscossione, essendo il ruolo stato reso esecutivo solo nel 2024, ben oltre i termini previsti dall'art. 72 D.Lgs. 507/93 o dall'art. 1, co. 163, L. 296/2006,.
Si costituiva in giudizio la società Società_1 1 S.p.A. in liquidazione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti prodromici (fatture e intimazioni) che assumeva essere stati regolarmente notificati. Nel merito, l'Ente sosteneva la legittimità del proprio operato, invocando la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale
COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020) e producendo documentazione attestante i tentativi di notifica,.
Con memorie difensive la ricorrente specificamente, contestava la validità delle notifiche prodotte da controparte, rilevando che l'intimazione del 2019 risultava non consegnata per "irreperibilità" e quella del
2012 per "compiuta giacenza" in assenza della prova dell'invio della raccomandata informativa (CAD),.
All'udienza del 16/12/2025, questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato.
All'udienza pubblica del 03/02/2026, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Sull'ammissibilità del ricorso. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Società_1 1 S.p.A. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento facendo valere i vizi degli atti presupposti qualora questi non siano stati ritualmente notificati. Nel caso di specie, la ricorrente contesta radicalmente la notifica degli atti prodromici, deducendo che l'impugnazione della cartella è la prima occasione utile per far valere le proprie difese anche nel merito della pretesa.
2. Sulla notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito. La pretesa creditoria riguarda la TIA per gli anni 2011 e 2012. Trattandosi di tributo locale periodico, il termine di prescrizione è quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Ente impositore per dimostrare l'interruzione della prescrizione, emergono vizi insanabili nel procedimento notificatorio.
• Sull'Intimazione di pagamento n. 271075 del 29/07/2019: L'Società_1 1 S.p.A. ha prodotto un "Dettaglio Documento" postale relativo alla raccomandata n. 61634650713, dal quale risulta che l'esito della notifica
è: "Destinatario irreperibile" in data 25/09/2019,. La mera dicitura "irreperibile" sul sito di Banca_1, in assenza della produzione dell'avviso di ricevimento che attesti il compimento delle formalità previste (es. deposito alla casa comunale e invio raccomandata informativa per irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. o irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c.), non è idonea a perfezionare la notifica. Come correttamente eccepito dalla ricorrente, una notifica non consegnata non può produrre effetti giuridici, né tantomeno interrompere la prescrizione.
• Sull'Intimazione di pagamento del 2016: La notifica risulta effettuata il 28/12/2016 a mani di persona la cui firma è illeggibile e la cui qualità non è specificata, rendendo incerta la riconducibilità della ricezione alla società o al legale rappresentante. Tuttavia, anche volendo considerare valida tale notifica, essa non sarebbe sufficiente a salvare il credito dalla prescrizione in assenza di un successivo atto interruttivo valido prima della notifica della cartella avvenuta nel 2025, atteso che, come sopra rilevato, l'intimazione del 2019 è inefficace.
• Sulla Fattura a saldo 2012: Per la fattura di saldo 2012, l'Ente ha prodotto un dettaglio postale indicante
"Plico compiuta giacenza". Tuttavia, in tema di notifica a mezzo posta, la Suprema Corte ha chiarito che, per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, è necessaria la prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD). L'Società_1 1 non ha prodotto l'avviso di ricevimento della CAD, limitandosi al dettaglio di tracciamento della spedizione principale. Di conseguenza, anche tale notifica non può dirsi perfezionata.
Accertata l'inesistenza o la nullità delle notifiche degli atti interruttivi (in particolare quella cruciale del 2019), il credito relativo agli anni 2011 e 2012 risulta irrimediabilmente prescritto alla data di notifica della cartella di pagamento (13/05/2025), essendo ampiamente decorso il termine quinquennale.
L'intervenuta prescrizione assorbe ogni altra questione relativa alla decadenza dai termini per la formazione del ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società Società_1 1 S.p.A. in liquidazione, quale ente impositore responsabile del procedimento notificatorio difettoso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, Sezione 7, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1;
2. Annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00380304 00 802;
3. Condanna la resistente Società_1 1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Messina, addì 03 febbraio 2026.
Il Giudice Est.
Dott. Carmelo Blatti