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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7478 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
FR ET Presidente
UN IN Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1566 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando della Parte_1 C.F._1
Corte (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via C.F._2
Montevideo 21, giusta procura in atti,
Appellante
E
Supercondominio A.I.F. di Via Appia Antica n. 59, Roma (C.F. ), in persona della P.IVA_1 sua amministratrice p.t. Arch. , rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco AR Controparte_1
(C.F. ) e LI AR (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso il loro studio in Roma, Via G. A. Sartorio n. 40, giusta procura in atti,
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2131/2021 del Tribunale di Roma, emessa in data 5.2.2021, pubblicata in data 08.02.2021 e notificata in data 09.02.2021.
Conclusioni
Per l'appellante “..Voglia la Corte di Appello Ill.ma, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, per le ragioni tutte di fatto e di diritto di cui sopra, in totale riforma della sentenza di primo grado n. 2132/2021 dell'8 febbraio 2021 del Tribunale Civile di Roma, V Sezione, Giudice monocratico Dott.
Amato,
- accertare e dichiarare la nullità delle delibere di cui al punto 1,2,3,4, e 5 dell'assemblea dell'11 aprile 2018;
- ovvero in via subordinata pronunciare l'annullamento delle stesse delibere;
- in ogni caso condannare il – di Via Appia Antica 59 Controparte_2 alle spese di lite del doppio grado di giudizio, con accessori e oneri fiscali;
- condannare l'appellato Via Appia Antica 59 alla Controparte_3 rifusione delle spese sostenute dalle odierne attrici per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, quantificate in € 1.329,80 (milletrecentoventinove/80) come provato dalla fattura del sottoscritto legale, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia (doc. n. 16 fascicolo di parte del primo grado di giudizio”.
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione,
- In via preliminare e pregiudiziale, accertata la violazione degli artt. 347 e 165 C.p.c. per effetto della tardiva costituzione dell'appellante, dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio.
- Nel merito, per mero scrupolo di ministero nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione, rigettare l'appello proposto in quanto del tutto infondato in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa, con tutti gli accessori”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra premettendo di essere Parte_1 proprietaria di appartamenti contraddistinti dal numero civico 57 e dal numero civico 61, int. 1, di
Via Appia Antica, evocava in giudizio il in di Via Appia Antica Controparte_2 CP_2
59, esponeva che in data 11.4.18 si era tenuta l'assemblea “autoconvocata” del suddetto
Supercondominio e che, in tale sede, l'attrice evidenziava, tramite delegato, le ragioni della illegittimità delle delibere che i condomini avrebbero potuto votare in relazione ai vari punti dell'ordine del giorno. Riferiva, inoltre, che in data 28.06.2018 riceveva il verbale dell'assemblea e, ritenendo le delibere invalide, il successivo 19 luglio avviava il procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo. Per tale ragione, dunque, adiva il Tribunale impugnando la delibera con la quale veniva costituito il Supercondominio denominato ” (punto n. 2 Controparte_2 dell'ordine del giorno) e, in conseguenza, le ulteriori delibere assunte nella medesima assemblea
(punti 1, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno, aventi ad oggetto, l'approvazione dei criteri di ripartizione;
la nomina dell'amministratore; la richiesta del codice fiscale all'Agenzia delle Entrate, l'apertura conto corrente). Specificatamente, l'attrice contestava: l'inesistenza della costituzione formale del
Supercondominio, non potendo a suo dire l'assemblea deliberare la costituzione di un
Supercondominio; la carenza del quorum deliberativo, per essere stata tale costituzione deliberata a maggioranza e non all'unanimità; l'inesistenza del Supercondominio - Allaccio in fogna, stante l'inesistenza di conduttura fognaria condominiale o supercondominiale allacciata alla fogna comunale;
l'illiceità del pozzo nero esistente, di tipo a dispersione, in quanto pericoloso e vietato, e già destinatario di ordinanze amministrative di messa in sicurezza. Precisava, inoltre, come il pozzo in discorso risultasse di proprietà del , e non del sedicente Parte_2
Supercondominio.
Nel giudizio promosso si costituiva regolarmente il Supercondominio, eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione, e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda.
