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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15717 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 62102 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f./p.iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Nola
(NA) alla via G. Fonseca n. 58, presso lo studio dell'Avv. Felice
AN che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Isernia alla Via XXIV Maggio n.86/B, presso lo studio dell'Avv. Silvia
Pernolino che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Anna Sozio in forza di procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 24 aprile 2025, le parti costituite hanno così precisato le conclusioni: per l'opponente:
“… il procuratore costituito Avv. Felice AN … si riporta al libello introduttivo, ai verbali di causa ed alle conclusioni già rassegnate in atti chiedendone l'integrale accoglimento” per l'opposta:
“ … gli scriventi difensori … Precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi chiedendone pieno accoglimento …”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 13 luglio
2022 la ha chiesto al Tribunale di Roma di Controparte_1 ingiungere alla il pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 19.312,60 oltre interessi e spese processuali. A fondamento della richiesta la società ricorrente ha dedotto che:
- con contratto di trasporto di merci su strada, perfezionato in data 7/16.2.2022 mediante scambio a mezzo pec di proposta/accettazione, la si era Parte_1 obbligata, in favore della fra le altre cose: Controparte_1
“a ritirare i prodotti dai ns. stabilimenti/depositi ed a consegnarli per ns. conto e nel ns. interesse ai destinatari che Vi saranno indicati” (art. 1, comma 1, del contratto); ad effettuare le consegne richieste entro la “data di prevista consegna” indicata a mezzo fax o e-mail, nell'arco temporale di 12 (ore) lavorative (art. 1, comma
2 del contratto); ad assicurare alla committente nel Controparte_1 periodo di alta stagione, dal 01/05 al 30/09 la disponibilità e l'invio di un “numero minimo giornaliero di 5 autoarticolati da impegnare nell'esecuzione del presente contratto” (art. 6 del contratto);
- ai sensi dell'art. 16 del contratto, inoltre, le parti avevano espressamente pattuito, in favore della ricorrente, “che in caso di mancata consegna di un autotreno che il vettore era tenuto a garantire, purché correttamente ordinato dalla società, lo stesso sarà tenuto al pagamento in favore della società di una CP_1 somma pari al costo del viaggio non effettuato, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento”;
- dal 2 maggio al 1 giugno 2022, la aveva Controparte_1 pressoché quotidianamente inviato, come da contratto, a mezzo pec/mail, alla le richieste di Parte_1 disponibilità degli autotreni di cui necessitava, indicando le relative destinazioni;
- la , già a far data dal 4 maggio e fino Parte_1 al 1° giugno 2022, aveva inviato un numero di mezzi inferiore a quello concordato, per poi divenire totalmente inadempiente a far data dal 26 maggio, giorno a partire dal quale aveva completamente cessato di inviare autoarticolati, come da prospetto analitico allegato al ricorso monitorio recante i viaggi non effettuati, con i prezzi delle singole tratte come indicati nell'allegato A in calce al contratto e la data della relativa richiesta inviata a mezzo mail/pec;
- in data 1° giugno 2022, la si era vista Controparte_1 costretta ad applicare la penale contrattuale prevista all'art. 16 del contratto di trasporto, emettendo la fattura n. 1424-FD di €
19.312,60 (iva compresa) corrispondente alla sommatoria di tutte le tratte richieste dalla e non effettuate dalla Controparte_1
. Pt_1
Con decreto n. 14885/2022 emesso in data 17 agosto 2022 (depositato il 18 agosto 2022), il Tribunale di Roma ha ingiunto alla
[...] di pagare in favore della la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 19.312,60 oltre interessi e spese processuali.
2. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la mediante atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato alla Controparte_1
La società opponente in primo luogo ha dedotto che in data
23.05.2022 aveva comunicato alla la propria Controparte_1 volontà di recedere anticipatamente dal contratto di trasporto con essa sottoscritto, in quanto la Committente si era resa inadempiente rispetto all'obbligazione relativa al pagamento delle fatture secondo i termini previsti in contratto e tale volontà di recesso era stata poi ribadita con le missive del 25.05.2022 e del
09.06.2022.
