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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2519/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2519/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI DUCCIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUCA' PASQUALE ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 ALFONSO LAMARMORA 39 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. BARDI DUCCIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FIORILLO LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134 00195 ROMApresso il difensore avv. FIORILLO LUIGI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 17 luglio 2024 citava a giudizio Parte_1 [...]
chiedendo dichiararsi la nullità ( perché ritorsivo) o comunque la illegittimità (per CP_2 insussistenza della violazione disciplinare contestata o comunque per mancanza di proporzionalità tra violazione e sanzione) del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato in data 28 febbraio 2024. VA , quindi, il riconoscimento della tutela prevista dall'art 18 stat lav per le diverse ipotesi.
si costituiva sostenendo la piena legittimità del recesso e chiedendo l'integrale Controparte_2 rigetto della domanda proposta da controparte.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Gli addebiti
dipendente a tempo indeterminato di dal 9.09.2008 con mansioni di Parte_1 CP_2 addetto alla produzione è stato licenziato per giusta causa con lettera del 28 febbraio 2024, in relazione alle condotte contestate con lettera del 5 febbraio 2024 ( fatto pacifico).
1 Le violazioni sanzionate (descritte nella lettera di contestazione degli addebiti cfr doc 1 ric ) , tutte risalenti al 1 febbraio 2024 consistono:
a) nell' avere rifiutato di firmare una lettera di contestazione degli addebiti che il responsabile
Risorse Umane del CS , , gli stava consegnando “asserendo ad alta voce Pt_2 Tes_1 ed in modo alterato, che avrebbe sporto denuncia per diffamazione e mobbing nei confronti del
e del Capo Squadra;
Tes_1 CP_3
b) Nell'avere successivamente minacciato il suddetto (intercettato nel centro Tes_1 commerciale situato nei pressi del CS di , ove si era recato per la pausa pranzo insieme Pt_2 alla collega affermando “mi devi lasciare stare altrimenti ti rovino .. ti vengo Persona_1 cercare a casa .. vengo a cercare i tuoi figli .. ti rovino .. ho tempo da perdere”, nonchè dicendo alla “ lo faccio finire su di una sedia”; Per_1
c) Nell'avere ( nel contesto dell'incontro di cui sopra) posto in essere atti violenti, avendo 1) intimato “con fare minaccioso” alla di allontanarsi, “spingendola con una mano”, 2) Per_1 lanciato uno sputo sul viso al “colpendolo all'altezza dell'occhio destro” ;3) tentato di Tes_1 aggredire fisicamente il stesso, non riuscendoci grazie all'intervento di una terza persona. Tes_1
I fatti accertati
E' pacifico in atti che il si sia incontrato con e con Pt_1 Tes_1 Persona_1 all'interno del Centro commerciale dopo che il suddetto si era recato nell'ufficio del Pt_1 Tes_1 per ritirare una contestazione disciplinare e che tra i due vi sia stata una conversazione animata
(cfr ammissioni a pag 6 della memoria di costituzione).
La questione controversa riguarda l'esistenza delle minacce e degli atti violenti, decisamente negati dal ricorrente e l'atteggiamento tenuto dal ( che secondo il ricorrente avrebbe Tes_1 partecipato al diverbio, mentre secondo la convenuta avrebbe solo cercato di calmare il . Pt_1
L'istruttoria svolta ha consentito di confermare le condotte contestate..
Sul punto e sentiti come testimoni hanno riferito: Tes_1 Persona_1 le minacce “Ho potuto così vedere che il si avvicinava a con fare molto aggressivo Pt_1 Tes_1 piantandosi davanti al suo viso. Nel frattempo lo minacciava dicendo che non gli conveniva mettersi contro di lui e che l'avrebbe rovinato” (così teste;
….. “Il continuava ad Per_1 Pt_1 essere molto agitato e mi ha detto letteralmente, riferendosi naturalmente al “lo faccio Tes_1 finire su una sedia” ( così teste;
……“ si è rivolto a me e ha cominciato a minacciarmi Per_1 dicendo frasi tipo “mi devi lasciar stare se no vengo a cercarti, devi stare attento, tu hai dei figli” ( così teste;
Tes_1 gli atti violenti “A un certo punto si è accorto che io non mi ero allontanata del tutto e quindi si
2 è innervosito e alzando la voce ha gridato “ho detto di allontanarti” o comunque una espressione simile e avvicinandosi a me mi ha spinto indietro toccando la mia spalla con la sua mano (teste “Poi si è rivolto verso la collega e le ha intimato di allontanarsi Per_1 Per_1 accompagnando l'intimazione con un gesto della mano: di fatto ha toccato con la mano la spalla della collega” così teste;
“Nel frattempo cercavo anche di allontanarmi dirigendomi Tes_1 verso l'uscita del centro commerciale ma lui continuava a venirmi dietro e improvvisamente con uno scatto repentino mi ha sputato sulla tempia sinistra”. ( teste “Abbiamo cercato di Tes_1 tornare in ufficio e di uscire da quella penosa situazione perché sembrava che il avesse Pt_1 deciso di andare per la sua strada ma ad un certo punto deve averci ripensato e ce lo siamo ritrovati improvvisamente di fianco che continuava ad inveire. Ho visto uno sputo nell'aria e poi ho visto che lo stesso sputo era arrivato sulla tempia del A quel punto io ho detto al Tes_1 Pt_1
“che hai fatto? Gli hai sputato?” ( teste “Ricordo comunque che il continuava a Per_1 Pt_1 inveire e a un certo punto si è lanciato contro di me come se volesse colpirmi con un pugno, ma non ho visto il pugno. Ho visto però che una terza persona si è frapposta fra me e lui evitando che ci fosse il contatto fisico”( così teste ; “ invece ha detto che avrebbe chiamato i Tes_1 Tes_1 carabinieri e una terza persona si è frapposta tra il e il Successivamente questa Tes_1 Pt_1 stessa persona ha detto di essere intervenuta perché aveva avuto la netta sensazione che il Pt_1 stesse per aggredire fisicamente il (teste Tes_1 Per_1
l'assenza di provocazione “Il non ha reagito alle provocazioni ed è rimasto impassibile” Tes_1
(così teste “Io non ho reagito per non aggravare la situazione e mi sono limitato a dirgli Per_1 di stare calmo, di allontanarsi e di non peggiorare la situazione. Cercavo anche di fargli capire che non ero io ad avercela con lui, ma mi limitavo a rappresentargli le decisioni dell'azienda Io non ho reagito per non aggravare la situazione e mi sono limitato a dirgli di stare calmo, di allontanarsi e di non peggiorare la situazione. Cercavo anche di fargli capire che non ero io ad avercela con lui, ma mi limitavo a rappresentargli le decisioni dell'azienda” (così teste . Tes_1
Le dichiarazioni dei testi appaiono attendibili atteso che:
a) Gli stessi non risultano avere alcun motivo per mentire ( le allegazioni di parte ricorrente sul fatto che il fosse un dipendente “scomodo” non valgono a spiegare perchè e il Pt_1 Parte_3
– che pacificamente non lavoravano a stretto contatto con il – avrebbero dovuto Tes_1 Pt_1 inventare i fatti o esagerare l'accaduto);
b) Le loro dichiarazioni sono sostanzialmente coincidenti atteso che le difformità riguardano esclusivamente fatti marginali ( ad esempio se le foto siano state scattate dal prima o dopo Pt_1
l'alterco o le testuali parole usate per le minacce, sul cui contenuto, comunque i testi
3 concordano) e possono essere spiegate con il tempo passato dagli eventi alla deposizione e con le forti emozioni provate al momento dei fatti, emozioni che notoriamente incidono sulla memoria;
c) Le dichiarazioni non risultano contraddette da quanto riferito dal teste il quale - Tes_2 per sua stessa ammissione,- ha assistito ad un solo frammento dell'incontro, per di più da lontano.
La valutazione delle condotte
Le violazioni accertate costituiscono giusta causa di recesso.
Ed in effetti il comportamento tenuto dal ,- il quale non si è limitato a gravi minacce- Pt_1 idonee a incidere sull'equilibrio emotivo del “ avevo perso un po' di lucidità e mi ero Tes_1 agitato e impaurito” ma è passato anche alle vie di fatto, colpendo il con uno sputo al Tes_1 volto e la con una spinta, in assenza di ogni provocazione, ma anzi reagendo al fatto Per_1 che il in adempimento dei suoi doveri d'ufficio, gli aveva appena notificato una Tes_1 contestazione di addebiti,- appare in contrasto con i basilari principi della civile convivenza ed
è indice uno scarso autocontrollo. Da quanto detto deriva che l'accertato comportamento è tale da rendere concreto il pericolo di reiterazione e risulta idoneo a ledere la fiducia nel futuro corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
Le ulteriori questioni
L'accertata esistenza della giusta causa del licenziamento in relazione alle condotte di cui si è detto esclude la necessità di valutare sia la fondatezza delle ulteriori violazioni contestate (cfr.
