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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5542/2022 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Maghernino, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Leonardo Biscotti, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il P.M. ha espresso il suo parere come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n.4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 05/10/2022 chiedeva la pronuncia della separazione dal Parte_1 coniuge con il quale aveva contratto matrimonio il 03/06/2006 in Torremaggiore, Controparte_1
1 precisando che dall'unione era nato il figlio (in data 17/10/2014) e deducendo, a fondamento Per_1 della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa del comportamento violento del marito;
chiedeva, quindi, di addebitare la separazione al marito, l'affidamento esclusivo del figlio minore
(stante il disinteresse mostrato dal padre), con collocazione dello stesso presso la madre, nonché di porre a carico del un assegno per il mantenimento del minore pari a € 500,00 mensili. CP_1
Si costituiva in giudizio, in data 10.02.2023, il resistente il quale non si opponeva Controparte_1 alla domanda di separazione, contestando, tuttavia, l'addebito mosso nei suoi riguardi;
il resistente, inoltre, proponeva domanda di disconoscimento della paternità, chiedendo che nessun mantenimento fosse previsto in favore del minore di cui contestava la paternità.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data
22/03/2023, pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida il figlio minore in atti generalizzato, in via congiunta ad Per_1 entrambe i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Si precisa che l'eventuale domanda diretta al disconoscimento di paternità del minore è inammissibile nel presente giudizio, in quanto dovrà costituire oggetto di un distinto e separato accertamento giudiziale. Solo all'esito del passaggio in cosa giudicata della sentenza che eventualmente dovesse accertare che il piccolo non è il figlio Per_1 dell'odierno resistente sarà possibile far venir meno l'obbligo di mantenimento gravante sul padre dello stesso. • il padre, pertanto, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. • pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie la somma mensile di €
200,00, entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. • Riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per il figlio”.
Con sentenza non definitiva n. 2328/2023, da intendersi integralmente richiamata, il Tribunale pronunciava la separazione personale delle parti e il giudizio, pertanto, proseguiva con la concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
2 Con ordinanza del 21.02.2024 il Giudice istruttore, rilevando l'assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 04.11.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il precedente Giudice istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Stante il subentro di altro Giudice (in data 17.01.2025) nella trattazione del fascicolo, la causa veniva rimessa sul ruolo e, alla successiva udienza del 20.05.2025, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni così come precisate dalle parti.
***************
Pronunziata la sentenza non definitiva sullo status, dichiarativa della separazione dei coniugi, al Collegio non resta che decidere sulle ulteriori domande proposte.
Al riguardo, deve rilevarsi, preliminarmente, che a seguito di verifiche d'ufficio del Collegio a mezzo della cancelleria, è emerso che tra le parti risulta pendente anche il giudizio di divorzio (n. 1850/2024
R.G.), nell'ambito del quale è stato appurato che risultano già adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 472 bis.22 c.p.c. nell'interesse dei coniugi e del minore, con ordinanza del 15.10.2024.
In proposito va osservato che, una volta adottata l'ordinanza provvisoria in contemporanea pendenza del giudizio di separazione, la competenza a disciplinare i rapporti personali ed economici delle parti e dei figli spetta unicamente al giudice del divorzio (cfr., ex multis, Trib. Foggia 20.9.2016; Trib. Bari
20.1.2014; Cass. n. 21245/2010).
Invero, poiché l'affidamento, il collocamento, la regolamentazione del diritto di visita del figlio minore sono disciplinati, allo stato, in via esclusiva dall'ordinanza provvisoria emessa in sede di divorzio, che si sovrappone, sostituendola, alla regolamentazione stabilita in sede di separazione, anche ove con la stessa coincidente, in quanto autonomamente recettiva della medesima - stante l'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diverse regolamentazioni della responsabilità genitoriale in relazione al medesimo arco temporale e valutata, per altro aspetto, la natura cautelare del sopravvenuto provvedimento presidenziale adottato in sede di divorzio - risulta venuto meno l'interesse delle parti alla relativa pronuncia del Giudice della separazione, il quale, peraltro, non potrebbe adottare provvedimenti relativi alla prole, destinati ad operare per il futuro ed ormai rimessi alla cognizione del
Giudice del divorzio, le cui statuizioni non potrebbero comunque essere modificate dal Giudice della separazione, in relazione al periodo successivo all'ordinanza di divorzio (vedi Cass. civ. 17825/13).