La , richiamando l'art. 13 del contratto Parte_1 di trasporto e le disposizioni di legge di cui all'art. 1453 c.c. ha, quindi, affermato di essere legittimata ad interrompere il servizio di trasporto merci per inadempienza contrattuale della controparte che non aveva provveduto al pagamento delle seguenti fatture rimaste insolute per una somma complessiva di € 31.333,26:
1)fattura n. 75 del 28.02.2022 di € 9.101,20; 2)fattura n. 113 del
01.04.2022 di € 10.215,06; 3)fattura n. 158 del 01.05.2022 di €
7.515,20; 4)fattura n. 193 del 31.05.2022 di € 4.501,80; per una somma complessiva di € 31.333,26.
L'opponente ha poi lamentato che la committente, in violazione del principio di correttezza e buona fede e di quanto previsto dall'art. 18 del contratto di trasporto, non le aveva comunicato di aver presentato in data 21.03.2022 una domanda di omologazione di un
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, ovvero in subordine una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale.
La infine ha proposto domanda Parte_1 riconvenzionale chiedendo il pagamento delle fatture rimaste insolute per l'importo complessivo pari ad € 31.333,20.
La società opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'On. Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto in quanto
l'opposizione è fondata su idonea prova scritta e, comunque, si presenta di pronta soluzione.
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare l'ammissibilità della Domanda Riconvenzionale formulata dalla in quanto fondata su prova Parte_1 scritta;
- accertare e dichiarare, per tutti motivi di cui in narrativa,
l'effettivo credito spettante alla CP_1 CP_1
…
IN VIA SUBORDINATA:
- condannare la alle spese di giudizio, diritti Controparte_1 ed onorari, oltre al rimborso forfettario 15,00% su diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per Legge.”
3. Con comparsa depositata in data 29 novembre 2022 si è costituita in giudizio la la quale ha contestato Controparte_1
l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
La società opposta in primo luogo ha denunciato l'illegittimità del recesso esercitato da controparte, deducendo che alla data del
23 maggio 2022 la era perfettamente in regola con Controparte_1 il pagamento di tutte le fatture emesse dalla odierna opponente e, precisamente: a) la fattura 75 del 28.2.2022 di € 9.101,20 era già stata pagata addirittura in data 16 marzo 2022 dalla OL Holding
s.r.l., quale società controllante al 100% la Controparte_1
b) la fattura n. 113 del 1 aprile 2022 di € 10.215,06 era già stata pagata in data 29 aprile;
c) la fattura 158 del 1° maggio 2022 sarebbe scaduta soltanto il 1° giugno 2022 e, pertanto, alla data di contestazione dell'inadempimento, non era ancora esigibile, e lo sarebbe diventata dopo ben nove giorni.
Secondo la era stata la Controparte_1 Parte_1
a rendersi, essa sì, gravemente e ingiustificatamente
[...] inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, avendo inviato a far data dal 2 maggio 2022, improvvisamente e senza alcuna giustificazione, un numero di autoarticolati inferiore a quello pattuito, per poi cessare completamente l'invio degli stessi, e procurando in tal modo alla committente ingentissimi danni.
La società opposta ha quindi rivendicato la legittimità della penale contrattuale applicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del contratto di trasporto “inter partes” e della conseguente fattura n. 1424-FD - azionata in via monitoria – per l'importo di €
19.312,60 (iva compresa) corrispondente alla sommatoria di tutte le n. 41 tratte richieste dalla e non effettuate Controparte_1 dalla fra il 4 maggio ed il 1° giugno 2022. Parte_1
L'opposta ha poi affermato, da un lato, che sul committente non gravava alcun obbligo di informare la odierna opponente in merito all'avvenuto deposito di una Domanda di Omologazione di un Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, e dall'altro lato, che ai sensi dell'art. 18 del contratto sottoscritto dalle parti, ex adverso richiamato, la sola committente (e non anche il vettore) si era riservata in contratto la eventuale facoltà di recedere con effetto immediato, in caso di sottoposizione del vettore a procedure concorsuali.
La ha infine eccepito la manifesta infondatezza Controparte_1 della domanda riconvenzionale avanzata dalla Parte_1
proprio in ragione del fatto che tutte le fatture indicate
[...] da controparte erano già state pagate da tempo.