Si teneva la prima udienza in data 08.05.2019, ove venivano concessi i termini di cui all'art 183 cpc,
e disposto il rinvio all'udienza istruttoria del 26.11.2019. Si teneva poi l'udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini ex art. 190 cpc.
In data 08.02.2021 veniva pubblicata la sentenza n. 2132/2021 a tenore della quale “definitivamente pronunciando, il Tribunale rigetta la domanda. Condanna la sig.ra alla Parte_1 refusione, in favore del SUPERCONDOMINIO A.I.F. DI VIA APPIA ANTICA 59, delle spese di lite, che liquida in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.”
Avverso tale sentenza la Sig.a ha proposto appello con atto di citazione notificato in data Pt_1
04.03.2021.
Nel giudizio si è costituito il Supercondominio eccependo l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione dell'appellante, e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e diritto.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione avanzata dalla convenuta, secondo la quale l'appello sarebbe improcedibile per tardività della costituzione in giudizio dell'appellante. Appare agevole constatare, infatti, che la notifica dell'atto di citazione sia avvenuta in data
04.03.2021 (nei trenta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta in data 09.02.2021) e che la costituzione è datata 15.03.2021. Essa è, dunque, tempestiva in quanto il termine di 10 giorni, previsto dagli artt. 347 e 165 cpc, scadente nella giornata antecedente del 14.03.2021, cadeva di domenica e per tale motivo, ai sensi dell'art. 155, VI comma cpc, risultava prorogato al primo giorno utile non festivo. Chiaro, infatti, è il testo della norma dell'articolo richiamato, il quale recita “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Sul punto, vi è a dire che secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 155 cpc è norma di carattere generale che si applica a tutti i termini (Cass., Sez. III, ordinanza 12 agosto 2024, n. 22696).
Non residuano pertanto dubbi sulla tempestività e procedibilità dell'appello.
Passando in rassegna le ragioni dell'impugnazione, l'attrice ha proposto tre motivi di appello.
Il primo motivo rubricato “Violazione a falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” sostiene l'appellante che l'impugnazione ha riguardato la delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea dell'11 aprile 2018, avente ad oggetto la costituzione del in di Via Appia Antica n. 59. Controparte_2 CP_2
Evidenzia, in particolare, che non esiste alcuna conduttura fognaria super condominiale allacciata alla fogna comunale tramite il collettore consortile;
non esiste, quindi, alcun impianto “super comune” di allaccio in fogna, e risulta del tutto irrilevante se esistano o meno (altri) beni in comune tra lo stabile di (costituito da una palazzina originariamente composta da sei unità abitative Parte_2 cui poi nel corso del tempo si è aggiunto l'appartamento dell'attrice) e le unità immobiliari di Via
Appia Antica nn. 57, 71, 73, 75 e 79°; non esistendo il fatto posto a fondamento della delibera, cioè
l'allaccio in fogna, neanche sussiste il presupposto imprescindibile affinché venga costituita e/o riconosciuta l'esistenza giuridica di un Supercondominio che abbia come oggetto la gestione di quel bene. L'appellante precisa, inoltre, come non abbia ammesso o negato che possa esistere un
Supercondominio sulla base della comunione di beni diversi dall'inesistente fognatura che sarebbe allacciata o da allacciarsi alla fogna consortile, risultando tale questione inconferente rispetto al giudizio. Secondo l'appellante, dunque, avrebbe errato il Giudicante nell'accertare l'esistenza di un generico Supercondominio, ampliando in tal modo il thema decidendum ovvero inserendovi elementi estranei, non consentiti.
Con il secondo motivo di impugnazione rubricato “Violazione a falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. per contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto evidenziato con il secondo motivo”
l'impugnante censura il Tribunale perché avrebbe motivato la propria decisione in modo contraddittorio e illogico, sostenendo: da un lato, e correttamente, che l'esistenza di uno o più beni, strutturalmente e funzionalmente posti al servizio di unità immobiliari distinte, determinerebbe la nascita in modo automatico del supercondominio;
dall'altro riconosciuto, in tal modo contraddicendosi, l'esistenza del di Via Appia n. 59, pur in Controparte_2 mancanza del presupposto del bene comune. Il pozzo nero, infatti, puntualizza l'impugnante, non rappresenta la conduttura fognaria allacciata al collettore consortile. Il Tribunale, quindi, partendo da un presupposto ineccepibile, è giunto alla conclusione opposta alla quale quel ragionamento conduceva.