Con riferimento, inoltre, alle statuizioni patrimoniali relative al mantenimento del figlio va rilevato che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito come “il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo
3 dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile.(Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, n.7547; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19555 del 26/08/2013; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
17825 del 22/07/2013): permane, in sostanza, l'interesse alle suddette statuizioni limitatamente al lasso temporale sino alla data di adozione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio, solo laddove una o entrambe le parti richiedano una diversa determinazione dell'importo degli assegni di mantenimento rispetto a quello stabilito in via provvisoria;
ancor prima la giurisprudenza aveva specificato che “la pronuncia di divorzio che intervenga in pendenza del giudizio di separazione (o, come nella specie, in pendenza del giudizio di modifica delle condizioni di separazione) non determina la cessazione della materia del contendere di quest'ultimo solo ove residui un interesse delle parti alla sua prosecuzione, sia in relazione alla definitiva regolamentazione dell'assegno per il periodo successivo all'inizio del procedimento e fino alla sentenza di divorzio, sia in relazione alla pronuncia dell'addebitabilità della separazione (in quanto influente sull'obbligo di somministrazione periodica e sulla determinazione della sua misura e suscettibile di essere valutata sia nel successivo sviluppo del giudizio in caso di sentenza non definitiva ex art. 4 comma nono legge n. 818 del 1970, sia in sede di revisione)” (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
8381 del 02/09/1997).
Nel caso di specie, anche tale interesse è certamente venuto meno, in quanto nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti nel giudizio di divorzio, il Giudice ha disposto la corresponsione di una somma di denaro a carico del padre per il mantenimento del minore nella stessa misura già disposta in sede di separazione (e di cui, peraltro, parte ricorrente ha chiesto la conferma come precisato nella comparsa conclusionale depositata in data 20.12.2024).
Ritiene, in definitiva, il Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle statuizioni genitoriali e patrimoniali legate alla separazione, per essere già intervenuti i provvedimenti provvisori nell'ambito del giudizio di divorzio che hanno regolato le questioni relative all'affidamento, collocamento, regime di visita e mantenimento del figlio minore.
Ciò posto, non rimane che decidere sulla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e di disconoscimento della paternità avanzata dal resistente.
La prima va rigettata, poiché rimasta totalmente sfornita di prova, non avendo, peraltro, la stessa ricorrente avanzato istanze istruttorie al fine di provare le allegazioni di cui al ricorso relative all'addebito.
La seconda va dichiarata inammissibile, come già rilevato dal Presidente, stante la non cumulabilità della domanda di disconoscimento della paternità con quella di separazione, soprattutto nella vigenza del regime ante Cartabia, allorquando le predette domande erano assoggettate a riti differenti.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, stante la natura dichiarativa della sentenza di separazione, il rigetto della domanda di addebito (proposta dalla ricorrente),
4 l'inammissibilità della domanda di disconoscimento della paternità (proposta da parte resistente) e l'intervenuta cessata materia del contendere sulle ulteriori questioni del presente procedimento regolate dall'ordinanza provvisoria del giudizio di divorzio del 15.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della ricorrente;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di disconoscimento della paternità avanzata dal resistente;
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulle ulteriori domande come da parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, 03.06.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5542/2022 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Maghernino, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Leonardo Biscotti, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il P.M. ha espresso il suo parere come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n.4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 05/10/2022 chiedeva la pronuncia della separazione dal Parte_1 coniuge con il quale aveva contratto matrimonio il 03/06/2006 in Torremaggiore, Controparte_1
1 precisando che dall'unione era nato il figlio (in data 17/10/2014) e deducendo, a fondamento Per_1 della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa del comportamento violento del marito;
chiedeva, quindi, di addebitare la separazione al marito, l'affidamento esclusivo del figlio minore
(stante il disinteresse mostrato dal padre), con collocazione dello stesso presso la madre, nonché di porre a carico del un assegno per il mantenimento del minore pari a € 500,00 mensili. CP_1
Si costituiva in giudizio, in data 10.02.2023, il resistente il quale non si opponeva Controparte_1 alla domanda di separazione, contestando, tuttavia, l'addebito mosso nei suoi riguardi;
il resistente, inoltre, proponeva domanda di disconoscimento della paternità, chiedendo che nessun mantenimento fosse previsto in favore del minore di cui contestava la paternità.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data
22/03/2023, pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida il figlio minore in atti generalizzato, in via congiunta ad Per_1 entrambe i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Si precisa che l'eventuale domanda diretta al disconoscimento di paternità del minore è inammissibile nel presente giudizio, in quanto dovrà costituire oggetto di un distinto e separato accertamento giudiziale. Solo all'esito del passaggio in cosa giudicata della sentenza che eventualmente dovesse accertare che il piccolo non è il figlio Per_1 dell'odierno resistente sarà possibile far venir meno l'obbligo di mantenimento gravante sul padre dello stesso. • il padre, pertanto, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. • pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie la somma mensile di €
200,00, entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. • Riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per il figlio”.
Con sentenza non definitiva n. 2328/2023, da intendersi integralmente richiamata, il Tribunale pronunciava la separazione personale delle parti e il giudizio, pertanto, proseguiva con la concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
2 Con ordinanza del 21.02.2024 il Giudice istruttore, rilevando l'assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 04.11.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il precedente Giudice istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Stante il subentro di altro Giudice (in data 17.01.2025) nella trattazione del fascicolo, la causa veniva rimessa sul ruolo e, alla successiva udienza del 20.05.2025, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni così come precisate dalle parti.
***************
Pronunziata la sentenza non definitiva sullo status, dichiarativa della separazione dei coniugi, al Collegio non resta che decidere sulle ulteriori domande proposte.