La società opposta ha quindi così concluso:
“Voglia il Tribunale di Roma, in via preliminare: compatibilmente con il carico del ruolo, anticipare l'udienza di prima di comparizione delle parti fissata per il 13 giugno 2023, alla prima data utile possibile;
sempre in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo opposto, essendo il credito sostanzialmente ammesso dalla stessa controparte, e non essendo l'opposizione fondata né su idonea prova scritta e non essendo, comunque, di pronta soluzione. nel merito: accertate e dichiarate, in ogni caso, la illegittimità
e la inefficacia del recesso esercitato dalla opponente rigettare, in ogni caso, l'opposizione, così come le avverse domande avanzate dalla opponente nei confronti di in quanto Controparte_1 manifestamente infondate sia in fatto che in diritto, confermando interamente il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
rigettare, altresì, integralmente, la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, in quanto infondata e non provata;
in via subordinata: accertare e dichiarare, in ogni caso, la illegittimità e la inefficacia del recesso esercitato dalla opponente, nonché il diritto di credito vantato dalla CP_1
in virtù della corretta applicazione della penale contrattuale
[...] di cui all'art. 16 del contratto inter partes e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della Parte_1 opposta del complessivo importo di € 19.312,60 oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 decorrenti dalla emissione della fattura al saldo;
in via ulteriormente subordinata: dichiarare, se del caso, la compensazione fra il credito vantato dalla e quanto Controparte_1 fosse riconosciuto eventualmente dovuto in favore della
[...]
per i titoli e le causali di cui alla domanda Parte_1 riconvenzionale ex adverso formulata;
rigettare, in ogni caso, integralmente, le domande proposte dalla opponente in quanto inammissibili e/o comunque, infondate e temerarie.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
4. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
(nel testo vigente ratione temporis), la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti senza l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti.
All'udienza del 24 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e del successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
*******
5. L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
E' pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che la per la distribuzione e la vendita dell'acqua Controparte_1 minerale da essa imbottigliata e commercializzata con omonimo marchio, ha stipulato con la un contratto Parte_1 di trasporto di merci su strada per l'anno 2022. Il contratto è documentato dalla scrittura datata 7 febbraio 2022, rubricata
“proposta contrattuale per trasporto di merci su strada CP_1 anno 2022” (doc. 1 del fascicolo monitorio) che risulta sottoscritta per accettazione anche dal vettore Parte_1
In forza del contratto stipulato inter partes - la cui durata è stata fissata, all'art. 17, in poco più di un anno decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 31 gennaio 2023 - il vettore, qui opponente, si è obbligato, fra le altre cose:
- “a ritirare i prodotti dai ns. stabilimenti/depositi ed a consegnarli per ns. conto e nel ns. interesse ai destinatari che Vi saranno indicati” (art. 1, comma 1, del contratto);
- ad effettuare le consegne richieste “entro la 'data di prevista consegna' indicata a mezzo fax o e-mail, nell'arco temporale di 12
(ore) lavorative” (art. 1, comma 2 del contratto);
- ad assicurare alla committente nel periodo Controparte_1 di alta stagione, ovvero dal 1° maggio al 30 settembre, “la disponibilità di un numero minimo giornaliero di 5 autoarticolati da impegnare nell'esecuzione del presente contratto” (art. 6 del contratto).
Nell'art. 12 del contratto è poi precisato che la
[...]
ha “assicurato di poter sempre garantire un servizio Parte_1 di trasporto con frequenza quotidiana che soddisfi tutti gli ordini effettuati dalla committente al fine del raggiungimento dei propri obiettivi”.
Le obbligazioni assunte dal vettore sono state presidiate da apposita clausola penale prevista dall'art. 16 del contratto, laddove è stato testualmente pattuito “che in caso di mancata consegna di un autotreno che il vettore era tenuto a garantire, purché correttamente ordinato dalla società, lo stesso sarà tenuto al pagamento in favore della società di una somma pari CP_1 al costo del viaggio non effettuato, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento”.
E' poi provato, sempre per tabulas, che nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 1° giugno 2022, la ha quasi Controparte_1 quotidianamente inviato, come da contratto, a mezzo pec/mail, alla le richieste di disponibilità degli Parte_1 autotreni di cui necessitava, indicando le relative destinazioni
(all.ti 2 e 3 del fascicolo monitorio).
Ora la committente, qui opposta, lamenta l'omesso invio da parte del vettore di n. 41 autoarticolati richiesti nel suddetto periodo. La circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa dalla
[...]
la quale nel proporre opposizione si è limitata Parte_1 ad eccepire che in data 23 maggio 2022 aveva comunicato alla controparte la propria volontà di recedere anticipatamente dal contratto in ragione dell'inadempimento ascritto alla committente accusata di non aver pagato alcune fatture emesse a titolo di corrispettivo per le prestazioni di trasporto. La volontà di recesso
è stata ribadita con la successiva lettera inviata a mezzo pec in data 25 maggio 2022 (doc. 10 del fascicolo di parte opponente), con la quale l'opponente, per il tramite, del proprio legale, ha diffidato l'opposta al pagamento delle seguenti tre fatture:
1)fattura n. 75 del 28.02.2022 di € 9.101,20; 2)fattura n. 113 del
01.04.2022 di € 10.215,06; 3)fattura n. 158 del 01.05.2022 di €
7.515,20.
