Articolo 2 della Legge 10 luglio 1952, n. 901
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 agosto 1952
Art. 2.
Le modalita' stabilite dall'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in sottoscrizione ad altro prestito.
Entrata in vigore il 7 agosto 1952