Al riguardo, deve rilevarsi, preliminarmente, che a seguito di verifiche d'ufficio del Collegio a mezzo della cancelleria, è emerso che tra le parti risulta pendente anche il giudizio di divorzio (n. 1850/2024
R.G.), nell'ambito del quale è stato appurato che risultano già adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 472 bis.22 c.p.c. nell'interesse dei coniugi e del minore, con ordinanza del 15.10.2024.
In proposito va osservato che, una volta adottata l'ordinanza provvisoria in contemporanea pendenza del giudizio di separazione, la competenza a disciplinare i rapporti personali ed economici delle parti e dei figli spetta unicamente al giudice del divorzio (cfr., ex multis, Trib. Foggia 20.9.2016; Trib. Bari
20.1.2014; Cass. n. 21245/2010).
Invero, poiché l'affidamento, il collocamento, la regolamentazione del diritto di visita del figlio minore sono disciplinati, allo stato, in via esclusiva dall'ordinanza provvisoria emessa in sede di divorzio, che si sovrappone, sostituendola, alla regolamentazione stabilita in sede di separazione, anche ove con la stessa coincidente, in quanto autonomamente recettiva della medesima - stante l'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diverse regolamentazioni della responsabilità genitoriale in relazione al medesimo arco temporale e valutata, per altro aspetto, la natura cautelare del sopravvenuto provvedimento presidenziale adottato in sede di divorzio - risulta venuto meno l'interesse delle parti alla relativa pronuncia del Giudice della separazione, il quale, peraltro, non potrebbe adottare provvedimenti relativi alla prole, destinati ad operare per il futuro ed ormai rimessi alla cognizione del
Giudice del divorzio, le cui statuizioni non potrebbero comunque essere modificate dal Giudice della separazione, in relazione al periodo successivo all'ordinanza di divorzio (vedi Cass. civ. 17825/13).
Con riferimento, inoltre, alle statuizioni patrimoniali relative al mantenimento del figlio va rilevato che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito come “il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo
3 dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile.(Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, n.7547; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19555 del 26/08/2013; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
17825 del 22/07/2013): permane, in sostanza, l'interesse alle suddette statuizioni limitatamente al lasso temporale sino alla data di adozione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio, solo laddove una o entrambe le parti richiedano una diversa determinazione dell'importo degli assegni di mantenimento rispetto a quello stabilito in via provvisoria;
ancor prima la giurisprudenza aveva specificato che “la pronuncia di divorzio che intervenga in pendenza del giudizio di separazione (o, come nella specie, in pendenza del giudizio di modifica delle condizioni di separazione) non determina la cessazione della materia del contendere di quest'ultimo solo ove residui un interesse delle parti alla sua prosecuzione, sia in relazione alla definitiva regolamentazione dell'assegno per il periodo successivo all'inizio del procedimento e fino alla sentenza di divorzio, sia in relazione alla pronuncia dell'addebitabilità della separazione (in quanto influente sull'obbligo di somministrazione periodica e sulla determinazione della sua misura e suscettibile di essere valutata sia nel successivo sviluppo del giudizio in caso di sentenza non definitiva ex art. 4 comma nono legge n. 818 del 1970, sia in sede di revisione)” (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
8381 del 02/09/1997).
Nel caso di specie, anche tale interesse è certamente venuto meno, in quanto nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti nel giudizio di divorzio, il Giudice ha disposto la corresponsione di una somma di denaro a carico del padre per il mantenimento del minore nella stessa misura già disposta in sede di separazione (e di cui, peraltro, parte ricorrente ha chiesto la conferma come precisato nella comparsa conclusionale depositata in data 20.12.2024).
Ritiene, in definitiva, il Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle statuizioni genitoriali e patrimoniali legate alla separazione, per essere già intervenuti i provvedimenti provvisori nell'ambito del giudizio di divorzio che hanno regolato le questioni relative all'affidamento, collocamento, regime di visita e mantenimento del figlio minore.
Ciò posto, non rimane che decidere sulla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e di disconoscimento della paternità avanzata dal resistente.
La prima va rigettata, poiché rimasta totalmente sfornita di prova, non avendo, peraltro, la stessa ricorrente avanzato istanze istruttorie al fine di provare le allegazioni di cui al ricorso relative all'addebito.
La seconda va dichiarata inammissibile, come già rilevato dal Presidente, stante la non cumulabilità della domanda di disconoscimento della paternità con quella di separazione, soprattutto nella vigenza del regime ante Cartabia, allorquando le predette domande erano assoggettate a riti differenti.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, stante la natura dichiarativa della sentenza di separazione, il rigetto della domanda di addebito (proposta dalla ricorrente),
4 l'inammissibilità della domanda di disconoscimento della paternità (proposta da parte resistente) e l'intervenuta cessata materia del contendere sulle ulteriori questioni del presente procedimento regolate dall'ordinanza provvisoria del giudizio di divorzio del 15.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della ricorrente;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di disconoscimento della paternità avanzata dal resistente;
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulle ulteriori domande come da parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, 03.06.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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