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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3958/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]H,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...]H,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Maria Grazia Gandolfo
(C.F. ), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in OA (GE) il 28/06/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n 366/2024 emessa dal Tribunale di
Genova in data 04/10/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OA (GE) il
28/06/2014 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi Per_1 Per_2 con residenza primaria delle stesse presso l'abitazione materna in OA Via Aurelia 306
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 int. 5, ove le medesime hanno già trasferito la loro residenza;
le stesse trascorreranno una settimana in alternanza con ciascun genitore e quindi una settimana con la mamma ed una con il papà (quest'ultima terminerà la domenica pomeriggio con il rientro presso la residenza materna). Inoltre le stesse trascorreranno con i genitori le festività religiose e laiche con il rito dell'alternanza e almeno 15 giorni di vacanze all'anno (anche non consecutive) con ciascuno dei genitori.
2) Il signor continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà sita in Rapallo Parte_1
Via S. Massimo 76H;
3) I genitori visto il regime di affido e visita paritario delle minori, provvederanno in maniera diretta al loro mantenimento ordinario nei periodi di permanenza presso di loro, mentre le spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo sulle spese straordinarie approvato dal Tribunale di Genova il 10.9.2016 saranno suddivise al 50% a carico del sig.
ed al 50% a carico della sig. . Convengono ulteriormente che spetterà Pt_1 Parte_2 alla sig. il 100% dell'assegno unico universale per i figli a carico per entrambe Parte_2 le figlie.
4) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di aver già risolto tra di loro le comuni questioni patrimoniali
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2014, Numero 16, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]H,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...]H,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Maria Grazia Gandolfo
(C.F. ), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in OA (GE) il 28/06/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n 366/2024 emessa dal Tribunale di
Genova in data 04/10/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OA (GE) il
28/06/2014 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi Per_1 Per_2 con residenza primaria delle stesse presso l'abitazione materna in OA Via Aurelia 306
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 int. 5, ove le medesime hanno già trasferito la loro residenza;
le stesse trascorreranno una settimana in alternanza con ciascun genitore e quindi una settimana con la mamma ed una con il papà (quest'ultima terminerà la domenica pomeriggio con il rientro presso la residenza materna). Inoltre le stesse trascorreranno con i genitori le festività religiose e laiche con il rito dell'alternanza e almeno 15 giorni di vacanze all'anno (anche non consecutive) con ciascuno dei genitori.
2) Il signor continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà sita in Rapallo Parte_1
Via S. Massimo 76H;
3) I genitori visto il regime di affido e visita paritario delle minori, provvederanno in maniera diretta al loro mantenimento ordinario nei periodi di permanenza presso di loro, mentre le spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo sulle spese straordinarie approvato dal Tribunale di Genova il 10.9.2016 saranno suddivise al 50% a carico del sig.
ed al 50% a carico della sig. . Convengono ulteriormente che spetterà Pt_1 Parte_2 alla sig. il 100% dell'assegno unico universale per i figli a carico per entrambe Parte_2 le figlie.
4) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di aver già risolto tra di loro le comuni questioni patrimoniali
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2014, Numero 16, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3