I due motivi che non appaiono condivisibili, e, in quanto strettamente connessi, possono trattarsi congiuntamente.
Ritiene questa Corte che l'impugnazione proposta dall'attrice appaia connotata da una impostazione più formalistica che concreta.
Dall'esame degli atti, infatti, si desume che tra le unità immobiliari di , costituenti Parte_2 un Condominio, e le unità immobiliari di Via Appia Antica nn. 57, 71, 73, 75 e 79A vi sia in comune l'impianto idrico/fognario di scarico delle acque reflue. A tale impianto, infatti, risultano allacciate tutte le unità immobiliari facenti parte del e tutte le singole unità menzionate, le cui Parte_2 condutture scaricano, ad oggi, nella fossa biologica / pozzo nero, realizzato contestualmente all'originario edificio, in assenza, all'epoca, di fognatura pubblica.
Il fatto, dunque, che il Supercondominio sia stato chiamato non appare dirimente Controparte_2 per contestarne la valida esistenza. Tale denominazione, semmai, chiarisce l'obiettivo futuro dell' quale l'allaccio alla fogna pubblica. Pt_3
Se, infatti, un Supercondominio si realizza di fatto, automaticamente, sufficiente allo scopo è
l'esistenza di un bene comune, che, nel caso che ci occupa, è rappresentato dall'impianto fognario.
Non a caso, è sulla scorta di esso che risultano convocati i proprietari delle unità immobiliari facenti parti del Condominio e delle singole unità, che di esso usufruiscono.
Tale principio è confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “il
Supercondominio sorge di diritto e di fatto, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Esso unifica entro una più ampia organizzazione condominiale una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, legati tra di loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati” (Cass. civ., sez. II, 29/01/2024, n. 2583;
Cass. civ., sez. II, 10/12/2019, n. 32237). “Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., anche il cd. supercondominio viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati”. (Corte di Cassazione, sentenza n.
18238 del 3 luglio 2024).
E tra questi, come nel caso di specie, certamente vi è l'impianto fognario che, essendo posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in condomini e unità immobiliari distinte,
è oggettivamente e stabilmente destinato all'uso o al godimento di tutti i fabbricati.
A parere di questa Corte, pertanto, l'assemblea tenuta nella data dell'11.04.2018 aveva proprio ad oggetto, a prescindere dal nome utilizzato, la gestione dell'impianto fognario di comune utilizzo tra il e le singole unità immobiliari di Via Appia Antica nn. 57, Parte_2
71, 73, 75 e 79°.
Da ciò deriva la correttezza della decisione impugnata, sostanziandosi l'impugnazione dell'appellante in una mera contestazione, eccessivamente rigorosa e formalistica, pertanto non accoglibile.
Con il terzo motivo rubricato “Violazione per omesso esame circa elementi di prova decisivi per il giudizio. L'appellante censura la totale omissione ed esame da parte del Giudice di due documenti essenziali depositati dall'attrice con le memorie 183, VI comma, n. 2 cpc, e contraddistinti dai numeri
17 e n. 19. Il documento n. 17 è il verbale di assemblea del ove Parte_2 al punto 9 dell'ordine del giorno è stato posto e discusso il seguente argomento: “Allaccio alla rete fognaria consortile, formazione di un fondo di accantonamento finalizzato a sostenere tutti i costi per la progettazione esecutiva, la richiesta di nulla osta, la direzione lavori, l'archeologo e i lavori attività questa di competenza consortile”. Il documento n. 19 è la formale istanza di autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria consortile, formulata con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo
PEC del 10 aprile 2019 dal ed inviata al Parte_2 Controparte_4
, alla Sindaca di Roma, alla Provincia di Roma ed agli ulteriori Enti di competenza.
[...]