Al riguardo occorre rilevare che nel contratto di trasporto oggetto di causa non è previsto il diritto di recesso del trasportatore neanche nel caso di inadempimento della controparte e comunque l'inadempienza contrattuale ascritta alla società opposta è stata smentita da quest'ultima, la quale ha allegato e documentato di aver provveduto al pagamento delle fatture scadute prima dell'esercizio del recesso da parte della Parte_1
Risulta, infatti, dimostrato che la fattura n. 75 del 28.2.2022 di
€ 9.101,20 era già stata pagata in data 16 marzo 2022 dalla OL
Holding s.r.l. che, per quanto risulta dalla visura camerale allegata in atti (doc. 17 del fascicolo di parte opponente), è la società controllante al 100% della Il suddetto pagamento Controparte_1
è documentato dall'estratto del conto corrente bancario della
OL Holding s.r.l. relativo al primo trimestre 2022 (doc. 7 del fascicolo di parte opposta).
Il pagamento della fattura n. 113 del 1° aprile 2022 di € 10.215,06
è stato effettuato in data 29 aprile 2022 direttamente dalla
[...]
come risulta dall'estratto del conto corrente bancario CP_1 di quest'ultima relativo al secondo trimestre 2022 (all. 8 del fascicolo di parte opposta). Quanto alla fattura n. 158 del 1° maggio 2022 è sufficiente rilevare che alla data di comunicazione del recesso (23 maggio 2022)
e a quella della successiva lettera di diffida del 25 maggio 2022
l'importo fatturato non era ancora immediatamente esigibile, non essendo ancora scaduto il termine per il pagamento.
Anche le altre ragioni addotte dall'opponente a giustificazione dell'interruzione del servizio di trasporto sono del tutto prive di pregio giuridico.
In particolare deve escludersi che la avesse Controparte_1
l'obbligo di comunicare alla di aver Parte_1 presentato in data 21.03.2022 una domanda di omologazione di un
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, ovvero in subordine una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale.
Del tutto inconferente è il richiamo – contenuto nell'atto di opposizione - all'art. 18 del contratto di trasporto, il quale attribuisce al committente e non anche al vettore la facoltà di recedere dal contratto “in caso di concordato preventivo e/o sottoposizione a qualsiasi altra eventuale procedura concorsuale”.
Né può ravvisarsi alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede, non essendo in alcun modo dimostrato che la presentazione della suddetta domanda da parte dell'odierna opposta abbia in qualche modo compromesso o semplicemente messo in pericolo le ragioni di credito rivendicate dal vettore, che, al contrario, risultano tempestivamente soddisfatte dalla committente.
Una volta escluso qualunque inadempimento imputabile alla
[...] ed accertata l'illegittimità del recesso anticipato CP_1 esercitato dalla società opponente appare manifesta la responsabilità contrattuale di quest'ultima, la quale, avendo omesso di inviare tutti gli autoarticolati richiesti dalla committente, ha palesemente violato gli obblighi assunti ed in particolare quello di assicurare “la disponibilità di un numero minimo giornaliero di
5 autoarticolati” così come previsto dall'art. 6 del contratto.
Conseguentemente deve ritenersi del tutto legittima l'applicazione della penale prevista all'art. 16 del contratto di trasporto nella misura indicata nella fattura posta a fondamento della richiesta di ingiunzione. L'importo fatturato, pari ad € 19.312,60 (iva compresa), corrisponde al costo dei 41 viaggi non effettuati, come si ricava agevolmente dal prospetto riepilogativo prodotto sin dalla fase monitoria (doc. 4) e dal tariffario di cui all'allegato “A” in calce al contratto.
