Articolo 820 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 801Articolo 798 bis
Versione
9 ottobre 2010
Art. 820. Militari dell'Arma dei carabinieri 1. Appartengono all'Arma dei carabinieri i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Arma dei carabinieri possono essere ripartiti in specialita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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