Secondo l'appellante, dunque, considerato che il Supercondominio - Allaccio in di Via Appia CP_2
Antica n. 59 è stato costituito l'11 aprile 2018 con l'unico scopo della realizzazione di un futuro allaccio al collettore consortile, il fatto che solo un anno dopo la domanda di allaccio sia stata fatta dal , e non dal Supercondominio, sarebbe la lampante Parte_2 Parte_2 dimostrazione che tale Supercondominio non esiste. Inoltre, secondo l'appellante, il Giudice avrebbe errato nel non considerare nulla / annullabile la delibera di cui al punto uno rubricata “approvazione dei criteri di ripartizione ex art. 1123 c.c..” in relazione alla formazione delle tabelle millesimali
“necessarie e obbligate al fine di ripartire le spese di manutenzione della fossa biologica e di tutte le spese richieste dalla gestione”, in quanto non approvata con il voto unanime ma con la mera maggioranza. Peraltro, sul punto, il Giudicante non avrebbe colto la sostanziale distinzione tra il pozzo nero e il futuro, ipotetico allaccio al collettore consortile, conseguendone come il pozzo nero e la sua gestione nulla abbiano ha a che vedere con l'ipotetico in Controparte_2 CP_2
Anche le tali censure non appaiono convincenti.
Si ritiene, infatti, che i documenti 17 e 19 citati dall'appellante si limitano a rappresentare iniziative del solo in relazione all'allaccio alla fogna pubblica ovvero Parte_2 all'organizzazione delle spese necessarie e all'inoltro della relativa istanza di autorizzazione, e pertanto gli stessi non appaiono idonei ad invalidare l'esistenza del Supercondominio, in fatto e diritto, relativamente all'impianto fognario comune.
Infine, l'appellante censura il Giudice di primo grado per non aver ravvisato l'illegittimità della delibera relativa alla approvazione dei criteri di ripartizione delle tabelle millesimali approvata con la maggioranza e non all'unanimità.
Tale contestazione non risulta proposta nel giudizio di primo grado e per tale ragione essa è da considerare domanda nuova, dunque non ammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo D.M. n. 55/2014.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2131/2021 del Tribunale di Roma, emessa in data 5.2.2021, pubblicata in data 08.02.2021 e notificata in data 09.02.2021, così provvede:
1- Rigetta l'appello proposto;
2- condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 15.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
UN IN FR ET
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
FR ET Presidente
UN IN Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1566 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando della Parte_1 C.F._1
Corte (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via C.F._2
Montevideo 21, giusta procura in atti,
Appellante
E
Supercondominio A.I.F. di Via Appia Antica n. 59, Roma (C.F. ), in persona della P.IVA_1 sua amministratrice p.t. Arch. , rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco AR Controparte_1
(C.F. ) e LI AR (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso il loro studio in Roma, Via G. A. Sartorio n. 40, giusta procura in atti,
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2131/2021 del Tribunale di Roma, emessa in data 5.2.2021, pubblicata in data 08.02.2021 e notificata in data 09.02.2021.
Conclusioni
Per l'appellante “..Voglia la Corte di Appello Ill.ma, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, per le ragioni tutte di fatto e di diritto di cui sopra, in totale riforma della sentenza di primo grado n. 2132/2021 dell'8 febbraio 2021 del Tribunale Civile di Roma, V Sezione, Giudice monocratico Dott.
Amato,
- accertare e dichiarare la nullità delle delibere di cui al punto 1,2,3,4, e 5 dell'assemblea dell'11 aprile 2018;
- ovvero in via subordinata pronunciare l'annullamento delle stesse delibere;
- in ogni caso condannare il – di Via Appia Antica 59 Controparte_2 alle spese di lite del doppio grado di giudizio, con accessori e oneri fiscali;
- condannare l'appellato Via Appia Antica 59 alla Controparte_3 rifusione delle spese sostenute dalle odierne attrici per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, quantificate in € 1.329,80 (milletrecentoventinove/80) come provato dalla fattura del sottoscritto legale, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia (doc. n. 16 fascicolo di parte del primo grado di giudizio”.
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione,
- In via preliminare e pregiudiziale, accertata la violazione degli artt. 347 e 165 C.p.c. per effetto della tardiva costituzione dell'appellante, dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio.
