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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/09/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 918/2025 del R.G. avente ad oggetto la cessazione effetti civili del matrimonio azionato, con domanda congiunta, da nato ad Parte_1
Avellino il 13.04.1957, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in C.F._1 atti, dall'avv. Marco Tecce ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Tagliamento n. 240 e nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuditta Colella ed elettivamente domiciliata in Montemiletto (Av) alla c.da Pastene;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 12.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 9.05.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di
Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.05.1983 Per_ alle condizioni ivi indicate rappresentando che dall'unione coniugale sono nate le figlie il
3.10.1984 e l'11.10.1987 e che, in seguito al decreto di omologa del 15.04.2021 non si è Per_2 ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 14.07.2025 le parti si sono riportate alle condizioni richieste nell'atto introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione.
1/2 Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui al ricorso;
Pt_2
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2