Articolo 27 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 26Articolo 28
Versione
21 aprile 1942
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Versione
15 gennaio 1950
Art. 27. Presentazione obbligatoria della parcella.

Dopo la decisione della causa o l'estinzione del mandato il cliente puo' fare istanza, anche con lettera raccomandata, al ((consiglio dell'ordine forense)) preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato o il procuratore e' inscritto, affinche' inviti il professionista a presentare, a mezzo del ((consiglio)) stesso, la parcella delle spese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.

Il ((consiglio)) assegna all'avvocato o al procuratore un termine, non superiore ad un mese, che puo' essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.

Qualora l'avvocato o il procuratore non ottemperi all'invito, il ((consiglio)) rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.

Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari e dei diritti sono a carico dell'avvocato o del procuratore che non ha ottemperato all'invito, salvo che l'omissione sia giustificata da impossibilita' derivante da causa non imputabile al professionista.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1950
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