Art. 2.
Le modalita' stabilite dall'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in sottoscrizione ad altro prestito.
Le modalita' stabilite dall'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in sottoscrizione ad altro prestito.