Per quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere respinta unitamente alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese relative al giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14, così come aggiornato con D.M.
n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14885/2022 emesso in data 17 agosto 2022 (depositato il 18 agosto 2022) proposta dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così
[...] provvede:
− respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
− condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 10 novembre 2025
il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 62102 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f./p.iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Nola
(NA) alla via G. Fonseca n. 58, presso lo studio dell'Avv. Felice
AN che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Isernia alla Via XXIV Maggio n.86/B, presso lo studio dell'Avv. Silvia
Pernolino che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Anna Sozio in forza di procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 24 aprile 2025, le parti costituite hanno così precisato le conclusioni: per l'opponente:
“… il procuratore costituito Avv. Felice AN … si riporta al libello introduttivo, ai verbali di causa ed alle conclusioni già rassegnate in atti chiedendone l'integrale accoglimento” per l'opposta:
“ … gli scriventi difensori … Precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi chiedendone pieno accoglimento …”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 13 luglio
2022 la ha chiesto al Tribunale di Roma di Controparte_1 ingiungere alla il pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 19.312,60 oltre interessi e spese processuali. A fondamento della richiesta la società ricorrente ha dedotto che:
- con contratto di trasporto di merci su strada, perfezionato in data 7/16.2.2022 mediante scambio a mezzo pec di proposta/accettazione, la si era Parte_1 obbligata, in favore della fra le altre cose: Controparte_1
“a ritirare i prodotti dai ns. stabilimenti/depositi ed a consegnarli per ns. conto e nel ns. interesse ai destinatari che Vi saranno indicati” (art. 1, comma 1, del contratto); ad effettuare le consegne richieste entro la “data di prevista consegna” indicata a mezzo fax o e-mail, nell'arco temporale di 12 (ore) lavorative (art. 1, comma
2 del contratto); ad assicurare alla committente nel Controparte_1 periodo di alta stagione, dal 01/05 al 30/09 la disponibilità e l'invio di un “numero minimo giornaliero di 5 autoarticolati da impegnare nell'esecuzione del presente contratto” (art. 6 del contratto);
- ai sensi dell'art. 16 del contratto, inoltre, le parti avevano espressamente pattuito, in favore della ricorrente, “che in caso di mancata consegna di un autotreno che il vettore era tenuto a garantire, purché correttamente ordinato dalla società, lo stesso sarà tenuto al pagamento in favore della società di una CP_1 somma pari al costo del viaggio non effettuato, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento”;
- dal 2 maggio al 1 giugno 2022, la aveva Controparte_1 pressoché quotidianamente inviato, come da contratto, a mezzo pec/mail, alla le richieste di Parte_1 disponibilità degli autotreni di cui necessitava, indicando le relative destinazioni;
- la , già a far data dal 4 maggio e fino Parte_1 al 1° giugno 2022, aveva inviato un numero di mezzi inferiore a quello concordato, per poi divenire totalmente inadempiente a far data dal 26 maggio, giorno a partire dal quale aveva completamente cessato di inviare autoarticolati, come da prospetto analitico allegato al ricorso monitorio recante i viaggi non effettuati, con i prezzi delle singole tratte come indicati nell'allegato A in calce al contratto e la data della relativa richiesta inviata a mezzo mail/pec;
- in data 1° giugno 2022, la si era vista Controparte_1 costretta ad applicare la penale contrattuale prevista all'art. 16 del contratto di trasporto, emettendo la fattura n. 1424-FD di €
19.312,60 (iva compresa) corrispondente alla sommatoria di tutte le tratte richieste dalla e non effettuate dalla Controparte_1
. Pt_1
Con decreto n. 14885/2022 emesso in data 17 agosto 2022 (depositato il 18 agosto 2022), il Tribunale di Roma ha ingiunto alla
[...] di pagare in favore della la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 19.312,60 oltre interessi e spese processuali.
2. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la mediante atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato alla Controparte_1
La società opponente in primo luogo ha dedotto che in data
23.05.2022 aveva comunicato alla la propria Controparte_1 volontà di recedere anticipatamente dal contratto di trasporto con essa sottoscritto, in quanto la Committente si era resa inadempiente rispetto all'obbligazione relativa al pagamento delle fatture secondo i termini previsti in contratto e tale volontà di recesso era stata poi ribadita con le missive del 25.05.2022 e del
09.06.2022.
