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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/03/2024, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1735 /2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro
Udienza del 14/03/2024 All'udienza del 14/03/2024, alle ore 9.55, innanzi alla dott.ssa Claudia Oronos è presente l'avv. Concetta Polifrone per delega dell'avv. Montagnese Giuseppe nell'interesse del ricorrente, la quale si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle domande ivi formulate. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale del quale da lettura.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Claudia Oronos
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, all'udienza del 14 marzo 2024 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1735/2023 r.g. e vertente
TRA
c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Montagnese per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 giugno 2023 premesso Parte_1
di essere un docente a tempo indeterminato, di aver lavorato durante gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 alle dipendenze del in qualità di docente con contratto a tempo Controparte_1
determinato e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il resistente al CP_1
pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente.
Nella contumacia dell'amministrazione convenuta, la causa, istruita in via documentale, viene decisa all'odierna udienza.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate. Occorre premettere che nella materia in esame è intervenuta la Corte di
Giustizia Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
È stato quindi chiarito che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
Tale essendo l'apporto della giurisprudenza Euro-unitaria, seguito anche dalla Corte di Cassazione con una recente pronuncia del 27/10/2023, questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsene.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, va chiarito che correttamente la parte ricorrente richiede il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la
Carte Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, L.n. 107/2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, indicati in ricorso e documentati, il va quindi condannato CP_1 all'adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo
2.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore, della limitata attività svolta e della circostanza che viene in rilievo un contenzioso seriale, in 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e condanna il
[...]
all'adozione di ogni atto necessario per consentirne Controparte_1
il godimento tramite la Carta Docente;
3) condanna l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 500,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Palmi, 14/03/2024
Il Giudice del lavoro Claudia
Oronos
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro
Udienza del 14/03/2024 All'udienza del 14/03/2024, alle ore 9.55, innanzi alla dott.ssa Claudia Oronos è presente l'avv. Concetta Polifrone per delega dell'avv. Montagnese Giuseppe nell'interesse del ricorrente, la quale si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle domande ivi formulate. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale del quale da lettura.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Claudia Oronos
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, all'udienza del 14 marzo 2024 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1735/2023 r.g. e vertente
TRA
c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Montagnese per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 giugno 2023 premesso Parte_1
di essere un docente a tempo indeterminato, di aver lavorato durante gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 alle dipendenze del in qualità di docente con contratto a tempo Controparte_1
determinato e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il resistente al CP_1
pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente.
Nella contumacia dell'amministrazione convenuta, la causa, istruita in via documentale, viene decisa all'odierna udienza.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate. Occorre premettere che nella materia in esame è intervenuta la Corte di
Giustizia Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
È stato quindi chiarito che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
Tale essendo l'apporto della giurisprudenza Euro-unitaria, seguito anche dalla Corte di Cassazione con una recente pronuncia del 27/10/2023, questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsene.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, va chiarito che correttamente la parte ricorrente richiede il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la
Carte Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, L.n. 107/2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, indicati in ricorso e documentati, il va quindi condannato CP_1 all'adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo
2.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore, della limitata attività svolta e della circostanza che viene in rilievo un contenzioso seriale, in 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e condanna il
[...]
all'adozione di ogni atto necessario per consentirne Controparte_1
il godimento tramite la Carta Docente;
3) condanna l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 500,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Palmi, 14/03/2024
Il Giudice del lavoro Claudia
Oronos