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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4090/2024 R.G. sul ricorso depositato il 06/08/2024 proposto da (difesa dall' avv. Mario Perlina) Parte_1 nei confronti di (difesa da avv. Maria Laura Curatola ) Controparte_1 e nei confronti di (avv. Ettore Triolo) Controparte_2 viste le note di trattazione scritta delle parti, così definitivamente provvedendo :
“Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 5000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute,
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) in via preliminare, concedere e/o ribadire la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, degli avvisi di addebito sopra individuati e contestuali ruoli per come indicati in premessa, limitatamente alla parte in atti indicata;
2) nel merito, annullare, modificare e/o dichiarare invalida e/o nulla, illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento opposta, gli avvisi di addebito sottesi e contestuali ruoli e, comunque, tutti gli atti ad essa collegati, presupposti e conseguenti per tutti i motivi esposti, limitatamente alla parte in atti indicata;
3) in via subordinata, previa dichiarazione di illegittimità, nullità e/o inefficacia degli atti impugnati, ridurre le somme, riportate e intimate in pagamento nei medesimi atti, per quanto sarà ritenuto di giustizia e/o come verrà accertato in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di diritto, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi.
Parte ricorrente deduceva che:
1 agiva per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'intimazione di pagamento n. 094-
2024-9007771762-000 (doc. 1), notificata in data 23.07.2024 (doc. 2), limitatamente alla parte in cui viene ingiunto da parte dell' il pagamento del complessivo Controparte_3 importo di € 41.024,19, nascente dai seguenti n. 13 (tredici) avvisi di addebito:
1) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0001205303-000, presumibilmente notificato in data
13.05.2016, dell'importo di complessivi € 2.563,89, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2015 (pag. 11 intimazione);
2) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0003842960-000, presumibilmente notificato in data
21.11.2016, dell'importo di complessivi € 2.539,30, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2015 (pag. 11 intimazione);
3) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0000365248-000, presumibilmente notificato in data
23.05.2017, dell'importo di complessivi € 1.910,66, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi lavori domestici annualità 2011 - 2012 (pagg. 11 - 12 intimazione);
4) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003894400-000, presumibilmente notificato in data
03.01.2018, dell'importo di complessivi € 3.811,58, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2010 – 2012 - 2013 (pagg. 12 - 13 intimazione);
5) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003906326-000, presumibilmente notificato in data
03.01.2018, dell'importo di complessivi € 6.223,22, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2016 – 2017 (pag. 13 intimazione);
6) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0000759265-000, presumibilmente notificato in data
28.06.2018, dell'importo di complessivi € 3.518,69, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2014 (pagg. 13 - 14 intimazione);
7) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0002128486-000, presumibilmente notificato in data
17.08.2018, dell'importo di complessivi € 1.314,30, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2017 (pag. 14 intimazione);
8) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0005108938-000, presumibilmente notificato in data
21.01.2019, dell'importo di complessivi € 2.628,21, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2017 - 2018 (pag. 14 intimazione);
9) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0002155359-000, presumibilmente notificato in data
27.07.2019, dell'importo di complessivi € 1.917,05, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2018 (pagg. 14 - 15 intimazione);
10) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0004677578-000, presumibilmente notificato in data
30.12.2019, dell'importo di complessivi € 2.702,42, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2018 - 2019 (pag. 15 intimazione);
2 11) avviso di addebito recante il n. 394-2021-0002079107-000, presumibilmente notificato in data
27.12.2021, dell'importo di complessivi € 4.151,16, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2019 (pagg. 15 - 16 intimazione);
12) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0002024292-000, presumibilmente notificato in data
06.08.2022, dell'importo di complessivi € 4.445,64, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2020 (pag. 16 intimazione);
13) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0004765368-000, presumibilmente notificato in data
02.02.2023, dell'importo di complessivi € 3.298,07, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2021 (pagg. 16 - 17 intimazione).
L si costituiva in giudizio e contestava la domanda. Controparte_2
L si costituiva in giudizio evidenziando che: Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
La causa concerne l'intimazione di pagamento sopra indicata nella parte relativa a 13 avvisi di addebito e precisamente:
1) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0001205303-000,
2) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0003842960-000,
3) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0000365248-000,
4) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003894400-000,
5) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003906326-000,
6) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0000759265-000,
7) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0002128486-000,
8) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0005108938-000,
9) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0002155359-000,
10) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0004677578-000,
11) avviso di addebito recante il n. 394-2021-0002079107-000,
12) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0002024292-000,
13) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0004765368-000,.
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Il vizio è tempestivo e art 617 cpc
Esso è però infondato. CP_ L' prova le notifiche di tutti gli avvisi di addebito ( alcune a mezzo di avviso di ricevimento postale e altre per ricevute di consegna telematiche ).
Deposita il fronte e il retro degli avvisi di ricevimento.
3 Precisamente :
1) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0001205303-000, notificato in data 13.05.2016,
2) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0003842960-000, notificato in data 21.11.2016, ;
3) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0000365248-000, notificato in data 23.05.2017, ;
4) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003894400-000, notificato in data 03.01.2018,
5) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003906326-000, notificato in data 03.01.2018,
6) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0000759265-000, notificato in data 28.06.2018,
7) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0002128486-000, notificato in data 17.08.2018,
8) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0005108938-000, notificato in data 21.01.2019,
9) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0002155359-000, notificato in data 27.07.2019,
10) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0004677578-000, notificato in data 30.12.2019,
11) avviso di addebito recante il n. 394-2021-0002079107-000, notificato in data 27.12.2021 alla
PEC,
12) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0002024292-000, e notificato in data 06.08.2022, alla
PEC
13) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0004765368-000, notificato in data 02.02.2023.
Il motivo va, pertanto ,respinto.
Violazione di legge – nella fattispecie nullità dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione – violazione art. 24 Costituzione – mancata allegazione atto prodromico e modalità di calcolo interessi. V
Violazione degli artt. 7 e 10, della legge n. 212 del 2000, e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990
Il motivo come formulato è formale ma infondato.
Parte ricorrente non prova la difformità rispetto al modello di intimazione approvato dall'
[...]
per l'intimazione . CP_3
L'Intimazione è sufficientemente motivata sul contenuto per consentire l'individuazione della pretesa contributiva
La legge n. 212/2000 citata e la legge 241/90 citata non si applicano a questa materia che non è tributaria né un procedimento amministrativo autoritativo.
PRESCRIZIONE Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022. In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine
4 di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019). Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione . Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni. L' produce prova comunicazione di debito CP_2 Per il resto produce: CP_1 intimazione di pagamento N. 09420179007488849000, notificata il 06.10.2017( ava394-2016- 0001205303-000 pignoramento crediti presso terzi N. 094842018000002209001, notificato IL 05.11.2018- ( ava 39420160001205303000, 39420160003842960000, 39420170003894400000
39420170003906326000) 3) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000318000, notificata in data 08.05.2019- - ( ava 39420160001205303000, 39420160003842960000, 39420170000365248000, 39420170003894400000, 39420170003906326000, 39420180000759265000, 39420180002128486000,) 4) intimazione di pagamento N. 09420239001891856000, notificata il 13.03.2023 per tutti gli avvisi di addebito eccetto gli ultimi due 394-2022-0002024292-000 e avviso di addebito recante n. 394-
2022-0004765368-000)
Vi sono dunque atti interruttivi infraquinquennali verso cui parte ricorrente non muove specifici e circostanziati motivi di invalidità. Nessuna pretesa contributiva è, dunque, prescritta.