- Nel merito, per mero scrupolo di ministero nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione, rigettare l'appello proposto in quanto del tutto infondato in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa, con tutti gli accessori”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra premettendo di essere Parte_1 proprietaria di appartamenti contraddistinti dal numero civico 57 e dal numero civico 61, int. 1, di
Via Appia Antica, evocava in giudizio il in di Via Appia Antica Controparte_2 CP_2
59, esponeva che in data 11.4.18 si era tenuta l'assemblea “autoconvocata” del suddetto
Supercondominio e che, in tale sede, l'attrice evidenziava, tramite delegato, le ragioni della illegittimità delle delibere che i condomini avrebbero potuto votare in relazione ai vari punti dell'ordine del giorno. Riferiva, inoltre, che in data 28.06.2018 riceveva il verbale dell'assemblea e, ritenendo le delibere invalide, il successivo 19 luglio avviava il procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo. Per tale ragione, dunque, adiva il Tribunale impugnando la delibera con la quale veniva costituito il Supercondominio denominato ” (punto n. 2 Controparte_2 dell'ordine del giorno) e, in conseguenza, le ulteriori delibere assunte nella medesima assemblea
(punti 1, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno, aventi ad oggetto, l'approvazione dei criteri di ripartizione;
la nomina dell'amministratore; la richiesta del codice fiscale all'Agenzia delle Entrate, l'apertura conto corrente). Specificatamente, l'attrice contestava: l'inesistenza della costituzione formale del
Supercondominio, non potendo a suo dire l'assemblea deliberare la costituzione di un
Supercondominio; la carenza del quorum deliberativo, per essere stata tale costituzione deliberata a maggioranza e non all'unanimità; l'inesistenza del Supercondominio - Allaccio in fogna, stante l'inesistenza di conduttura fognaria condominiale o supercondominiale allacciata alla fogna comunale;
l'illiceità del pozzo nero esistente, di tipo a dispersione, in quanto pericoloso e vietato, e già destinatario di ordinanze amministrative di messa in sicurezza. Precisava, inoltre, come il pozzo in discorso risultasse di proprietà del , e non del sedicente Parte_2
Supercondominio.
Nel giudizio promosso si costituiva regolarmente il Supercondominio, eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione, e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda.
Si teneva la prima udienza in data 08.05.2019, ove venivano concessi i termini di cui all'art 183 cpc,
e disposto il rinvio all'udienza istruttoria del 26.11.2019. Si teneva poi l'udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini ex art. 190 cpc.
In data 08.02.2021 veniva pubblicata la sentenza n. 2132/2021 a tenore della quale “definitivamente pronunciando, il Tribunale rigetta la domanda. Condanna la sig.ra alla Parte_1 refusione, in favore del SUPERCONDOMINIO A.I.F. DI VIA APPIA ANTICA 59, delle spese di lite, che liquida in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.”
Avverso tale sentenza la Sig.a ha proposto appello con atto di citazione notificato in data Pt_1
04.03.2021.
Nel giudizio si è costituito il Supercondominio eccependo l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione dell'appellante, e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e diritto.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione avanzata dalla convenuta, secondo la quale l'appello sarebbe improcedibile per tardività della costituzione in giudizio dell'appellante. Appare agevole constatare, infatti, che la notifica dell'atto di citazione sia avvenuta in data
04.03.2021 (nei trenta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta in data 09.02.2021) e che la costituzione è datata 15.03.2021. Essa è, dunque, tempestiva in quanto il termine di 10 giorni, previsto dagli artt. 347 e 165 cpc, scadente nella giornata antecedente del 14.03.2021, cadeva di domenica e per tale motivo, ai sensi dell'art. 155, VI comma cpc, risultava prorogato al primo giorno utile non festivo. Chiaro, infatti, è il testo della norma dell'articolo richiamato, il quale recita “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Sul punto, vi è a dire che secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 155 cpc è norma di carattere generale che si applica a tutti i termini (Cass., Sez. III, ordinanza 12 agosto 2024, n. 22696).
Non residuano pertanto dubbi sulla tempestività e procedibilità dell'appello.
Passando in rassegna le ragioni dell'impugnazione, l'attrice ha proposto tre motivi di appello.
Il primo motivo rubricato “Violazione a falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” sostiene l'appellante che l'impugnazione ha riguardato la delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea dell'11 aprile 2018, avente ad oggetto la costituzione del in di Via Appia Antica n. 59. Controparte_2 CP_2
Evidenzia, in particolare, che non esiste alcuna conduttura fognaria super condominiale allacciata alla fogna comunale tramite il collettore consortile;
non esiste, quindi, alcun impianto “super comune” di allaccio in fogna, e risulta del tutto irrilevante se esistano o meno (altri) beni in comune tra lo stabile di (costituito da una palazzina originariamente composta da sei unità abitative Parte_2 cui poi nel corso del tempo si è aggiunto l'appartamento dell'attrice) e le unità immobiliari di Via
Appia Antica nn. 57, 71, 73, 75 e 79°; non esistendo il fatto posto a fondamento della delibera, cioè
l'allaccio in fogna, neanche sussiste il presupposto imprescindibile affinché venga costituita e/o riconosciuta l'esistenza giuridica di un Supercondominio che abbia come oggetto la gestione di quel bene. L'appellante precisa, inoltre, come non abbia ammesso o negato che possa esistere un
Supercondominio sulla base della comunione di beni diversi dall'inesistente fognatura che sarebbe allacciata o da allacciarsi alla fogna consortile, risultando tale questione inconferente rispetto al giudizio. Secondo l'appellante, dunque, avrebbe errato il Giudicante nell'accertare l'esistenza di un generico Supercondominio, ampliando in tal modo il thema decidendum ovvero inserendovi elementi estranei, non consentiti.
Con il secondo motivo di impugnazione rubricato “Violazione a falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. per contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto evidenziato con il secondo motivo”
l'impugnante censura il Tribunale perché avrebbe motivato la propria decisione in modo contraddittorio e illogico, sostenendo: da un lato, e correttamente, che l'esistenza di uno o più beni, strutturalmente e funzionalmente posti al servizio di unità immobiliari distinte, determinerebbe la nascita in modo automatico del supercondominio;
dall'altro riconosciuto, in tal modo contraddicendosi, l'esistenza del di Via Appia n. 59, pur in Controparte_2 mancanza del presupposto del bene comune. Il pozzo nero, infatti, puntualizza l'impugnante, non rappresenta la conduttura fognaria allacciata al collettore consortile. Il Tribunale, quindi, partendo da un presupposto ineccepibile, è giunto alla conclusione opposta alla quale quel ragionamento conduceva.
I due motivi che non appaiono condivisibili, e, in quanto strettamente connessi, possono trattarsi congiuntamente.
Ritiene questa Corte che l'impugnazione proposta dall'attrice appaia connotata da una impostazione più formalistica che concreta.
Dall'esame degli atti, infatti, si desume che tra le unità immobiliari di , costituenti Parte_2 un Condominio, e le unità immobiliari di Via Appia Antica nn. 57, 71, 73, 75 e 79A vi sia in comune l'impianto idrico/fognario di scarico delle acque reflue. A tale impianto, infatti, risultano allacciate tutte le unità immobiliari facenti parte del e tutte le singole unità menzionate, le cui Parte_2 condutture scaricano, ad oggi, nella fossa biologica / pozzo nero, realizzato contestualmente all'originario edificio, in assenza, all'epoca, di fognatura pubblica.
Il fatto, dunque, che il Supercondominio sia stato chiamato non appare dirimente Controparte_2 per contestarne la valida esistenza. Tale denominazione, semmai, chiarisce l'obiettivo futuro dell' quale l'allaccio alla fogna pubblica. Pt_3
Se, infatti, un Supercondominio si realizza di fatto, automaticamente, sufficiente allo scopo è
l'esistenza di un bene comune, che, nel caso che ci occupa, è rappresentato dall'impianto fognario.
Non a caso, è sulla scorta di esso che risultano convocati i proprietari delle unità immobiliari facenti parti del Condominio e delle singole unità, che di esso usufruiscono.
Tale principio è confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “il
Supercondominio sorge di diritto e di fatto, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Esso unifica entro una più ampia organizzazione condominiale una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, legati tra di loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati” (Cass. civ., sez. II, 29/01/2024, n. 2583;
Cass. civ., sez. II, 10/12/2019, n. 32237). “Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., anche il cd. supercondominio viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati”. (Corte di Cassazione, sentenza n.