Cass. n. 18836 del 2017; Cass. n. 26764 del 2019) che la rilevanza del denunciato motivo ritorsivo (sulla necessità del carattere determinante del motivo ritorsivo cfr da ultimo Cass
Sez. L - , Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023) e quindi vale a motivare il rigetto integrale del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 2500, oltre iv, cpa e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2519/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI DUCCIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUCA' PASQUALE ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 ALFONSO LAMARMORA 39 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. BARDI DUCCIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FIORILLO LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134 00195 ROMApresso il difensore avv. FIORILLO LUIGI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 17 luglio 2024 citava a giudizio Parte_1 [...]
chiedendo dichiararsi la nullità ( perché ritorsivo) o comunque la illegittimità (per CP_2 insussistenza della violazione disciplinare contestata o comunque per mancanza di proporzionalità tra violazione e sanzione) del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato in data 28 febbraio 2024. VA , quindi, il riconoscimento della tutela prevista dall'art 18 stat lav per le diverse ipotesi.
si costituiva sostenendo la piena legittimità del recesso e chiedendo l'integrale Controparte_2 rigetto della domanda proposta da controparte.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Gli addebiti
dipendente a tempo indeterminato di dal 9.09.2008 con mansioni di Parte_1 CP_2 addetto alla produzione è stato licenziato per giusta causa con lettera del 28 febbraio 2024, in relazione alle condotte contestate con lettera del 5 febbraio 2024 ( fatto pacifico).
1 Le violazioni sanzionate (descritte nella lettera di contestazione degli addebiti cfr doc 1 ric ) , tutte risalenti al 1 febbraio 2024 consistono:
a) nell' avere rifiutato di firmare una lettera di contestazione degli addebiti che il responsabile
Risorse Umane del CS , , gli stava consegnando “asserendo ad alta voce Pt_2 Tes_1 ed in modo alterato, che avrebbe sporto denuncia per diffamazione e mobbing nei confronti del
e del Capo Squadra;
Tes_1 CP_3
b) Nell'avere successivamente minacciato il suddetto (intercettato nel centro Tes_1 commerciale situato nei pressi del CS di , ove si era recato per la pausa pranzo insieme Pt_2 alla collega affermando “mi devi lasciare stare altrimenti ti rovino .. ti vengo Persona_1 cercare a casa .. vengo a cercare i tuoi figli .. ti rovino .. ho tempo da perdere”, nonchè dicendo alla “ lo faccio finire su di una sedia”; Per_1
c) Nell'avere ( nel contesto dell'incontro di cui sopra) posto in essere atti violenti, avendo 1) intimato “con fare minaccioso” alla di allontanarsi, “spingendola con una mano”, 2) Per_1 lanciato uno sputo sul viso al “colpendolo all'altezza dell'occhio destro” ;3) tentato di Tes_1 aggredire fisicamente il stesso, non riuscendoci grazie all'intervento di una terza persona. Tes_1
I fatti accertati
E' pacifico in atti che il si sia incontrato con e con Pt_1 Tes_1 Persona_1 all'interno del Centro commerciale dopo che il suddetto si era recato nell'ufficio del Pt_1 Tes_1 per ritirare una contestazione disciplinare e che tra i due vi sia stata una conversazione animata
(cfr ammissioni a pag 6 della memoria di costituzione).
La questione controversa riguarda l'esistenza delle minacce e degli atti violenti, decisamente negati dal ricorrente e l'atteggiamento tenuto dal ( che secondo il ricorrente avrebbe Tes_1 partecipato al diverbio, mentre secondo la convenuta avrebbe solo cercato di calmare il . Pt_1
L'istruttoria svolta ha consentito di confermare le condotte contestate..