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 12.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4090/2024 R.G. sul ricorso depositato il 06/08/2024 proposto da (difesa dall' avv. Mario Perlina) Parte_1 nei confronti di (difesa da avv. Maria Laura Curatola ) Controparte_1 e nei confronti di (avv. Ettore Triolo) Controparte_2 viste le note di trattazione scritta delle parti, così definitivamente provvedendo :
“Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 5000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute,
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) in via preliminare, concedere e/o ribadire la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, degli avvisi di addebito sopra individuati e contestuali ruoli per come indicati in premessa, limitatamente alla parte in atti indicata;
2) nel merito, annullare, modificare e/o dichiarare invalida e/o nulla, illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento opposta, gli avvisi di addebito sottesi e contestuali ruoli e, comunque, tutti gli atti ad essa collegati, presupposti e conseguenti per tutti i motivi esposti, limitatamente alla parte in atti indicata;
3) in via subordinata, previa dichiarazione di illegittimità, nullità e/o inefficacia degli atti impugnati, ridurre le somme, riportate e intimate in pagamento nei medesimi atti, per quanto sarà ritenuto di giustizia e/o come verrà accertato in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di diritto, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi.
Parte ricorrente deduceva che:
1 agiva per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'intimazione di pagamento n. 094-
2024-9007771762-000 (doc. 1), notificata in data 23.07.2024 (doc. 2), limitatamente alla parte in cui viene ingiunto da parte dell' il pagamento del complessivo Controparte_3 importo di € 41.024,19, nascente dai seguenti n. 13 (tredici) avvisi di addebito:
1) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0001205303-000, presumibilmente notificato in data
13.05.2016, dell'importo di complessivi € 2.563,89, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2015 (pag. 11 intimazione);
2) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0003842960-000, presumibilmente notificato in data
21.11.2016, dell'importo di complessivi € 2.539,30, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2015 (pag. 11 intimazione);
3) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0000365248-000, presumibilmente notificato in data
23.05.2017, dell'importo di complessivi € 1.910,66, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi lavori domestici annualità 2011 - 2012 (pagg. 11 - 12 intimazione);
4) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003894400-000, presumibilmente notificato in data
03.01.2018, dell'importo di complessivi € 3.811,58, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2010 – 2012 - 2013 (pagg. 12 - 13 intimazione);
5) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003906326-000, presumibilmente notificato in data
03.01.2018, dell'importo di complessivi € 6.223,22, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2016 – 2017 (pag. 13 intimazione);
6) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0000759265-000, presumibilmente notificato in data
28.06.2018, dell'importo di complessivi € 3.518,69, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2014 (pagg. 13 - 14 intimazione);
7) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0002128486-000, presumibilmente notificato in data
17.08.2018, dell'importo di complessivi € 1.314,30, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2017 (pag. 14 intimazione);
8) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0005108938-000, presumibilmente notificato in data
21.01.2019, dell'importo di complessivi € 2.628,21, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2017 - 2018 (pag. 14 intimazione);
9) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0002155359-000, presumibilmente notificato in data
27.07.2019, dell'importo di complessivi € 1.917,05, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2018 (pagg. 14 - 15 intimazione);
10) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0004677578-000, presumibilmente notificato in data
30.12.2019, dell'importo di complessivi € 2.702,42, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2018 - 2019 (pag. 15 intimazione);
2 11) avviso di addebito recante il n. 394-2021-0002079107-000, presumibilmente notificato in data
27.12.2021, dell'importo di complessivi € 4.151,16, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2019 (pagg. 15 - 16 intimazione);
12) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0002024292-000, presumibilmente notificato in data
06.08.2022, dell'importo di complessivi € 4.445,64, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2020 (pag. 16 intimazione);
13) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0004765368-000, presumibilmente notificato in data
02.02.2023, dell'importo di complessivi € 3.298,07, ente impositore Sede di Reggio CP_2
Calabria, relativo a contributi IVS annualità 2021 (pagg. 16 - 17 intimazione).