La , richiamando l'art. 13 del contratto Parte_1 di trasporto e le disposizioni di legge di cui all'art. 1453 c.c. ha, quindi, affermato di essere legittimata ad interrompere il servizio di trasporto merci per inadempienza contrattuale della controparte che non aveva provveduto al pagamento delle seguenti fatture rimaste insolute per una somma complessiva di € 31.333,26:
1)fattura n. 75 del 28.02.2022 di € 9.101,20; 2)fattura n. 113 del
01.04.2022 di € 10.215,06; 3)fattura n. 158 del 01.05.2022 di €
7.515,20; 4)fattura n. 193 del 31.05.2022 di € 4.501,80; per una somma complessiva di € 31.333,26.
L'opponente ha poi lamentato che la committente, in violazione del principio di correttezza e buona fede e di quanto previsto dall'art. 18 del contratto di trasporto, non le aveva comunicato di aver presentato in data 21.03.2022 una domanda di omologazione di un
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, ovvero in subordine una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale.
La infine ha proposto domanda Parte_1 riconvenzionale chiedendo il pagamento delle fatture rimaste insolute per l'importo complessivo pari ad € 31.333,20.
La società opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'On. Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto in quanto
l'opposizione è fondata su idonea prova scritta e, comunque, si presenta di pronta soluzione.
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare l'ammissibilità della Domanda Riconvenzionale formulata dalla in quanto fondata su prova Parte_1 scritta;
- accertare e dichiarare, per tutti motivi di cui in narrativa,
l'effettivo credito spettante alla CP_1 CP_1
…
IN VIA SUBORDINATA:
- condannare la alle spese di giudizio, diritti Controparte_1 ed onorari, oltre al rimborso forfettario 15,00% su diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per Legge.”
3. Con comparsa depositata in data 29 novembre 2022 si è costituita in giudizio la la quale ha contestato Controparte_1
l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
La società opposta in primo luogo ha denunciato l'illegittimità del recesso esercitato da controparte, deducendo che alla data del
23 maggio 2022 la era perfettamente in regola con Controparte_1 il pagamento di tutte le fatture emesse dalla odierna opponente e, precisamente: a) la fattura 75 del 28.2.2022 di € 9.101,20 era già stata pagata addirittura in data 16 marzo 2022 dalla OL Holding
s.r.l., quale società controllante al 100% la Controparte_1
b) la fattura n. 113 del 1 aprile 2022 di € 10.215,06 era già stata pagata in data 29 aprile;
c) la fattura 158 del 1° maggio 2022 sarebbe scaduta soltanto il 1° giugno 2022 e, pertanto, alla data di contestazione dell'inadempimento, non era ancora esigibile, e lo sarebbe diventata dopo ben nove giorni.
Secondo la era stata la Controparte_1 Parte_1
a rendersi, essa sì, gravemente e ingiustificatamente
[...] inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, avendo inviato a far data dal 2 maggio 2022, improvvisamente e senza alcuna giustificazione, un numero di autoarticolati inferiore a quello pattuito, per poi cessare completamente l'invio degli stessi, e procurando in tal modo alla committente ingentissimi danni.
La società opposta ha quindi rivendicato la legittimità della penale contrattuale applicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del contratto di trasporto “inter partes” e della conseguente fattura n. 1424-FD - azionata in via monitoria – per l'importo di €
19.312,60 (iva compresa) corrispondente alla sommatoria di tutte le n. 41 tratte richieste dalla e non effettuate Controparte_1 dalla fra il 4 maggio ed il 1° giugno 2022. Parte_1
L'opposta ha poi affermato, da un lato, che sul committente non gravava alcun obbligo di informare la odierna opponente in merito all'avvenuto deposito di una Domanda di Omologazione di un Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, e dall'altro lato, che ai sensi dell'art. 18 del contratto sottoscritto dalle parti, ex adverso richiamato, la sola committente (e non anche il vettore) si era riservata in contratto la eventuale facoltà di recedere con effetto immediato, in caso di sottoposizione del vettore a procedure concorsuali.
La ha infine eccepito la manifesta infondatezza Controparte_1 della domanda riconvenzionale avanzata dalla Parte_1
proprio in ragione del fatto che tutte le fatture indicate
[...] da controparte erano già state pagate da tempo.