Sul punto e sentiti come testimoni hanno riferito: Tes_1 Persona_1 le minacce “Ho potuto così vedere che il si avvicinava a con fare molto aggressivo Pt_1 Tes_1 piantandosi davanti al suo viso. Nel frattempo lo minacciava dicendo che non gli conveniva mettersi contro di lui e che l'avrebbe rovinato” (così teste;
….. “Il continuava ad Per_1 Pt_1 essere molto agitato e mi ha detto letteralmente, riferendosi naturalmente al “lo faccio Tes_1 finire su una sedia” ( così teste;
……“ si è rivolto a me e ha cominciato a minacciarmi Per_1 dicendo frasi tipo “mi devi lasciar stare se no vengo a cercarti, devi stare attento, tu hai dei figli” ( così teste;
Tes_1 gli atti violenti “A un certo punto si è accorto che io non mi ero allontanata del tutto e quindi si
2 è innervosito e alzando la voce ha gridato “ho detto di allontanarti” o comunque una espressione simile e avvicinandosi a me mi ha spinto indietro toccando la mia spalla con la sua mano (teste “Poi si è rivolto verso la collega e le ha intimato di allontanarsi Per_1 Per_1 accompagnando l'intimazione con un gesto della mano: di fatto ha toccato con la mano la spalla della collega” così teste;
“Nel frattempo cercavo anche di allontanarmi dirigendomi Tes_1 verso l'uscita del centro commerciale ma lui continuava a venirmi dietro e improvvisamente con uno scatto repentino mi ha sputato sulla tempia sinistra”. ( teste “Abbiamo cercato di Tes_1 tornare in ufficio e di uscire da quella penosa situazione perché sembrava che il avesse Pt_1 deciso di andare per la sua strada ma ad un certo punto deve averci ripensato e ce lo siamo ritrovati improvvisamente di fianco che continuava ad inveire. Ho visto uno sputo nell'aria e poi ho visto che lo stesso sputo era arrivato sulla tempia del A quel punto io ho detto al Tes_1 Pt_1
“che hai fatto? Gli hai sputato?” ( teste “Ricordo comunque che il continuava a Per_1 Pt_1 inveire e a un certo punto si è lanciato contro di me come se volesse colpirmi con un pugno, ma non ho visto il pugno. Ho visto però che una terza persona si è frapposta fra me e lui evitando che ci fosse il contatto fisico”( così teste ; “ invece ha detto che avrebbe chiamato i Tes_1 Tes_1 carabinieri e una terza persona si è frapposta tra il e il Successivamente questa Tes_1 Pt_1 stessa persona ha detto di essere intervenuta perché aveva avuto la netta sensazione che il Pt_1 stesse per aggredire fisicamente il (teste Tes_1 Per_1
l'assenza di provocazione “Il non ha reagito alle provocazioni ed è rimasto impassibile” Tes_1
(così teste “Io non ho reagito per non aggravare la situazione e mi sono limitato a dirgli Per_1 di stare calmo, di allontanarsi e di non peggiorare la situazione. Cercavo anche di fargli capire che non ero io ad avercela con lui, ma mi limitavo a rappresentargli le decisioni dell'azienda Io non ho reagito per non aggravare la situazione e mi sono limitato a dirgli di stare calmo, di allontanarsi e di non peggiorare la situazione. Cercavo anche di fargli capire che non ero io ad avercela con lui, ma mi limitavo a rappresentargli le decisioni dell'azienda” (così teste . Tes_1
Le dichiarazioni dei testi appaiono attendibili atteso che:
a) Gli stessi non risultano avere alcun motivo per mentire ( le allegazioni di parte ricorrente sul fatto che il fosse un dipendente “scomodo” non valgono a spiegare perchè e il Pt_1 Parte_3
– che pacificamente non lavoravano a stretto contatto con il – avrebbero dovuto Tes_1 Pt_1 inventare i fatti o esagerare l'accaduto);
b) Le loro dichiarazioni sono sostanzialmente coincidenti atteso che le difformità riguardano esclusivamente fatti marginali ( ad esempio se le foto siano state scattate dal prima o dopo Pt_1
l'alterco o le testuali parole usate per le minacce, sul cui contenuto, comunque i testi
3 concordano) e possono essere spiegate con il tempo passato dagli eventi alla deposizione e con le forti emozioni provate al momento dei fatti, emozioni che notoriamente incidono sulla memoria;
c) Le dichiarazioni non risultano contraddette da quanto riferito dal teste il quale - Tes_2 per sua stessa ammissione,- ha assistito ad un solo frammento dell'incontro, per di più da lontano.
La valutazione delle condotte
Le violazioni accertate costituiscono giusta causa di recesso.
Ed in effetti il comportamento tenuto dal ,- il quale non si è limitato a gravi minacce- Pt_1 idonee a incidere sull'equilibrio emotivo del “ avevo perso un po' di lucidità e mi ero Tes_1 agitato e impaurito” ma è passato anche alle vie di fatto, colpendo il con uno sputo al Tes_1 volto e la con una spinta, in assenza di ogni provocazione, ma anzi reagendo al fatto Per_1 che il in adempimento dei suoi doveri d'ufficio, gli aveva appena notificato una Tes_1 contestazione di addebiti,- appare in contrasto con i basilari principi della civile convivenza ed
è indice uno scarso autocontrollo. Da quanto detto deriva che l'accertato comportamento è tale da rendere concreto il pericolo di reiterazione e risulta idoneo a ledere la fiducia nel futuro corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
Le ulteriori questioni
L'accertata esistenza della giusta causa del licenziamento in relazione alle condotte di cui si è detto esclude la necessità di valutare sia la fondatezza delle ulteriori violazioni contestate (cfr.
Cass. n. 18836 del 2017; Cass. n. 26764 del 2019) che la rilevanza del denunciato motivo ritorsivo (sulla necessità del carattere determinante del motivo ritorsivo cfr da ultimo Cass
Sez. L - , Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023) e quindi vale a motivare il rigetto integrale del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 2500, oltre iv, cpa e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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