18238 del 3 luglio 2024).
E tra questi, come nel caso di specie, certamente vi è l'impianto fognario che, essendo posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in condomini e unità immobiliari distinte,
è oggettivamente e stabilmente destinato all'uso o al godimento di tutti i fabbricati.
A parere di questa Corte, pertanto, l'assemblea tenuta nella data dell'11.04.2018 aveva proprio ad oggetto, a prescindere dal nome utilizzato, la gestione dell'impianto fognario di comune utilizzo tra il e le singole unità immobiliari di Via Appia Antica nn. 57, Parte_2
71, 73, 75 e 79°.
Da ciò deriva la correttezza della decisione impugnata, sostanziandosi l'impugnazione dell'appellante in una mera contestazione, eccessivamente rigorosa e formalistica, pertanto non accoglibile.
Con il terzo motivo rubricato “Violazione per omesso esame circa elementi di prova decisivi per il giudizio. L'appellante censura la totale omissione ed esame da parte del Giudice di due documenti essenziali depositati dall'attrice con le memorie 183, VI comma, n. 2 cpc, e contraddistinti dai numeri
17 e n. 19. Il documento n. 17 è il verbale di assemblea del ove Parte_2 al punto 9 dell'ordine del giorno è stato posto e discusso il seguente argomento: “Allaccio alla rete fognaria consortile, formazione di un fondo di accantonamento finalizzato a sostenere tutti i costi per la progettazione esecutiva, la richiesta di nulla osta, la direzione lavori, l'archeologo e i lavori attività questa di competenza consortile”. Il documento n. 19 è la formale istanza di autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria consortile, formulata con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo
PEC del 10 aprile 2019 dal ed inviata al Parte_2 Controparte_4
, alla Sindaca di Roma, alla Provincia di Roma ed agli ulteriori Enti di competenza.
[...]
Secondo l'appellante, dunque, considerato che il Supercondominio - Allaccio in di Via Appia CP_2
Antica n. 59 è stato costituito l'11 aprile 2018 con l'unico scopo della realizzazione di un futuro allaccio al collettore consortile, il fatto che solo un anno dopo la domanda di allaccio sia stata fatta dal , e non dal Supercondominio, sarebbe la lampante Parte_2 Parte_2 dimostrazione che tale Supercondominio non esiste. Inoltre, secondo l'appellante, il Giudice avrebbe errato nel non considerare nulla / annullabile la delibera di cui al punto uno rubricata “approvazione dei criteri di ripartizione ex art. 1123 c.c..” in relazione alla formazione delle tabelle millesimali
“necessarie e obbligate al fine di ripartire le spese di manutenzione della fossa biologica e di tutte le spese richieste dalla gestione”, in quanto non approvata con il voto unanime ma con la mera maggioranza. Peraltro, sul punto, il Giudicante non avrebbe colto la sostanziale distinzione tra il pozzo nero e il futuro, ipotetico allaccio al collettore consortile, conseguendone come il pozzo nero e la sua gestione nulla abbiano ha a che vedere con l'ipotetico in Controparte_2 CP_2
Anche le tali censure non appaiono convincenti.
Si ritiene, infatti, che i documenti 17 e 19 citati dall'appellante si limitano a rappresentare iniziative del solo in relazione all'allaccio alla fogna pubblica ovvero Parte_2 all'organizzazione delle spese necessarie e all'inoltro della relativa istanza di autorizzazione, e pertanto gli stessi non appaiono idonei ad invalidare l'esistenza del Supercondominio, in fatto e diritto, relativamente all'impianto fognario comune.
Infine, l'appellante censura il Giudice di primo grado per non aver ravvisato l'illegittimità della delibera relativa alla approvazione dei criteri di ripartizione delle tabelle millesimali approvata con la maggioranza e non all'unanimità.
Tale contestazione non risulta proposta nel giudizio di primo grado e per tale ragione essa è da considerare domanda nuova, dunque non ammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo D.M. n. 55/2014.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2131/2021 del Tribunale di Roma, emessa in data 5.2.2021, pubblicata in data 08.02.2021 e notificata in data 09.02.2021, così provvede:
1- Rigetta l'appello proposto;
2- condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 15.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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