La società opposta ha quindi così concluso:
“Voglia il Tribunale di Roma, in via preliminare: compatibilmente con il carico del ruolo, anticipare l'udienza di prima di comparizione delle parti fissata per il 13 giugno 2023, alla prima data utile possibile;
sempre in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo opposto, essendo il credito sostanzialmente ammesso dalla stessa controparte, e non essendo l'opposizione fondata né su idonea prova scritta e non essendo, comunque, di pronta soluzione. nel merito: accertate e dichiarate, in ogni caso, la illegittimità
e la inefficacia del recesso esercitato dalla opponente rigettare, in ogni caso, l'opposizione, così come le avverse domande avanzate dalla opponente nei confronti di in quanto Controparte_1 manifestamente infondate sia in fatto che in diritto, confermando interamente il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
rigettare, altresì, integralmente, la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, in quanto infondata e non provata;
in via subordinata: accertare e dichiarare, in ogni caso, la illegittimità e la inefficacia del recesso esercitato dalla opponente, nonché il diritto di credito vantato dalla CP_1
in virtù della corretta applicazione della penale contrattuale
[...] di cui all'art. 16 del contratto inter partes e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della Parte_1 opposta del complessivo importo di € 19.312,60 oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 decorrenti dalla emissione della fattura al saldo;
in via ulteriormente subordinata: dichiarare, se del caso, la compensazione fra il credito vantato dalla e quanto Controparte_1 fosse riconosciuto eventualmente dovuto in favore della
[...]
per i titoli e le causali di cui alla domanda Parte_1 riconvenzionale ex adverso formulata;
rigettare, in ogni caso, integralmente, le domande proposte dalla opponente in quanto inammissibili e/o comunque, infondate e temerarie.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
4. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
(nel testo vigente ratione temporis), la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti senza l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti.
All'udienza del 24 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e del successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
*******
5. L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
E' pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che la per la distribuzione e la vendita dell'acqua Controparte_1 minerale da essa imbottigliata e commercializzata con omonimo marchio, ha stipulato con la un contratto Parte_1 di trasporto di merci su strada per l'anno 2022. Il contratto è documentato dalla scrittura datata 7 febbraio 2022, rubricata
“proposta contrattuale per trasporto di merci su strada CP_1 anno 2022” (doc. 1 del fascicolo monitorio) che risulta sottoscritta per accettazione anche dal vettore Parte_1
In forza del contratto stipulato inter partes - la cui durata è stata fissata, all'art. 17, in poco più di un anno decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 31 gennaio 2023 - il vettore, qui opponente, si è obbligato, fra le altre cose:
- “a ritirare i prodotti dai ns. stabilimenti/depositi ed a consegnarli per ns. conto e nel ns. interesse ai destinatari che Vi saranno indicati” (art. 1, comma 1, del contratto);
- ad effettuare le consegne richieste “entro la 'data di prevista consegna' indicata a mezzo fax o e-mail, nell'arco temporale di 12
(ore) lavorative” (art. 1, comma 2 del contratto);
- ad assicurare alla committente nel periodo Controparte_1 di alta stagione, ovvero dal 1° maggio al 30 settembre, “la disponibilità di un numero minimo giornaliero di 5 autoarticolati da impegnare nell'esecuzione del presente contratto” (art. 6 del contratto).
Nell'art. 12 del contratto è poi precisato che la
[...]
ha “assicurato di poter sempre garantire un servizio Parte_1 di trasporto con frequenza quotidiana che soddisfi tutti gli ordini effettuati dalla committente al fine del raggiungimento dei propri obiettivi”.
Le obbligazioni assunte dal vettore sono state presidiate da apposita clausola penale prevista dall'art. 16 del contratto, laddove è stato testualmente pattuito “che in caso di mancata consegna di un autotreno che il vettore era tenuto a garantire, purché correttamente ordinato dalla società, lo stesso sarà tenuto al pagamento in favore della società di una somma pari CP_1 al costo del viaggio non effettuato, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento”.
E' poi provato, sempre per tabulas, che nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 1° giugno 2022, la ha quasi Controparte_1 quotidianamente inviato, come da contratto, a mezzo pec/mail, alla le richieste di disponibilità degli Parte_1 autotreni di cui necessitava, indicando le relative destinazioni
(all.ti 2 e 3 del fascicolo monitorio).
Ora la committente, qui opposta, lamenta l'omesso invio da parte del vettore di n. 41 autoarticolati richiesti nel suddetto periodo. La circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa dalla
[...]
la quale nel proporre opposizione si è limitata Parte_1 ad eccepire che in data 23 maggio 2022 aveva comunicato alla controparte la propria volontà di recedere anticipatamente dal contratto in ragione dell'inadempimento ascritto alla committente accusata di non aver pagato alcune fatture emesse a titolo di corrispettivo per le prestazioni di trasporto. La volontà di recesso
è stata ribadita con la successiva lettera inviata a mezzo pec in data 25 maggio 2022 (doc. 10 del fascicolo di parte opponente), con la quale l'opponente, per il tramite, del proprio legale, ha diffidato l'opposta al pagamento delle seguenti tre fatture:
1)fattura n. 75 del 28.02.2022 di € 9.101,20; 2)fattura n. 113 del
01.04.2022 di € 10.215,06; 3)fattura n. 158 del 01.05.2022 di €
7.515,20.