L si costituiva in giudizio e contestava la domanda. Controparte_2
L si costituiva in giudizio evidenziando che: Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
La causa concerne l'intimazione di pagamento sopra indicata nella parte relativa a 13 avvisi di addebito e precisamente:
1) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0001205303-000,
2) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0003842960-000,
3) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0000365248-000,
4) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003894400-000,
5) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003906326-000,
6) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0000759265-000,
7) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0002128486-000,
8) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0005108938-000,
9) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0002155359-000,
10) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0004677578-000,
11) avviso di addebito recante il n. 394-2021-0002079107-000,
12) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0002024292-000,
13) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0004765368-000,.
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Il vizio è tempestivo e art 617 cpc
Esso è però infondato. CP_ L' prova le notifiche di tutti gli avvisi di addebito ( alcune a mezzo di avviso di ricevimento postale e altre per ricevute di consegna telematiche ).
Deposita il fronte e il retro degli avvisi di ricevimento.
3 Precisamente :
1) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0001205303-000, notificato in data 13.05.2016,
2) avviso di addebito recante il n. 394-2016-0003842960-000, notificato in data 21.11.2016, ;
3) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0000365248-000, notificato in data 23.05.2017, ;
4) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003894400-000, notificato in data 03.01.2018,
5) avviso di addebito recante il n. 394-2017-0003906326-000, notificato in data 03.01.2018,
6) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0000759265-000, notificato in data 28.06.2018,
7) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0002128486-000, notificato in data 17.08.2018,
8) avviso di addebito recante il n. 394-2018-0005108938-000, notificato in data 21.01.2019,
9) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0002155359-000, notificato in data 27.07.2019,
10) avviso di addebito recante il n. 394-2019-0004677578-000, notificato in data 30.12.2019,
11) avviso di addebito recante il n. 394-2021-0002079107-000, notificato in data 27.12.2021 alla
PEC,
12) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0002024292-000, e notificato in data 06.08.2022, alla
PEC
13) avviso di addebito recante il n. 394-2022-0004765368-000, notificato in data 02.02.2023.
Il motivo va, pertanto ,respinto.
Violazione di legge – nella fattispecie nullità dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione – violazione art. 24 Costituzione – mancata allegazione atto prodromico e modalità di calcolo interessi. V
Violazione degli artt. 7 e 10, della legge n. 212 del 2000, e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990
Il motivo come formulato è formale ma infondato.
Parte ricorrente non prova la difformità rispetto al modello di intimazione approvato dall'
[...]
per l'intimazione . CP_3
L'Intimazione è sufficientemente motivata sul contenuto per consentire l'individuazione della pretesa contributiva
La legge n. 212/2000 citata e la legge 241/90 citata non si applicano a questa materia che non è tributaria né un procedimento amministrativo autoritativo.
PRESCRIZIONE Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022. In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine
4 di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019). Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione . Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni. L' produce prova comunicazione di debito CP_2 Per il resto produce: CP_1 intimazione di pagamento N. 09420179007488849000, notificata il 06.10.2017( ava394-2016- 0001205303-000 pignoramento crediti presso terzi N. 094842018000002209001, notificato IL 05.11.2018- ( ava 39420160001205303000, 39420160003842960000, 39420170003894400000
39420170003906326000) 3) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000318000, notificata in data 08.05.2019- - ( ava 39420160001205303000, 39420160003842960000, 39420170000365248000, 39420170003894400000, 39420170003906326000, 39420180000759265000, 39420180002128486000,) 4) intimazione di pagamento N. 09420239001891856000, notificata il 13.03.2023 per tutti gli avvisi di addebito eccetto gli ultimi due 394-2022-0002024292-000 e avviso di addebito recante n. 394-
2022-0004765368-000)
Vi sono dunque atti interruttivi infraquinquennali verso cui parte ricorrente non muove specifici e circostanziati motivi di invalidità. Nessuna pretesa contributiva è, dunque, prescritta.
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 12.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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