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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 23/02/2026, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2716/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1750/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 47-2024-1862 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1898/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, generalizzato in epigrafe, ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dal Comune di Monterotondo, eccependo l'assenza di attestazione di conformità della copia cartacea del preavviso di fermo amministrativo all'originale informatico ai sensi dell'art. 23, comma 1, del
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Il Comune di Monterotondo, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle doglianze del ricorrente, evidenziando la piena legittimità della pretesa impositiva e della procedura di notificazione del preavviso di fermo amministrativo, effettuata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 /1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo osservato che gli avvisi di accertamento relativi all'IMU per le annualità 2017 e 2018, notificati al ricorrente in data 6.04.2023, richiamati nel dettaglio del debito del preavviso di fermo impugnato, non sono stati impugnati nei termini di legge e sono pertanto divenuti definitivi ed esecutivi.
Conseguentemente, il preavviso di fermo amministrativo notificato dal Comune di Monterotondo risulta pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente.
In merito all'eccezione sollevata dal ricorrente circa l'assenza di attestazione di conformità della copia cartacea del preavviso di fermo amministrativo all'originale informatico, il giudicante ritiene che tale eccezione sia priva di fondamento, in quanto la notificazione a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, correttamente eseguita, soddisfa i requisiti di validità previsti dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 /1973, senza necessità di ulteriori attestazioni.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Monterotondo, che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge.
Roma 18.2.2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1750/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 47-2024-1862 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1898/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, generalizzato in epigrafe, ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dal Comune di Monterotondo, eccependo l'assenza di attestazione di conformità della copia cartacea del preavviso di fermo amministrativo all'originale informatico ai sensi dell'art. 23, comma 1, del
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Il Comune di Monterotondo, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle doglianze del ricorrente, evidenziando la piena legittimità della pretesa impositiva e della procedura di notificazione del preavviso di fermo amministrativo, effettuata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 /1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo osservato che gli avvisi di accertamento relativi all'IMU per le annualità 2017 e 2018, notificati al ricorrente in data 6.04.2023, richiamati nel dettaglio del debito del preavviso di fermo impugnato, non sono stati impugnati nei termini di legge e sono pertanto divenuti definitivi ed esecutivi.
Conseguentemente, il preavviso di fermo amministrativo notificato dal Comune di Monterotondo risulta pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente.
In merito all'eccezione sollevata dal ricorrente circa l'assenza di attestazione di conformità della copia cartacea del preavviso di fermo amministrativo all'originale informatico, il giudicante ritiene che tale eccezione sia priva di fondamento, in quanto la notificazione a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, correttamente eseguita, soddisfa i requisiti di validità previsti dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 /1973, senza necessità di ulteriori attestazioni.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Monterotondo, che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge.
Roma 18.2.2026 Il Giudice monocratico