Al riguardo occorre rilevare che nel contratto di trasporto oggetto di causa non è previsto il diritto di recesso del trasportatore neanche nel caso di inadempimento della controparte e comunque l'inadempienza contrattuale ascritta alla società opposta è stata smentita da quest'ultima, la quale ha allegato e documentato di aver provveduto al pagamento delle fatture scadute prima dell'esercizio del recesso da parte della Parte_1
Risulta, infatti, dimostrato che la fattura n. 75 del 28.2.2022 di
€ 9.101,20 era già stata pagata in data 16 marzo 2022 dalla OL
Holding s.r.l. che, per quanto risulta dalla visura camerale allegata in atti (doc. 17 del fascicolo di parte opponente), è la società controllante al 100% della Il suddetto pagamento Controparte_1
è documentato dall'estratto del conto corrente bancario della
OL Holding s.r.l. relativo al primo trimestre 2022 (doc. 7 del fascicolo di parte opposta).
Il pagamento della fattura n. 113 del 1° aprile 2022 di € 10.215,06
è stato effettuato in data 29 aprile 2022 direttamente dalla
[...]
come risulta dall'estratto del conto corrente bancario CP_1 di quest'ultima relativo al secondo trimestre 2022 (all. 8 del fascicolo di parte opposta). Quanto alla fattura n. 158 del 1° maggio 2022 è sufficiente rilevare che alla data di comunicazione del recesso (23 maggio 2022)
e a quella della successiva lettera di diffida del 25 maggio 2022
l'importo fatturato non era ancora immediatamente esigibile, non essendo ancora scaduto il termine per il pagamento.
Anche le altre ragioni addotte dall'opponente a giustificazione dell'interruzione del servizio di trasporto sono del tutto prive di pregio giuridico.
In particolare deve escludersi che la avesse Controparte_1
l'obbligo di comunicare alla di aver Parte_1 presentato in data 21.03.2022 una domanda di omologazione di un
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, ovvero in subordine una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale.
Del tutto inconferente è il richiamo – contenuto nell'atto di opposizione - all'art. 18 del contratto di trasporto, il quale attribuisce al committente e non anche al vettore la facoltà di recedere dal contratto “in caso di concordato preventivo e/o sottoposizione a qualsiasi altra eventuale procedura concorsuale”.
Né può ravvisarsi alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede, non essendo in alcun modo dimostrato che la presentazione della suddetta domanda da parte dell'odierna opposta abbia in qualche modo compromesso o semplicemente messo in pericolo le ragioni di credito rivendicate dal vettore, che, al contrario, risultano tempestivamente soddisfatte dalla committente.
Una volta escluso qualunque inadempimento imputabile alla
[...] ed accertata l'illegittimità del recesso anticipato CP_1 esercitato dalla società opponente appare manifesta la responsabilità contrattuale di quest'ultima, la quale, avendo omesso di inviare tutti gli autoarticolati richiesti dalla committente, ha palesemente violato gli obblighi assunti ed in particolare quello di assicurare “la disponibilità di un numero minimo giornaliero di
5 autoarticolati” così come previsto dall'art. 6 del contratto.
Conseguentemente deve ritenersi del tutto legittima l'applicazione della penale prevista all'art. 16 del contratto di trasporto nella misura indicata nella fattura posta a fondamento della richiesta di ingiunzione. L'importo fatturato, pari ad € 19.312,60 (iva compresa), corrisponde al costo dei 41 viaggi non effettuati, come si ricava agevolmente dal prospetto riepilogativo prodotto sin dalla fase monitoria (doc. 4) e dal tariffario di cui all'allegato “A” in calce al contratto.
Per quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere respinta unitamente alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese relative al giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14, così come aggiornato con D.M.
n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14885/2022 emesso in data 17 agosto 2022 (depositato il 18 agosto 2022) proposta dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così
[...] provvede:
− respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
− condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 10 novembre 2025
il Giudice dott. Giuseppe Russo