CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
- Consigliere relatore 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 15 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1583/2020(RG 9487/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di pensione ai superstiti, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore, rappr. e difeso dall'avv. A. MINEO
Appellante-
E
Controparte_1 rappr. e difese dall'avv. M. A. GIGANTE
Appellato-
OGGETTO: "Pensione ai superstiti"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 8/1/2021 1'Pt 2 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda di Controparte 1 condannando
,
1'Pt 2 a corrispondere la pensione di reversibilità in suo favore, a seguito del decesso del nonno
Persona 1 deceduto in data 4/3/2013. Ha assunto l'Pt 2 l'erroneità della sentenza per avere "
ritenuto la nipote a carico del nonno sulla base della sola disoccupazione dei genitori della stessa, senza accertare la vivenza a carico. Concludeva dunque chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda della ricorrente. L' appellata costituendosi ha rilevato di avere provato la vivenza a carico del nonno chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. La ricorrente, all'epoca della morte del nonno, minore e studentessa, ha domandato la pensione di reversibilità perché già all'epoca ella veniva dichiarata dal nonno come familiare a carico, essendo ambedue i genitori disoccupati. In primo grado ella ha prodotto la dichiarazione dei redditi del nonno, degli anni antecedente al decesso, da cui appunto risulta che ella fosse familiare a carico, nonché attestazione dei redditi dei genitori, Da cui risulta l'assenza di redditi, le certificazioni da cui risulta che ella fosse studentessa. Non era necessaria la dimostrazione della convivenza. Tali elementi sono sufficienti a dimostrare il mantenimento da parte del nonno, in mancanza di qualsiasi elemento di segno contrario.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
L'integrale rigetto dell'appello e la proposizione dopo il 31/1/2013 giustificano il versamento del doppio del contributo unificato a carico dell' Pt_2
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l' Pt 2 alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle appellate, che liquida in € 2000,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge con distrazione in favore del difensore anticipante. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 12/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
- Consigliere relatore 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 15 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1583/2020(RG 9487/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di pensione ai superstiti, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore, rappr. e difeso dall'avv. A. MINEO
Appellante-
E
Controparte_1 rappr. e difese dall'avv. M. A. GIGANTE
Appellato-
OGGETTO: "Pensione ai superstiti"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 8/1/2021 1'Pt 2 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda di Controparte 1 condannando
,
1'Pt 2 a corrispondere la pensione di reversibilità in suo favore, a seguito del decesso del nonno
Persona 1 deceduto in data 4/3/2013. Ha assunto l'Pt 2 l'erroneità della sentenza per avere "
ritenuto la nipote a carico del nonno sulla base della sola disoccupazione dei genitori della stessa, senza accertare la vivenza a carico. Concludeva dunque chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda della ricorrente. L' appellata costituendosi ha rilevato di avere provato la vivenza a carico del nonno chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. La ricorrente, all'epoca della morte del nonno, minore e studentessa, ha domandato la pensione di reversibilità perché già all'epoca ella veniva dichiarata dal nonno come familiare a carico, essendo ambedue i genitori disoccupati. In primo grado ella ha prodotto la dichiarazione dei redditi del nonno, degli anni antecedente al decesso, da cui appunto risulta che ella fosse familiare a carico, nonché attestazione dei redditi dei genitori, Da cui risulta l'assenza di redditi, le certificazioni da cui risulta che ella fosse studentessa. Non era necessaria la dimostrazione della convivenza. Tali elementi sono sufficienti a dimostrare il mantenimento da parte del nonno, in mancanza di qualsiasi elemento di segno contrario.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
L'integrale rigetto dell'appello e la proposizione dopo il 31/1/2013 giustificano il versamento del doppio del contributo unificato a carico dell' Pt_2
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l' Pt 2 alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle appellate, che liquida in € 2000,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge con distrazione in favore del difensore anticipante. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 12/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella